Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2430/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2430/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. MANZI Parte_1 C.F._1
ANTONIO ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. MANZI ANTONIO CP_1 C.F._2
;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) Le figlie minori, in regime di affidamento condiviso, continueranno a vivere stabilmente con i genitori fino a quando il padre non lascerà la casa coniugale per
- dalle 10:30 alle ore 19:00 della Domenica delle Palme;
- dalle ore 10:30 della Pasqua alle ore 19:00 del Lunedì dell'Angelo.
5) Durante le vacanze estive, ricomprese tra il 10/06 ed il 31/08, i minori potranno trascorrere col padre o con la madre, salvo diversi accordi tra le parti ed obblighi scolastici, sette giorni consecutivi a titolo di vacanze estive, compreso il pernottamento. Il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra entro e non oltre il 01/07 di ogni Pt_1 CP_1 anno di quale settimana vorrà usufruire. In caso di coincidenza delle ferie lavorative dei genitori, le parti concorderanno di volta in volta le modalità con cui trascorrere le stesse con i minori, sicché la parte rinunciataria per avvantaggiare l'altra avrà diritto di prelazione nella scelta al successivo verificarsi della medesima condizione. Il 15/08 (Ferragosto) i minori trascorreranno, ad anni alterni con il padre o con la madre, la predetta giornata dalle 10:30 alle ore 19:00.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Pt_1 [...]
e la somma mensile di € 1.000,00, da versarsi entro il giorno 5 di Persona_1 Per_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli verranno indicate, somma da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, somma comprensiva della misura del 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle minori. 7) Il Sig. si rende disponibile sin da ora, e per l'effetto si obbliga a rilasciare Pt_1 ogni autorizzazione necessaria nonché documentazione fiscale prevista per legge, a prestare il consenso affinché la Sig.ra percepisca in via esclusiva il beneficio CP_1 previsto quale assegno unico e universale per i figli a carico.
8) Le parti si riportano al piano genitoriale prodotto in atti;
9) Entrambe le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità;
10) Le parti sopra indicate si impegnano a:
- comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e tramite recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura;
- concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per le figlie minori;
- mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
11) le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti sia civili che penali pendenti tra gli stessi, con la medesima domanda ed oggetto al presente procedimento»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 10/06/2025 .
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi