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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 921/2022 R.G., vertente TRA
, CF , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Demetrio Tripepi, n. 78, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rijli, CF pec fax C.F._2 Email_1 0956307540, dal quale è rappresentata e difesa appellante CONTRO
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ezio Torrella, C.F. , e Diego Torrella, C.F._5 C.F. , del Foro di Bologna, fax 051 261147, pec C.F._6
Email_2 Email_3
[...] CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 24/01/2022, e chiedevano accertare l'integrale responsabilità di Controparte_1 Parte_2
nella causazione dell'infortunio subito da in data Parte_1 Controparte_1 13/12/2019 e conseguentemente condannare la ditta a risarcire i danni Parte_1 patiti dal SI. pari a € 238.328,21 (al netto dell'indennizzo Inail) o nella Controparte_1 diversa misura maggiore o minore accertata con l'espletanda c.t.u.; condannare inoltre la ditta a pagare alla SI.ra la somma di € 74.144,00 o Parte_1 Parte_2 quella diversa ritenuta equa. Esponevano che il sig. , residente in Italia dal 2010, era stato assunto dalla ditta CP_1
- ditta individuale che si occupava di trasporti nazionali ed internazionali - Parte_1 il 04/09/2019 con contratto a tempo determinato per un mese, per poi essere riassunto in data 19/11/2019 con contratto fino al 31/12/2019 con mansioni di autista. Il 13/12/2019, alle ore 6:00 circa, il SI. e il collega raggiungevano la loro CP_1 destinazione in Francia e parcheggiavano il camion all'interno dell'azienda. Mentre il collega si allontanava dal camion per cambiare i vestiti, il ricorrente si accingeva ad abbassare la pedana al fine di permettere agli animali di entrare agevolmente all'interno del cassone;
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sganciava i due perni che tenevano la pedana e accompagnava quest'ultima nella discesa per essere posizionata al fine di creare un comodo passaggio per il transito degli animali. Nonostante avesse indossato le scarpe antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, a causa del pavimento bagnato, scivolava a terra e, quindi, perdeva la presa della pedana, la quale gli cadeva violentemente sulla gamba destra;
la violenza e il peso della pedana devastavano il piede del ricorrente, tanto che i sanitari avevano dovuto amputare l'arto sotto al ginocchio. L'Inail riconosceva l'infortunio sul lavoro al ricorrente, valutava il danno permanente in un 35% e costituiva una rendita di € 619,00 mensili. Il ricorrente, che perdeva l'occupazione, aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno senza esito. Il procedimento penale era stato archiviato e sulla responsabilità del datore deponevano gli obblighi di sicurezza in base alle statuizioni dell'art. 2087 c.c. e del D. Lgs. 81/08. Egli non aveva ricevuto adeguatamente informazione e formazione , il mezzo non era idoneo all'uso e non erano stati previsti eventuali pericoli durante lo svolgimento delle mansioni dei dipendenti;
aveva subito danno in concreto risarcibile ricomprendendo sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale;
il danno patrimoniale consisteva nella perdita sofferta tra lo stipendio che percepiva prima dell'infortunio e la rendita annua dell'Inail, sicché il danno ammontava a € 19.876,80, risultato delle mensilità perse ad ottobre 2021; aveva sostenuto spese mediche per € 356,86; aveva subito un danno non patrimoniale, poiché all''epoca dell'incidente aveva 26 anni e i reliquati permanenti venivano quantificati dall'INAIL nella misura del 35%, mentre l'invalidità temporanea totale e parziale aveva avuto una durata per complessivi giorni 210; sulla base delle Tabelle di Milano 2021 il danno da invalidità permanente, stimato nella misura del 35% (o nella diversa misura definita dal c.t.u.) era pari ad € 258.510,00; il danno da inabilità temporanea, inteso sempre come danno di natura non patrimoniale riconosciuto alla persona infortunata che aveva dovuto subire, a causa di un danno ingiusto, un periodo di inattività forzata, per cure e/o assistenza medica. (sin dal 13/12/19 – chiusura infortunio il 10/07/20 pari a giorni 210 che, sempre in base alle suddette Tabelle di Milano, otteneva la complessiva somma di € 23.450,00 (tenuto conto dell'I.T. totale e parziale). Il danno morale, inteso come lesione all'integrità morale della persona, costituiva una voce del danno non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato che il giudice era chiamato ad accertare nei casi in cui il richiedente avesse subito un danno da un fatto costituente reato;
la perdita di un arto è un fatto doloroso con conseguenze negative, quale quella della disistima, della vergogna, della sofferenza emotiva e della difficoltà di relazionarsi con gli altri. Procedendo alla personalizzazione del danno con particolare considerazione anche al
“cambiamento di vita”, alle “rinunce obbligate”, alla “lesione dell'autostima” ed alla “riduzione delle relazioni con le altre persone” che la menomazione aveva prodotto nella sfera di interessi del danneggiato, doveva essere riconosciuto l'ulteriore danno non patrimoniale personalizzato, in misura non inferiore al 25% del danno permanente accertato o da accertare nell'espletanda C.T.U., pari ad € 70.490,00. Al ricorrente spettava la complessiva somma di € 352.450,00 a titolo di danno non patrimoniale, da cui andava detratto quanto di spettanza dell'INAIL come da specifica prodotta dall'Ente, pari ad € 134.355,45 residuando, dunque, un danno differenziale da risarcire in favore del ricorrente pari ad € 218.094,55 che, sommato al danno patrimoniale (non coperto dall'INAIL), pari ad € 19.876,80 ed € 356,86 per spese mediche, comportava un danno complessivo da risarcire di € 238.328,21. Quanto alla moglie, andava risarcito il danno non patrimoniale, come c.d. “danno riflesso”, a favore dei congiunti del macroleso, prodottosi nella sfera giuridica dei prossimi congiunti, certamente risarcibile. Andavano considerate le gravissime lesioni dovute allo 3
sfacelo traumatico del piede e lo sconvolgimento della vita dei familiari, tenuto conto che all'epoca aveva 25 anni e si era ritrovata a dover supportare un marito con danni gravi e una depressione da stress post traumatico;
dedicando al marito, anche nel futuro, gran parte delle giornate per le cure, assistendolo dapprima in ospedale e successivamente a casa, provvedendo a tutti i suoi bisogni in considerazione del fatto che lo stesso non era autonomo in nessuno dei suoi movimenti e non poteva di conseguenza provvedere alle sue necessità, anche intime, in maniera autosufficiente, nonché con danno all'intimità della coppia. Chiedeva equamente per i danni non patrimoniali patiti, in linea con la decisione della Suprema Corte chiamata a pronunciarsi su un caso analogo (Cass. Civile n. 7748/20), una somma pari ad € 73.500,00. oltre il rimborso delle spese sostenute per raggiungere e assistere il marito in Francia, pari ad € 644,00 per un totale di € 74.144,00.
La resistente, costituitasi, contestava la domanda. Non sussisteva responsabilità del datore di lavoro poiché il SI. , nel mentre CP_1 sganciava i due perni che tenevano sollevata la pedana al fine di consentire agli animali di entrare all'interno del cassone del camion, scivolava accidentalmente, nonostante il medesimo indossasse le scarpe antinfortunistiche, perdendo la presa della pedana che gli cadeva violentemente sulla gamba destra;
L'evento causativo del danno patito dal era da imputarsi a cause accidentali oltre CP_1 che dall'incauto posizionamento del medesimo al momento dell'apertura della pedana che sarebbe dovuto avvenire lateralmente e non frontalmente alla stessa, per come di fatto avvenuto nonché all'ulteriore circostanza che lo stesso non avrebbe dovuto accompagnare manualmente la pedana nella discesa;
In sede penale, era stata esclusa ogni responsabilità dell'odierna resistente ponendo in evidenza come l'autocarro in questione fosse in buone condizioni e idoneo all'uso. Nel caso di specie nessun onere della prova incombeva sul datore di lavoro di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi del danno posto che, per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 10115/2022), tale onere ricorreva solo nel caso in cui il lavoratore avesse provato il nesso di causalità; Il lavoratore aveva subito le conseguenze di un evento in alcun modo imputabile all'operato del datore di lavoro, essendosi lo stesso evento verificato per effetto di una caduta del tutto accidentale. Quanto ai danni lamentati, la richiesta debba considerarsi del tutto infondata alla luce dell'assoluta assenza della responsabilità datoriale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 2035/2022 pubbl. il 17.11.2022 così statuiva: “Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna al Parte_1 risarcimento del danno in favore di. per l'infortunio per cui è causa e nella Controparte_1 misura di 238.328,21 euro oltre la somma tra interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al soddisfo. Condanna inoltre a pagare alla SI.ra la somma Parte_1 Parte_2 di € 74.144,00 per quanto in motivazione oltre accessori di legge dal deposito del ricorso al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alle parti ricorrenti, unitariamente difese, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 15.000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute”. Affermava il Tribunale la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per l'Infortunio avvenuto in data 13.12.2019. 4
Trattavasi di responsabilità di natura contrattuale, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro trovava fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevedeva che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», era declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il d.lgs. 81 del 2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 cod. civ., imponendo al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (cfr. Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863 del 2004). Nel caso di specie era onere del datore provare il rispetto delle misure di sicurezza preventive e delle cautele utili ad evitare il danno e ciò sia provando la erogazione della giusta formazione del lavoratore, sia la corretta manutenzione ed efficienza del mezzo in riferimento alla pedana e sia la corretta valutazione dei rischi. Il ricorrente aveva denunciato le seguenti omissioni del datore: a) Nel fascicolo penale erano presenti due attestati di frequenza conferiti a CP_1 per corsi effettuati dal 14/10 al 23/10/2019 e altro dal 29/10 al 30/10/2019
[...]
(doc. 14). Tali attestati erano falsi in quanto il ricorrente in ottobre 2019 non era un dipendente della ditta e in ogni caso non aveva mai frequentato alcun Pt_1 corso presso la For.I.Tek di TA San Giovanni (RC), ma la ditta gli aveva fatto firmare dei fogli prima dell'assunzione. b) Il rimorchio Tg. AC94229, trainato dal camion Tg. FM108HA, non era dotato di dispositivi idraulici per sollevare o abbassare la pedana, ma quest'ultima doveva essere manovrata manualmente (doc. 3, doc. 4). Quando si sganciavano i perni che tenevano in alto la pedana, questa iniziava ad abbassarsi sostenuta sia dalle molle interne al rimorchio che dagli autisti del camion. Il lavoratore, mentre stava svolgendo tale operazione, cioè, sosteneva la pedana con le braccia, scivolava e, quindi, quest'ultima gli cadeva sulla gamba destra. c) Altro profilo di responsabilità riguardava la manutenzione del veicolo, visto che anche dal Documento di Valutazione dei Rischi, fornito dalla parte resistente alla P.G. (doc. 16), era previsto che: “Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate”. Dagli atti risultava che il rimorchio era stato immatricolato nel 2005 e il certificato di conformità era del 2010 (doc. 15), mentre non si aveva la certificazione riguardante l'ultimo collaudo effettuato sul rimorchio. La dinamica del sinistro, cioè la caduta violenta della pedana sulla gamba, induceva a ritenere che le molle interne del rimorchio, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana, non fossero funzionanti. Il Documento di Valutazione dei Rischi che parte resistente aveva fornito alla P.G., a pagina 37, esponeva i rischi relativi alla preparazione del piano di carico ma non prevedeva i pericoli relativi all'abbassamento o al sollevamento della pedana (doc. 16). Parte resistente si era limitata a sostenere che l'evento causativo del danno era da imputarsi a cause accidentali oltre che dall'incauto posizionamento del medesimo al momento dell'apertura della pedana che sarebbe dovuto avvenire lateralmente e non frontalmente alla stessa, per come di fatto avvenuto, nonché all'ulteriore circostanza che lo stesso non avrebbe dovuto accompagnare manualmente la pedana nella discesa. L'Ing.
capo team vigilanza tecnica dell' di Persona_1 Parte_3 5
Reggio Calabria, aveva escluso ogni responsabilità datoriale ponendo in evidenza come l'autocarro in questione fosse in buone condizioni e idoneo all'uso. Il ricorrente aveva subito le conseguenze di un evento in alcun modo imputabile all'operato del datore di lavoro, essendosi lo stesso evento verificato per effetto di una caduta del tutto accidentale. A fronte di ciò il Tribunale affermava che era pacifico che il ricorrente era scivolato, per cui aveva perso il controllo della pedana che teneva frontalmente con le braccia e che era caduta sull'arto, devastandolo, tanto da comportare la successiva amputazione del piede. In sede di procedimento penale non erano emerse irregolarità a carico del datore di lavoro. Stante l'autonomia dei giudizi penale e civile, occorreva esaminare i vari profili addotti dalla parte ricorrente senza essere vincolati all'esito (archiviazione) del procedimento penale. Affermava il Tribunale che la colpa del datore risultava comprovata, posto che era fondato l'assunto del parte ricorrente in merito alla carenza di formazione per prevenire rischi specifici alla salute. Il D. Lgs. 81/2008 disciplinava come obbligo datoriale l'informazione e la formazione, mentre la resistente non aveva provato alcuna attività formativa né informativa: gli attestati erano tacciati dal ricorrente di falso e la resistente non aveva chiesto alcuna prova sulla effettività della frequenza di corsi da parte del ricorrente. Proprio le accuse che la resistente aveva mosso al ricorrente, non aver sceso la pedana lateralmente e non averla accompagnata manualmente, erano elementi significativi per dimostrare che il lavoratore, se vi fosse stata informazione e formazione per prevenire tali condotte e i rischi associati, avrebbe potuto conoscere i pericoli ed i rischi e così evitare la condotta. Anche la stessa assenza di molle funzionanti, per controllare la scesa della pedana non era stata smentita dalla resistente e, comunque, non provava che il camion fosse stato controllato in tempi recenti per garantire la funzionalità dei sistemi. Lo stesso documento di valutazione dei rischi mostrava assenza di previsione della possibile caduta della pedana ed era altro grave elemento di negligenza del datore nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza. A fronte di tale quadro fattuale andava escluso un comportamento abnorme del lavoratore che avesse deviato da una normale prestazione di lavoro rendendola atipica. Era del tutto ragionevole che, invece, un'adeguata informazione e formazione preventiva sul tipo di lavoro da svolgere e sui rischi connessi avrebbe potuto con buona probabilità impedire il danno o, quantomeno, non addossarlo al datore se il lavoratore non avesse posto in essere le operazioni prescritte. Infine, la prova testimoniale richiesta da parte resistente, avente ad oggetto gli esiti dell'attività di accertamento svolta in sede penale, che avevano escluso ogni responsabilità datoriale, era inammissibile;
essa era generica, nulla diceva sulle molle della pedana, né su attività informative e formative poste in essere dalla verso il ricorrente. Inoltre, il Pt_1 capo C) era inammissibile perché non chiedeva di confermare specifici fatti, bensì l'esito del giudizio penale che, oltre ad essere documentato, nulla aveva di vincolante in questa sede. Andava, quindi, imputato a colpa della resistente l'incidente sul lavoro subito dal ricorrente. Quanto al risarcimento del danno, alle singole voci richieste ed alla relativa quantificazione, la difesa resistente nessuna specifica contestazione aveva opposto al ragionamento svolto dal ricorrente, nulla di specifico aveva opposto ai conteggi, alle voci e valori addotti dalla difesa ricorrente, con la conseguenza che la somma richiesta da parte ricorrente doveva ritenersi dimostrata e la resistente andava condannata al pagamento dei danni richiesti. 6
Anche la moglie del ricorrente aveva formulato domanda di risarcimento per gli effetti riflessi sulla sua esistenza e sulla relazione coniugali. L'assunto era fondato perché una lesione alla integrità fisica del coniuge di così grave incidenza portava ragionevolmente conseguenze gravi all'interno della vita familiare e, in particolare, coniugale, come messo in luce dalla dettagliata memoria della ricorrente. La difesa resistente alcuna concreta contestazione aveva opposto, con la conseguenza che la somma richiesta doveva ritenersi dimostrata e la resistente andava condannata al pagamento. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, andavano poste a carico della resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava che la sentenza era fondata sull'asserita ricorrenza di circostanze non provate, quali la mancata formazione del lavoratore e il malfunzionamento delle molle della pedana del rimorchio. Il Tribunale aveva avallato gli assunti del lavoratore sulla scorta di mere asserzioni, peraltro, smentite dall'esito delle indagini penali che avevano poi indotto l'Ufficio di Procura di Reggio Calabria ad archiviare il procedimento avviato a seguito della denuncia sporta dal lavoratore, e tanto dopo l'istruttoria delegata all'Ing. Persona_1
Se era vero che le risultanze del procedimento penale non erano vincolanti per il giudice civile, era altrettanto vero che le circostanze di fatto in esso acclarate potevano assumere quantomeno la valenza di presunzioni semplici idonee, come tale, ad invertire l'onere della prova in capo al ricorrente lavoratore. Invece, il Tribunale si era limitato a ritenere che le mere asserzioni del lavoratore, ovverosia che gli attestati di frequenza ai corsi di formazione fossero falsi e che le molle della pedana del rimorchio non fossero funzionanti, senza avvertire la necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio su tali circostanze, che risultavano inequivocabilmente smentite dalle risultanze degli esiti dell'istruttoria penale. Il Tribunale aveva fatto malgoverno dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio posto che, in assenza dell'esistenza di validi elementi indizianti, aveva ritenuto sussistere il nesso di causalità tra l'infortunio e la condotta del datore di lavoro, così invertendo l'onere della prova in capo all'odierna appellante di comprovare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Con il secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro, senza svolgere alcun approfondimento sulle circostanze emerse in altra sede e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'odierna appellante, necessari quantomeno a dimostrare anche in sede di giudizio civile il buono stato della pedana del rimorchio nonché la partecipazione ai corsi di formazione da parte del lavoratore presso la For.I.Tek di TA San Giovanni. Nel rimarcare come la stessa narrazione dei fatti operata dal lavoratore poneva in luce l'accidentalità dell'evento, causata dal fatto che lo stesso, pur indossando le scarpe antinfortunistiche, era scivolato a terra a causa del pavimento bagnato, il Tribunale aveva ritenuto responsabile di tale evento il datore di lavoro sulla scorta di una mera inferenza tratta all'esito di circostanze meramente asserite dal lavoratore quali: i) il malfunzionamento della molla della pedana del rimorchio;
ii) la mancata partecipazione ai corsi di formazione i cui moduli erano stati solo asseritamente sottoscritti dal al momento dell'assunzione. CP_1 Tuttavia, dette circostanze erano state confutate dagli esiti delle indagini svolte dalla Procura che, invece, il Tribunale aveva ritenuto di disattendere senza motivare, trincerandosi solo sull'argomentazione relativa all'autonomia dei due giudizi e non 7
considerando che i fatti accertati in quella sede potevano trovare ingresso nel giudizio civile quale prova atipica. A ciò andava aggiunto che il Tribunale aveva ritenuto di non ammettere la prova per testi nella persona dell'Ing. (capo team della Vigilanza Tecnica dell' Per_1 Parte_3
), ritenendo incomprensibilmente generici i capitolati di prova, mentre il capitolo
[...] formulato al punto a) era volto a richiedere al teste l'idoneità all'uso e del camion e del rimorchio e quindi conseguentemente anche delle molle della pedana che era parte integrante del rimorchio stesso, Analoga considerazione valeva per la circostanza capitolata al punto b) in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e informazione che, peraltro, venivano indirizzati ad un soggetto qualificato preposto a verificare, in ragione del ruolo ricoperto, la regolarità di tutti gli adempimenti posti in essere dalle imprese in materia di sicurezza e informazione. Anche sotto tale profilo emergeva l'erroneità della sentenza. In via istruttoria insisteva nell'ammissione della prova per testi, immotivatamente denegata dal Tribunale.
Costituitisi, e chiedevano il rigetto dell'appello. Controparte_1 Parte_2 Quanto al primo motivo, affermavano che il Tribunale, dopo aver precisato i presupposti della responsabilità del datore di lavoro, aveva spiegato le ragioni dell'attribuzione della responsabilità in capo al datore di lavoro. Esaminate le contestazioni mosse dal ricorrente al proprio datore di lavoro, in particolare sulla carenza di formazione e informazione del dipendente (gli attestati recuperati dalla P.G. in sede di istruttoria penale si erano rivelati palesemente falsi), e l'inefficienza del veicolo messo a disposizione al lavoratore (le molle che dovevano trattenere l'abbassamento della pedana erano evidentemente non idonee), aveva ritenuto accertato il fatto e quindi inutile e ultronea la prova testimoniale chiesta dalla resistente, che si era limitata a contestare genericamente gli assunti del ricorrente, trincerando la sua difesa sul fatto che il procedimento penale fosse stato archiviato. La difesa del datore di lavoro aveva ascritto l'infortunio a cause accidentali (scivolata del ). Tale tesi era molto fragile e decisamente infondata. Non era pensabile che un CP_1 dipendente potesse perdere una gamba, perché era scivolato sotto una pedana pesante svariati quintali: il datore di lavoro era obbligato, per legge, a far sì che la pedana non cadesse in modo violento, essendo all'uopo sufficiente la verifica della tenuta delle molle, mentre era stato dimostrato che il cassone non era stato revisionato da anni. Infondato era anche il secondo motivo di appello, incentrato sulla violazione dei principi della disponibilità e valutazione delle prove. La difesa della ditta nulla aveva aggiunto sotto un profilo probatorio, insistendo Pt_1 nel richiamare la diversa valutazione dell'istruttoria penale. Inoltre, aveva lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale dell'Ing. che si era occupato di esaminare (dopo vari mesi) il camion responsabile Per_1 dell'infortunio: i capitoli di prova però nulla avrebbero potuto aggiungere alla dinamica del sinistro che era stato confermato dalla stessa parte appellante, come ampiamente chiarito in precedenza. Si opponevano alle richieste istruttorie di controparte in quanto ininfluenti, generiche ed ultronee rispetto ai documenti in atti e chiedevano il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
4. Il primo motivo di appello è infondato, non risultando conforme alle risultanze in atti l'addebito mosso dall'appellante alla sentenza impugnata, vale a dire esser stata fondata sulle mere asserzioni del lavoratore infortunato - mancata formazione del lavoratore e malfunzionamento delle molle della pedana del rimorchio – asserzioni, non solo non provate, ma anche smentite dalle indagini penali che avevano indotto l'Ufficio di Procura di Reggio Calabria ad archiviare il procedimento avviato a seguito della denuncia sporta dal lavoratore, dopo l'istruttoria delegata all'Ing. Persona_1 Le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo involgono necessariamente l'esame congiunto del secondo motivo di appello, con cui la sentenza è stata avversata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il primo giudice in alcun modo, neppure a fini indiziari, esaminato le risultanze del procedimento penale, in particolare le risultanze dell'attività delegata svolta dall'Ing. UPG Ispettore tecnico del Lavoro, all'uopo Per_1 delegato. Orbene, in punto di mancata formazione del lavoratore, questi con argomenti specifici e non con generiche contestazioni, ha rilevato che i due attestati di frequenza per i due corsi effettuati dal 14/10 al 23/10/2019 e dal 29/10 al 30/10/2019 (doc. 14) non attestavano la realtà dei fatti, poiché egli nell'ottobre 2019 non era dipendente della ditta, non aveva mai frequentato alcun corso presso la For.I.Tek di TA San Giovanni (RC), ma la ditta gli aveva fatto firmare dei fogli prima dell'assunzione. Si tratta di argomenti che rassegnano una precisa congruenza in punto di logica, idonea a compromettere le risultanze documentali, solo a considerare che il lavoratore era stato assunto, alle dipendenze della ditta , il 04/09/2019 con contratto a tempo Pt_1 determinato per un mese e poi era stato riassunto in data 19/11/2019 con contratto fino al 31/12/2019 con mansioni di autista. Se nell'arco temporale ricompreso fra il 14/23 ottobre 2019 e 29/30 ottobre 2019 il non era dipendente della ditta, appare coerente dubitare dell'autenticità dei due CP_1 attestati - salvo che la ditta non si occupasse di formazione professionale con offerta al pubblico, evenienza questa mai dedotta in giudizio - sì che l'assenza di rapporto di lavoro nel periodo in cui i corsi sarebbero stati frequentati, impedisce di poter ritenere assolto l'obbligo di legge, gravante sul datore di lavoro, di formazione/informazione del lavoratore. Non si tratta, dunque, di aver posto a fondamento della decisione mere asserzioni di una parte, non provate, bensì di aver considerato i precisi dati eccepiti dal lavoratore, che revocavano in dubbio l'autenticità degli attestati di frequenza ai corsi. Il Tribunale, quindi, non ha posto a fondamento della decisione una mera deduzione della parte, ma ha valutato gli attestati con il necessario processo logico inferenziale, imposto dai fatti allegati dal ricorrente e basato su dati oggettivi: i giorni in cui si erano svolti i corsi e i giorni il cui il aveva lavorato alle dipendenze della ditta. CP_1 L'esito di questo processo logico inferenziale ha portato, correttamente, il Tribunale a ritenere non assolto l'obbligo di formazione/informazione gravante sul datore di lavoro. Né le risultanze del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione, hanno apportato sul punto autonomi elementi non valutati dal giudice a quo. Infatti, se si esamina la relazione dell'Ing. del 16.11.2020 si deve constatare Per_1 che ivi è riportato che è stata fornita documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di formazione informazione a carico del datore di lavoro, ma tale sintetica indicazione non consente di conoscere quale fosse la documentazione menzionata al fine di poterne apprezzare il contenuto e l'idoneità dimostrativa. Nulla di più offre il procedimento penale e da esso non avrebbero potuto trarsi elementi di convincimento differenti da quelli posti a fondamento della decisione. Analogamente deve dirsi sulla manutenzione delle molle interne, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana. 9
