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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato seguente azione revocatoria fallimentare SENTENZA ex nella causa civile di II grado iscritta sub n. 8/2022 R.G.
promossa
da
c.f. Parte_1
, in persona del Curatore del Fallimento e legale P.IVA_1
rappresentante dott. rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. OSKAR PLÖRER giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso CP_2
1 dagli avv.ti TINTERI DANIELA e MANCALEONI ANDREA
domiciliato presso l'avv. JANES ALEX di Bolzano , giusta delega in atti;
- appellata-
nonché contro
,in persona del legale CP_3 CP_4
rappresentante geom. c.f. , Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. SCICOLONE , giusta delega in atti
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1083/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 23 /12 / 2022 -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/12/2024
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante Parte_3
:
[...]
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del Curatore del sottoscritta anche dal Parte_4
procuratore avv. Oskar Plörer
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del Parte_1
presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
2 Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
dei procuratori di parte appellata Controparte_1
[...]
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del legale rappresentante sottoscritta anche dal procuratore CP_2
avv. Daniela Tinteri:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del Parte_1
presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso-
dei procuratori di parte appellata CP_3
CP_4
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del legale rappresentante p.t. geom. sottoscritta anche Controparte_5
dal procuratore avv. Marco Scicolone:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del Parte_1
presente giudizio.
3 Come da dichiarazione del procuratore avv. M. Scicolone:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Parte_5
aveva proposto dinanzi al Tribunale di Bolzano azione revocatoria fallimentare ex art. 67 LF nei confronti di in relazione al pagamento di € Controparte_1
1.170.000 effettuato da in favore di CP_3 CP_4
in data 28/29 giugno 2017. Secondo la tesi del CP_1
tale versamento corrispondeva al pagamento di un Parte_1
debito della fallita Parte_5
effettuato da soggetto terzo debitore della stessa fallita, e pertanto oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 n. 2, R.D. 267/1942 o quantomeno ai sensi e per gli effetti del 2° comma del medesimo articolo.
L'attore aveva dedotto che tale pagamento era stato eseguito dalla con provviste destinate alla CP_3 CP_4
fallita, che rivestiva i requisiti del cosiddetto “pagamento anomalo” e che non poteva non essere a Controparte_1
conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società
consortile al momento del pagamento.
Si era costituita in giudizio eccependo in Controparte_1
primis l'incompetenza del Tribunale adito per presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società
4 fallita nonché l'incompetenza della sezione ordinaria del
Tribunale a favore della sezione specializzata imprese,
contestando in fatto ed in diritto le pretese avanzate dall'attrice,
e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società per essere da questa CP_3 CP_4
manlevata.
La chiamata si era costituita in giudizio contestando CP_5
le pretese contro di lei avanzate.
La causa veniva decisa con sentenza nr.1083/2022 con la quale venivano respinte tutte le domande di parte attrice,
dichiarata assorbita la domanda azionata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
condannato il alla Parte_1
rifusione delle spese in favore di e di Controparte_1
CP_3 CP_4
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il
[...]
affidata a motivi Parte_5
di gravame nei quali ha argomentato le ragioni a sostegno dell'accoglimento della azione revocatoria proposta nei confronti di Controparte_1
si è costituita contestando le deduzioni Controparte_1
dell'appellante e prendendo compiuta posizione sui motivi di appello avanzati;
ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande del e quindi di riforma della sentenza, Parte_1
ha chiesto la condanna di a manlevarla da qualsiasi CP_5
5 pretesa contro di lei svolta in giudizio.
si è costituita evidenziando che le CP_3 CP_4
domande proposte in giudizio dal non concernono la Parte_1
sua posizione e ribadendo le ragioni della infondatezza della pretesa di manleva avanzata nei suoi confronti da di CP_1
cui ha chiesto la reiezione.
Nel presente giudizio di appello è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 12/06/2024, udienza più volte differita su istanza congiunta dei procuratori delle parti stante la pendenza di trattative tra le parti per una definizione transattiva della controversia.
All'udienza del 11/12/2024 i procuratori delle parti, su autorizzazione del Collegio hanno esibito i rispettivi atti di rinuncia alla azione nonché rinuncia agli atti a spese compensate con reciproca accettazione, con riserva di deposito telematico della predetta documentazione. Il deposito è
avvenuto lo stesso giorno dell'11/12/2024.
La Corte si è riservata la decisione.
Sono in atti le dichiarazioni , in epigrafe riportate, di rinuncia all'azione promossa nel giudizio, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettazione delle rinunce all'azione delle altre parti a spese compensate, sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti, rispettivamente dal Curatore del Fallimento Sassari
– IA , e dai procuratori che hanno dichiarato Parte_1
6 di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso.
Le rispettive rinunce e relative accettazioni sono regolari in quanto sottoscritte personalmente dai legali rappresentanti delle parti, rispettivamente dal Curatore del Fallimento e dai loro procuratori.
La rinuncia all'azione dimostra il venir meno dell'interesse ad agire e della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e quindi della ragion d'essere della lite, e comporta come riflesso processuale la cessazione della materia del contendere con conseguenti effetti caducatori sulla sentenza di primo grado.
Per altro, le parti hanno, espressamente dichiarato che la rinuncia all'azione va estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, dimostrando quindi la volontà di ottenere una pronuncia di caducazione della sentenza di primo grado.
Va dunque dichiarata, in riforma della sentenza impugnata,
cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza nr.
1086/2021 dd. 23/12/2021del Tribunale di Bolzano
dichiara
7 in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite;
Bolzano, così deciso il 11/12/2024
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
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