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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3216/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'avv. BARUFFALDI ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_1 nata il [...] in [...]
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'avv. SAPI GIULIA presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San IO RA (AL) il 15.10.1989
(atto trascritto al n. 11, anno 1989, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.07.2003 e successivamente modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019.
con i seguenti figli:
, nata il [...] ( maggiorenne ed economicamente indipendente)e , nato Per_1 Per_2
24.07.1997 ( maggiorenne non economicamente autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il
17.07.2003, cosi come modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica raggiunta dalla figlia chiedevano di Per_1
accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“disporre a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo al mantenimento del solo Parte_1 figlio pari a € 410,00 (quattrocentodieci/00) mensili rivalutabile ex indici ISTAT, con effetto a Per_2
far data dalla presente domanda.
Il versamento del contributo al mantenimento verrà eseguito dal sig. direttamente sul conto Pt_1
corrente intestato al figlio ormai maggiorenne.
Spese del precedente procedimento interamente compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.07.2003, cosi come modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'avv. BARUFFALDI ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_1 nata il [...] in [...]
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'avv. SAPI GIULIA presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San IO RA (AL) il 15.10.1989
(atto trascritto al n. 11, anno 1989, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.07.2003 e successivamente modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019.
con i seguenti figli:
, nata il [...] ( maggiorenne ed economicamente indipendente)e , nato Per_1 Per_2
24.07.1997 ( maggiorenne non economicamente autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il
17.07.2003, cosi come modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica raggiunta dalla figlia chiedevano di Per_1
accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“disporre a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo al mantenimento del solo Parte_1 figlio pari a € 410,00 (quattrocentodieci/00) mensili rivalutabile ex indici ISTAT, con effetto a Per_2
far data dalla presente domanda.
Il versamento del contributo al mantenimento verrà eseguito dal sig. direttamente sul conto Pt_1
corrente intestato al figlio ormai maggiorenne.
Spese del precedente procedimento interamente compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 10451/2003 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.07.2003, cosi come modificata con provvedimento del 20/02/2012 e del 25/06/2019 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3