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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 27/01/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
BARRECA GI UC, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241509 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in materia di IMU per l'anno d'imposta 2020 n. 241509 prot. nr. QB/2024/661729 notificato via pec da Roma Capitale in data 21 ottobre 2024, per euro
7.265,65 oltre sanzione di euro 1.899,36, interessi per euro 515,93, e spese di notifica di euro 2,00, per un totale di euro 9.682,94.
La parte ricorrente chiedeva la rettifica dell'avviso di accertamento perché era stato inserito nel prospetto degli immobili accertati e conseguentemente nel prospetto di determinazione dell'IMU dovuta l'immobile di Indirizzo_1 – dati catastaliendita catastale rivalutata euro 1.091,34 e precisamente: progr. immobile n. 5 – IMU richiesta euro 995,30; in proposito, deduceva che tale unità immobiliare non era – e non era mai stata - di sua proprietà, ma risultava intestata al Condominio di
Indirizzo_1 codice fiscale P.IVA_1, come si evinceva dalla visura storica (allegata sub B).
Chiedeva pertanto di rettificare l'avviso di accertamento impugnato, riducendo la somma pretesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, facendo presente di avere emesso il provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2025/269400 del 16/04/2025, avendo riconosciuta fondata la censura del ricorrente.
Chiedeva perciò che fosse confermato l'importo dovuto dal contribuente come risultante a seguito del provvedimento di annullamento parziale.
Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, dimostrando l'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'esito dell'annullamento parziale.
Il ricorso è stato assegnato a sentenza all'udienza del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato in data 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che col provvedimento sopra detto è stata annullata la pretesa tributaria relativa all'immobile non di proprietà del contribuente e che questi ha riconosciuto quanto invece dovuto per la stessa annualità, all'esito del provvedimento di annullamento parziale.
Le spese processuali possono essere compensate considerati la contestazione solo parziale dell'avviso di accertamento impugnato e il reciproco riconoscimento delle contrapposte pretese delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto. Spese compensate.
Roma, 14 gennaio 2026. Il Giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
BARRECA GI UC, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241509 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in materia di IMU per l'anno d'imposta 2020 n. 241509 prot. nr. QB/2024/661729 notificato via pec da Roma Capitale in data 21 ottobre 2024, per euro
7.265,65 oltre sanzione di euro 1.899,36, interessi per euro 515,93, e spese di notifica di euro 2,00, per un totale di euro 9.682,94.
La parte ricorrente chiedeva la rettifica dell'avviso di accertamento perché era stato inserito nel prospetto degli immobili accertati e conseguentemente nel prospetto di determinazione dell'IMU dovuta l'immobile di Indirizzo_1 – dati catastaliendita catastale rivalutata euro 1.091,34 e precisamente: progr. immobile n. 5 – IMU richiesta euro 995,30; in proposito, deduceva che tale unità immobiliare non era – e non era mai stata - di sua proprietà, ma risultava intestata al Condominio di
Indirizzo_1 codice fiscale P.IVA_1, come si evinceva dalla visura storica (allegata sub B).
Chiedeva pertanto di rettificare l'avviso di accertamento impugnato, riducendo la somma pretesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, facendo presente di avere emesso il provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2025/269400 del 16/04/2025, avendo riconosciuta fondata la censura del ricorrente.
Chiedeva perciò che fosse confermato l'importo dovuto dal contribuente come risultante a seguito del provvedimento di annullamento parziale.
Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, dimostrando l'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'esito dell'annullamento parziale.
Il ricorso è stato assegnato a sentenza all'udienza del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato in data 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che col provvedimento sopra detto è stata annullata la pretesa tributaria relativa all'immobile non di proprietà del contribuente e che questi ha riconosciuto quanto invece dovuto per la stessa annualità, all'esito del provvedimento di annullamento parziale.
Le spese processuali possono essere compensate considerati la contestazione solo parziale dell'avviso di accertamento impugnato e il reciproco riconoscimento delle contrapposte pretese delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto. Spese compensate.
Roma, 14 gennaio 2026. Il Giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera