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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11591 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, dott. ssa Isabella
Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 04.08.2023
DA
Avv. , cod. fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli, Salita Scudillo n. 20 – Parco La
LL
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Napoli – Palazzo San Giacomo rappresentata e difesa dall'Avvocatura Comunale
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, e domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni per l'attore: “Accertare e dichiarare la falsità materiale dei documenti impugnati, avendo il querelante chiesto anche di verificare la possibilità della rilevazione ictu oculi della denunciata falsità, rientrando tale situazione in ipotesi possibile (Cass. n. 10874/2018).
Accertare la falsità di ogni sottoscrizione apparentemente apposta su ogni avviso di ricevimento postale in questione e da ritenersi attribuita – ad avviso del – Controparte_1 alla mano dell'attore ed all'esito dichiarare la falsità materiale di ogni firma che figura apposta su ogni avviso di ricevimento accertando che ogni sottoscrizione che figura in ogni singolo avviso di ricevimento non è autografa in quanto non vergata da . In ogni caso Parte_1 adottare ogni consequenziale provvedimento di legge all'esito dell'accertamento della falsità.
Condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” Conclusioni per il ” Voglia l'adito Tribunale dichiarare, nel merito, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della querela di falso, per le ragioni già illustrate nella comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Conclusioni per l : “Piaccia all'adito Tribunale dichiarare il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva della;
nel merito dichiarare Controparte_2 la inammissibilità ed infondata la querela per difetto di pubblica fede della dichiarazione resa in sede di notificazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Subordinatamente, in caso di accoglimento della domanda attrice, lasciare esente da conseguenze economiche l'Agenzia delle Entrate riscossioni”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. L'Avv. ha proposto querela di falso in via principale avverso gli avvisi di Parte_1 ricevimento delle raccomandate n. 61749943631-0, n. 61748853366-6; n. 1748686233-1 , con cui il gli ha notificato gli avvisi di accertamento n. 950448/68201 del Controparte_1
2/11/2018, n. 950473/84383 del 2/11/2018 e n. 950488/83733 del 2/11/2018 relativi, rispettivamente, all'omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 (imposta evasa più sanzioni e interessi: € 921,00), per l'anno 2016 (imposta evasa più sanzioni e interessi €
951,00) e per l'anno 2017 (imposta evasa più sanzioni e interessi: € 896,00).
Ai tre avvisi è seguita la cartella esattoriale 07120220026912221000 che l'Avv. ha Pt_1 impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli, eccependo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Nel corso del processo tributario, il e CP_1
l hanno prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate Controparte_2 contenenti gli avvisi di accertamento. Di qui l'interesse del a proporre querela di falso Pt_1 avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 950448/68201, n. 950473/84383, e n.
950488/83733, che risultano consegnate in data 08.01.2019, 24.01.2019 e 15.02.2019 in
Napoli, via Edoardo Nicolardi n. 93.
A fondamento della querela, l'Avv. ha contestato: - la falsità delle sottoscrizioni sulle Pt_1 tre ricevute di ritorno apposte in calce alle cartoline postali di ricevimento perché da altri sottoscritte;
- la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si fosse qualificato come destinatario della stessa e così compilato in assenza di autorizzazione da parte del diretto interessato;
- infine, la falsità delle ricevute di ritorno datate 24/01/2019 e 15/02/2019 che non sono corrispondenti a quanto dichiarato dal per le presunte notifiche Controparte_1
TARI anno 2015 ed anno 2017.
L'attore ha anche addotto che vi fossero ulteriori elementi di falsità quali il timbro di distribuzione dell'avviso di ricevimento datato 8/1/2019 riferito ad un ufficio postale non di zona, mentre per gli altri due avvisi la discrasia tra date indicate di notifica degli avvisi dal e la produzione degli altri due avvisi di ricevimento con date entrambe Controparte_1 diverse da quanto dichiarato ed imputato a titolo di notifica degli accertamenti. Dedotto ciò, ha concluso per l'accertamento e la dichiarazione di falsità delle tre sottoscrizioni e per esse dei tre avvisi di ricevimento postali.
Il costituitosi tardivamente, ha eccepito che il potere impositivo del Controparte_1 CP_1 si esplica in varie fasi, dall'accertamento di quanto dovuto dal contribuente sino alla formazione dei ruoli e, successivamente, la competenza passa in via esclusiva al
Concessionario per la riscossione, il quale pertanto va individuato quale unico responsabile della notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di mora, fino all'esecuzione forzata.
Dedotto ciò, l'ente comunale ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della querela.
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2 poiché le censure dedotte in atto si riferiscono ad attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, attività devoluta unicamente all'Ente impositore, essendo demandata all esclusivamente la successiva fase di riscossione avviata con la Controparte_2 notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in data 07/07/2022, nei confronti della quale non viene rivolta alcuna specifica contestazione. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della querela per difetto di pubblica fede nell'accertamento del sottoscrittore degli avvisi di ricevimento posto che, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, come nel caso che ci occupa, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (c.d. regolamento postale),
l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo. In particolare, ai sensi dell'art.39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ne consegue che per la notifica diretta a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Ha eccepito, ancora, la sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Il P.M., avvisato della proposizione della querela dalla cancelleria, si è presentato all'udienza del 08.04.2025 rimettendosi per il prosieguo al giudice istruttore.
*****
§ 2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall Controparte_2
, la quale ha chiesto la propria estromissione dal giudizio deducendo il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva. L'ente ha rappresentato di non avere alcun coinvolgimento nella formazione e nella notificazione degli avvisi di ricevimento oggetto della presente querela di falso, atti riferiti esclusivamente alle notificazioni attuate dal in qualità di Controparte_1 ente impositore. L'Agenzia ha, inoltre, evidenziato che l'unico atto da essa notificato al contribuente è la successiva cartella di pagamento, atto non oggetto di querela e fondato sui ruoli trasmessi dal comune, la cui validità dipende dall'attività dell'ente impositore.
L'eccezione sollevata dall è fondata. Infatti, ai sensi degli artt. 221 Controparte_2
e ss. c.p.c., legittimato passivamente nel giudizio di querela di falso è esclusivamente il soggetto che ha formato l'atto o che se ne avvale e che, pertanto, è titolare di un interesse giuridico alla conservazione della sua efficacia probatoria. Gli avvisi di ricevimento impugnati attengono all'attività notificatoria degli atti presupposti dal e risultano Controparte_1 utilizzati unicamente da tale ente ai fini della prova dell'avvenuta notificazione dei propri provvedimenti impositivi.
Ne consegue che l difetta di legittimazione passiva rispetto Controparte_2 all'odierna domanda e, pertanto, deve essere estromessa dal presente giudizio.
§ 3. La querela è inammissibile, in quanto l'attore, essendosi limitato a dedurre che la sottoscrizione degli avvisi non era riconducibile alla sua mano, non ha indicato in modo esaustivo gli elementi alla base della falsità (cfr. art. 221 c.p.c.). Ed invero, come di seguito verrà illustrato, in caso di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, non basta negare che sull'avviso di ricevimento vi sia la propria sottoscrizione per addurre la falsità dell'atto.
Occorre premettere che, per recapitare all'Avv. i tre avvisi di accertamento, il Pt_1 CP_1 si è avvalso di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento (come emerge dall'utilizzazione del Mod. 23-i), senza rivolgersi all'ufficiale giudiziario.
Rispetto a tale modalità di trasmissione diretta dell'atto, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 20/11/1982 (Cass.
19/01/2017, n. 1304; Cass. 04/04/2018, n. 8293, nonché Corte di Appello Torino, sez. lav.,
21/06/2022, n.354).
Secondo quanto previsto dall'art. 21 delle “Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale”, approvate con deliberazione 385/2013 dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 22/07/1999 (in precedenza vedi d.m. 09.04.2001, artt. 32 e 39), il recapito degli invii a firma, tra i quali rientra la raccomandata con avviso di ricevimento, “è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta”.
L'art. 27 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Come si può notare, a differenza di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, non
è previsto un ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione, sicché l'agente postale deve sincerarsi che la persona a cui viene consegnato il piego rientri tra quelle indicate nell'art. 27 e, una volta verificato ciò, deve raccogliere la sua firma sull'avviso di ricevimento, senza indicare su quest'ultimo la qualifica rivestita dal ricevente (cfr. Cass. 21/02/2020, n.4556;
Cass. 22/11/2019, n. 30542; Cass. 08/10/2018, n. 24780; Cass. 29/01/2008, n. 1906).
Discende da quanto precede che l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso della consegna della raccomandata, nell'indirizzo indicato, a una delle persone abilitate a riceverlo in forza dell'art. 27 in precedenza citato (cfr. Cass. 09/09/2022, n.26595; Cass. 27/05/2011, n.
11708). In altre parole, l'unica attestazione dell'ufficiale postale che fa prova sino a querela di falso è quella relativa al fatto dell'avvenuta consegna del plico ad un soggetto, abilitato alla ricezione ex art. 27, rinvenuto presso la residenza del destinatario;
soggetto che ha ricevuto l'atto ed ha apposto la propria sottoscrizione su detto avviso e che non necessariamente coincide con il destinatario.
Stando così le cose, nel momento in cui propone la querela di falso, il destinatario della raccomandata non può limitarsi a disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, sostenendo che non è a lui riferibile, atteso che la detta sottoscrizione ben potrebbe appartenere ad un altro dei soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza.
In altri termini, anche laddove l'interessato riuscisse a dimostrare che la firma non è la sua, ciò non implicherebbe la falsità dell'avviso, posto che il plico potrebbe essere stato consegnato ad uno dei soggetti abilitati alla ricezione (familiare, collaboratore domestico, portiere), al quale andrebbe ricondotta la sottoscrizione apposta sull'avviso.
Pertanto, “la parte che intenda impugnare per falsità il contenuto di detto avviso non può limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non sia proveniente dalla propria persona, quale destinatario, dovendo necessariamente dedurre e comprovare, in rapporto alla estesa potenzialità fidefaciente dell'avviso in parola, che la firma ivi apposta non provenga nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere l'atto in via sostitutiva” (cfr. Tribunale di Napoli, VI sezione, sentenza n. 12239/2017; in senso conforme,
Tribunale di Napoli, IV sezione, sentenza n. 4755/2018, nonché Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza n. 10263/2021).
A quanto precede va aggiunto che alla raccomandata ordinaria non può essere applicato quell'orientamento della Corte di Cassazione relativo alla notifica a mezzo posta effettuata ai sensi della legge n. 890 del 1982, secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., sez. un., 27/04/2010, n. 9962).
Il suddetto orientamento si fonda sul fatto che l'art. 7 della legge n. 890 del 1982 prevede che il plico debba essere consegnato in via preferenziale al destinatario (comma 1) e, soltanto laddove questo sia assente, la consegna può essere effettuata ad una delle persone elencate nel comma 2. In tale ultimo caso, la firma sull'avviso di ricevimento deve essere seguita “dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (comma 3). Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, nel caso in cui non vi sia alcuna indicazione circa la qualità rivestita dal consegnatario, la firma, anche se illeggibile, deve essere attribuita al destinatario, in quanto “nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario” (la già citata Cass., sez. un., 27/04/2010, n. 9962).
Il ragionamento su riportato non può essere applicato alla notifica a mezzo raccomandata ordinaria, in quanto, come già rilevato, rispetto ad essa: a) non vi è alcun ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione del plico (il destinatario è equiparato agli altri soggetti indicati nell'art. 27 delle Condizioni generali di servizio); b) l'agente postale non deve indicare la qualifica rivestita dal consegnatario laddove questi non coincida con il destinatario.
Pertanto, non vi sono elementi che consentano di discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione che, con riferimento alle notifiche a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, ha osservato quanto segue:
“laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. 19/01/2023, n. 1686).
§ 4. Tornando al caso in esame, va nuovamente evidenziato che, al momento di proporre la querela, l'attore si è limitato a dichiarare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era a lui attribuibile, e che nello stabile non vi fosse un portiere, ma tale allegazione, anche laddove fosse veritiera, sarebbe di per sé insufficiente a dimostrare la falsità dell'avviso.
A supporto della querela, l'attore avrebbe dovuto allegare che nel giorno di ricezione della raccomandata presso la sua residenza non era presente nessuno dei soggetti abilitati a ricevere il plico. Mancando tale allegazione, la querela, per come proposta, difetta di una compiuta indicazione degli elementi a sostegno della falsità ed è quindi inammissibile ex art. 221, comma 2, c.p.c.
§ 5. Le spese di lite relative seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
Per i provvedimenti previsti dagli artt. 226, comma 1, c.p.c. si rimanda direttamente al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'Avv. avverso gli Parte_1 avvisi di ricevimento delle raccomandate ordinarie n. 61749943631-0, n. 61748853366-6, n.
61748686233-1;
b) condanna l'Avv. al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
liquidate in € 1.278,00 per compenso del difensore (di cui € 213,00 per la fase di
[...] studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €
426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) a norma dell'art. 226, comma 1, c.p.c., ordina la restituzione dei documenti e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione, ove possibile, della sentenza sull'originale del documento o sulla copia che ne tiene luogo;
d) condanna, infine, la parte querelante Avv. , al pagamento di € 10,00 a titolo Parte_1 di pena pecuniaria.
Napoli, 09.12.2025
Il Giudice dott.ssa Isabella Martuscelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, dott. ssa Isabella
Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 04.08.2023
DA
Avv. , cod. fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli, Salita Scudillo n. 20 – Parco La
LL
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Napoli – Palazzo San Giacomo rappresentata e difesa dall'Avvocatura Comunale
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, e domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni per l'attore: “Accertare e dichiarare la falsità materiale dei documenti impugnati, avendo il querelante chiesto anche di verificare la possibilità della rilevazione ictu oculi della denunciata falsità, rientrando tale situazione in ipotesi possibile (Cass. n. 10874/2018).
Accertare la falsità di ogni sottoscrizione apparentemente apposta su ogni avviso di ricevimento postale in questione e da ritenersi attribuita – ad avviso del – Controparte_1 alla mano dell'attore ed all'esito dichiarare la falsità materiale di ogni firma che figura apposta su ogni avviso di ricevimento accertando che ogni sottoscrizione che figura in ogni singolo avviso di ricevimento non è autografa in quanto non vergata da . In ogni caso Parte_1 adottare ogni consequenziale provvedimento di legge all'esito dell'accertamento della falsità.
Condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” Conclusioni per il ” Voglia l'adito Tribunale dichiarare, nel merito, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della querela di falso, per le ragioni già illustrate nella comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Conclusioni per l : “Piaccia all'adito Tribunale dichiarare il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva della;
nel merito dichiarare Controparte_2 la inammissibilità ed infondata la querela per difetto di pubblica fede della dichiarazione resa in sede di notificazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Subordinatamente, in caso di accoglimento della domanda attrice, lasciare esente da conseguenze economiche l'Agenzia delle Entrate riscossioni”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. L'Avv. ha proposto querela di falso in via principale avverso gli avvisi di Parte_1 ricevimento delle raccomandate n. 61749943631-0, n. 61748853366-6; n. 1748686233-1 , con cui il gli ha notificato gli avvisi di accertamento n. 950448/68201 del Controparte_1
2/11/2018, n. 950473/84383 del 2/11/2018 e n. 950488/83733 del 2/11/2018 relativi, rispettivamente, all'omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 (imposta evasa più sanzioni e interessi: € 921,00), per l'anno 2016 (imposta evasa più sanzioni e interessi €
951,00) e per l'anno 2017 (imposta evasa più sanzioni e interessi: € 896,00).
Ai tre avvisi è seguita la cartella esattoriale 07120220026912221000 che l'Avv. ha Pt_1 impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli, eccependo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Nel corso del processo tributario, il e CP_1
l hanno prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate Controparte_2 contenenti gli avvisi di accertamento. Di qui l'interesse del a proporre querela di falso Pt_1 avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 950448/68201, n. 950473/84383, e n.
950488/83733, che risultano consegnate in data 08.01.2019, 24.01.2019 e 15.02.2019 in
Napoli, via Edoardo Nicolardi n. 93.
A fondamento della querela, l'Avv. ha contestato: - la falsità delle sottoscrizioni sulle Pt_1 tre ricevute di ritorno apposte in calce alle cartoline postali di ricevimento perché da altri sottoscritte;
- la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si fosse qualificato come destinatario della stessa e così compilato in assenza di autorizzazione da parte del diretto interessato;
- infine, la falsità delle ricevute di ritorno datate 24/01/2019 e 15/02/2019 che non sono corrispondenti a quanto dichiarato dal per le presunte notifiche Controparte_1
TARI anno 2015 ed anno 2017.
L'attore ha anche addotto che vi fossero ulteriori elementi di falsità quali il timbro di distribuzione dell'avviso di ricevimento datato 8/1/2019 riferito ad un ufficio postale non di zona, mentre per gli altri due avvisi la discrasia tra date indicate di notifica degli avvisi dal e la produzione degli altri due avvisi di ricevimento con date entrambe Controparte_1 diverse da quanto dichiarato ed imputato a titolo di notifica degli accertamenti. Dedotto ciò, ha concluso per l'accertamento e la dichiarazione di falsità delle tre sottoscrizioni e per esse dei tre avvisi di ricevimento postali.
Il costituitosi tardivamente, ha eccepito che il potere impositivo del Controparte_1 CP_1 si esplica in varie fasi, dall'accertamento di quanto dovuto dal contribuente sino alla formazione dei ruoli e, successivamente, la competenza passa in via esclusiva al
Concessionario per la riscossione, il quale pertanto va individuato quale unico responsabile della notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di mora, fino all'esecuzione forzata.
Dedotto ciò, l'ente comunale ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della querela.
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2 poiché le censure dedotte in atto si riferiscono ad attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, attività devoluta unicamente all'Ente impositore, essendo demandata all esclusivamente la successiva fase di riscossione avviata con la Controparte_2 notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in data 07/07/2022, nei confronti della quale non viene rivolta alcuna specifica contestazione. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della querela per difetto di pubblica fede nell'accertamento del sottoscrittore degli avvisi di ricevimento posto che, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, come nel caso che ci occupa, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (c.d. regolamento postale),
l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo. In particolare, ai sensi dell'art.39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità. Ne consegue che per la notifica diretta a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Ha eccepito, ancora, la sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Il P.M., avvisato della proposizione della querela dalla cancelleria, si è presentato all'udienza del 08.04.2025 rimettendosi per il prosieguo al giudice istruttore.
*****
§ 2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall Controparte_2
, la quale ha chiesto la propria estromissione dal giudizio deducendo il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva. L'ente ha rappresentato di non avere alcun coinvolgimento nella formazione e nella notificazione degli avvisi di ricevimento oggetto della presente querela di falso, atti riferiti esclusivamente alle notificazioni attuate dal in qualità di Controparte_1 ente impositore. L'Agenzia ha, inoltre, evidenziato che l'unico atto da essa notificato al contribuente è la successiva cartella di pagamento, atto non oggetto di querela e fondato sui ruoli trasmessi dal comune, la cui validità dipende dall'attività dell'ente impositore.
L'eccezione sollevata dall è fondata. Infatti, ai sensi degli artt. 221 Controparte_2
e ss. c.p.c., legittimato passivamente nel giudizio di querela di falso è esclusivamente il soggetto che ha formato l'atto o che se ne avvale e che, pertanto, è titolare di un interesse giuridico alla conservazione della sua efficacia probatoria. Gli avvisi di ricevimento impugnati attengono all'attività notificatoria degli atti presupposti dal e risultano Controparte_1 utilizzati unicamente da tale ente ai fini della prova dell'avvenuta notificazione dei propri provvedimenti impositivi.
Ne consegue che l difetta di legittimazione passiva rispetto Controparte_2 all'odierna domanda e, pertanto, deve essere estromessa dal presente giudizio.
§ 3. La querela è inammissibile, in quanto l'attore, essendosi limitato a dedurre che la sottoscrizione degli avvisi non era riconducibile alla sua mano, non ha indicato in modo esaustivo gli elementi alla base della falsità (cfr. art. 221 c.p.c.). Ed invero, come di seguito verrà illustrato, in caso di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, non basta negare che sull'avviso di ricevimento vi sia la propria sottoscrizione per addurre la falsità dell'atto.
Occorre premettere che, per recapitare all'Avv. i tre avvisi di accertamento, il Pt_1 CP_1 si è avvalso di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento (come emerge dall'utilizzazione del Mod. 23-i), senza rivolgersi all'ufficiale giudiziario.
Rispetto a tale modalità di trasmissione diretta dell'atto, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 20/11/1982 (Cass.
19/01/2017, n. 1304; Cass. 04/04/2018, n. 8293, nonché Corte di Appello Torino, sez. lav.,
21/06/2022, n.354).
Secondo quanto previsto dall'art. 21 delle “Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale”, approvate con deliberazione 385/2013 dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 22/07/1999 (in precedenza vedi d.m. 09.04.2001, artt. 32 e 39), il recapito degli invii a firma, tra i quali rientra la raccomandata con avviso di ricevimento, “è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta”.
L'art. 27 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Come si può notare, a differenza di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, non
è previsto un ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione, sicché l'agente postale deve sincerarsi che la persona a cui viene consegnato il piego rientri tra quelle indicate nell'art. 27 e, una volta verificato ciò, deve raccogliere la sua firma sull'avviso di ricevimento, senza indicare su quest'ultimo la qualifica rivestita dal ricevente (cfr. Cass. 21/02/2020, n.4556;
Cass. 22/11/2019, n. 30542; Cass. 08/10/2018, n. 24780; Cass. 29/01/2008, n. 1906).
Discende da quanto precede che l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso della consegna della raccomandata, nell'indirizzo indicato, a una delle persone abilitate a riceverlo in forza dell'art. 27 in precedenza citato (cfr. Cass. 09/09/2022, n.26595; Cass. 27/05/2011, n.
11708). In altre parole, l'unica attestazione dell'ufficiale postale che fa prova sino a querela di falso è quella relativa al fatto dell'avvenuta consegna del plico ad un soggetto, abilitato alla ricezione ex art. 27, rinvenuto presso la residenza del destinatario;
soggetto che ha ricevuto l'atto ed ha apposto la propria sottoscrizione su detto avviso e che non necessariamente coincide con il destinatario.
Stando così le cose, nel momento in cui propone la querela di falso, il destinatario della raccomandata non può limitarsi a disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, sostenendo che non è a lui riferibile, atteso che la detta sottoscrizione ben potrebbe appartenere ad un altro dei soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza.
In altri termini, anche laddove l'interessato riuscisse a dimostrare che la firma non è la sua, ciò non implicherebbe la falsità dell'avviso, posto che il plico potrebbe essere stato consegnato ad uno dei soggetti abilitati alla ricezione (familiare, collaboratore domestico, portiere), al quale andrebbe ricondotta la sottoscrizione apposta sull'avviso.
Pertanto, “la parte che intenda impugnare per falsità il contenuto di detto avviso non può limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non sia proveniente dalla propria persona, quale destinatario, dovendo necessariamente dedurre e comprovare, in rapporto alla estesa potenzialità fidefaciente dell'avviso in parola, che la firma ivi apposta non provenga nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere l'atto in via sostitutiva” (cfr. Tribunale di Napoli, VI sezione, sentenza n. 12239/2017; in senso conforme,
Tribunale di Napoli, IV sezione, sentenza n. 4755/2018, nonché Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza n. 10263/2021).
A quanto precede va aggiunto che alla raccomandata ordinaria non può essere applicato quell'orientamento della Corte di Cassazione relativo alla notifica a mezzo posta effettuata ai sensi della legge n. 890 del 1982, secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., sez. un., 27/04/2010, n. 9962).
Il suddetto orientamento si fonda sul fatto che l'art. 7 della legge n. 890 del 1982 prevede che il plico debba essere consegnato in via preferenziale al destinatario (comma 1) e, soltanto laddove questo sia assente, la consegna può essere effettuata ad una delle persone elencate nel comma 2. In tale ultimo caso, la firma sull'avviso di ricevimento deve essere seguita “dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (comma 3). Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, nel caso in cui non vi sia alcuna indicazione circa la qualità rivestita dal consegnatario, la firma, anche se illeggibile, deve essere attribuita al destinatario, in quanto “nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario” (la già citata Cass., sez. un., 27/04/2010, n. 9962).
Il ragionamento su riportato non può essere applicato alla notifica a mezzo raccomandata ordinaria, in quanto, come già rilevato, rispetto ad essa: a) non vi è alcun ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione del plico (il destinatario è equiparato agli altri soggetti indicati nell'art. 27 delle Condizioni generali di servizio); b) l'agente postale non deve indicare la qualifica rivestita dal consegnatario laddove questi non coincida con il destinatario.
Pertanto, non vi sono elementi che consentano di discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione che, con riferimento alle notifiche a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, ha osservato quanto segue:
“laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. 19/01/2023, n. 1686).
§ 4. Tornando al caso in esame, va nuovamente evidenziato che, al momento di proporre la querela, l'attore si è limitato a dichiarare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era a lui attribuibile, e che nello stabile non vi fosse un portiere, ma tale allegazione, anche laddove fosse veritiera, sarebbe di per sé insufficiente a dimostrare la falsità dell'avviso.
A supporto della querela, l'attore avrebbe dovuto allegare che nel giorno di ricezione della raccomandata presso la sua residenza non era presente nessuno dei soggetti abilitati a ricevere il plico. Mancando tale allegazione, la querela, per come proposta, difetta di una compiuta indicazione degli elementi a sostegno della falsità ed è quindi inammissibile ex art. 221, comma 2, c.p.c.
§ 5. Le spese di lite relative seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
Per i provvedimenti previsti dagli artt. 226, comma 1, c.p.c. si rimanda direttamente al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'Avv. avverso gli Parte_1 avvisi di ricevimento delle raccomandate ordinarie n. 61749943631-0, n. 61748853366-6, n.
61748686233-1;
b) condanna l'Avv. al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
liquidate in € 1.278,00 per compenso del difensore (di cui € 213,00 per la fase di
[...] studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €
426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) a norma dell'art. 226, comma 1, c.p.c., ordina la restituzione dei documenti e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione, ove possibile, della sentenza sull'originale del documento o sulla copia che ne tiene luogo;
d) condanna, infine, la parte querelante Avv. , al pagamento di € 10,00 a titolo Parte_1 di pena pecuniaria.
Napoli, 09.12.2025
Il Giudice dott.ssa Isabella Martuscelli