Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 759 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
. IVA n. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Umile Cistaro del
Foro di Paola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Guardia P.se, alla via Liguria
n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso nel giudizio di primo Controparte_1 C.F._1 grado dall'avv. Simona Gemma
Parte appellata - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 236/2024 depositata in data 11.04.2024 e non notificata
CONCLUSIONI: come da separato verbale,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, emessa a definizione del giudizio civile n. 2005/2022 RG cui è riunito il giudizio n.
2007/2022RG, con la quale il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento n. 03020219001442584000 in relazione alla cartella esattoriale n.
03020180002475656000, emessa per mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2013-2014, con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata, respingendo
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Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 0302018000247565000 e, nel merito, di accertare e dichiarare la debenza delle somme ingiunte e dei relativi accessori di legge, con conferma della piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020219001442584000 e della sottesa cartella esattoriale n. 03020180002475656000. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellato non si è costituito in giudizio e, all'odierna udienza, verificata Controparte_2
la regolarità della citazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza, preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disposta ai sensi dell'art. 350 comma 3 c.p.c., la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento alla cartella di pagamento n. 03021080002475656000, avente ad oggetto crediti relativi al mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni
2013-2014, aventi dunque natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le
2 cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata e richiamata nel successivo atto di intimazione n. 03020219001442584000.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
3 Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso l'intimazione di pagamento in relazione alla sopra indicata cartella di pagamento relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria per l'inutile decorso del termine triennale, a far data dalla notifica della cartella.
Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 03020180002475656000 la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, tenuto conto, per quel che concerne la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, della non uniformità della giurisprudenza, anche di legittimità, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito
4 di cui alla cartella di pagamento n. 03020180002475656000, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente);
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 11 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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