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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Rosel la Nocera - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. Em anuele Pint o - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sott o il n. 1309/ 2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv. D. C. Al tieri ), ricorrent e, nei confront i di
[...] CP_1
(avv. D. C. Al tieri ), resistent e.
[...]
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso .
Fissat a l a com pari zi one personal e dell e part i ex art . 473 -bis.21 cpc, il giudice rinviava l a causa per cons entire alle parti di t ent are una consensuali zzazione dell a lite. Indi , i coni ugi hanno ri ferit o di aver raggiunto un accordo, da loro sott oscri tto e deposit ato t el em ati camente, chi edendo dichiararsi l a cessazi one degli effetti ci vil i del m atrimoni o in camera di consigli o, al le condi zi oni concordat e. Le parti hanno dichiarato di non vol ersi ri concil iare e di rinunciare a compari re, avvalendosi del la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform ato i n consensual e e la causa è st at a rim essa al Collegio i n cam era di consigli o.
Gli atti sono s tati t rasmes si al P .M.
È provat a l a s ussis t enza dei requ isiti di cui all 'art. 3 n. 2) lett . b) dell a L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rr evocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione e videnziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderoga bili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile com petente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 17.06.2011 t rascritt o nel regist ro degli atti di m at rimonio del C omune di Mola di B ari (anno 2011, part e II, s erie A, n. 17);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concord at e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 29.11.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
28.01.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. ROS ELLA NOCERA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Rosel la Nocera - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. Em anuele Pint o - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sott o il n. 1309/ 2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv. D. C. Al tieri ), ricorrent e, nei confront i di
[...] CP_1
(avv. D. C. Al tieri ), resistent e.
[...]
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso .
Fissat a l a com pari zi one personal e dell e part i ex art . 473 -bis.21 cpc, il giudice rinviava l a causa per cons entire alle parti di t ent are una consensuali zzazione dell a lite. Indi , i coni ugi hanno ri ferit o di aver raggiunto un accordo, da loro sott oscri tto e deposit ato t el em ati camente, chi edendo dichiararsi l a cessazi one degli effetti ci vil i del m atrimoni o in camera di consigli o, al le condi zi oni concordat e. Le parti hanno dichiarato di non vol ersi ri concil iare e di rinunciare a compari re, avvalendosi del la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform ato i n consensual e e la causa è st at a rim essa al Collegio i n cam era di consigli o.
Gli atti sono s tati t rasmes si al P .M.
È provat a l a s ussis t enza dei requ isiti di cui all 'art. 3 n. 2) lett . b) dell a L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rr evocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione e videnziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderoga bili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile com petente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 17.06.2011 t rascritt o nel regist ro degli atti di m at rimonio del C omune di Mola di B ari (anno 2011, part e II, s erie A, n. 17);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concord at e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 29.11.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
28.01.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. ROS ELLA NOCERA