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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/10/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 109 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
CONTRADA CASALE S.N. 95040 IA BE IA , CF C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ASTORINO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]N. 18 Controparte_1
95040 MAZZARRONE IA CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'avv STRAZZULLA LUCA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2025 e Parte_1 Controparte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della
[...] loro separazione consensuale e contestuale declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26/01/2007 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 2007 parte II serie A
Con sentenza del 29.3.2025 questo Tribunale omologava la separazione dei predetti coniugi, disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere sulla contestuale domanda di divorzio.
All'udienza del 27.10.2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 29.3.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 26/01/2007 annotato nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 2007 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 109 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
CONTRADA CASALE S.N. 95040 IA BE IA , CF C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ASTORINO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]N. 18 Controparte_1
95040 MAZZARRONE IA CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'avv STRAZZULLA LUCA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2025 e Parte_1 Controparte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della
[...] loro separazione consensuale e contestuale declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26/01/2007 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 2007 parte II serie A
Con sentenza del 29.3.2025 questo Tribunale omologava la separazione dei predetti coniugi, disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere sulla contestuale domanda di divorzio.
All'udienza del 27.10.2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 29.3.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 26/01/2007 annotato nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 2007 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo