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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO ZANCHI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Pieve Santo ST (AR), via Cellina, 19;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MERCATI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Sansepolcro (AR), via dei
Lorena, 27;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate con note scritte depositate in data 03.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 05.08.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che venisse revocato l'affido esclusivo alla madre del figlio minore nato il Persona_1
20.09.2008 dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente , Controparte_1 disposto con la sentenza resa nel procedimento V.G. n. 2828/2017 del 12.06.2018 dal Tribunale di
Arezzo, con la quale veniva altresì disposto il collocamento del minore presso la madre e veniva posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che la madre avrebbe mostrato, negli ultimi anni, forti difficoltà nell'assicurare al figlio minore un ambiente di crescita sereno e sano a causa dei suoi problemi legati alla tossicodipendenza, che la avrebbero portata ad un ricovero in ospedale per overdose nel mese di luglio 2025.
Pertanto, il ricorrente, previa richiesta di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, ha chiesto che venisse disposto in suo favore l'affido esclusivo del figlio minore, con collocamento prevalente presso di sé e onere di mantenimento dello stesso integralmente a suo carico.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.10.2025, la resistente ha dedotto Controparte_1 di essere stata un genitore adeguato per e di aver avuto problemi di depressione per i quali Per_1 ha dovuto seguire specifiche terapie farmacologiche. Pertanto, la resistente ha chiesto che venisse confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla stessa, con un diritto di visita padre-figlio come da provvedimento del Tribunale di Arezzo del 12.06.2018. In punto economico, la sig.ra ha CP_1 chiesto che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di pari Per_1 ad € 300,00 mensili, in ragione della disparità reddituale fra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, la resistente ha chiesto che venisse disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la stessa. Per_1
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dato atto di essere in trattative per definire consensualmente la procedura ed hanno concordemente chiesto un rinvio di udienza per rassegnare conclusioni congiunte (cfr. verbale del 12.11.2025). Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data
03.12.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte ed hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 04.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise: “1. Affidamento e responsabilità genitoriale.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori del minore. Le decisioni di maggiore interesse per il minore continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, nel pieno rispetto delle previsioni degli artt. 316 e 337-ter
c.c.
2. Collocazione e tempi di permanenza.
Il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre presso l'abitazione della Parte_1 famiglia in Sansepolcro (Ar), via Senese Aretina n. 47. Il figlio minore potrà fare visita alla madre
per due pomeriggi alla settimana non consecutivi presso l'abitazione della nonna Controparte_1 materna sig.ra in Sansepolcro (Ar), via della Misericordia n. 18. Le visite Parte_2 dovranno avvenire in presenza della sopranominata nonna materna. Il minore dovrà fare rientro presso l'abitazione del padre al termine della visita e comunque non oltre le ore 22,00.
Le festività di Natale verranno trascorse alternate: il giorno di Natale con il padre ed il giorno di
Santo ST con la madre, il giorno del 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre sempre presso l'abitazione della nonna materna. Per quanto attiene le festività Pasquali il giorno di
Pasqua verrà trascorso con il padre mentre il giorno di Pasquetta con la madre sempre presso
l'abitazione della nonna materna. Anche in tali occasioni il figlio minore dovrà fare rientro nella casa paterna alla fine della visita e comunque entro le ore 23,30. Le parti si impegnano a collaborare per eventuali necessità di adattamento del calendario alle esigenze del minore.
3. Mantenimento.
Il padre provvederà personalmente e senza nessun contributo da parte dell'altro genitore, al mantenimento del figlio minore Lo stesso padre provvederà altresì alle spese Persona_1 straordinarie che si rendessero necessarie per il minore. Le parti danno atto che da Agosto 2025 il minore abita già con il padre e pertanto lo stesso ha provveduto da tale data a sostenere integralmente il mantenimento del minore (cfr. note contenenti conclusioni Persona_1 congiunte depositate in data 03.12.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, anche nell'interesse della prole, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate in data 03.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO ZANCHI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Pieve Santo ST (AR), via Cellina, 19;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MERCATI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Sansepolcro (AR), via dei
Lorena, 27;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate con note scritte depositate in data 03.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 05.08.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che venisse revocato l'affido esclusivo alla madre del figlio minore nato il Persona_1
20.09.2008 dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente , Controparte_1 disposto con la sentenza resa nel procedimento V.G. n. 2828/2017 del 12.06.2018 dal Tribunale di
Arezzo, con la quale veniva altresì disposto il collocamento del minore presso la madre e veniva posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che la madre avrebbe mostrato, negli ultimi anni, forti difficoltà nell'assicurare al figlio minore un ambiente di crescita sereno e sano a causa dei suoi problemi legati alla tossicodipendenza, che la avrebbero portata ad un ricovero in ospedale per overdose nel mese di luglio 2025.
Pertanto, il ricorrente, previa richiesta di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, ha chiesto che venisse disposto in suo favore l'affido esclusivo del figlio minore, con collocamento prevalente presso di sé e onere di mantenimento dello stesso integralmente a suo carico.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.10.2025, la resistente ha dedotto Controparte_1 di essere stata un genitore adeguato per e di aver avuto problemi di depressione per i quali Per_1 ha dovuto seguire specifiche terapie farmacologiche. Pertanto, la resistente ha chiesto che venisse confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla stessa, con un diritto di visita padre-figlio come da provvedimento del Tribunale di Arezzo del 12.06.2018. In punto economico, la sig.ra ha CP_1 chiesto che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di pari Per_1 ad € 300,00 mensili, in ragione della disparità reddituale fra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, la resistente ha chiesto che venisse disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la stessa. Per_1
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dato atto di essere in trattative per definire consensualmente la procedura ed hanno concordemente chiesto un rinvio di udienza per rassegnare conclusioni congiunte (cfr. verbale del 12.11.2025). Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data
03.12.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte ed hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 04.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise: “1. Affidamento e responsabilità genitoriale.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori del minore. Le decisioni di maggiore interesse per il minore continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, nel pieno rispetto delle previsioni degli artt. 316 e 337-ter
c.c.
2. Collocazione e tempi di permanenza.
Il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre presso l'abitazione della Parte_1 famiglia in Sansepolcro (Ar), via Senese Aretina n. 47. Il figlio minore potrà fare visita alla madre
per due pomeriggi alla settimana non consecutivi presso l'abitazione della nonna Controparte_1 materna sig.ra in Sansepolcro (Ar), via della Misericordia n. 18. Le visite Parte_2 dovranno avvenire in presenza della sopranominata nonna materna. Il minore dovrà fare rientro presso l'abitazione del padre al termine della visita e comunque non oltre le ore 22,00.
Le festività di Natale verranno trascorse alternate: il giorno di Natale con il padre ed il giorno di
Santo ST con la madre, il giorno del 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre sempre presso l'abitazione della nonna materna. Per quanto attiene le festività Pasquali il giorno di
Pasqua verrà trascorso con il padre mentre il giorno di Pasquetta con la madre sempre presso
l'abitazione della nonna materna. Anche in tali occasioni il figlio minore dovrà fare rientro nella casa paterna alla fine della visita e comunque entro le ore 23,30. Le parti si impegnano a collaborare per eventuali necessità di adattamento del calendario alle esigenze del minore.
3. Mantenimento.
Il padre provvederà personalmente e senza nessun contributo da parte dell'altro genitore, al mantenimento del figlio minore Lo stesso padre provvederà altresì alle spese Persona_1 straordinarie che si rendessero necessarie per il minore. Le parti danno atto che da Agosto 2025 il minore abita già con il padre e pertanto lo stesso ha provveduto da tale data a sostenere integralmente il mantenimento del minore (cfr. note contenenti conclusioni Persona_1 congiunte depositate in data 03.12.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, anche nell'interesse della prole, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate in data 03.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni