Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a percepire la monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non goduta, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. DR UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 24 febbraio 2024, -OMISSIS- ha chiesto al TAR l’accertamento del proprio diritto a conseguire la monetizzazione dei 75 giorni residui di licenza ordinaria non goduta negli anni 2018-2022, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento del relativo compenso sostitutivo, oltre interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue.
a) Il sig. -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, veniva ricoverato il 19 gennaio 2021 presso l’ -OMISSIS- -OMISSIS- per essere sottoposto a intervento di protesi mini-invasiva all’anca sinistra.
b) Dopo l’intervento risultava positivo al virus da SARS-CoV-2, circostanza che ne impediva la dimissione sino al 31 marzo 2021 e determinava un aggravamento dello stato di salute tale da rendere impossibile la guarigione completa.
c) A causa delle complicazioni il ricorrente veniva collocato in convalescenza ininterrotta sino al 12 luglio 2022, data in cui veniva riformato e posto in quiescenza.
d) Per effetto dell’infermità non poteva fruire di 142 giorni di ferie maturate; l’Amministrazione ne monetizzava solo 67, residuandone 75. Con istanza del 19 gennaio 2024 egli chiedeva la monetizzazione dei giorni ulteriori, ma tale istanza rimaneva senza riscontro, determinando il silenzio-diniego che qui si impugna.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, il ricorrente ha articolato un unico motivo con cui ha dedotto l’erronea interpretazione e applicazione del quadro normativo e dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di ferie; l’illegittimità del silenzio per violazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, degli artt. 14 d.P.R. 395/1995 e 18-55 d.P.R. 254/1999; la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE; il difetto di istruttoria e motivazione.
In particolare il ricorrente ha dedotto che il silenzio serbato dall’Amministrazione si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, norma che non opera quando la mancata fruizione delle ferie dipende da causa non imputabile al lavoratore, come nel caso di cessazione dal servizio per prolungata e documentata infermità.
In tali ipotesi, l’ordinamento riconosce espressamente il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, diritto che non può essere sacrificato da un divieto avente natura meramente anti-elusiva, né in contrasto con la tutela costituzionale ed eurounitaria del diritto al riposo.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha applicato in modo automatico e astratto il divieto di monetizzazione, omettendo ogni valutazione della condizione sanitaria del ricorrente e incorrendo così in un evidente difetto di istruttoria e motivazione. Ne deriva l’illegittimità del silenzio-diniego e l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva per i 75 giorni di ferie residui.
2 – Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 26 febbraio 2024, con memoria del 19 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l’infondatezza della domanda di monetizzazione.
L’Amministrazione riferisce che, a seguito dell’istanza del 17 agosto 2022, l’Ufficio Immigrazione ha accertato la fruizione delle ferie maturate nel 2017 e 2018 e l’assenza, per gli anni successivi, di richieste di congedo o dinieghi per esigenze di servizio, ritenendo pertanto monetizzabili solo i 67 giorni relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.
A fondamento della propria tesi richiama l’art. 14, comma 14, d.P.R. 395/1995, nonché circolari ministeriali del 14 gennaio 2013 e del 28 maggio 2019, che subordinano la monetizzazione alla prova di esigenze di servizio o di malattia sopravvenuta, oltre al limite di 18 mesi per la fruizione previsto dalla contrattazione e dall’art. 9 del d.P.R. 39/2018. Poiché per gli anni 2018 e 2019 non risultano richieste né differimenti formalizzati e il termine sarebbe spirato, il Ministero deduce la decadenza del diritto e conclude per il rigetto del ricorso.
3 – Con memoria depositata in data 27 novembre 2025, il ricorrente ha replicato punto per punto alle difese ministeriali, eccependo, inoltre, l’inammissibilità per tardività della memoria depositata dal Ministero il 19 novembre 2025, essendo decorso il termine perentorio di cui all’art. 73 c.p.a., fissato a 30 giorni liberi prima dell’udienza del 19 dicembre 2025.
3 – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – L’eccezione di tardività sollevata dalla parte ricorrente è fondata.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., le memorie devono essere depositate entro il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza; nel computo dei giorni liberi non si considerano né il giorno iniziale ( dies a quo ) né quello finale ( dies ad quem ). Nel caso di specie, a fronte dell’udienza del 19 dicembre 2025, la memoria depositata dall’Amministrazione il 19 novembre 2025 risulta oltre termine, poiché i giorni liberi intercorrenti tra il 20 novembre 2025 e il 18 dicembre 2025 sono complessivamente 29 (11 nel mese di novembre e 18 nel mese di dicembre). Ne consegue che la memoria non può essere presa in considerazione ai fini della decisione.
5 – Ciò posto, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito all’atto della cessazione dal servizio, con riferimento a residue giornate di ferie che egli assume non essere state godute per causa a lui non imputabile.
5.1 – Il diritto alle ferie annuali retribuite trova presidio nei principi di rango costituzionale, posto che l’art. 36 Cost. tutela il diritto del lavoratore al riposo, e, sul piano eurounitario, nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il cui paragrafo 2 stabilisce che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Nel pubblico impiego, e con specifico riguardo al personale della Polizia di Stato, la disciplina di settore individua regole tendenziali di non monetizzabilità del congedo ordinario, ma ammette ipotesi di pagamento sostitutivo all’atto della cessazione. In particolare, l’art. 14, comma 14, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 prevede che, alla cessazione del rapporto, qualora il congedo ordinario spettante non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al relativo pagamento sostitutivo; l’art. 18, comma 1, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 estende il pagamento sostitutivo anche all’ipotesi in cui il congedo non sia stato fruito per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa, dopo collocamento in aspettativa per infermità; e l’art. 55, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 254/1999 ribadisce la possibilità del pagamento sostitutivo anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
A tale assetto si affianca il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi stabilito dall’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposizione che la parte ricorrente invoca in chiave interpretativa “costituzionalmente ed eurounitariamente orientata” e che non può essere letta in modo avulso dal sistema e dalla funzione dell’istituto.
La giurisprudenza – nazionale ed eurounitaria – chiarisce che il divieto di monetizzazione non opera in modo indiscriminato, dovendosi individuare i presupposti del pagamento sostitutivo allorquando il mancato godimento delle ferie dipenda da cause oggettive non imputabili al lavoratore, tali da impedire il perseguimento della funzione propria del riposo annuale.
In particolare, la Corte costituzionale, sentenza n. 95/2016, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ha puntualizzato che la norma mira a reprimere abusi e a favorire una programmazione razionale delle ferie, senza pregiudicare il lavoratore incolpevole, precisando altresì che la giurisprudenza riconosce al lavoratore il diritto all’indennità per ferie non godute per causa a lui non imputabile anche in presenza di divieti settoriali di monetizzazione.
Sul piano eurounitario, la C.G.U.E., Sez. X, sentenza 20 luglio 2016, C-341/15, nonché la successiva pronuncia della medesima Corte del 18 gennaio 2024, C-218/22, hanno affermato che il lavoratore che non sia stato in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto ha diritto ad un’indennità finanziaria e che, a tal fine, è privo di rilevanza il motivo della cessazione.
In linea con tali coordinate, il Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 4434 del 27 giugno 2019 valorizza la ratio del diritto al riposo annuale, evidenziando che la malattia, per definizione, non consente di realizzare le finalità di ristoro e ricreazione proprie delle ferie, con la conseguenza che queste non possono ritenersi “ concettualmente godute ” nel corso di una grave e impeditiva patologia. Sono altresì richiamati i pareri del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 154 del 20 gennaio 2020 e n. 891 del 12 maggio 2020, nei quali, sempre secondo l’impostazione dedotta in ricorso, la disciplina va letta in modo da riconoscere il diritto al computo e al correlato trattamento sostitutivo quando il mancato servizio dipenda da infermità, cioè da fatto non imputabile alla volontà del dipendente, restando irrilevante – quale mero fatto storico-giuridico successivo – la cessazione “a domanda”(Nello stesso senso la giurisprudenza di questo TAR, tra cui T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, sentenza n. 1702/2018, e T.A.R. Palermo, sentenza n. 2890 del 28 settembre 2023).
Da tali arresti si ricava che il pagamento sostitutivo costituisce rimedio imposto quando la fruizione in natura del riposo annuale sia divenuta impossibile per impedimento oggettivo non imputabile, segnatamente per malattia o infortunio, e ciò soprattutto quando, per effetto della cessazione del rapporto, venga meno qualsiasi possibilità di recupero in forma specifica.
5.2 – Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente pone a base della richiesta di monetizzazione unicamente l’impedimento oggettivo determinato da eventi sanitari: ricovero e intervento chirurgico in data 19 gennaio 2021, seguito da positività a SARS-CoV-2 con trattenimento in struttura sino al 31 marzo 2021, e successiva convalescenza ininterrotta fino alla cessazione dal servizio per riforma intervenuta il 12 luglio 2022.
Quanto ai periodi di ferie, il ricorrente deduce di non aver fruito di 142 giorni maturati negli anni 2018 (1), 2019 (45), 2020 (43), 2021 (32), 2022 (21).
Dal canto suo, l’Amministrazione riferisce di avere monetizzato complessivamente n. 67 giorni di congedo ordinario.
La pretesa azionata in giudizio concerne dunque le ulteriori n. 75 giornate non coperte da tale liquidazione.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni concordanti delle parti risulta che la monetizzazione già effettuata ha riguardato integralmente le ferie maturate negli anni 2021 e 2022, nonché una parte di quelle maturate nel 2020. Ne consegue che le residue n. 75 giornate di congedo ordinario non goduto risultano così composte: n. 1 giorno riferibile all’anno 2018, n. 45 giorni riferibili all’anno 2019 e n. 29 giorni riferibili all’anno 2020, corrispondenti alla parte delle ferie maturate in tale annualità non inclusa nella liquidazione già disposta dall’Amministrazione.
Alla luce del quadro normativo e degli arresti giurisprudenziali richiamati, nonché avuto riguardo allo specifico impedimento dedotto dal ricorrente quale causa petendi dell’odierno giudizio, la richiesta di monetizzazione può ritenersi giustificata esclusivamente con riferimento alle ferie la cui fruizione sia divenuta impossibile per effetto della patologia e della conseguente convalescenza, tali da impedire in concreto il perseguimento della funzione propria del riposo annuale sino alla cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, l’impedimento oggettivo è pacificamente collocato nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2021 e il 12 luglio 2022, data di cessazione dal servizio. Tale circostanza consente di riconoscere la monetizzazione delle sole giornate di congedo che, pur maturate in epoca anteriore, non risultavano ancora fruite ed erano ancora astrattamente suscettibili di godimento in un arco temporale poi integralmente assorbito dalla malattia e dalla successiva quiescenza. In tale ambito rientrano esclusivamente i n. 29 giorni di ferie maturate nell’anno 2020 e rimaste residue, la cui fruizione è divenuta oggettivamente impossibile.
5.3 – Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto nei limiti della domanda relativa alla monetizzazione delle ferie maturate nel 2020 e rimaste residue per n. 29 giorni, e respinto per la restante parte concernente le ferie maturate negli anni 2018 e 2019 (complessivi n. 46 giorni), non risultando, per tale periodo, un impedimento oggettivo non imputabile al ricorrente nei termini sopra delineati.
6 – Tenuto conto dell’esito complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che si liquidano nell’intero, in base al DM 55/14 (e successive modificazioni), in €. 2.500,00; oltre ad oneri e accessori di legge; va posta quindi a carico della parte resistente la rimanente quota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla monetizzazione di n. 29 giorni di congedo ordinario residuo, maturato nell’anno 2020; respinge il ricorso per la restante parte.
Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e liquida le stesse, per l’intero, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi di avvocato, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto; pone a carico dell’amministrazione resistente la quota del 50% pari a euro 1.250 (milleduecentocinquanta/00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR UM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UM | FA CA |
IL SEGRETARIO