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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1940/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 23/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. LORUSSO ANNA Avv. ZINGARO MARIA ricorrente E
CP_1
Avv. CELENTANO GUIDO resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di retribuzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2024 l'odierna parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto monitorio emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia il 10.01.2024 n. 22/2024, notificato il 19.01.2024, per la somma di € 2.359,23, a titolo di premio di risultato per l'anno 2022, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, chiedendone la revoca con vittoria di spese. Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. L'opposizione non è fondata. Deduce l'opponente che:
“Come previsto dall'allegato Accordo sindacale del 29.07.2022, le parti sociali hanno espressamente concordato che ai fini del riconoscimento/liquidazione del PdR era necessaria la sussistenza dei seguenti 2 requisiti: • essere in forza alla data del 31 dicembre 2022 con contratto a tempo indeterminato (o apprendistato) ai fini della determinazione della misura spettante in base ai criteri di calcolo definiti (lettera b dell'Accordo del 29 luglio 2022);
• essere in servizio alla data di erogazione del premio, ovvero alla data del 27 giugno 2023, quando è disposta la corresponsione dell'importo spettante a livello individuale con le competenze del medesimo mese (lettera c dell'Accordo del 29 luglio 2022).”. Di tal che il lavoratore, apprendista dimissionario in data 14.6.2023 non avrebbe maturato il diritto all'emolumento. Come sostiene la difesa dell'opposto, invero, la disposizione pattizia deve essere interpretata differentemente. Va premesso che l'art. 69 del CCNL per il personale non dirigente del 23 giugno 2021 (All.1 fasc.opp.te), dispone che: “Al personale in servizio è riconosciuto un premio di risultato secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 2, lettera B. In particolare la determinazione di tale premio sarà effettuata con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. II. Per il premio si compone di: Parte_1
- una parte definita a livello aziendale, nella quale vengono indicati i criteri, le modalità, gli indicatori e/o i fattori da adottare e eventuali sessioni di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi territoriali;
- una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti nella parte di livello aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 2 lettera B), tredicesimo capoverso, punto a). Le Parti potranno definire, nell'ambito della contrattazione aziendale, una diversa strutturazione del Premio”. L'art. 69 del CCNL del 23 giugno 2021 ha trovato attuazione con l'Accordo Sindacale del 29 luglio 2022 (All. 2 fasc. opp.te), che disciplina i criteri di calcolo, le modalità di determinazione dell'ammontare, i soggetti destinatari e le modalità di corresponsione del Premio di Risultato per l'anno 2022:
“b) Il premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da e dalle Società rappresentate per la Parte_1 presente Intesa, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo. Il premio sarà altresì erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da e dalle Società rappresentate per la presente Intesa, Parte_1 che abbia prestato almeno sei mesi - anche non continuativi - di servizio nell'anno di
Pag. 2 di 4 competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo. Particolare attenzione sarà dedicata al personale che, a far data dalla presente , risolverà consensualmente il rapporto di lavoro prima di giugno 2023 e Pt_2 quindi prima dell'erogazione del premio dell'anno 2022. Pertanto, nei confronti di tali risorse le Parti si danno atto che nella definizione dell'incentivo all'esodo sarà valorizzato il contributo del singolo lavoratore al raggiungimento dei risultati aziendali nell'anno di riferimento del premio di risultato. Nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici coerentemente con la normativa vigente - che pertanto non sia dimissionario o licenziato ad altro titolo, né interessato da esodo incentivato - dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023, al verificarsi delle condizioni abilitanti di cui al presente Accordo, verrà erogato il premio di norma entro il mese di giugno 2023. c) La corresponsione dell'importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota con le modalità previste ai successivi punti e) ed f). Relativamente al personale a tempo determinato di cui al punto b), la corresponsione del premio spettante avverrà nel mese di giugno 2023, anche per i dipendenti CTD non più in servizio.”. Quindi, la lettera b dell'accordo pone quale condizione temporale per aver diritto al Premio l'essere in servizio alla data del 31.12.2022, stabilendo che < corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da (…) con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che Parte_1 risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022 >>. + Il sig. alla data del 31.12.2022 era regolarmente assunto. CP_1
La successiva lett. c dell'accordo testualmente recita: < dell'importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023>>. La norma indica solo il momento di corresponsione del PdR, che deve essere pagato contestualmente alle competenze retributive di giugno 2023, e non prevede – come vorrebbe far intendere parte opponente – che il dipendente, per averne diritto, debba essere in forza al 27.06.2023. Mentre la disposizione di cui alla lettera b dell'accordo pone una condizione temporale per poter riscuotere il Premio (consistente nell'essere in servizio alla data del 31.12.2022) la disposizione di cui alla lettera c dell'accordo stabilisce il momento del pagamento (insieme allo stipendio di giugno 2023) e non pone alcuna ulteriore condizione temporale alla sussistenza del diritto alla riscossione del premio, né pretende la pendenza del rapporto di lavoro sino al 27.06.2023. Le previsioni particolare per i CTD o i pensionati appaiono solo specificazioni ma non eccezioni alla regola generale – chiara nella sua previsione - per cui il diritto matura
Pag. 3 di 4 per chi è in servizio alla data del 31.12.2022 e solo la corresponsione dell'emolumento è dilazionata al 27.6.2023. L'opposizione va rigettata, con conferma del decreto monitorio opposto e la declaratoria della sua esecutorietà. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
N.190-00144 nei confronti di Parte_3 Pt_4 CP_1
, con ricorso depositato il 27/02/2024, nella causa iscritta al n. 1940/2024
[...]
R.G.A.C. così provvede: rigetta l'opposizione avverso il d.i. n. 22/2024; per l'effetto, conferma il d.i. e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.340,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 23/11/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1940/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 23/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. LORUSSO ANNA Avv. ZINGARO MARIA ricorrente E
CP_1
Avv. CELENTANO GUIDO resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di retribuzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/02/2024 l'odierna parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto monitorio emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia il 10.01.2024 n. 22/2024, notificato il 19.01.2024, per la somma di € 2.359,23, a titolo di premio di risultato per l'anno 2022, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, chiedendone la revoca con vittoria di spese. Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. L'opposizione non è fondata. Deduce l'opponente che:
“Come previsto dall'allegato Accordo sindacale del 29.07.2022, le parti sociali hanno espressamente concordato che ai fini del riconoscimento/liquidazione del PdR era necessaria la sussistenza dei seguenti 2 requisiti: • essere in forza alla data del 31 dicembre 2022 con contratto a tempo indeterminato (o apprendistato) ai fini della determinazione della misura spettante in base ai criteri di calcolo definiti (lettera b dell'Accordo del 29 luglio 2022);
• essere in servizio alla data di erogazione del premio, ovvero alla data del 27 giugno 2023, quando è disposta la corresponsione dell'importo spettante a livello individuale con le competenze del medesimo mese (lettera c dell'Accordo del 29 luglio 2022).”. Di tal che il lavoratore, apprendista dimissionario in data 14.6.2023 non avrebbe maturato il diritto all'emolumento. Come sostiene la difesa dell'opposto, invero, la disposizione pattizia deve essere interpretata differentemente. Va premesso che l'art. 69 del CCNL per il personale non dirigente del 23 giugno 2021 (All.1 fasc.opp.te), dispone che: “Al personale in servizio è riconosciuto un premio di risultato secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 2, lettera B. In particolare la determinazione di tale premio sarà effettuata con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. II. Per il premio si compone di: Parte_1
- una parte definita a livello aziendale, nella quale vengono indicati i criteri, le modalità, gli indicatori e/o i fattori da adottare e eventuali sessioni di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi territoriali;
- una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti nella parte di livello aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 2 lettera B), tredicesimo capoverso, punto a). Le Parti potranno definire, nell'ambito della contrattazione aziendale, una diversa strutturazione del Premio”. L'art. 69 del CCNL del 23 giugno 2021 ha trovato attuazione con l'Accordo Sindacale del 29 luglio 2022 (All. 2 fasc. opp.te), che disciplina i criteri di calcolo, le modalità di determinazione dell'ammontare, i soggetti destinatari e le modalità di corresponsione del Premio di Risultato per l'anno 2022:
“b) Il premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da e dalle Società rappresentate per la Parte_1 presente Intesa, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo. Il premio sarà altresì erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da e dalle Società rappresentate per la presente Intesa, Parte_1 che abbia prestato almeno sei mesi - anche non continuativi - di servizio nell'anno di
Pag. 2 di 4 competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo. Particolare attenzione sarà dedicata al personale che, a far data dalla presente , risolverà consensualmente il rapporto di lavoro prima di giugno 2023 e Pt_2 quindi prima dell'erogazione del premio dell'anno 2022. Pertanto, nei confronti di tali risorse le Parti si danno atto che nella definizione dell'incentivo all'esodo sarà valorizzato il contributo del singolo lavoratore al raggiungimento dei risultati aziendali nell'anno di riferimento del premio di risultato. Nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici coerentemente con la normativa vigente - che pertanto non sia dimissionario o licenziato ad altro titolo, né interessato da esodo incentivato - dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023, al verificarsi delle condizioni abilitanti di cui al presente Accordo, verrà erogato il premio di norma entro il mese di giugno 2023. c) La corresponsione dell'importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota con le modalità previste ai successivi punti e) ed f). Relativamente al personale a tempo determinato di cui al punto b), la corresponsione del premio spettante avverrà nel mese di giugno 2023, anche per i dipendenti CTD non più in servizio.”. Quindi, la lettera b dell'accordo pone quale condizione temporale per aver diritto al Premio l'essere in servizio alla data del 31.12.2022, stabilendo che < corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da (…) con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che Parte_1 risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022 >>. + Il sig. alla data del 31.12.2022 era regolarmente assunto. CP_1
La successiva lett. c dell'accordo testualmente recita: < dell'importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023>>. La norma indica solo il momento di corresponsione del PdR, che deve essere pagato contestualmente alle competenze retributive di giugno 2023, e non prevede – come vorrebbe far intendere parte opponente – che il dipendente, per averne diritto, debba essere in forza al 27.06.2023. Mentre la disposizione di cui alla lettera b dell'accordo pone una condizione temporale per poter riscuotere il Premio (consistente nell'essere in servizio alla data del 31.12.2022) la disposizione di cui alla lettera c dell'accordo stabilisce il momento del pagamento (insieme allo stipendio di giugno 2023) e non pone alcuna ulteriore condizione temporale alla sussistenza del diritto alla riscossione del premio, né pretende la pendenza del rapporto di lavoro sino al 27.06.2023. Le previsioni particolare per i CTD o i pensionati appaiono solo specificazioni ma non eccezioni alla regola generale – chiara nella sua previsione - per cui il diritto matura
Pag. 3 di 4 per chi è in servizio alla data del 31.12.2022 e solo la corresponsione dell'emolumento è dilazionata al 27.6.2023. L'opposizione va rigettata, con conferma del decreto monitorio opposto e la declaratoria della sua esecutorietà. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
N.190-00144 nei confronti di Parte_3 Pt_4 CP_1
, con ricorso depositato il 27/02/2024, nella causa iscritta al n. 1940/2024
[...]
R.G.A.C. così provvede: rigetta l'opposizione avverso il d.i. n. 22/2024; per l'effetto, conferma il d.i. e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.340,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 23/11/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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