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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI CMPLSN8, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/06/1979, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 03/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 07/07/2024 e adottato dalla Questura di con cui è CP_1 stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 05/08/2024, il Tribunale ha accolto inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Pag. 1 di 3 Con successivo decreto del 18/09/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Sull'integrazione del contraddittorio. Con decreto del 05/08/2024 il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione, onerando la parte ricorrente – come previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c. richiamato dall'art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 – della notifica del ricorso e del medesimo decreto alla Questura di entro il 15/09/2024 e di allegare CP_1 la relata di notifica “a pena di improcedibilità della domanda”.
All'udienza del 05/03/2025, il ricorrente non ha fornito la prova della notifica alla
Questura di del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, né ha CP_1 formulato richiesta di rimessione in termini, limitandosi a richiamare le conclusioni di merito già rassegnate nel ricorso e a ribadire l'esigenza di riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente.
A norma dell'art. 281undecies comma 2 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del richiamo al rito semplificato di cognizione operato dall'art. 19ter, comma 1, del D. Lgs.
150/2011, “il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”.
Il ricorso, dunque, è improcedibile per l'inerzia della parte che non ha adempiuto al proprio onere processuale omettendo di attivare correttamente il contraddittorio con la parte resistente, che infatti non si è costituita.
Il provvedimento cautelare concesso in corso di causa va logicamente revocato.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto sulle spese processuali.
Inoltre, considerando che l'improcedibilità del ricorso preclude l'esame della domanda nel merito, l'art. 136 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 impone la revoca dell'ammissione del
Pag. 2 di 3 ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto in via provvisoria e anticipata dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 03/09/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA il ricorso improcedibile;
2. REVOCA la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato adottata da questo Tribunale in data 18/09/2024;
3. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
C.O.A. in data 03/09/2024;
4. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI CMPLSN8, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/06/1979, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 03/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 07/07/2024 e adottato dalla Questura di con cui è CP_1 stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 05/08/2024, il Tribunale ha accolto inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Pag. 1 di 3 Con successivo decreto del 18/09/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Sull'integrazione del contraddittorio. Con decreto del 05/08/2024 il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione, onerando la parte ricorrente – come previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c. richiamato dall'art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 – della notifica del ricorso e del medesimo decreto alla Questura di entro il 15/09/2024 e di allegare CP_1 la relata di notifica “a pena di improcedibilità della domanda”.
All'udienza del 05/03/2025, il ricorrente non ha fornito la prova della notifica alla
Questura di del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, né ha CP_1 formulato richiesta di rimessione in termini, limitandosi a richiamare le conclusioni di merito già rassegnate nel ricorso e a ribadire l'esigenza di riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale in capo al ricorrente.
A norma dell'art. 281undecies comma 2 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del richiamo al rito semplificato di cognizione operato dall'art. 19ter, comma 1, del D. Lgs.
150/2011, “il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”.
Il ricorso, dunque, è improcedibile per l'inerzia della parte che non ha adempiuto al proprio onere processuale omettendo di attivare correttamente il contraddittorio con la parte resistente, che infatti non si è costituita.
Il provvedimento cautelare concesso in corso di causa va logicamente revocato.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto sulle spese processuali.
Inoltre, considerando che l'improcedibilità del ricorso preclude l'esame della domanda nel merito, l'art. 136 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 impone la revoca dell'ammissione del
Pag. 2 di 3 ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto in via provvisoria e anticipata dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 03/09/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA il ricorso improcedibile;
2. REVOCA la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato adottata da questo Tribunale in data 18/09/2024;
3. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
C.O.A. in data 03/09/2024;
4. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
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