Non è contestato che il rimorchio tg. AC94229, trainato dal camion Tg. FM108HA, non fosse dotato di dispositivi idraulici per sollevare o abbassare la pedana, la quale doveva essere manovrata manualmente (doc. 3, doc. 4). Quando si sganciavano i perni che tenevano in alto la pedana, questa iniziava ad abbassarsi sostenuta sia dalle molle interne al rimorchio che dagli autisti del camion. Il sinistro si era verificato mentre il lavoratore, svolgendo tale operazione, cioè, sostenendo la pedana con le braccia, era scivolato, perdendo la presa della pedana, la quale gli era caduta violentemente sulla gamba destra. La violenza e il peso della pedana avevano devastato il piede del dipendente che, in seguito all'occorso, aveva subito l'amputazione dell'arto sotto al ginocchio. A fronte di ciò, è una mera presa d'atto quella evidenziata dal primo giudice, vale a dire che il Documento di Valutazione dei Rischi, fornito dalla parte resistente alla P.G. (doc. 16), prevedeva che: “Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate”. Dagli atti risultava che il rimorchio era stato immatricolato nel 2005 e il certificato di conformità era del 2010 (doc. 15), mentre non si aveva la certificazione riguardante l'ultimo collaudo effettuato sul rimorchio. Il Tribunale ha operato una mera constatazione, coerente con le risultanze in atti, e ancora una volta, anche per questo profilo, non trova conferma l'assunto dell'appellante secondo cui la decisione sarebbe stata fondata su una pedissequa ed acritica ricezione della deduzioni del ricorrente. Né a fronte di ciò, il datore di lavoro ha offerto alcuna prova di resistenza, dimostrando che il veicolo fosse stato di recente collaudato e si trovasse in stato di piena efficienza e funzionalità. Il primo giudice, dunque, non ha errato, essendosi limitato a prendere atto delle risultanze documentali, avendo sul punto evidenziato: “Anche la stessa assenza di molle funzionanti, per controllare la scesa della pedana non era stata smentita dalla resistente e, comunque, non provava che il camion fosse stato controllato in tempi recenti per garantire la funzionalità dei sistemi”. Non può muoversi alcun addebito al Tribunale che, con un processo logico deduttivo immune da vizi, anche perché fondato pure su dati di comune esperienza, ha concluso che la caduta violenta della pedana sulla gamba induceva a ritenere che le molle interne del rimorchio, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana, non fossero funzionanti, evidenziando altresì che il Documento di Valutazione dei Rischi che parte resistente aveva fornito alla P.G., a pagina 37, esponeva i rischi relativi alla preparazione del piano di carico, ma non prevedeva i pericoli relativi all'abbassamento o al sollevamento della pedana (doc. 16). Tali conclusioni sono fondate su dati di immediata evidenza, ritualmente introdotti in giudizio e sottoposti al contraddittorio, ma, nonostante ciò, il datore di lavoro su cui gravava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, tale onere non ha assolto, non avendo dimostrato lo stato di perfetta efficienza del mezzo, anche in punto di efficiente funzionamento della pedana. Va, infatti, richiamato che nella responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno l'onere della prova liberatoria e che in tema di accertamento del nesso causale, mentre l'art. 533 c.p.p. impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilito, a carico dell'accusa pubblica, «al di là di ogni ragionevole dubbio» (cfr. Cass. SS.UU. pen. n. 30328/2002; Cass. SS.UU. pen. n. 38343/2014; Cass. SS.UU. pen. n. 33749/2017), la regola nei giudizi civili è quella «del più probabile che non» (ex multis Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass. SS.UU. n. 23197/2018). In relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in forza della disposizione di cui 10
all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva, con la conseguenza che — secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. n. 15133/2002, nn. 9304, 9016, 5024, 326 del 2002, 7052/2001, 13690/2000, 6000/1998, 4227/1992) — si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità. La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore, che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa. Invero, “Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischi elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”. (Cass. civ. sez. lav., 16/12/2022, n. 37019).
“In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibil negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto”. (Cass. civ sez. lav., 13/01/2017, n. 798). E' costante sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale 11
del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 19494/2009; Cass. civ., sez. 6, ord. n. 16026/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 30679/2019). Rispetto a tali rigorosi principi che regolano il processo civile, ancora una volta alcunché apportano le risultanze del procedimento penale, laddove non risulta eseguito alcun accertamento e alcuna verifica sul corretto stato di funzionamento e manutenzione della pedana. Peraltro, ribadendosi, ancora un volta, che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, giova evidenziare che, sebbene l'appellante abbia reiteratamente lamentato l'omessa disamina delle risultanze del procedimento penale e degli esiti degli accertamenti svolti dall'Ing.
non ha evidenziato, e non la rinviene questa Corte, neanche una risultanza del Per_1 procedimento penale che fosse idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui è addivenuto il Tribunale, Giudice del Lavoro.
5. Le considerazioni sino ad ora esposte non lasciano residuare margini per ritenere la fondatezza del secondo motivo di appello, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il primo giudice, neppure a fini indiziari, esaminato le risultanze del procedimento penale. Già nell'esposizione condotta sub 4 si sono esaminate le risultanze dell'attività delegata svolta dall'Ing. e si è già dato atto che esse non hanno offerto alcun Per_1 elemento che potesse destituire, anche in via meramente indiziaria, di fondamento le corrette ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione. E' corretta, infatti, l'autonoma valutazione operata dal giudie del lavoro, posto che “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”. (Cass. civ. sez. II, 12/06/2024, n. 16422). Si è già posto in evidenza, poi che, sebbene l'appellante abbia reiteratamente lamentato che il giudice del lavoro non avesse considerato le risultanze del procedimento penale conclusosi con un'archiviazione, in realtà non ha dedotto un errore e/o travisamento di siffatte risultanze in punto di fatto, né lo riscontra questa Corte. In realtà, proprio l'art. 116 c.p.c., la cui mancata applicazione è stata dedotta dall'appellante, sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi autonomamente valutabili. È consentito al giudice civile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale, ferma la necessità di procedere ad autonoma valutazione degli stessi, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, nell'ambito del quale, il giudice civile può 12
attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo. Nell'esercizio del potere/dovere di autonoma valutazione, il giudice civile è tenuto ad esporre i motivi in fatto e diritto posti a fondamento della propria decisione, mentre non è tenuto a recepire le (differenti) conclusioni raggiunte in sede penale, allorquando queste non abbiano autorità di giudicato nel giudizio civile, né è tenuto ad esporre le ragioni per le quali abbia inteso condividere o discostarsi dal giudizio espresso in sede penale. Infondata è, infine, la doglianza circa la mancata ammissione della prova testimoniale per le ragioni adeguatamente indicate in sentenza, vale a dire che essa era generica, nulla diceva sulle molle della pedana, né su attività informative e formative poste in essere dalla verso il ricorrente, mentre il capo c) era inammissibile, perché non chiedeva di Pt_1 confermare specifici fatti, bensì l'esito del giudizio penale che, oltre ad essere documentato, non era vincolante. Non è positivamente riscontrato, poi, l'assunto dell'appellante secondo cui la circostanza capitolata al punto a) era volta a richiedere al teste l'idoneità all'uso e del camion e del rimorchio e quindi conseguentemente anche delle molle della pedana che era parte integrante del rimorchio stesso, Così non è, poiché la circostanza capitolata sub a) è la seguente: “a) Vero è che all'esito dell'istruttoria, compiuta per effetto della delega di indagini conferita dall'Ufficio di Procura, ha avuto modo di riscontrare l'idoneità all'uso del camion Volvo Tg. FM108HA e del rimorchio Tg. AC94229”, ed è evidente che nessuna menzione di accertamenti eseguiti sulle molle della pedana è contenuto nel capitolato di prova. Va confermata, per gli stessi motivi esposti nell'impugnata sentenza, l'inammissibilità, per essere eccessivamente generici e privi di effettiva rilevanza a fini decisori, dei successivi capitoli di prova: “b) Vero è che dagli accertamenti svolti ha avuto modo di verificare come la aveva posto in essere tutti gli adempimenti in materia di sicurezza Parte_4 informazione previsti dalle normative vigenti;
c) Vero è che l'esito degli accertamenti delegati ha consentito di escludere in ambito penale ogni e qualsiasi responsabilità in capo alla sig.
”. Parte_1 Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore della controversia € 238.328,21, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in questo grado di giudizio - in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2035/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 17.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 921/2022 R.G., vertente TRA
, CF , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Demetrio Tripepi, n. 78, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rijli, CF pec fax C.F._2 Email_1 0956307540, dal quale è rappresentata e difesa appellante CONTRO
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ezio Torrella, C.F. , e Diego Torrella, C.F._5 C.F. , del Foro di Bologna, fax 051 261147, pec C.F._6
Email_2 Email_3
[...] CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 24/01/2022, e chiedevano accertare l'integrale responsabilità di Controparte_1 Parte_2
nella causazione dell'infortunio subito da in data Parte_1 Controparte_1 13/12/2019 e conseguentemente condannare la ditta a risarcire i danni Parte_1 patiti dal SI. pari a € 238.328,21 (al netto dell'indennizzo Inail) o nella Controparte_1 diversa misura maggiore o minore accertata con l'espletanda c.t.u.; condannare inoltre la ditta a pagare alla SI.ra la somma di € 74.144,00 o Parte_1 Parte_2 quella diversa ritenuta equa. Esponevano che il sig. , residente in Italia dal 2010, era stato assunto dalla ditta CP_1
- ditta individuale che si occupava di trasporti nazionali ed internazionali - Parte_1 il 04/09/2019 con contratto a tempo determinato per un mese, per poi essere riassunto in data 19/11/2019 con contratto fino al 31/12/2019 con mansioni di autista. Il 13/12/2019, alle ore 6:00 circa, il SI. e il collega raggiungevano la loro CP_1 destinazione in Francia e parcheggiavano il camion all'interno dell'azienda. Mentre il collega si allontanava dal camion per cambiare i vestiti, il ricorrente si accingeva ad abbassare la pedana al fine di permettere agli animali di entrare agevolmente all'interno del cassone;
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sganciava i due perni che tenevano la pedana e accompagnava quest'ultima nella discesa per essere posizionata al fine di creare un comodo passaggio per il transito degli animali. Nonostante avesse indossato le scarpe antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, a causa del pavimento bagnato, scivolava a terra e, quindi, perdeva la presa della pedana, la quale gli cadeva violentemente sulla gamba destra;
la violenza e il peso della pedana devastavano il piede del ricorrente, tanto che i sanitari avevano dovuto amputare l'arto sotto al ginocchio. L'Inail riconosceva l'infortunio sul lavoro al ricorrente, valutava il danno permanente in un 35% e costituiva una rendita di € 619,00 mensili. Il ricorrente, che perdeva l'occupazione, aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno senza esito. Il procedimento penale era stato archiviato e sulla responsabilità del datore deponevano gli obblighi di sicurezza in base alle statuizioni dell'art. 2087 c.c. e del D. Lgs. 81/08. Egli non aveva ricevuto adeguatamente informazione e formazione , il mezzo non era idoneo all'uso e non erano stati previsti eventuali pericoli durante lo svolgimento delle mansioni dei dipendenti;
aveva subito danno in concreto risarcibile ricomprendendo sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale;
il danno patrimoniale consisteva nella perdita sofferta tra lo stipendio che percepiva prima dell'infortunio e la rendita annua dell'Inail, sicché il danno ammontava a € 19.876,80, risultato delle mensilità perse ad ottobre 2021; aveva sostenuto spese mediche per € 356,86; aveva subito un danno non patrimoniale, poiché all''epoca dell'incidente aveva 26 anni e i reliquati permanenti venivano quantificati dall'INAIL nella misura del 35%, mentre l'invalidità temporanea totale e parziale aveva avuto una durata per complessivi giorni 210; sulla base delle Tabelle di Milano 2021 il danno da invalidità permanente, stimato nella misura del 35% (o nella diversa misura definita dal c.t.u.) era pari ad € 258.510,00; il danno da inabilità temporanea, inteso sempre come danno di natura non patrimoniale riconosciuto alla persona infortunata che aveva dovuto subire, a causa di un danno ingiusto, un periodo di inattività forzata, per cure e/o assistenza medica. (sin dal 13/12/19 – chiusura infortunio il 10/07/20 pari a giorni 210 che, sempre in base alle suddette Tabelle di Milano, otteneva la complessiva somma di € 23.450,00 (tenuto conto dell'I.T. totale e parziale). Il danno morale, inteso come lesione all'integrità morale della persona, costituiva una voce del danno non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato che il giudice era chiamato ad accertare nei casi in cui il richiedente avesse subito un danno da un fatto costituente reato;
la perdita di un arto è un fatto doloroso con conseguenze negative, quale quella della disistima, della vergogna, della sofferenza emotiva e della difficoltà di relazionarsi con gli altri. Procedendo alla personalizzazione del danno con particolare considerazione anche al
“cambiamento di vita”, alle “rinunce obbligate”, alla “lesione dell'autostima” ed alla “riduzione delle relazioni con le altre persone” che la menomazione aveva prodotto nella sfera di interessi del danneggiato, doveva essere riconosciuto l'ulteriore danno non patrimoniale personalizzato, in misura non inferiore al 25% del danno permanente accertato o da accertare nell'espletanda C.T.U., pari ad € 70.490,00. Al ricorrente spettava la complessiva somma di € 352.450,00 a titolo di danno non patrimoniale, da cui andava detratto quanto di spettanza dell'INAIL come da specifica prodotta dall'Ente, pari ad € 134.355,45 residuando, dunque, un danno differenziale da risarcire in favore del ricorrente pari ad € 218.094,55 che, sommato al danno patrimoniale (non coperto dall'INAIL), pari ad € 19.876,80 ed € 356,86 per spese mediche, comportava un danno complessivo da risarcire di € 238.328,21. Quanto alla moglie, andava risarcito il danno non patrimoniale, come c.d. “danno riflesso”, a favore dei congiunti del macroleso, prodottosi nella sfera giuridica dei prossimi congiunti, certamente risarcibile. Andavano considerate le gravissime lesioni dovute allo 3
sfacelo traumatico del piede e lo sconvolgimento della vita dei familiari, tenuto conto che all'epoca aveva 25 anni e si era ritrovata a dover supportare un marito con danni gravi e una depressione da stress post traumatico;
dedicando al marito, anche nel futuro, gran parte delle giornate per le cure, assistendolo dapprima in ospedale e successivamente a casa, provvedendo a tutti i suoi bisogni in considerazione del fatto che lo stesso non era autonomo in nessuno dei suoi movimenti e non poteva di conseguenza provvedere alle sue necessità, anche intime, in maniera autosufficiente, nonché con danno all'intimità della coppia. Chiedeva equamente per i danni non patrimoniali patiti, in linea con la decisione della Suprema Corte chiamata a pronunciarsi su un caso analogo (Cass. Civile n. 7748/20), una somma pari ad € 73.500,00. oltre il rimborso delle spese sostenute per raggiungere e assistere il marito in Francia, pari ad € 644,00 per un totale di € 74.144,00.
La resistente, costituitasi, contestava la domanda. Non sussisteva responsabilità del datore di lavoro poiché il SI. , nel mentre CP_1 sganciava i due perni che tenevano sollevata la pedana al fine di consentire agli animali di entrare all'interno del cassone del camion, scivolava accidentalmente, nonostante il medesimo indossasse le scarpe antinfortunistiche, perdendo la presa della pedana che gli cadeva violentemente sulla gamba destra;
L'evento causativo del danno patito dal era da imputarsi a cause accidentali oltre CP_1 che dall'incauto posizionamento del medesimo al momento dell'apertura della pedana che sarebbe dovuto avvenire lateralmente e non frontalmente alla stessa, per come di fatto avvenuto nonché all'ulteriore circostanza che lo stesso non avrebbe dovuto accompagnare manualmente la pedana nella discesa;
In sede penale, era stata esclusa ogni responsabilità dell'odierna resistente ponendo in evidenza come l'autocarro in questione fosse in buone condizioni e idoneo all'uso. Nel caso di specie nessun onere della prova incombeva sul datore di lavoro di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi del danno posto che, per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 10115/2022), tale onere ricorreva solo nel caso in cui il lavoratore avesse provato il nesso di causalità; Il lavoratore aveva subito le conseguenze di un evento in alcun modo imputabile all'operato del datore di lavoro, essendosi lo stesso evento verificato per effetto di una caduta del tutto accidentale. Quanto ai danni lamentati, la richiesta debba considerarsi del tutto infondata alla luce dell'assoluta assenza della responsabilità datoriale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 2035/2022 pubbl. il 17.11.2022 così statuiva: “Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna al Parte_1 risarcimento del danno in favore di. per l'infortunio per cui è causa e nella Controparte_1 misura di 238.328,21 euro oltre la somma tra interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al soddisfo. Condanna inoltre a pagare alla SI.ra la somma Parte_1 Parte_2 di € 74.144,00 per quanto in motivazione oltre accessori di legge dal deposito del ricorso al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alle parti ricorrenti, unitariamente difese, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 15.000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute”. Affermava il Tribunale la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per l'Infortunio avvenuto in data 13.12.2019. 4
Trattavasi di responsabilità di natura contrattuale, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro trovava fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevedeva che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», era declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il d.lgs. 81 del 2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 cod. civ., imponendo al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (cfr. Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863 del 2004). Nel caso di specie era onere del datore provare il rispetto delle misure di sicurezza preventive e delle cautele utili ad evitare il danno e ciò sia provando la erogazione della giusta formazione del lavoratore, sia la corretta manutenzione ed efficienza del mezzo in riferimento alla pedana e sia la corretta valutazione dei rischi. Il ricorrente aveva denunciato le seguenti omissioni del datore: a) Nel fascicolo penale erano presenti due attestati di frequenza conferiti a CP_1 per corsi effettuati dal 14/10 al 23/10/2019 e altro dal 29/10 al 30/10/2019
[...]
(doc. 14). Tali attestati erano falsi in quanto il ricorrente in ottobre 2019 non era un dipendente della ditta e in ogni caso non aveva mai frequentato alcun Pt_1 corso presso la For.I.Tek di TA San Giovanni (RC), ma la ditta gli aveva fatto firmare dei fogli prima dell'assunzione. b) Il rimorchio Tg. AC94229, trainato dal camion Tg. FM108HA, non era dotato di dispositivi idraulici per sollevare o abbassare la pedana, ma quest'ultima doveva essere manovrata manualmente (doc. 3, doc. 4). Quando si sganciavano i perni che tenevano in alto la pedana, questa iniziava ad abbassarsi sostenuta sia dalle molle interne al rimorchio che dagli autisti del camion. Il lavoratore, mentre stava svolgendo tale operazione, cioè, sosteneva la pedana con le braccia, scivolava e, quindi, quest'ultima gli cadeva sulla gamba destra. c) Altro profilo di responsabilità riguardava la manutenzione del veicolo, visto che anche dal Documento di Valutazione dei Rischi, fornito dalla parte resistente alla P.G. (doc. 16), era previsto che: “Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate”. Dagli atti risultava che il rimorchio era stato immatricolato nel 2005 e il certificato di conformità era del 2010 (doc. 15), mentre non si aveva la certificazione riguardante l'ultimo collaudo effettuato sul rimorchio. La dinamica del sinistro, cioè la caduta violenta della pedana sulla gamba, induceva a ritenere che le molle interne del rimorchio, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana, non fossero funzionanti. Il Documento di Valutazione dei Rischi che parte resistente aveva fornito alla P.G., a pagina 37, esponeva i rischi relativi alla preparazione del piano di carico ma non prevedeva i pericoli relativi all'abbassamento o al sollevamento della pedana (doc. 16). Parte resistente si era limitata a sostenere che l'evento causativo del danno era da imputarsi a cause accidentali oltre che dall'incauto posizionamento del medesimo al momento dell'apertura della pedana che sarebbe dovuto avvenire lateralmente e non frontalmente alla stessa, per come di fatto avvenuto, nonché all'ulteriore circostanza che lo stesso non avrebbe dovuto accompagnare manualmente la pedana nella discesa. L'Ing.
capo team vigilanza tecnica dell' di Persona_1 Parte_3 5
Reggio Calabria, aveva escluso ogni responsabilità datoriale ponendo in evidenza come l'autocarro in questione fosse in buone condizioni e idoneo all'uso. Il ricorrente aveva subito le conseguenze di un evento in alcun modo imputabile all'operato del datore di lavoro, essendosi lo stesso evento verificato per effetto di una caduta del tutto accidentale. A fronte di ciò il Tribunale affermava che era pacifico che il ricorrente era scivolato, per cui aveva perso il controllo della pedana che teneva frontalmente con le braccia e che era caduta sull'arto, devastandolo, tanto da comportare la successiva amputazione del piede. In sede di procedimento penale non erano emerse irregolarità a carico del datore di lavoro. Stante l'autonomia dei giudizi penale e civile, occorreva esaminare i vari profili addotti dalla parte ricorrente senza essere vincolati all'esito (archiviazione) del procedimento penale. Affermava il Tribunale che la colpa del datore risultava comprovata, posto che era fondato l'assunto del parte ricorrente in merito alla carenza di formazione per prevenire rischi specifici alla salute. Il D. Lgs. 81/2008 disciplinava come obbligo datoriale l'informazione e la formazione, mentre la resistente non aveva provato alcuna attività formativa né informativa: gli attestati erano tacciati dal ricorrente di falso e la resistente non aveva chiesto alcuna prova sulla effettività della frequenza di corsi da parte del ricorrente. Proprio le accuse che la resistente aveva mosso al ricorrente, non aver sceso la pedana lateralmente e non averla accompagnata manualmente, erano elementi significativi per dimostrare che il lavoratore, se vi fosse stata informazione e formazione per prevenire tali condotte e i rischi associati, avrebbe potuto conoscere i pericoli ed i rischi e così evitare la condotta. Anche la stessa assenza di molle funzionanti, per controllare la scesa della pedana non era stata smentita dalla resistente e, comunque, non provava che il camion fosse stato controllato in tempi recenti per garantire la funzionalità dei sistemi. Lo stesso documento di valutazione dei rischi mostrava assenza di previsione della possibile caduta della pedana ed era altro grave elemento di negligenza del datore nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza. A fronte di tale quadro fattuale andava escluso un comportamento abnorme del lavoratore che avesse deviato da una normale prestazione di lavoro rendendola atipica. Era del tutto ragionevole che, invece, un'adeguata informazione e formazione preventiva sul tipo di lavoro da svolgere e sui rischi connessi avrebbe potuto con buona probabilità impedire il danno o, quantomeno, non addossarlo al datore se il lavoratore non avesse posto in essere le operazioni prescritte. Infine, la prova testimoniale richiesta da parte resistente, avente ad oggetto gli esiti dell'attività di accertamento svolta in sede penale, che avevano escluso ogni responsabilità datoriale, era inammissibile;
essa era generica, nulla diceva sulle molle della pedana, né su attività informative e formative poste in essere dalla verso il ricorrente. Inoltre, il Pt_1 capo C) era inammissibile perché non chiedeva di confermare specifici fatti, bensì l'esito del giudizio penale che, oltre ad essere documentato, nulla aveva di vincolante in questa sede. Andava, quindi, imputato a colpa della resistente l'incidente sul lavoro subito dal ricorrente. Quanto al risarcimento del danno, alle singole voci richieste ed alla relativa quantificazione, la difesa resistente nessuna specifica contestazione aveva opposto al ragionamento svolto dal ricorrente, nulla di specifico aveva opposto ai conteggi, alle voci e valori addotti dalla difesa ricorrente, con la conseguenza che la somma richiesta da parte ricorrente doveva ritenersi dimostrata e la resistente andava condannata al pagamento dei danni richiesti. 6
Anche la moglie del ricorrente aveva formulato domanda di risarcimento per gli effetti riflessi sulla sua esistenza e sulla relazione coniugali. L'assunto era fondato perché una lesione alla integrità fisica del coniuge di così grave incidenza portava ragionevolmente conseguenze gravi all'interno della vita familiare e, in particolare, coniugale, come messo in luce dalla dettagliata memoria della ricorrente. La difesa resistente alcuna concreta contestazione aveva opposto, con la conseguenza che la somma richiesta doveva ritenersi dimostrata e la resistente andava condannata al pagamento. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, andavano poste a carico della resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava che la sentenza era fondata sull'asserita ricorrenza di circostanze non provate, quali la mancata formazione del lavoratore e il malfunzionamento delle molle della pedana del rimorchio. Il Tribunale aveva avallato gli assunti del lavoratore sulla scorta di mere asserzioni, peraltro, smentite dall'esito delle indagini penali che avevano poi indotto l'Ufficio di Procura di Reggio Calabria ad archiviare il procedimento avviato a seguito della denuncia sporta dal lavoratore, e tanto dopo l'istruttoria delegata all'Ing. Persona_1
Se era vero che le risultanze del procedimento penale non erano vincolanti per il giudice civile, era altrettanto vero che le circostanze di fatto in esso acclarate potevano assumere quantomeno la valenza di presunzioni semplici idonee, come tale, ad invertire l'onere della prova in capo al ricorrente lavoratore. Invece, il Tribunale si era limitato a ritenere che le mere asserzioni del lavoratore, ovverosia che gli attestati di frequenza ai corsi di formazione fossero falsi e che le molle della pedana del rimorchio non fossero funzionanti, senza avvertire la necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio su tali circostanze, che risultavano inequivocabilmente smentite dalle risultanze degli esiti dell'istruttoria penale. Il Tribunale aveva fatto malgoverno dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio posto che, in assenza dell'esistenza di validi elementi indizianti, aveva ritenuto sussistere il nesso di causalità tra l'infortunio e la condotta del datore di lavoro, così invertendo l'onere della prova in capo all'odierna appellante di comprovare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Con il secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro, senza svolgere alcun approfondimento sulle circostanze emerse in altra sede e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'odierna appellante, necessari quantomeno a dimostrare anche in sede di giudizio civile il buono stato della pedana del rimorchio nonché la partecipazione ai corsi di formazione da parte del lavoratore presso la For.I.Tek di TA San Giovanni. Nel rimarcare come la stessa narrazione dei fatti operata dal lavoratore poneva in luce l'accidentalità dell'evento, causata dal fatto che lo stesso, pur indossando le scarpe antinfortunistiche, era scivolato a terra a causa del pavimento bagnato, il Tribunale aveva ritenuto responsabile di tale evento il datore di lavoro sulla scorta di una mera inferenza tratta all'esito di circostanze meramente asserite dal lavoratore quali: i) il malfunzionamento della molla della pedana del rimorchio;
ii) la mancata partecipazione ai corsi di formazione i cui moduli erano stati solo asseritamente sottoscritti dal al momento dell'assunzione. CP_1 Tuttavia, dette circostanze erano state confutate dagli esiti delle indagini svolte dalla Procura che, invece, il Tribunale aveva ritenuto di disattendere senza motivare, trincerandosi solo sull'argomentazione relativa all'autonomia dei due giudizi e non 7
considerando che i fatti accertati in quella sede potevano trovare ingresso nel giudizio civile quale prova atipica. A ciò andava aggiunto che il Tribunale aveva ritenuto di non ammettere la prova per testi nella persona dell'Ing. (capo team della Vigilanza Tecnica dell' Per_1 Parte_3
), ritenendo incomprensibilmente generici i capitolati di prova, mentre il capitolo
[...] formulato al punto a) era volto a richiedere al teste l'idoneità all'uso e del camion e del rimorchio e quindi conseguentemente anche delle molle della pedana che era parte integrante del rimorchio stesso, Analoga considerazione valeva per la circostanza capitolata al punto b) in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e informazione che, peraltro, venivano indirizzati ad un soggetto qualificato preposto a verificare, in ragione del ruolo ricoperto, la regolarità di tutti gli adempimenti posti in essere dalle imprese in materia di sicurezza e informazione. Anche sotto tale profilo emergeva l'erroneità della sentenza. In via istruttoria insisteva nell'ammissione della prova per testi, immotivatamente denegata dal Tribunale.
Costituitisi, e chiedevano il rigetto dell'appello. Controparte_1 Parte_2 Quanto al primo motivo, affermavano che il Tribunale, dopo aver precisato i presupposti della responsabilità del datore di lavoro, aveva spiegato le ragioni dell'attribuzione della responsabilità in capo al datore di lavoro. Esaminate le contestazioni mosse dal ricorrente al proprio datore di lavoro, in particolare sulla carenza di formazione e informazione del dipendente (gli attestati recuperati dalla P.G. in sede di istruttoria penale si erano rivelati palesemente falsi), e l'inefficienza del veicolo messo a disposizione al lavoratore (le molle che dovevano trattenere l'abbassamento della pedana erano evidentemente non idonee), aveva ritenuto accertato il fatto e quindi inutile e ultronea la prova testimoniale chiesta dalla resistente, che si era limitata a contestare genericamente gli assunti del ricorrente, trincerando la sua difesa sul fatto che il procedimento penale fosse stato archiviato. La difesa del datore di lavoro aveva ascritto l'infortunio a cause accidentali (scivolata del ). Tale tesi era molto fragile e decisamente infondata. Non era pensabile che un CP_1 dipendente potesse perdere una gamba, perché era scivolato sotto una pedana pesante svariati quintali: il datore di lavoro era obbligato, per legge, a far sì che la pedana non cadesse in modo violento, essendo all'uopo sufficiente la verifica della tenuta delle molle, mentre era stato dimostrato che il cassone non era stato revisionato da anni. Infondato era anche il secondo motivo di appello, incentrato sulla violazione dei principi della disponibilità e valutazione delle prove. La difesa della ditta nulla aveva aggiunto sotto un profilo probatorio, insistendo Pt_1 nel richiamare la diversa valutazione dell'istruttoria penale. Inoltre, aveva lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale dell'Ing. che si era occupato di esaminare (dopo vari mesi) il camion responsabile Per_1 dell'infortunio: i capitoli di prova però nulla avrebbero potuto aggiungere alla dinamica del sinistro che era stato confermato dalla stessa parte appellante, come ampiamente chiarito in precedenza. Si opponevano alle richieste istruttorie di controparte in quanto ininfluenti, generiche ed ultronee rispetto ai documenti in atti e chiedevano il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
4. Il primo motivo di appello è infondato, non risultando conforme alle risultanze in atti l'addebito mosso dall'appellante alla sentenza impugnata, vale a dire esser stata fondata sulle mere asserzioni del lavoratore infortunato - mancata formazione del lavoratore e malfunzionamento delle molle della pedana del rimorchio – asserzioni, non solo non provate, ma anche smentite dalle indagini penali che avevano indotto l'Ufficio di Procura di Reggio Calabria ad archiviare il procedimento avviato a seguito della denuncia sporta dal lavoratore, dopo l'istruttoria delegata all'Ing. Persona_1 Le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo involgono necessariamente l'esame congiunto del secondo motivo di appello, con cui la sentenza è stata avversata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il primo giudice in alcun modo, neppure a fini indiziari, esaminato le risultanze del procedimento penale, in particolare le risultanze dell'attività delegata svolta dall'Ing. UPG Ispettore tecnico del Lavoro, all'uopo Per_1 delegato. Orbene, in punto di mancata formazione del lavoratore, questi con argomenti specifici e non con generiche contestazioni, ha rilevato che i due attestati di frequenza per i due corsi effettuati dal 14/10 al 23/10/2019 e dal 29/10 al 30/10/2019 (doc. 14) non attestavano la realtà dei fatti, poiché egli nell'ottobre 2019 non era dipendente della ditta, non aveva mai frequentato alcun corso presso la For.I.Tek di TA San Giovanni (RC), ma la ditta gli aveva fatto firmare dei fogli prima dell'assunzione. Si tratta di argomenti che rassegnano una precisa congruenza in punto di logica, idonea a compromettere le risultanze documentali, solo a considerare che il lavoratore era stato assunto, alle dipendenze della ditta , il 04/09/2019 con contratto a tempo Pt_1 determinato per un mese e poi era stato riassunto in data 19/11/2019 con contratto fino al 31/12/2019 con mansioni di autista. Se nell'arco temporale ricompreso fra il 14/23 ottobre 2019 e 29/30 ottobre 2019 il non era dipendente della ditta, appare coerente dubitare dell'autenticità dei due CP_1 attestati - salvo che la ditta non si occupasse di formazione professionale con offerta al pubblico, evenienza questa mai dedotta in giudizio - sì che l'assenza di rapporto di lavoro nel periodo in cui i corsi sarebbero stati frequentati, impedisce di poter ritenere assolto l'obbligo di legge, gravante sul datore di lavoro, di formazione/informazione del lavoratore. Non si tratta, dunque, di aver posto a fondamento della decisione mere asserzioni di una parte, non provate, bensì di aver considerato i precisi dati eccepiti dal lavoratore, che revocavano in dubbio l'autenticità degli attestati di frequenza ai corsi. Il Tribunale, quindi, non ha posto a fondamento della decisione una mera deduzione della parte, ma ha valutato gli attestati con il necessario processo logico inferenziale, imposto dai fatti allegati dal ricorrente e basato su dati oggettivi: i giorni in cui si erano svolti i corsi e i giorni il cui il aveva lavorato alle dipendenze della ditta. CP_1 L'esito di questo processo logico inferenziale ha portato, correttamente, il Tribunale a ritenere non assolto l'obbligo di formazione/informazione gravante sul datore di lavoro. Né le risultanze del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione, hanno apportato sul punto autonomi elementi non valutati dal giudice a quo. Infatti, se si esamina la relazione dell'Ing. del 16.11.2020 si deve constatare Per_1 che ivi è riportato che è stata fornita documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di formazione informazione a carico del datore di lavoro, ma tale sintetica indicazione non consente di conoscere quale fosse la documentazione menzionata al fine di poterne apprezzare il contenuto e l'idoneità dimostrativa. Nulla di più offre il procedimento penale e da esso non avrebbero potuto trarsi elementi di convincimento differenti da quelli posti a fondamento della decisione. Analogamente deve dirsi sulla manutenzione delle molle interne, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana. 9
Non è contestato che il rimorchio tg. AC94229, trainato dal camion Tg. FM108HA, non fosse dotato di dispositivi idraulici per sollevare o abbassare la pedana, la quale doveva essere manovrata manualmente (doc. 3, doc. 4). Quando si sganciavano i perni che tenevano in alto la pedana, questa iniziava ad abbassarsi sostenuta sia dalle molle interne al rimorchio che dagli autisti del camion. Il sinistro si era verificato mentre il lavoratore, svolgendo tale operazione, cioè, sostenendo la pedana con le braccia, era scivolato, perdendo la presa della pedana, la quale gli era caduta violentemente sulla gamba destra. La violenza e il peso della pedana avevano devastato il piede del dipendente che, in seguito all'occorso, aveva subito l'amputazione dell'arto sotto al ginocchio. A fronte di ciò, è una mera presa d'atto quella evidenziata dal primo giudice, vale a dire che il Documento di Valutazione dei Rischi, fornito dalla parte resistente alla P.G. (doc. 16), prevedeva che: “Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate”. Dagli atti risultava che il rimorchio era stato immatricolato nel 2005 e il certificato di conformità era del 2010 (doc. 15), mentre non si aveva la certificazione riguardante l'ultimo collaudo effettuato sul rimorchio. Il Tribunale ha operato una mera constatazione, coerente con le risultanze in atti, e ancora una volta, anche per questo profilo, non trova conferma l'assunto dell'appellante secondo cui la decisione sarebbe stata fondata su una pedissequa ed acritica ricezione della deduzioni del ricorrente. Né a fronte di ciò, il datore di lavoro ha offerto alcuna prova di resistenza, dimostrando che il veicolo fosse stato di recente collaudato e si trovasse in stato di piena efficienza e funzionalità. Il primo giudice, dunque, non ha errato, essendosi limitato a prendere atto delle risultanze documentali, avendo sul punto evidenziato: “Anche la stessa assenza di molle funzionanti, per controllare la scesa della pedana non era stata smentita dalla resistente e, comunque, non provava che il camion fosse stato controllato in tempi recenti per garantire la funzionalità dei sistemi”. Non può muoversi alcun addebito al Tribunale che, con un processo logico deduttivo immune da vizi, anche perché fondato pure su dati di comune esperienza, ha concluso che la caduta violenta della pedana sulla gamba induceva a ritenere che le molle interne del rimorchio, che avrebbero dovuto rallentare la discesa della pedana, non fossero funzionanti, evidenziando altresì che il Documento di Valutazione dei Rischi che parte resistente aveva fornito alla P.G., a pagina 37, esponeva i rischi relativi alla preparazione del piano di carico, ma non prevedeva i pericoli relativi all'abbassamento o al sollevamento della pedana (doc. 16). Tali conclusioni sono fondate su dati di immediata evidenza, ritualmente introdotti in giudizio e sottoposti al contraddittorio, ma, nonostante ciò, il datore di lavoro su cui gravava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, tale onere non ha assolto, non avendo dimostrato lo stato di perfetta efficienza del mezzo, anche in punto di efficiente funzionamento della pedana. Va, infatti, richiamato che nella responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno l'onere della prova liberatoria e che in tema di accertamento del nesso causale, mentre l'art. 533 c.p.p. impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilito, a carico dell'accusa pubblica, «al di là di ogni ragionevole dubbio» (cfr. Cass. SS.UU. pen. n. 30328/2002; Cass. SS.UU. pen. n. 38343/2014; Cass. SS.UU. pen. n. 33749/2017), la regola nei giudizi civili è quella «del più probabile che non» (ex multis Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass. SS.UU. n. 23197/2018). In relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in forza della disposizione di cui 10
all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva, con la conseguenza che — secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. n. 15133/2002, nn. 9304, 9016, 5024, 326 del 2002, 7052/2001, 13690/2000, 6000/1998, 4227/1992) — si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità. La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore, che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa. Invero, “Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischi elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”. (Cass. civ. sez. lav., 16/12/2022, n. 37019).
“In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibil negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto”. (Cass. civ sez. lav., 13/01/2017, n. 798). E' costante sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale 11
del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 19494/2009; Cass. civ., sez. 6, ord. n. 16026/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 30679/2019). Rispetto a tali rigorosi principi che regolano il processo civile, ancora una volta alcunché apportano le risultanze del procedimento penale, laddove non risulta eseguito alcun accertamento e alcuna verifica sul corretto stato di funzionamento e manutenzione della pedana. Peraltro, ribadendosi, ancora un volta, che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, giova evidenziare che, sebbene l'appellante abbia reiteratamente lamentato l'omessa disamina delle risultanze del procedimento penale e degli esiti degli accertamenti svolti dall'Ing.
non ha evidenziato, e non la rinviene questa Corte, neanche una risultanza del Per_1 procedimento penale che fosse idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui è addivenuto il Tribunale, Giudice del Lavoro.
5. Le considerazioni sino ad ora esposte non lasciano residuare margini per ritenere la fondatezza del secondo motivo di appello, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver il primo giudice, neppure a fini indiziari, esaminato le risultanze del procedimento penale. Già nell'esposizione condotta sub 4 si sono esaminate le risultanze dell'attività delegata svolta dall'Ing. e si è già dato atto che esse non hanno offerto alcun Per_1 elemento che potesse destituire, anche in via meramente indiziaria, di fondamento le corrette ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione. E' corretta, infatti, l'autonoma valutazione operata dal giudie del lavoro, posto che “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”. (Cass. civ. sez. II, 12/06/2024, n. 16422). Si è già posto in evidenza, poi che, sebbene l'appellante abbia reiteratamente lamentato che il giudice del lavoro non avesse considerato le risultanze del procedimento penale conclusosi con un'archiviazione, in realtà non ha dedotto un errore e/o travisamento di siffatte risultanze in punto di fatto, né lo riscontra questa Corte. In realtà, proprio l'art. 116 c.p.c., la cui mancata applicazione è stata dedotta dall'appellante, sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi autonomamente valutabili. È consentito al giudice civile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale, ferma la necessità di procedere ad autonoma valutazione degli stessi, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, nell'ambito del quale, il giudice civile può 12
attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo. Nell'esercizio del potere/dovere di autonoma valutazione, il giudice civile è tenuto ad esporre i motivi in fatto e diritto posti a fondamento della propria decisione, mentre non è tenuto a recepire le (differenti) conclusioni raggiunte in sede penale, allorquando queste non abbiano autorità di giudicato nel giudizio civile, né è tenuto ad esporre le ragioni per le quali abbia inteso condividere o discostarsi dal giudizio espresso in sede penale. Infondata è, infine, la doglianza circa la mancata ammissione della prova testimoniale per le ragioni adeguatamente indicate in sentenza, vale a dire che essa era generica, nulla diceva sulle molle della pedana, né su attività informative e formative poste in essere dalla verso il ricorrente, mentre il capo c) era inammissibile, perché non chiedeva di Pt_1 confermare specifici fatti, bensì l'esito del giudizio penale che, oltre ad essere documentato, non era vincolante. Non è positivamente riscontrato, poi, l'assunto dell'appellante secondo cui la circostanza capitolata al punto a) era volta a richiedere al teste l'idoneità all'uso e del camion e del rimorchio e quindi conseguentemente anche delle molle della pedana che era parte integrante del rimorchio stesso, Così non è, poiché la circostanza capitolata sub a) è la seguente: “a) Vero è che all'esito dell'istruttoria, compiuta per effetto della delega di indagini conferita dall'Ufficio di Procura, ha avuto modo di riscontrare l'idoneità all'uso del camion Volvo Tg. FM108HA e del rimorchio Tg. AC94229”, ed è evidente che nessuna menzione di accertamenti eseguiti sulle molle della pedana è contenuto nel capitolato di prova. Va confermata, per gli stessi motivi esposti nell'impugnata sentenza, l'inammissibilità, per essere eccessivamente generici e privi di effettiva rilevanza a fini decisori, dei successivi capitoli di prova: “b) Vero è che dagli accertamenti svolti ha avuto modo di verificare come la aveva posto in essere tutti gli adempimenti in materia di sicurezza Parte_4 informazione previsti dalle normative vigenti;
c) Vero è che l'esito degli accertamenti delegati ha consentito di escludere in ambito penale ogni e qualsiasi responsabilità in capo alla sig.
”. Parte_1 Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore della controversia € 238.328,21, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in questo grado di giudizio - in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2035/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 17.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti