Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2024, n. 25424
CASS
Sentenza 23 settembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 12 settembre 2024, riguardante un ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, che ha contestato la legittimità del rimborso richiesto da un contribuente, e il contribuente stesso, che ha sostenuto di aver subito una doppia imposizione fiscale per redditi percepiti nel 2012 mentre lavorava nel Regno Unito.

Il contribuente ha richiesto il rimborso delle imposte versate in Italia, sostenendo di aver già pagato le tasse nel Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la validità della richiesta, argomentando che il contribuente non avesse fornito la prova della residenza all'estero e della doppia imposizione. La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il contribuente aveva dimostrato la sua residenza nel Regno Unito e la tassazione avvenuta in quel Paese, avvalendosi di certificati ufficiali. Inoltre, la Corte ha chiarito che la nazionalità del datore di lavoro non influisce sulla tassazione, confermando il principio di non doppia imposizione. La decisione ha ribadito l'importanza della prova documentale e ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, condannando l'Agenzia alle spese processuali.

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Massime1

In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è del tutto ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto, con possibilità di deroghe, che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve essere assoggettato nuovamente a imposizione in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità, italiana, inglese o di altro Stato, del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni.

Commentari4

  • 1Ritenute datore lavoro estero: quando non spetta credito imposta
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 16 ottobre 2025

    Se l'attività di lavoro dipendente viene svolta in Italia, Stato che è anche quello di residenza fiscale del lavoratore, il datore di lavoro estero (che ha mantenuto il contratto di lavoro estero) non deve applicare ritenute fiscali. Altrimenti, il credito per imposte estere non è spettante. Ti è mai capitato di ricevere una busta paga con ritenute fiscali applicate dal tuo datore di lavoro estero, per poi scoprire che l'Agenzia delle Entrate ti nega il credito d'imposta? Non sei solo. Questo scenario colpisce sempre più lavoratori residenti in Italia che lavorano (in smart working) per aziende straniere, creando situazioni di doppia imposizione apparentemente insolubili. La questione …

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  • 2italia: Come Far Valere Il Credito D’imposta E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 7 settembre 2025

    Hai lavorato o percepito redditi nel Regno Unito e ti sei trovato a pagare le tasse sia lì che in Italia? Questo fenomeno è noto come doppia imposizione fiscale. Per evitarlo, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito consente di utilizzare il credito d'imposta. Tuttavia, errori dichiarativi o interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate possono generare contestazioni. Quando si verifica la doppia imposizione UK-Italia – Se sei fiscalmente residente in Italia e hai percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in UK – Se hai ricevuto dividendi, interessi o plusvalenze da investimenti britannici – Se hai immobili locati nel Regno Unito e hai …

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  • 3Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate A Un Italiano Residente Nel Regno Unito: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 novembre 2025

    Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate pur vivendo nel Regno Unito? È una situazione sempre più comune per gli italiani trasferiti a Londra o in altre città britanniche, che vengono raggiunti da comunicazioni del Fisco italiano anche anni dopo il trasferimento. L'Agenzia delle Entrate può infatti ritenere che il tuo trasferimento all'estero sia solo “formale” e contestare la residenza fiscale in Italia, chiedendoti il pagamento di imposte su tutti i redditi, compresi quelli prodotti nel Regno Unito. La buona notizia è che puoi difenderti legalmente, facendo valere la tua residenza effettiva all'estero e le tutele previste dalla Convenzione tra Italia e …

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  • 4Cittadinanza del datore irrilevante per il reddito del dipendente
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 21 ottobre 2024

    In caso di esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni basata sull'art. 15 del modello OCSE, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero da parte di cittadino italiano che ha trasferito la residenza non può essere tassato in Italia (in virtù della residenza del datore di lavoro). La cittadinanza del datore di lavoro non influenza i criteri di collegamento per la tassazione del reddito da lavoro dipendente svolto all'estero. Il caso è quello di un lavoratore con contratto italiano che ha operato dal Regno Unito. Secondo la Cassazione, sentenza n. 25424, depositata il 23 settembre 2024, in caso di esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2024, n. 25424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25424
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo