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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, alla pubblica udienza svolta in data 27 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3723/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 luglio 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 23 giugno 2020, domanda alla competente Commissione per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%;
- in esito alla visita medica, era stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura dell'80%;
- aveva, dunque, depositato istanza di atp per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni lamentando che il ctu aveva formulato una diagnosi caratterizzata da evidenti contraddizioni e gravi omissioni.
Evidenziava, infatti, che il consulente aveva disatteso l'attuale normativa in materia, nonché i recenti orientamenti Giurisprudenziali in tema di invalidità civile.
Lamentava che la valutazione effettuata, applicando il calcolo riduzionistico, non aveva permesso di pervenire alla totale invalidità 100%.
Affermava che, nel caso di specie, trattandosi di malattie coesistenti il danno globale non andava valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma andava valutato nella sua "incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto".
Rilevava che ella ricorrente era affetta da un disturbo depressivo moderato–grave patologia che, in sede di visita medica, non era stata presa in considerazione dalla Commissione Medico Legale.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella aveva diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini del conseguimento di tutti i benefici ad esso connessi primo fra tutti l'aumento dell'importo della pensione cosi come statuito dalla nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1 liquidazione e alla corresponsione economica dei ratei di indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
4.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
5.- Va rilevato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha precisato che oggetto del giudizio è
l'accertamento dell'inabilità totale al fine di ottenere la pensione di inabilità.
6. Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 3560/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida nella misura pari al 94% dalla data della domanda amministrativa e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di inabilità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “estrofia vescica urinaria con esiti di neovescica intestinale e stomia urinaria(cod. diagn.8206 tab. d.m. 05/02/1992); perc.inv.80%)…entero-artrite-psoriasica(cod. diagn.9393-9306 tab. d.m. 05/02/1992 per analogia); perc.inv.40% ...depressione reattiva grave(cod. diagn.2206 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.40%
...nevrosi ansiosa(cod. diagn.2207 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.15% .. spondilosi e limitazione funzionale. scoliosi lombare. (icd-9 cod.diagn.7008 cod. diagn.1002 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.12%....cardiopatia ipertensiva(cod. diagn.6441 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.21%.”.
In particolare, il consulente ha osservato che “La malattia depressiva è apparsa abbastanza grave ed
è accompagnata da una forma nevrotica di tipo ansioso per la quale si può riconoscere una percentuale suppletiva del 15%, in relazione alla giovane età, la patologia fisica ha completamente stravolto la propria vita sociale, lavorativa ed affettiva, compromettendo anche l'equilibrio psichico come si evince dalla documentazione agli atti e come accertato alla visita peritale in cui sono evidenti
i segni semiologici della grave patologia ansioso-depressiva…”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che la ricorrente può essere considerata invalida “totale e permanente così da poter soddisfare i requisiti sanitari per ottenere l'inabilità lavorativa, a far data dalla domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
8.- In ragione di tutto quanto sopra esposto si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese del procedimento per atp e le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti CP_1 tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono altresì poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito complessivo della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 1797,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate CP_1 nella somma già ridotta di € 779,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 27 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, alla pubblica udienza svolta in data 27 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3723/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 luglio 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 23 giugno 2020, domanda alla competente Commissione per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%;
- in esito alla visita medica, era stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura dell'80%;
- aveva, dunque, depositato istanza di atp per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni lamentando che il ctu aveva formulato una diagnosi caratterizzata da evidenti contraddizioni e gravi omissioni.
Evidenziava, infatti, che il consulente aveva disatteso l'attuale normativa in materia, nonché i recenti orientamenti Giurisprudenziali in tema di invalidità civile.
Lamentava che la valutazione effettuata, applicando il calcolo riduzionistico, non aveva permesso di pervenire alla totale invalidità 100%.
Affermava che, nel caso di specie, trattandosi di malattie coesistenti il danno globale non andava valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma andava valutato nella sua "incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto".
Rilevava che ella ricorrente era affetta da un disturbo depressivo moderato–grave patologia che, in sede di visita medica, non era stata presa in considerazione dalla Commissione Medico Legale.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella aveva diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini del conseguimento di tutti i benefici ad esso connessi primo fra tutti l'aumento dell'importo della pensione cosi come statuito dalla nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1 liquidazione e alla corresponsione economica dei ratei di indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
4.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
5.- Va rilevato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha precisato che oggetto del giudizio è
l'accertamento dell'inabilità totale al fine di ottenere la pensione di inabilità.
6. Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 3560/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida nella misura pari al 94% dalla data della domanda amministrativa e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di inabilità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “estrofia vescica urinaria con esiti di neovescica intestinale e stomia urinaria(cod. diagn.8206 tab. d.m. 05/02/1992); perc.inv.80%)…entero-artrite-psoriasica(cod. diagn.9393-9306 tab. d.m. 05/02/1992 per analogia); perc.inv.40% ...depressione reattiva grave(cod. diagn.2206 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.40%
...nevrosi ansiosa(cod. diagn.2207 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.15% .. spondilosi e limitazione funzionale. scoliosi lombare. (icd-9 cod.diagn.7008 cod. diagn.1002 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.12%....cardiopatia ipertensiva(cod. diagn.6441 tab. d.m. 05/02/1992). perc.inv.21%.”.
In particolare, il consulente ha osservato che “La malattia depressiva è apparsa abbastanza grave ed
è accompagnata da una forma nevrotica di tipo ansioso per la quale si può riconoscere una percentuale suppletiva del 15%, in relazione alla giovane età, la patologia fisica ha completamente stravolto la propria vita sociale, lavorativa ed affettiva, compromettendo anche l'equilibrio psichico come si evince dalla documentazione agli atti e come accertato alla visita peritale in cui sono evidenti
i segni semiologici della grave patologia ansioso-depressiva…”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che la ricorrente può essere considerata invalida “totale e permanente così da poter soddisfare i requisiti sanitari per ottenere l'inabilità lavorativa, a far data dalla domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
8.- In ragione di tutto quanto sopra esposto si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese del procedimento per atp e le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti CP_1 tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono altresì poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito complessivo della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 1797,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate CP_1 nella somma già ridotta di € 779,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 27 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN