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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 842/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Croce Flora e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
• “pronunciare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Portici (NA) in data 15.06.1991, trascritto/iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Portici (NA), anno 1991, n. 89, parte II serie A) ordinando agli
Ufficiali di Stato civile competenti, di provvedere alle annotazioni di legge;
• dichiarare la separazione addebitabile al signor;
CP_1
• disporre a carico del signor il versamento di un assegno di CP_1 mantenimento a favore della moglie pari ad € 600,00 (seicento/00) mensili da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza successiva alla data di presentazione del presente ricorso, da versarsi sul conto corrente postale IBAN
[...] intestato alla ricorrente oltre Parte_1
pagina 1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge, o quella diversa somma, ritenuta equa;
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio.
In via istruttoria (…).
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica, da ultimo visto del
21.11.2025.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il giorno 15.06.1991 in Portici (NA) e il relativo atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89, Anno 1991, Parte II, Serie A;
− dal matrimonio sono nati i figli (n. il 15.04.1992 a Massa di Persona_1
Somma), (nato il [...] a [...] e Persona_2 Per_3
(nato il [...] a [...], Germania), tutti maggiorenni ed
[...] economicamente autosufficienti;
− con ricorso del 29.04.2025, depositato il 07.05.2025, ha chiesto, oltre Parte_1 alla pronunzia sullo status, l'addebito della separazione a carico di CP_1
e un assegno di mantenimento pari a 600 euro al mese;
− la ricorrente ha altresì chiesto l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22. c.p.c. e, in particolare, di ordinare al resistente di lasciare la casa coniugale e di disporre che tale immobile sia abitato dalla ricorrente, oltre al mantenimento a carico di controparte pari a 600 euro mensili;
− , pur non costituendosi in giudizio, è comparso assieme alla CP_1 ricorrente all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.9.2025, ove il Giudice, dopo aver sentito le parti, le ha autorizzate a vivere separatamente;
− con ordinanza del 26.09.2025, il Giudice ha rilevato l'impossibilità di emanare provvedimenti circa la casa familiare, in quanto nella stessa non vi abitano figli minorenni o economicamente non autosufficienti;
ha dichiarato la contumacia di parte resistente;
ha onerato di versare un assegno di mantenimento pari a 400 CP_1 euro al mese in favore della moglie;
pagina 2 − il 7.10.2025 sono state depositate le ultime tre buste paga del resistente, come chiesto dal Giudice relatore in udienza;
− il 14.11.2025 parte ricorrente ha depositato le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni, nelle quali, prendendo atto del reddito medio di controparte, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe;
− la causa è stata discussa il 19.11.2025 e rimessa in decisione;
− la camera di consiglio si è svolta il 24.11.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1,
c.c. Da quanto sostenuto nel ricorso e da quanto dichiarato dalle parti in udienza, infatti, risulta evidente che l'affectio coniugalis sia irreversibilmente venuta meno.
3. La domanda di addebito, richiesta in ragione di lamentate forme disinteresse e disprezzo verso la moglie, nonché di un temperamento aggressivo verso la stessa e i figli, non può essere accolta.
In proposito, le allegazioni sono parse estremamente generiche e non supportate in via probatoria da alcun riscontro, posto che anche i capitoli di prova formulati con il ricorso sono generici (non contestualizzati nel tempo e nello spazio) e inammissibili siccome valutativi. Le doglianze in ordine a violenze fisiche sono state riferite per la prima volta in udienza e non sono riscontrate da alcuna evidenza.
Dal complesso delle dichiarazioni rese in udienza, peraltro, è parso evidente che il rapporto tra i coniugi era ormai guastato da tempo: la stessa ricorrente ne ha dato atto in ricorso (“Benché la situazione di cui sopra perduri ormai da parecchio tempo, la ricorrente trovandosi a dipendere economicamente totalmente dal marito, ha rinviato per anni la richiesta di cui al presente giudizio”, pag. 3 ricorso).
Si impone quindi, anche per tale ragione, il rigetto della domanda.
3. Oltre alla pronuncia sullo status, parte ricorrente ha proposto domanda in punto di mantenimento, chiedendo che controparte versi un assegno mensile di 600 euro.
In udienza, ha dichiarato: “Non abbiamo ancora parlato né deciso cosa fare. Io CP_1 credo che me ne dovrò andare via di casa e allo stato sto cercando un appartamento. Ho visto delle case. Sono disposto a spendere tale somma e ho trovato appartamenti da 300
a 500 euro al mese circa. Io posso dare un mantenimento a mia moglie. Posso anche darle 500-600 euro al mese. Io non faccio la dichiarazione dei redditi perché sono dipendente”.
pagina 3 Il Collegio ritiene di dover confermare quanto deciso dal Giudice delegato con provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c., ove si legge quanto segue: “non v'è dubbio che
costituisca la parte economicamente debole della coppia: non lavora, non ha Pt_1 svolto negli ultimi anni attività lavorativa, si è sempre dedicata alla famiglia, ha documentato una parziale invalidità. Di fatto, in continuità con quanto già accade, CP_1 si è reso disponibile a versare alla moglie 500-600 euro […] Considerando che tale dichiarazione va prudenzialmente ponderata, in ragione del fatto che è stata resa da una persona fisica senza alcuna assistenza tecnica e che non è stato depositato alcun documento (come richiesto a in udienza, ma non vi ha provveduto), l'assegno CP_1 mensile di mantenimento può determinarsi in 400,00 euro/mese, con decorrenza dal momento in cui e risiederanno separatamente”. Pt_1 CP_1
La situazione economico-patrimoniale delle parti è così sintetizzata.
La ricorrente, che ha dimostrato una condizione di riduzione della capacità lavorativa per invalidità, non svolge attività lavorativa e vive nella casa familiare coi figli, i quali collaborano per il sostentamento del nucleo. Gli stessi vivono infatti nella casa condotta in locazione e percepiscono uno stipendio mensile di circa 1.300-1.400 euro ciascuno. Il canone per tale immobile è pari a 740 euro al mese. , il secondo figlio, ha Per_2 acquistato una casa, ma alla data dell'udienza di comparizione personale delle parti non aveva ancora lasciato la casa familiare.
Di contro, il resistente è un trasportatore assunto con contratto a tempo indeterminato e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio netto mensile di circa
1.400-1.500 euro (1.422 a luglio 2025, 1.622 ad agosto 2025 e 1.487 a settembre 2025).
A far data dall'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., versa 400 euro alla moglie a titolo di mantenimento.
All'udienza di comparizione personale delle parti, il resistente si è reso disponibile a lasciare la casa familiare e ha riferito di essere in cerca di un appartamento da prendere in locazione.
A fronte di tale situazione, il Collegio ritiene opportuno confermare in 400,00 euro la somma che parte resistente debba versare a titolo di mantenimento della moglie. In proposito, infatti, va considerato che tale statuizione deve rimanere ancorata al tenore di vita fruito in corso di matrimonio (Cass. 234/25 da ultimo) e non può che essere proporzionata al regime reddituale e patrimoniale di cui godono i coniugi (Cass. 4811/18).
Infatti, avuto riguardo allo stipendio medio del resistente (circa 1.500,00 euro al mese) e alla sua disponibilità a trovare per sé un alloggio (con conseguenti oneri), è difficile ritenere pagina 4 che egli possa corrispondere regolarmente una somma maggiore a quella già liquidata, che assorbe un importo superiore al 20% del reddito mensile medio.
La decorrenza è confermata come già da precedente ordinanza del giudice relatore.
5. Le spese seguono il principio della soccombenza;
possono essere compensate per ½ in ragione del rigetto della domanda di addebito e dell'accoglimento in misura ridotta della domanda di mantenimento. Per quanto residua gravano sul resistente e si liquidano in misura minima, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto o diritto di particolare rilievo, nonché della semplicità del procedimento e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 15.06.1991
[...] in Portici (NA) (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89,
Anno 1991, Parte II, Serie A);
2. OBBLIGA a corrispondere ex art. 156 c.c. in favore di CP_1 Pt_2 un assegno di mantenimento mensile di 400,00 da versare entro il 15 di ogni
[...] mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dal primo mese in cui le parti vivranno separatamente,
3. COMPENSA per la metà le spese di lite;
4. NA a rifondere la restante parte delle spese sostenute CP_1 per questo giudizio da , che si liquidano in 1.905,00 euro oltre 15% per Parte_1 spese generali, IVA e CPA;
5. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 842/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Croce Flora e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
• “pronunciare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Portici (NA) in data 15.06.1991, trascritto/iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Portici (NA), anno 1991, n. 89, parte II serie A) ordinando agli
Ufficiali di Stato civile competenti, di provvedere alle annotazioni di legge;
• dichiarare la separazione addebitabile al signor;
CP_1
• disporre a carico del signor il versamento di un assegno di CP_1 mantenimento a favore della moglie pari ad € 600,00 (seicento/00) mensili da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza successiva alla data di presentazione del presente ricorso, da versarsi sul conto corrente postale IBAN
[...] intestato alla ricorrente oltre Parte_1
pagina 1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge, o quella diversa somma, ritenuta equa;
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio.
In via istruttoria (…).
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica, da ultimo visto del
21.11.2025.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il giorno 15.06.1991 in Portici (NA) e il relativo atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89, Anno 1991, Parte II, Serie A;
− dal matrimonio sono nati i figli (n. il 15.04.1992 a Massa di Persona_1
Somma), (nato il [...] a [...] e Persona_2 Per_3
(nato il [...] a [...], Germania), tutti maggiorenni ed
[...] economicamente autosufficienti;
− con ricorso del 29.04.2025, depositato il 07.05.2025, ha chiesto, oltre Parte_1 alla pronunzia sullo status, l'addebito della separazione a carico di CP_1
e un assegno di mantenimento pari a 600 euro al mese;
− la ricorrente ha altresì chiesto l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22. c.p.c. e, in particolare, di ordinare al resistente di lasciare la casa coniugale e di disporre che tale immobile sia abitato dalla ricorrente, oltre al mantenimento a carico di controparte pari a 600 euro mensili;
− , pur non costituendosi in giudizio, è comparso assieme alla CP_1 ricorrente all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.9.2025, ove il Giudice, dopo aver sentito le parti, le ha autorizzate a vivere separatamente;
− con ordinanza del 26.09.2025, il Giudice ha rilevato l'impossibilità di emanare provvedimenti circa la casa familiare, in quanto nella stessa non vi abitano figli minorenni o economicamente non autosufficienti;
ha dichiarato la contumacia di parte resistente;
ha onerato di versare un assegno di mantenimento pari a 400 CP_1 euro al mese in favore della moglie;
pagina 2 − il 7.10.2025 sono state depositate le ultime tre buste paga del resistente, come chiesto dal Giudice relatore in udienza;
− il 14.11.2025 parte ricorrente ha depositato le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni, nelle quali, prendendo atto del reddito medio di controparte, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe;
− la causa è stata discussa il 19.11.2025 e rimessa in decisione;
− la camera di consiglio si è svolta il 24.11.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1,
c.c. Da quanto sostenuto nel ricorso e da quanto dichiarato dalle parti in udienza, infatti, risulta evidente che l'affectio coniugalis sia irreversibilmente venuta meno.
3. La domanda di addebito, richiesta in ragione di lamentate forme disinteresse e disprezzo verso la moglie, nonché di un temperamento aggressivo verso la stessa e i figli, non può essere accolta.
In proposito, le allegazioni sono parse estremamente generiche e non supportate in via probatoria da alcun riscontro, posto che anche i capitoli di prova formulati con il ricorso sono generici (non contestualizzati nel tempo e nello spazio) e inammissibili siccome valutativi. Le doglianze in ordine a violenze fisiche sono state riferite per la prima volta in udienza e non sono riscontrate da alcuna evidenza.
Dal complesso delle dichiarazioni rese in udienza, peraltro, è parso evidente che il rapporto tra i coniugi era ormai guastato da tempo: la stessa ricorrente ne ha dato atto in ricorso (“Benché la situazione di cui sopra perduri ormai da parecchio tempo, la ricorrente trovandosi a dipendere economicamente totalmente dal marito, ha rinviato per anni la richiesta di cui al presente giudizio”, pag. 3 ricorso).
Si impone quindi, anche per tale ragione, il rigetto della domanda.
3. Oltre alla pronuncia sullo status, parte ricorrente ha proposto domanda in punto di mantenimento, chiedendo che controparte versi un assegno mensile di 600 euro.
In udienza, ha dichiarato: “Non abbiamo ancora parlato né deciso cosa fare. Io CP_1 credo che me ne dovrò andare via di casa e allo stato sto cercando un appartamento. Ho visto delle case. Sono disposto a spendere tale somma e ho trovato appartamenti da 300
a 500 euro al mese circa. Io posso dare un mantenimento a mia moglie. Posso anche darle 500-600 euro al mese. Io non faccio la dichiarazione dei redditi perché sono dipendente”.
pagina 3 Il Collegio ritiene di dover confermare quanto deciso dal Giudice delegato con provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c., ove si legge quanto segue: “non v'è dubbio che
costituisca la parte economicamente debole della coppia: non lavora, non ha Pt_1 svolto negli ultimi anni attività lavorativa, si è sempre dedicata alla famiglia, ha documentato una parziale invalidità. Di fatto, in continuità con quanto già accade, CP_1 si è reso disponibile a versare alla moglie 500-600 euro […] Considerando che tale dichiarazione va prudenzialmente ponderata, in ragione del fatto che è stata resa da una persona fisica senza alcuna assistenza tecnica e che non è stato depositato alcun documento (come richiesto a in udienza, ma non vi ha provveduto), l'assegno CP_1 mensile di mantenimento può determinarsi in 400,00 euro/mese, con decorrenza dal momento in cui e risiederanno separatamente”. Pt_1 CP_1
La situazione economico-patrimoniale delle parti è così sintetizzata.
La ricorrente, che ha dimostrato una condizione di riduzione della capacità lavorativa per invalidità, non svolge attività lavorativa e vive nella casa familiare coi figli, i quali collaborano per il sostentamento del nucleo. Gli stessi vivono infatti nella casa condotta in locazione e percepiscono uno stipendio mensile di circa 1.300-1.400 euro ciascuno. Il canone per tale immobile è pari a 740 euro al mese. , il secondo figlio, ha Per_2 acquistato una casa, ma alla data dell'udienza di comparizione personale delle parti non aveva ancora lasciato la casa familiare.
Di contro, il resistente è un trasportatore assunto con contratto a tempo indeterminato e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio netto mensile di circa
1.400-1.500 euro (1.422 a luglio 2025, 1.622 ad agosto 2025 e 1.487 a settembre 2025).
A far data dall'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., versa 400 euro alla moglie a titolo di mantenimento.
All'udienza di comparizione personale delle parti, il resistente si è reso disponibile a lasciare la casa familiare e ha riferito di essere in cerca di un appartamento da prendere in locazione.
A fronte di tale situazione, il Collegio ritiene opportuno confermare in 400,00 euro la somma che parte resistente debba versare a titolo di mantenimento della moglie. In proposito, infatti, va considerato che tale statuizione deve rimanere ancorata al tenore di vita fruito in corso di matrimonio (Cass. 234/25 da ultimo) e non può che essere proporzionata al regime reddituale e patrimoniale di cui godono i coniugi (Cass. 4811/18).
Infatti, avuto riguardo allo stipendio medio del resistente (circa 1.500,00 euro al mese) e alla sua disponibilità a trovare per sé un alloggio (con conseguenti oneri), è difficile ritenere pagina 4 che egli possa corrispondere regolarmente una somma maggiore a quella già liquidata, che assorbe un importo superiore al 20% del reddito mensile medio.
La decorrenza è confermata come già da precedente ordinanza del giudice relatore.
5. Le spese seguono il principio della soccombenza;
possono essere compensate per ½ in ragione del rigetto della domanda di addebito e dell'accoglimento in misura ridotta della domanda di mantenimento. Per quanto residua gravano sul resistente e si liquidano in misura minima, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto o diritto di particolare rilievo, nonché della semplicità del procedimento e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 15.06.1991
[...] in Portici (NA) (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89,
Anno 1991, Parte II, Serie A);
2. OBBLIGA a corrispondere ex art. 156 c.c. in favore di CP_1 Pt_2 un assegno di mantenimento mensile di 400,00 da versare entro il 15 di ogni
[...] mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dal primo mese in cui le parti vivranno separatamente,
3. COMPENSA per la metà le spese di lite;
4. NA a rifondere la restante parte delle spese sostenute CP_1 per questo giudizio da , che si liquidano in 1.905,00 euro oltre 15% per Parte_1 spese generali, IVA e CPA;
5. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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