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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20970 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CHRISTIAN IACONO e IVAN Parte_1 COLELLA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RENATO NOTARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.11.2023 l'opponente in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 3.10.2023 la notifica di una intimazione di pagamento emessa sulla base dell'avviso di addebito n. 37120160007234431000, asseritamente notificato il 03.01.2022 ma mai effettivamente ricevuto, recante la somma di € 808,94 per Contributi CP_1
- Gestione Separata - relativi agli anni 2011 e 2012. Eccepiva l'opponente l'intervenuta prescrizione nonché la nullità della intimazione di pagamento per omessa notificazione di qualsiasi atto presupposto, il difetto di motivazione della intimazione impugnata. Infine, deduceva l'erronea applicazione degli interessi.
Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza dell'eccezione CP_1 preliminare di prescrizione e altresì la fondatezza del ricorso nel merito sostenendo di aver notificato atti prodromici, validi anche ai fini della interruzione della prescrizione
Si costituiva che, preliminarmente, Controparte_2 eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore nonché la legittimità della cartella di pagamento e dell'operato del Concessionario e l'infondatezza della eccepita prescrizione.
Disposto il deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione della CP_2
che ha emesso l'intimazione di pagamento ed al cui operato
[...] l'opponente muove una serie di censure. Nel merito l'opposizione va accolta per intervenuta prescrizione del credito contributivo. In base a Cass. n. 27950/2018, bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…). I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata devono essere versati alle CP_3 scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. L anno per anno, ha mandato la comunicazione dell'iscrizione d'ufficio CP_1 e/o la contestuale richiesta contributiva sempre ai primi di luglio, quindi quasi sempre in tempo rispetto alla data del versamento a saldo (prorogata ogni volta con dpcm). La proroga, tra i vari casi, vale per i contribuenti titolari di partita IVA e le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore;
che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore;
in particolare si tratta dei soci di società di persone, degli associati di associazioni tra artisti, dei professionisti, dei collaboratori di imprese familiari e dei coniugi di imprese coniugali, dei soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale. Sono ricompresi nella proroga i contributi previdenziali di artigiani, CP_1 commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate. Lo slittamento riguarda anche i pagamenti dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata, artigiane o commerciali, che sono interessate alla proroga dato che il termine di scadenza è correlato a quello del versamento del saldo annuale delle imposte. Con la sentenza 7 novembre 2022, n. 32682 la Corte di cassazione ha confermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022). La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022). Nel caso di specie per l'anno 2011 con la proroga il saldo è fissato alla data del 06.07.2011 (in base a Dpcm del 12.05.2011 pubblicato in G.U. n.111/2011). Per l'anno 2012, con la proroga il saldo è fissato alla data del 09.07.2012 (in base a Dpcm del 6.6.2012 pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012). L produce i seguenti atti ai fini della interruzione della CP_1 prescrizione: il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011 assunto come ritualmente notificato in data 25.08.2017 a mezzo raccomandata A/R e il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2012 assunto come ritualmente notificato in data 24.09.2018 a mezzo raccomandata A/R. Eccepisce di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito n. 37120160007234431000 in data 3.01.2022 a mezzo raccomandata A/R. Ebbene alla data di notifica delle suddette comunicazioni il termine quinquennale di prescrizione era già decorso considerando quale dies a quo il termine, rispettivamente, del 06.07.2011 e del 09.07.2012 per il saldo delle relative imposte. Ne consegue che il diritto ai contributi si è estinto per prescrizione. Il ricorso va, pertanto, accolto restando assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza. Dette spese vanno distratte in favore del difensore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla intimazione di pagamento n. 071 20239035218310000, notificata in data 3.10.2023.
Condanna l e l in solido, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 20/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Stefania Borrelli