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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 13731 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23.09.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Gjomarkaj Alessandro,
giusta procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa, giusta procura a margine della comparsa, dall'avv. La
Venuta Biagio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
l'attore in epigrafe indicato ha domandato la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro – che quantificava in euro 143.500,00 - a titolo di risarcimento del danno da lesione della propria facoltà di godimento, nel periodo compreso fra il 28 gennaio 1999 e il 14 dicembre 2023, dell'appartamento sito in Palermo, via S. Maria Mazzarello, n. 3, scala A, int. 15, rilevato in
Catasto al Foglio 53, particella 3/17, allegando: (i) di esserne comproprietario unitamente alla controparte per averlo acquistato in regime di comunione legale giusta atto di assegnazione del 27
dicembre 1978; (ii) che all'esito della separazione dalla convenuta e venuto meno il rapporto di comunione legale, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione II civile del 14
dicembre 2023 (e ancora non passata in giudicato), era disposto lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su detto immobile mediante sua assegnazione all'odierna convenuta e con obbligo a suo carico di pagargli il valore della quota;
(iii) che detto immobile era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva della convenuta;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
considerato che con comparsa di risposta depositata il
31.01.2025 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale sollecitava il rigetto della avversa domanda, contestando sia di aver avuto il godimento esclusivo dell'appartamento per cui è causa (che assumeva invece essere rimasto anche a disposizione della controparte), sia che l'attore le avesse manisfestato il proprio intendimento di goderne sia direttamente sia indirettamente mediante liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento, che comunque eccepiva dovesse ritenersi in parte prescritto;
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 3 giugno
2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
preso atto che è documentalmente provato: (i) che l'immobile sito in Palermo, via S. Maria Mazzarello, n. 3, scala A, int. 15,
rilevato in Catasto al Foglio 53, particella 3/17, appartenesse pro
indiviso e in misura eguale fra loro alle odierne parti in causa per essere stato acquistato in regime di comunione legale (art. 177, co. 1,
lett. a c.c.) con atto del 27 dicembre 1978 in notaio Persona_1
rep. 506648 (cfr. all. alla citazione); (ii) che le odierne parti una volta ottenuta sentenza di separazione personale abbiano avviato un giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su detto cespite, definito con sentenza resa dalla
Corte d'Appello di Palermo n. 2091 del 14 dicembre 2023 (avverso la quale è stato interposto giudizio di legittimità ancora pendente),
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
la quale - in riforma della sentenza n. 3141/2020 emessa dall'intestato Tribunale il 7 ottobre 2020 – ha disposto l'attribuzione dell'intero bene all'odierna convenuta con addebito dell'eccedenza
(cfr. all. alla citazione);
ritenuto che, sulla base degli elementi di fatto allegati dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, debba concludersi che la domanda spiegata in questa sede non sia strictu
sensu risarcitoria, ma al contrario indennitaria e nel dettaglio sia volta ad ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dal bene comune (da liquidarsi secondo il parametro del suo valore locativo medio mensile del bene cfr. Cass. n. 5504 del 2012) nel periodo in cui lo stesso, pur essendo in comproprietà fra le parti, è rimasto di fatto nella disponibilità esclusiva della convenuta, dovendosi osservare che il diritto al risarcimento del danno da lesione della facoltà di godimento presuppone, invece, che sia allegato e dimostrato che il danneggiante ha conservato la disponibilità del bene contro la volontà dell'avente diritto, poiché soltanto in tal modo può dirsi integrato il requisito dell'antigiuridicità della condotta, coelemento del fatto illecito (art. 2043 c.c.);
evidenziato, allora, che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun contitolare può far uso della cosa comune anche al di là della propria quota dominica ove della stessa non possa farsi un uso simultaneo da parte di tutti i condividenti (sul punto, ex plurimis,
cfr. Cass. 14 marzo 2022, n. 8177; Cass. 06 marzo 2019, n. 6458);
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
evidenziato, ancora, che, secondo condiviso indirizzo, il diritto del condividente ad ottenere il pagamento di una somma di danaro a titolo di ristoro del mancato godimento del bene comune nella disponibilità esclusiva dell'altro presuppone comunque che questi abbia reso nota la propria volontà di fare pari uso dello stesso e, dunque, alternativamente o il proprio intendimento di goderne in via diretta o, quanto meno, quello di goderne in via indiretta,
mediante la percezione delle sue utilità (cfr. Cass. 18 aprile 2023, n.
10264; Cass. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo le quali appunto, tale ristoro decorre “dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di
volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di
godere per la loro parte del bene”);
ritenuto che l'attore non abbia dimostrato di aver effettivamente richiesto alla convenuta di godere in via indiretta del bene comune nel periodo compreso fra la pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi (alla quale è conseguita, come detto, la cessazione del regime di comunione legale) e la pubblicazione della sentenza di scioglimento della comunione ordinaria esistente sul bene per cui è causa, domanda che come è
noto è del tutto autonoma e non può dunque ritenersi implicitamente ricompresa in quella di divisione, sicchè ha manifestato un comportamento acquiescente che osta all'accoglimento della istanza di rimborso, tardivamente comunicata soltanto con successiva “lettera raccomandata di sollecito
di pagamento e di messa in mora” del giugno 2024 (sulla questione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Cass. n. 2423/2015 secondo la quale “l'uso esclusivo del bene comune
da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ.,
non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in
modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della
corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della
cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”);
ritenuto che per tale assorbente ragione non competa all'attore il diritto ad ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dal bene comune nel suddetto intervallo temporale e che dunque la domanda debba essere rigettata;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (desumibile dal valore del credito a tutela del quale l'attore ha agito nella presente sede) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della natura documentale del presente giudizio) e applicando una riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 4 (in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), in € 4.936,40 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano restare a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda spiegata da in danno di Parte_1
. Parte_2
CONDANNA a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in € 4.936,40 per Parte_2
onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 13731 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23.09.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Gjomarkaj Alessandro,
giusta procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa, giusta procura a margine della comparsa, dall'avv. La
Venuta Biagio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
l'attore in epigrafe indicato ha domandato la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro – che quantificava in euro 143.500,00 - a titolo di risarcimento del danno da lesione della propria facoltà di godimento, nel periodo compreso fra il 28 gennaio 1999 e il 14 dicembre 2023, dell'appartamento sito in Palermo, via S. Maria Mazzarello, n. 3, scala A, int. 15, rilevato in
Catasto al Foglio 53, particella 3/17, allegando: (i) di esserne comproprietario unitamente alla controparte per averlo acquistato in regime di comunione legale giusta atto di assegnazione del 27
dicembre 1978; (ii) che all'esito della separazione dalla convenuta e venuto meno il rapporto di comunione legale, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione II civile del 14
dicembre 2023 (e ancora non passata in giudicato), era disposto lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su detto immobile mediante sua assegnazione all'odierna convenuta e con obbligo a suo carico di pagargli il valore della quota;
(iii) che detto immobile era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva della convenuta;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
considerato che con comparsa di risposta depositata il
31.01.2025 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale sollecitava il rigetto della avversa domanda, contestando sia di aver avuto il godimento esclusivo dell'appartamento per cui è causa (che assumeva invece essere rimasto anche a disposizione della controparte), sia che l'attore le avesse manisfestato il proprio intendimento di goderne sia direttamente sia indirettamente mediante liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento, che comunque eccepiva dovesse ritenersi in parte prescritto;
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 3 giugno
2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
preso atto che è documentalmente provato: (i) che l'immobile sito in Palermo, via S. Maria Mazzarello, n. 3, scala A, int. 15,
rilevato in Catasto al Foglio 53, particella 3/17, appartenesse pro
indiviso e in misura eguale fra loro alle odierne parti in causa per essere stato acquistato in regime di comunione legale (art. 177, co. 1,
lett. a c.c.) con atto del 27 dicembre 1978 in notaio Persona_1
rep. 506648 (cfr. all. alla citazione); (ii) che le odierne parti una volta ottenuta sentenza di separazione personale abbiano avviato un giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su detto cespite, definito con sentenza resa dalla
Corte d'Appello di Palermo n. 2091 del 14 dicembre 2023 (avverso la quale è stato interposto giudizio di legittimità ancora pendente),
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
la quale - in riforma della sentenza n. 3141/2020 emessa dall'intestato Tribunale il 7 ottobre 2020 – ha disposto l'attribuzione dell'intero bene all'odierna convenuta con addebito dell'eccedenza
(cfr. all. alla citazione);
ritenuto che, sulla base degli elementi di fatto allegati dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, debba concludersi che la domanda spiegata in questa sede non sia strictu
sensu risarcitoria, ma al contrario indennitaria e nel dettaglio sia volta ad ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dal bene comune (da liquidarsi secondo il parametro del suo valore locativo medio mensile del bene cfr. Cass. n. 5504 del 2012) nel periodo in cui lo stesso, pur essendo in comproprietà fra le parti, è rimasto di fatto nella disponibilità esclusiva della convenuta, dovendosi osservare che il diritto al risarcimento del danno da lesione della facoltà di godimento presuppone, invece, che sia allegato e dimostrato che il danneggiante ha conservato la disponibilità del bene contro la volontà dell'avente diritto, poiché soltanto in tal modo può dirsi integrato il requisito dell'antigiuridicità della condotta, coelemento del fatto illecito (art. 2043 c.c.);
evidenziato, allora, che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun contitolare può far uso della cosa comune anche al di là della propria quota dominica ove della stessa non possa farsi un uso simultaneo da parte di tutti i condividenti (sul punto, ex plurimis,
cfr. Cass. 14 marzo 2022, n. 8177; Cass. 06 marzo 2019, n. 6458);
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
evidenziato, ancora, che, secondo condiviso indirizzo, il diritto del condividente ad ottenere il pagamento di una somma di danaro a titolo di ristoro del mancato godimento del bene comune nella disponibilità esclusiva dell'altro presuppone comunque che questi abbia reso nota la propria volontà di fare pari uso dello stesso e, dunque, alternativamente o il proprio intendimento di goderne in via diretta o, quanto meno, quello di goderne in via indiretta,
mediante la percezione delle sue utilità (cfr. Cass. 18 aprile 2023, n.
10264; Cass. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo le quali appunto, tale ristoro decorre “dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di
volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di
godere per la loro parte del bene”);
ritenuto che l'attore non abbia dimostrato di aver effettivamente richiesto alla convenuta di godere in via indiretta del bene comune nel periodo compreso fra la pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi (alla quale è conseguita, come detto, la cessazione del regime di comunione legale) e la pubblicazione della sentenza di scioglimento della comunione ordinaria esistente sul bene per cui è causa, domanda che come è
noto è del tutto autonoma e non può dunque ritenersi implicitamente ricompresa in quella di divisione, sicchè ha manifestato un comportamento acquiescente che osta all'accoglimento della istanza di rimborso, tardivamente comunicata soltanto con successiva “lettera raccomandata di sollecito
di pagamento e di messa in mora” del giugno 2024 (sulla questione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Cass. n. 2423/2015 secondo la quale “l'uso esclusivo del bene comune
da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ.,
non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in
modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della
corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della
cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”);
ritenuto che per tale assorbente ragione non competa all'attore il diritto ad ottenere il rimborso dei frutti civili prodotti dal bene comune nel suddetto intervallo temporale e che dunque la domanda debba essere rigettata;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (desumibile dal valore del credito a tutela del quale l'attore ha agito nella presente sede) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della natura documentale del presente giudizio) e applicando una riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 4 (in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), in € 4.936,40 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano restare a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda spiegata da in danno di Parte_1
. Parte_2
CONDANNA a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in € 4.936,40 per Parte_2
onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile