TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2026, n. 7276
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa sopravvenuta, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2026, n. 7276
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7276
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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