Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 772
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, rendendo inammissibile l'opposizione all'atto successivo per vizi inerenti agli atti presupposti non notificati. L'avviso di intimazione non è il primo atto reso conoscibile al contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    I termini di prescrizione sono decennali e non sono decorsi a causa della consolidata pretesa per mancata impugnazione e della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015). La durata effettiva della sospensione è quantificata in 478 o 492 giorni, con conseguente posticipo dei termini di decadenza/prescrizione.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione

    L'eccezione è infondata e generica, trattandosi di atti vincolati che rinviano per relationem al documento già ricevuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 772
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 772
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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