CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 258-25 RGR Ricorrente_1 ricorreva -contro la Regione Calabria nonché - Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 034 2024 90122645 17
000, notificata in data 15.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso le seguenti prodromiche e presupposte cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione predetta e non notificate: cartelle di pagamento n. 03420110041614449000; n. 03420130003216028000; n.
03420140015466030000; n. 03420140027084154000; n. 03420160017056086000 con cui l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad euro 4.569,30
In particolare, la succitata intimazione di pagamento si riferiva ad alcune cartelle di pagamento afferenti al presunto omesso versamento della tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97 per gli anni dal
2005 al 2012 e di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 03420110041614449000, notificata in data 20.12.2011, per la somma totale di euro 3.087,49. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2005 e nel 2006;
2. cartella di pagamento n. 03420130003216028000, notificata in data 22.03.2013, per la somma totale di euro 758,62. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2007;
3. cartella di pagamento n. 03420140015466030000, notificata in data 17.09.2014, per la somma totale di euro 161,11. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della
Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2008;
4. cartella di pagamento n. 03420140027084154000, notificata in data 09.03.2015, per la somma totale di euro 290,40. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2009 e nel 2010;
5. cartella di pagamento n. 03420160017056086000, notificata in data 22.09.2016, per la somma totale di euro 271,68. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2012.
Lamentava omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione vizi di motivazione
Si costituivano DE e Regione Calabria controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate, e, dunque, già regolarmente portate a legale conoscenza del ricorrente, ma non impugnate entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione (art. 21, D.Lgs. 546/92). Quindi, la presente opposizione dovrà esser dichiarata inammissibile perché l'opposizione contro l'atto successivo è un rimedio che trova applicazione solo quando questa non sia stata preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ. sez V, 10/11/2000, n.
14624: “ (omissis) …. Costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di mora, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile ….. (omissis) la mancata notificazione di tale atto anteriore … (omissis)”;. Corte Cass. sent. 3231 del 17/02/2005 ove si dice che l'avviso di intimazione equivale ad un atto di imposizione tributaria solo nel caso in cui sia il I° atto reso conoscibile al contribuente che può così impugnarlo assieme agli atti che ne costituiscono il fondamento).
Nel caso di specie, invece, sia le cartelle di pagamento, che ulteriori atti sono stati ritualmente notificati prima dell'avviso per cui è causa, ma non sono stati impugnati nei termini di legge. Sicchè, l'eccezione è infondata perché tardivamente proposta (soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” art. 19, comma 3°, D.Lgs. 546/92), ma conferma, anche, il ricorrente ne aveva legale conoscenza.
I termini di prescrizione sono decennali essendosi consolidata la pretesa per mancata impugnazione
L'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento in oggetto e di ulteriori atti successivi alle medesime rende infondata l'eccezione consolidandosi il debito per mancata impugnazione dato che la pretesa tributaria, divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge
Quanto alla prescrizione va rilevata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12 D.LGS N.
159/2015). Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria ID-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi 7 di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo
2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria),
i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1.Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020(ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. 8 Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL
n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del
28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Nel caso di specie va rilevato : quanto ai carichi affidati FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI
DECADENZA/PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla 9 succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025(31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). Quindi i termini non sono decorsi
Quanto ai carichi affidati FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/PRESCRIZIONE
SCADENTI DOPO IL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Quanto ai carichi affidati DAL 08.03.2020 AL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, itermini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto,“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”,alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Alla luce di quanto sopra, è evidente che nessuna prescrizione/ decadenza è decorsa
L'eccezione sui vizi di motivazione è infondata e generica trattandosi di atti vincolati e che rinviano per relationem al documento già ricevuto
La complessità della questione derivante dalla normativa ID , oggetto di contrasti giurisprudenziali consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012264517 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 258-25 RGR Ricorrente_1 ricorreva -contro la Regione Calabria nonché - Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 034 2024 90122645 17
000, notificata in data 15.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso le seguenti prodromiche e presupposte cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione predetta e non notificate: cartelle di pagamento n. 03420110041614449000; n. 03420130003216028000; n.
03420140015466030000; n. 03420140027084154000; n. 03420160017056086000 con cui l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad euro 4.569,30
In particolare, la succitata intimazione di pagamento si riferiva ad alcune cartelle di pagamento afferenti al presunto omesso versamento della tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97 per gli anni dal
2005 al 2012 e di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 03420110041614449000, notificata in data 20.12.2011, per la somma totale di euro 3.087,49. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2005 e nel 2006;
2. cartella di pagamento n. 03420130003216028000, notificata in data 22.03.2013, per la somma totale di euro 758,62. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2007;
3. cartella di pagamento n. 03420140015466030000, notificata in data 17.09.2014, per la somma totale di euro 161,11. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della
Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2008;
4. cartella di pagamento n. 03420140027084154000, notificata in data 09.03.2015, per la somma totale di euro 290,40. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2009 e nel 2010;
5. cartella di pagamento n. 03420160017056086000, notificata in data 22.09.2016, per la somma totale di euro 271,68. In relazione a tale cartella venivano asseriti crediti per tassa automobilistica ex art. 17 della Legge 449/97, comprensiva di sanzioni e interessi, maturati nel 2012.
Lamentava omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione vizi di motivazione
Si costituivano DE e Regione Calabria controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate, e, dunque, già regolarmente portate a legale conoscenza del ricorrente, ma non impugnate entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione (art. 21, D.Lgs. 546/92). Quindi, la presente opposizione dovrà esser dichiarata inammissibile perché l'opposizione contro l'atto successivo è un rimedio che trova applicazione solo quando questa non sia stata preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ. sez V, 10/11/2000, n.
14624: “ (omissis) …. Costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di mora, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile ….. (omissis) la mancata notificazione di tale atto anteriore … (omissis)”;. Corte Cass. sent. 3231 del 17/02/2005 ove si dice che l'avviso di intimazione equivale ad un atto di imposizione tributaria solo nel caso in cui sia il I° atto reso conoscibile al contribuente che può così impugnarlo assieme agli atti che ne costituiscono il fondamento).
Nel caso di specie, invece, sia le cartelle di pagamento, che ulteriori atti sono stati ritualmente notificati prima dell'avviso per cui è causa, ma non sono stati impugnati nei termini di legge. Sicchè, l'eccezione è infondata perché tardivamente proposta (soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” art. 19, comma 3°, D.Lgs. 546/92), ma conferma, anche, il ricorrente ne aveva legale conoscenza.
I termini di prescrizione sono decennali essendosi consolidata la pretesa per mancata impugnazione
L'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento in oggetto e di ulteriori atti successivi alle medesime rende infondata l'eccezione consolidandosi il debito per mancata impugnazione dato che la pretesa tributaria, divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge
Quanto alla prescrizione va rilevata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E ART. 12 D.LGS N.
159/2015). Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria ID-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi 7 di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo
2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria),
i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1.Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020(ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. 8 Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL
n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del
28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Nel caso di specie va rilevato : quanto ai carichi affidati FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI
DECADENZA/PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla 9 succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025(31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). Quindi i termini non sono decorsi
Quanto ai carichi affidati FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/PRESCRIZIONE
SCADENTI DOPO IL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Quanto ai carichi affidati DAL 08.03.2020 AL 31.12.2021 Non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, itermini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto,“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”,alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Alla luce di quanto sopra, è evidente che nessuna prescrizione/ decadenza è decorsa
L'eccezione sui vizi di motivazione è infondata e generica trattandosi di atti vincolati e che rinviano per relationem al documento già ricevuto
La complessità della questione derivante dalla normativa ID , oggetto di contrasti giurisprudenziali consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate