Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15505/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA P. Iva P.IVA 1 ) in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Stasi, in virtù in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E P. Iva P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Amirante, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/2/2025.
FATTO E DIRITTO Parte_1 (dora in poi solo Pt 1 ) proponeva La società
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 emesso da questo
Tribunale in data 1/4/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in poi solo P_"), della somma diControparte_1
€ 6.100,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in favore della stessa in virtù del contratto di sponsorizzazione stipulato in data 2/3/2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- che il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria era dipeso dal grave inadempimento della P_ la quale non aveva eseguito le prestazioni di و
cui al contratto di sponsorizzazione;
- che, in via subordinata, ove fosse stato accertata l'esecuzione di parte delle prestazioni dovute, il corrispettivo andava ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta, con restituzione della differenza.
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi la risoluzione del contratto di sponsorizzazione per inadempimento della P_ , con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 6.100,00, oltre interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4
c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la P_ che, resistendo all'opposizione, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza.
Compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza del 17/2/2025, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
In primo luogo occorre chiarire che, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero l'esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. ex multis, Cass. 2/9/2024, n. 23479).
Ne consegue, dunque, che nella fattispecie in esame, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la P_ non avrebbe reso le prestazioni alle quali si era impegnata con il contratto di sponsorizzazione,
l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento incombe su quest'ultima, che ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo.
Occorre, altresì, precisare che dal tenore delle contestazioni svolte dalla nell'atto di opposizione, l'inadempimento della P_ sarebbe stato Pt_1
totale, nel senso che la stessa non avrebbe svolto nessuna delle prestazioni previste dal contratto in atti, tanto da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme già versate.
Ebbene, tale allegazione è smentita dalle risultanze di causa e dalla prova testimoniale espletata, dalle quali è emersa la partecipazione della Pt_1 su iniziativa della P_ ad eventi afferenti alla
, Parte_2 o, comunque,
l'avvenuto invito della stessa a tali manifestazioni. In particolare, gli eventi in questione sono i seguenti:
-Campionato Mondiale del Pizzaiolo 2018. Il Presidente dell'
[...]
escusso in qualità di teste, a conoscenza dei fatti Controparte_2
di causa occupandosi proprio dell'individuazione degli sponsor da coinvolgere nelle varie manifestazioni inerenti la pizza napoletana, ha confermato che la
Pt_1 fu invitata al Campionato del Mondo 2018 ma che la stessa non vi partecipò;
Controparte_3 svoltosi dal 22/6/2018 al 22/7/2018 (la pubblicizzazione di tale partecipazione tramite i social risulta dall'allegato 4.b) della memoria istruttoria di parte opposta);
- Evento Pareo Park dal 28 al 30/9/2018 e Roma Villaggio Coldiretti in data 5/10/2018. Il teste ha confermato la circostanza ma ha precisato che Tes_1
Pt_1 decise di non partecipare a tali eventi in quanto “fuori target”. la
E' pacifico, infine, che la Pt 1 partecipò all'evento di Promozione della presso la sede UNESCO a Parigi e a Tutto Pizza 2018, eventiParte_2
che tuttavia, si svolsero prima della stipula del contratto e dei quali non può tenersi conto, non avendo le parti fatto alcun riferimento ad essi nel successivo contratto di sponsorizzazione.
Pt_1 scelse di non Non rilevano, invece, le ragioni per le quali la
P_ , ritenendole prendere parte ad alcune delle manifestazioni proposte dallo non convenienti per la propria azienda, atteso che nel contratto stipulato le parti facevano generico riferimento ad "invito a manifestazioni di settore in Italia e all'estero" senza nulla specificare in merito alla tipologia degli eventi.
In definitiva, la prospettazione svolta dall'opponente quale nucleo costitutivo della formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risulta smentita dai suindicati elementi probatori. Né la Pt 1 potrebbe fondatamente ritenere che, avendo dedotto il totale inadempimento dell'opposta, nel senso che nessuna delle molteplici prestazioni indicate nel contratto di sponsorizzazione sarebbe stata eseguita, ed avendo la controparte provato di averne svolte soltanto alcune, sussisterebbe, comunque, una situazione di inesatto adempimento contrattuale tale da legittimare il rimedio dell'autotutela della sospensione dell'adempimento. Infatti, osserva il Tribunale che fra l'inadempimento tout court e l'inesatto adempimento o adempimento parziale non v'è una distinzione soltanto quantitativa ma sostanziale ed ontologica, atteso che nella prima ipotesi il Giudice, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento e/o del rimedio risolutorio ex art. 1453 c.c., è esonerato da ogni valutazione circa l'importanza dell'inadempimento, mentre nella seconda ipotesi deve compiere tale valutazione. Pertanto, se l'eccipiente allega che l'adempimento della controparte è mancato del tutto, assume di sé il rischio che l'eccezione sia rigettata ove la controparte dimostri di aver eseguito talune delle prestazioni contrattuali. L'adempimento parziale esclude, infatti,
l'allegato totale inadempimento, con la conseguenza che non v'è spazio per alcuna indagine volta a stabilire se via stata esecuzione di tutte le prestazioni che la controparte si era obbligata a svolgere.
E' vero che l'opponente nell'atto di opposizione ha chiesto in via subordinata, per l'ipotesi di accertato adempimento parziale da parte della
P_ , di decurtarsi dal dovuto il valore delle prestazioni non eseguite, ma è altrettanto vero che sul punto si riscontra una grave lacunosità allegatoria in cui è incorsa la Pt_1 In proposito, è appena il caso di richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, con riferimento all'azione di inadempimento contrattuale, chi chieda la risoluzione è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.
(ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618). Non v'è chi non veda, infatti, come la suindicata richiesta di decurtazione sia del tutto sfornita di ogni concreto riferimento alla dimensione fattuale delle lamentate inadempienze contrattuali, essendosi l'opponente limitata a prospettare tali inadempienze dal punto di vista soltanto astratto. Invero, a fronte della molteplicità di attività attraverso le quali doveva concretizzarsi l'attività di sponsorizzazione, la Pt_1 avrebbe dovuto indicare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento e, dunque, quali delle suindicate attività non erano state esattamente adempiute, costituendo l'allegazione presupposto imprescindibile cui si correla il diritto di difesa a presidio del contraddittorio (cfr. Cass. 16/4/2021, n. 10141). Ed è appena il caso di osservare che solo in presenza di tale specifica allegazione, scatta per la controparte l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Da tale pronuncia discende il rigetto delle riconvenzionali proposte dalla
Pt 1 di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo pagato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2019, emesso in data 1/4/2019, nonché sulle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigetta le riconvenzionali;
c) condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della Controparte_1
[...] delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/6/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)