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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro iscritta al n. 561/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1
tempore, difeso dagli Avv.ti F. Bagnasco e T. Parisi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE
CONTRO
CP_1
PARTE APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 508/24 in data 28/10/2024 del Tribunale di Vercelli, che aveva accolto l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 01-000876494 e n. 01-
001314689 (per l'importo di € 5.644,92 e di € 2.760,00) notificate a CP_1
(già legale rappresentante della fallita il 21/02/2024 ed emesse a suo carico a CP_2
titolo di sanzioni amministrative ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/83 (conv. nella l. n.
638/83) per l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative agli anni 2016 e 2017.
Il primo Giudice aveva ritenuto che i crediti previdenziali portati dai prodromici atti di accertamento n. 0200.05/03/2018.0040951 e n. 0200.05/03/2018.0141671 (notificati, rispettivamente, il 12/03/2018 e il 6/10/2018) si fossero prescritti, considerata la
1 sospensione di 98 giorni del relativo termine quinquennale previsto dall'art. 103, co. 6- bis, d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20), il 18/06/2023 e il 12/01/2024, e, pertanto, in epoca anteriore alla notificazione del 21/02/2024 di entrambe le ordinanze-ingiunzione opposte.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva omesso di applicare, riguardo all'ordinanza-ingiunzione n. 01-001314689, l'ulteriore periodo di sospensione del termine prescrizionale di tre mesi previsto dall'art. 2, co. 1-quater, d.l. n. 463/83, con la conseguenza che la prescrizione, che sarebbe astrattamente maturata il 15/04/2024, era stata interrotta dalla relativa notificazione.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
Alla prima udienza del 3/04/2025 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 348 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 10/04/2025, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. A quest'ultima udienza nessuno è comparso e il Collegio ha deciso la causa come segue.
2. La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, co. 2, c.p.c., il quale testualmente prevede che «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema
Corte affermato che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello» (Cass. n. 848/96; Cass. n.
11123/95; Cass., Sez. Un., n. 5839/93).
2 Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, restando solamente a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 e 436-bis c.p.c., dichiara improcedibile l'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro iscritta al n. 561/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1
tempore, difeso dagli Avv.ti F. Bagnasco e T. Parisi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE
CONTRO
CP_1
PARTE APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 508/24 in data 28/10/2024 del Tribunale di Vercelli, che aveva accolto l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 01-000876494 e n. 01-
001314689 (per l'importo di € 5.644,92 e di € 2.760,00) notificate a CP_1
(già legale rappresentante della fallita il 21/02/2024 ed emesse a suo carico a CP_2
titolo di sanzioni amministrative ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/83 (conv. nella l. n.
638/83) per l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative agli anni 2016 e 2017.
Il primo Giudice aveva ritenuto che i crediti previdenziali portati dai prodromici atti di accertamento n. 0200.05/03/2018.0040951 e n. 0200.05/03/2018.0141671 (notificati, rispettivamente, il 12/03/2018 e il 6/10/2018) si fossero prescritti, considerata la
1 sospensione di 98 giorni del relativo termine quinquennale previsto dall'art. 103, co. 6- bis, d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20), il 18/06/2023 e il 12/01/2024, e, pertanto, in epoca anteriore alla notificazione del 21/02/2024 di entrambe le ordinanze-ingiunzione opposte.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva omesso di applicare, riguardo all'ordinanza-ingiunzione n. 01-001314689, l'ulteriore periodo di sospensione del termine prescrizionale di tre mesi previsto dall'art. 2, co. 1-quater, d.l. n. 463/83, con la conseguenza che la prescrizione, che sarebbe astrattamente maturata il 15/04/2024, era stata interrotta dalla relativa notificazione.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
Alla prima udienza del 3/04/2025 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 348 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 10/04/2025, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. A quest'ultima udienza nessuno è comparso e il Collegio ha deciso la causa come segue.
2. La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, co. 2, c.p.c., il quale testualmente prevede che «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema
Corte affermato che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello» (Cass. n. 848/96; Cass. n.
11123/95; Cass., Sez. Un., n. 5839/93).
2 Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, restando solamente a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 e 436-bis c.p.c., dichiara improcedibile l'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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