Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 13/04/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2026, proposto da
Conserva S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato BI Annalisa AS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. - Ram, Trasgo S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0000084/2026 del 09.01.2026, comunicata con pec del 12.01.2026, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha rigettato la domanda di ammissione agli incentivi acquisita in data 03.10.2022, con prot. n. 2290/2022;
del non conosciuto, perché mai trasmesso, verbale della riunione della Commissione del 19.06.2025 n. 155;
del non conosciuto, perché mai trasmesso, verbale della riunione della Commissione del 12.11.2025;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08.04.2026 la dott.ssa RÈ NO e uditi per le parti i difensori BI A. AS per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
-in data 03.04.2026 parte ricorrente ha depositato memoria contenente dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con richiesta di compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenuta ammissione agli incentivi richiesti;
-all’udienza odierna le parti sono state avvisate della possibile definizione con sentenza in forma semplificata e nulla hanno rilevato né opposto;
Evidenziato che non ricorre l’ipotesi di cessazione della materia del contendere, in considerazione del contenuto dell’atto impugnato e della sua natura (su cui si è soffermata la difesa dello Stato), e nulla osta alla pronuncia in rito richiesta, attesa la sussistenza dei presupposti e l’assenza di opposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08.04.2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
RÈ NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RÈ NO | CE ND |
IL SEGRETARIO