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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Oriolo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Castrovillari, Via Locri n. 22;
- appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Fioresta in virtù Controparte_1 di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via del Commercio
n. 2;
- appellata e
; Controparte_2
-appellato contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare e riformare in toto la sentenza impugnata perché ingiusta ed erronea, accogliendo le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto della domanda perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e condanna di al pagamento delle spese di Ctu e alla Controparte_1 restituzione, in favore di parte appellante, delle spese di Ctu sostenute in esecuzione dell'impugnata sentenza.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello spiegato infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ esponeva: di avere proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 462/2014 del Tribunale di Cosenza con la quale, in sua contumacia, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da NE
Distribuzione S.p.a., era stata dichiarata la inefficacia in confronto della società attrice dell'atto per Notar del 22-9-2006 limitatamente alla cessione in suo Per_1 favore della quota di 6/12 dei beni di proprietà di ivi indicati, con Controparte_2 condanna di essi convenuti alla rifusione delle spese di lite;
che con l'impugnazione ella aveva in primo luogo eccepito che l'atto di citazione, formalmente notificato a mezzo posta presso il suo indirizzo in data 17-2-2009, con apparente sua sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, in realtà non era mai stato da lei ricevuto e che detta firma era falsa, per come emergente da semplice confronto con la sua;
che sicuramente l'atto era stato consegnato a persona diversa;
che infatti nel periodo di interesse ella si recava a soggiornare spessissimo presso casa della madre vedova e di altri congiunti, mentre nell'abitazione non restava nessuno, dimorando sua figlia stabilente in Bologna;
che ella aveva quindi dichiarato di voler proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, onde ottenere declaratoria di nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado;
che avendo l'NE dichiarato di volersi avvalere del documento, ella aveva formalizzato la presentazione della querela e la Corte d'Appello di Catanzaro aveva ritenuto la rilevanza dell'atto querelato, disponendo la sospensione del giudizio e fissando termine per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale.
Convenuti quindi dinanzi all'intestato e Controparte_3 CP_2
, l'attrice chiedeva accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione,
[...] apparentemente riferibile alla odierna attrice, apposta (con data 17-2-2009) sull'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di citazione davanti al
Tribunale di Cosenza (n. cron. 1738/2013) e quindi adottare i provvedimenti previsti dall'art. 226, 2 comma, c.p.c.. benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva dovendo Controparte_2 quindi dichiararsene la contumacia.
NE Distribuzione S.p.a. si costituiva eccependo e chiedendo dichiararsi l'improponibilità della querela per difetto di interesse ad agire ed in via gradata rigettarsi la domanda perché priva di validi elementi e prove della falsità e, come tale, nulla e di nessun effetto o, comunque, totalmente infondata nel merito, confermando l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
In corso di causa formalizzava costituzione già NE Parte_1
Distribuzione S.p.a., ribandendo ogni difesa formulata nella comparsa di costituzione.
Disposta la comunicazione degli atti al P.M., veniva espletata Ctu grafologica e raccolta prova testimoniale e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.”.
Con sentenza depositata in data 11-4-2023 n. 649, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della querela di falso, dichiarava la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile a Controparte_1
apposta (con data 17-2-2009) sull'avviso di ricevimento (n. cron.
[...]
1738/2013) del plico contenente l'atto di citazione davanti al Tribunale di Cosenza
e ne ordinava la cancellazione ex art. 537 c.p.p., da eseguirsi mediante esecuzione di un tratto di penna che non precluda la lettura della scrittura sottostante e trascrizione in calce alla relata del dispositivo della presente sentenza, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico della società querelata soccombente quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, mediante atto di citazione notificato il 14-5-2023, censurandone le statuizioni di accoglimento della querela di falso e di condanna di essa società appellante al pagamento delle spese di Ctu con essa adottate sotto i dedotti profili, rispettivamente, dell'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze probatorie acquisite e dell'illogicità del relativo addebito, a fronte della disposta in maniera corretta e giustificata compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Più in particolare, con il primo ordine di doglianze parte appellante lamentava come il primo giudice avesse in maniera errata ed immotivata fondato la propria decisione esclusivamente sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata in quella sede, attribuendole la valenza di strumento istruttorio idoneo a consentire in via preferenziale nel caso in esame la verifica in ordine all'autenticità o meno della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento di lettera raccomandata dedotto in causa impugnata di falsità dalla CP_4
, e ritenendo, per converso, come le stesse non fossero state adeguatamente
[...] resistite dagli esiti della prova acquisita attraverso la deposizione testimoniale dell'agente postale incaricata della consegna del plico, in merito Testimone_1 alla circostanza da costei riferita dell'avvenuta identificazione in quel momento del destinatario della notifica.
Sosteneva a tal proposito, infatti, come, laddove la teste precitata, all'epoca dei fatti addetta al recapito presso l'Ufficio Postale di San Giovanni in Fiore, aveva dichiarato in merito al suo modus operandi di essere solita procedere alla preventiva identificazione del destinatario all'atto della consegna della posta, si fosse nella specie in modo erroneo e ingiustificato negata rilevanza al fatto che nella vicenda detta identificazione nei confronti della era avvenuta per conoscenza CP_1 personale e diretta di quest'ultima da parte dell'agente postale ai fini di escludere la circostanza della consegna del plico in questione nel frangente a persona diversa dalla medesima. CP_1
Opponeva sul punto, pertanto, come il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazione delle regole in materia di gerarchia delle fonti di prova, omettendo di dare prevalenza in sede valutativa alle risultanze della prova per testi quale mezzo istruttorio vero e proprio, avendo preferito al contrario gli esiti della perizia calligrafica che nel caso in esame aveva unicamente attestato la non coincidenza tra la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario e la firma autografa della , ed avente valenza di mero indizio, da ritenersi alla stregua CP_1 delle contestazioni e obiezioni mosse in primo grado dall'allora società convenuta un accertamento di per sé solo non suscettibile di condurre a conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, essendo dato di comune esperienza che la firma di ciascun soggetto non è mai identica e immutabile, potendo vari fattori determinarne la modifica (quali, ad es., l'età, lo stato emotivo, la fretta, la posizione, la scarsa visibilità, la penna usata, la pressione sul foglio, ecc.), così da risultare gli esiti di una perizia calligrafica viziati a causa delle suddette variabili, oltre che dal fatto che il soggetto periziato potrebbe alterare volutamente la propria grafia all'atto del rilascio del saggio grafico.
Da quanto appena evidenziato non poteva che discenderne, a dire di parte appellante, che la domanda della volta ad accertare la falsità della Controparte_1 sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento postale e, di conseguenza, a privare l'atto della sua efficacia legale, doveva essere respinta, non essendo le risultanze istruttorie acquisite idonee nel caso in disamina ad inficiare le dichiarazioni compiute dal pubblico ufficiale, facenti prova sino a querela di falso, relative alla provenienza dell'atto dallo stesso che lo ha formato e firmato, al contenuto estrinseco delle dichiarazioni rese dalla parte che lo ha sottoscritto e ad eventuali altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza ovvero da lui compiuti, e ciò a maggior ragione se, come accaduto nella fattispecie, il pubblico ufficiale, sentito nel corso del giudizio in qualità di teste, abbia escluso di avere consegnato l'atto a persona diversa dalla citata. CP_1
A mezzo del secondo complesso di censure parte appellante deduceva come, essendo stata disposta la ctu grafologica in primo grado su richiesta della e avendo CP_1
l'istruttoria espletata in quella sede fornito elementi di segno contrario rispetto alle conclusioni del perito, a prescindere dall'esito del giudizio favorevole alla predetta, sarebbe risultato maggiormente rispondente ad equità onerare la medesima del pagamento delle relative spese.
Concludeva, pertanto, invocando la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui alle rassegnate richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 7-12-2023, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre CP_2
, malgrado ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva restando
[...] contumace.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore, una volta disposta la comunicazione degli atti al Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello, all'esito della quale la causa era rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali da parte del solo procuratore dell'appellata, in esito alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 27-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenere, ad avviso della Corte, del tutto infondato e, come tale, senz'altro da rigettare. Nessuna ragion d'essere hanno in primo luogo le doglianze addotte da parte appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della prospettata erronea valutazione delle risultanze probatorie raccolte in esito al giudizio posta a fondamento di essa, alla stregua di una non condivisibile valorizzazione preferenziale, ai fini dell'accertamento di non autenticità della sottoscrizione risultante apposta a nome dell'appellata sull'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di citazione a giudizio oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale, accordata agli acquisiti esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia calligrafica, malgrado non apprezzabili in termini di certezza assoluta, e comunque a fronte degli elementi di segno contrario ricavabili dalle dichiarazioni rese nel corso della sua deposizione testimoniale dall'agente postale incaricata della consegna del plico in questione alla Testimone_1 Controparte_1
, per converso ingiustificatamente disattesi dal primo giudice.
[...]
Reputa innanzi tutto il Collegio giudicante sul punto di non doversi discostare dalle valutazioni già espresse dal primo giudice nella pronuncia gravata in merito alla testimonianza della citata assunta in quella sede a richiesta Testimone_1 dell'allora società convenuta e odierna appellante in ordine alle circostanze relative alla consegna del plico raccomandato indirizzato alla di cui Controparte_1 si discute, siccome considerate inidonee a costituire prova positiva circa l'avvenuta effettiva consegna dello stesso nelle mani della precitata destinataria in persona.
Ed invero, risulta in merito al contenuto delle dichiarazioni della Testimone_1 sulla base di quanto si evince dal processo verbale della udienza del 23-6-2022 nel corso della quale la predetta venne escussa in prime cure, come la stessa, una volta richiesta di riferire sulla circostanza di cui al capitolo di prova ammesso dal giudice
(nei termini così testualmente formulati: “Vero che lo stesso ha consegnato, in data
17 febbraio 2009, atto giudiziario indirizzato alla Sig. , nata Controparte_1
a Cosenza il 25 luglio 1958, recandosi personalmente presso l'abitazione di lei, in
San Giovanni in Fiore, Via Panoramica n. 290, ivi consegnandone copia a mani proprie di essa destinataria, previa identificazione della medesima, (chiarendo se della identità della destinataria il teste abbia – o avesse, già a quella data, conoscenza diretta), facendole sottoscrivere il registro di consegna e la cartolina di ricevimento, quale risultante dall'avviso di ricevimento n. 1738/13 del 17 febbraio
2009, offertogli in visione.”), negava di ricordare la circostanza, puntualizzando che, seppur riconosceva come propria la firma sull'avviso di ricevimento e ammetteva la possibilità di essere stata chiamata ad effettuare consegne nella zona del Comune di
San Giovanni in Fiore in esso indicata sebbene non fosse quella di sua pertinenza, non aveva memoria di alcuna consegna di atti effettuata alla sig.ra che lei CP_1 conosceva, e ciò neppure presso lo studio legale del di lei marito Avv. ed CP_2 anzi escludendo poi espressamente di avere consegnato posta alla predetta in detto studio dove pure le era capitato ogni tanto di vederla in occasione di consegna di atti ivi effettuata al citato legale.
Proseguiva ancora la teste con specifico riferimento alla notifica di cui all'avviso di ricevimento in questione ribadendo ripetutamente di non averne alcun ricordo (cfr.
“Non ho un ricordo della notifica di cui mi si mostra l'avviso”, “Non ricordo a chi ho consegnato l'atto di cui stiamo parlando, proprio non ricordo”), per poi concludere di potere affermare con certezza che, essendo suo solito identificare le persone al momento della consegna della posta, se nell'occorso avesse consegnato l'atto a persona diversa dalla lei se ne sarebbe resa conto poiché la CP_1 conosceva.
Orbene, l'analisi del tenore complessivo della deposizione suddetta non consente, a giudizio della Corte, di attribuire all'affermazione proveniente dalla teste Tes_1 da ultimo riportata la valenza di prova dell'avvenuta consegna dell'atto di cui
[...] si discute nel frangente direttamente alla in persona. Controparte_1
Anche a voler prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla valutazione di attendibilità del dictum della citata fonte orale, laddove chiamata a riferire su condotte dalla stessa tenute nella specifica veste di cui in atti potenzialmente passibili di rilevanza penale a suo carico, deve osservarsi come le dichiarazioni della predetta che rilevano ai presenti fini decisori appaiono frutto di una meramente personale deduzione esternata dalla medesima su come sarebbero andati i fatti (ovvero sull'avvenuta consegna dell'atto a mani della ) operata esclusivamente sulla CP_1 base del rievocato abituale modus operandi da essa adottato nell'espletamento dei suoi compiti di addetto postale in relazione alla identificazione dei soggetti di volta in volta destinatari delle consegne, e ciò vieppiù alla luce del contestualmente espresso ed insistito non ricordo da parte di costei di alcunchè con riguardo alle specifiche circostanze della notifica in contestazione, oltre che della ulteriore significativa negazione di avere mai consegnato atti all'appellata citata.
Ne discende, pertanto, che alle dichiarazioni suddette, non essendo le stesse in alcun modo equiparabili a quelle con le quali un teste al contrario riferisca in giudizio su fatti che sono a sua diretta e personale conoscenza avendone chiaro ricordo, non è possibile neppure ascrivere sicura e certa valenza dimostrativa di conferma in ordine alla circostanza dell'avvenuta consegna del plico nell'occorso alla destinataria, previa sua identificazione, ovvero altrimenti della esclusione in ogni caso che la stessa fosse stata fatta nell'evenienza in questione a persona diversa da quest'ultima.
In difetto, dunque, alla luce dei rilievi appena esposti, dell'acquisizione di elementi probatori idonei a contrastare e scalfire gli esiti degli accertamenti tecnici in materia grafologica parallelamente disposti in prime cure, ad avviso del Collegio giudicante, non appaiono censurabili le valutazioni espresse nella pronuncia gravata sulla base del loro integrale recepimento a fini decisori.
Deve rilevarsi, infatti, come il primo giudice abbia nella specie fatto proprie in maniera corretta e motivata e, quindi, ampiamente condivisibile, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica, frutto del compimento di indagini comparative esaustive e metodologicamente affidabili, che hanno condotto l'ausiliario all'uopo nominato a rendere il responso finale secondo cui la firma a nome presente sull'avviso di ricevimento in discussione non Controparte_1
è stata apposta dalla odierna appellata.
Tanto vieppiù in considerazione del fatto che il Ctu, in merito alla ulteriore richiesta del giudice di specificare con quale grado di certezza avesse raggiunto le proprie conclusioni, aveva modo di affermare nel proprio elaborato come gli elementi di discordanza emersi tra la firma in verifica e le firme autografe della avessero CP_1 permesso di esprimere nel caso in esame un giudizio di non identità in grado elevato e non invece in termini di mera probabilità ovvero anche di sola di alta probabilità,
e ciò ad ulteriore riprova della particolare pregnanza dimostrativa da annettere agli esiti accertativi conseguiti sul punto e da cui, pertanto, neppure questa Corte reputa di doversi discostare nella presente sede.
Quanto, inoltre, al complesso di censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado posto le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica a carico di essa società allora convenuta, invece che della , reputa la Corte di doverle Controparte_1 parimenti disattendere, risultando siffatta decisione giustificata dalla necessitata posizione della precitata, a fronte della carenza aliunde agli atti di causa di CP_1 idonei e soddisfacenti elementi probatori sul punto per come confermato anche dalle valutazioni espresse nell'ambito del presente grado di giudizio, di dover sollecitare lo svolgimento dell'indagine grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta a suo nome sul documento e da lei disconosciuta e quale, peraltro, nel caso concreto conseguiva un esito confermativo della tesi sostenuta in argomento dalla medesima. In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di e Controparte_1 CP_2
, con atto di citazione notificato il 14-5-2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'11-4-2023 n. 649, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Oriolo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Castrovillari, Via Locri n. 22;
- appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Fioresta in virtù Controparte_1 di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via del Commercio
n. 2;
- appellata e
; Controparte_2
-appellato contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare e riformare in toto la sentenza impugnata perché ingiusta ed erronea, accogliendo le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto della domanda perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e condanna di al pagamento delle spese di Ctu e alla Controparte_1 restituzione, in favore di parte appellante, delle spese di Ctu sostenute in esecuzione dell'impugnata sentenza.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello spiegato infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ esponeva: di avere proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 462/2014 del Tribunale di Cosenza con la quale, in sua contumacia, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da NE
Distribuzione S.p.a., era stata dichiarata la inefficacia in confronto della società attrice dell'atto per Notar del 22-9-2006 limitatamente alla cessione in suo Per_1 favore della quota di 6/12 dei beni di proprietà di ivi indicati, con Controparte_2 condanna di essi convenuti alla rifusione delle spese di lite;
che con l'impugnazione ella aveva in primo luogo eccepito che l'atto di citazione, formalmente notificato a mezzo posta presso il suo indirizzo in data 17-2-2009, con apparente sua sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, in realtà non era mai stato da lei ricevuto e che detta firma era falsa, per come emergente da semplice confronto con la sua;
che sicuramente l'atto era stato consegnato a persona diversa;
che infatti nel periodo di interesse ella si recava a soggiornare spessissimo presso casa della madre vedova e di altri congiunti, mentre nell'abitazione non restava nessuno, dimorando sua figlia stabilente in Bologna;
che ella aveva quindi dichiarato di voler proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, onde ottenere declaratoria di nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado;
che avendo l'NE dichiarato di volersi avvalere del documento, ella aveva formalizzato la presentazione della querela e la Corte d'Appello di Catanzaro aveva ritenuto la rilevanza dell'atto querelato, disponendo la sospensione del giudizio e fissando termine per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale.
Convenuti quindi dinanzi all'intestato e Controparte_3 CP_2
, l'attrice chiedeva accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione,
[...] apparentemente riferibile alla odierna attrice, apposta (con data 17-2-2009) sull'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di citazione davanti al
Tribunale di Cosenza (n. cron. 1738/2013) e quindi adottare i provvedimenti previsti dall'art. 226, 2 comma, c.p.c.. benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva dovendo Controparte_2 quindi dichiararsene la contumacia.
NE Distribuzione S.p.a. si costituiva eccependo e chiedendo dichiararsi l'improponibilità della querela per difetto di interesse ad agire ed in via gradata rigettarsi la domanda perché priva di validi elementi e prove della falsità e, come tale, nulla e di nessun effetto o, comunque, totalmente infondata nel merito, confermando l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
In corso di causa formalizzava costituzione già NE Parte_1
Distribuzione S.p.a., ribandendo ogni difesa formulata nella comparsa di costituzione.
Disposta la comunicazione degli atti al P.M., veniva espletata Ctu grafologica e raccolta prova testimoniale e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.”.
Con sentenza depositata in data 11-4-2023 n. 649, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della querela di falso, dichiarava la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile a Controparte_1
apposta (con data 17-2-2009) sull'avviso di ricevimento (n. cron.
[...]
1738/2013) del plico contenente l'atto di citazione davanti al Tribunale di Cosenza
e ne ordinava la cancellazione ex art. 537 c.p.p., da eseguirsi mediante esecuzione di un tratto di penna che non precluda la lettura della scrittura sottostante e trascrizione in calce alla relata del dispositivo della presente sentenza, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico della società querelata soccombente quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, mediante atto di citazione notificato il 14-5-2023, censurandone le statuizioni di accoglimento della querela di falso e di condanna di essa società appellante al pagamento delle spese di Ctu con essa adottate sotto i dedotti profili, rispettivamente, dell'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze probatorie acquisite e dell'illogicità del relativo addebito, a fronte della disposta in maniera corretta e giustificata compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Più in particolare, con il primo ordine di doglianze parte appellante lamentava come il primo giudice avesse in maniera errata ed immotivata fondato la propria decisione esclusivamente sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata in quella sede, attribuendole la valenza di strumento istruttorio idoneo a consentire in via preferenziale nel caso in esame la verifica in ordine all'autenticità o meno della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento di lettera raccomandata dedotto in causa impugnata di falsità dalla CP_4
, e ritenendo, per converso, come le stesse non fossero state adeguatamente
[...] resistite dagli esiti della prova acquisita attraverso la deposizione testimoniale dell'agente postale incaricata della consegna del plico, in merito Testimone_1 alla circostanza da costei riferita dell'avvenuta identificazione in quel momento del destinatario della notifica.
Sosteneva a tal proposito, infatti, come, laddove la teste precitata, all'epoca dei fatti addetta al recapito presso l'Ufficio Postale di San Giovanni in Fiore, aveva dichiarato in merito al suo modus operandi di essere solita procedere alla preventiva identificazione del destinatario all'atto della consegna della posta, si fosse nella specie in modo erroneo e ingiustificato negata rilevanza al fatto che nella vicenda detta identificazione nei confronti della era avvenuta per conoscenza CP_1 personale e diretta di quest'ultima da parte dell'agente postale ai fini di escludere la circostanza della consegna del plico in questione nel frangente a persona diversa dalla medesima. CP_1
Opponeva sul punto, pertanto, come il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazione delle regole in materia di gerarchia delle fonti di prova, omettendo di dare prevalenza in sede valutativa alle risultanze della prova per testi quale mezzo istruttorio vero e proprio, avendo preferito al contrario gli esiti della perizia calligrafica che nel caso in esame aveva unicamente attestato la non coincidenza tra la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario e la firma autografa della , ed avente valenza di mero indizio, da ritenersi alla stregua CP_1 delle contestazioni e obiezioni mosse in primo grado dall'allora società convenuta un accertamento di per sé solo non suscettibile di condurre a conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, essendo dato di comune esperienza che la firma di ciascun soggetto non è mai identica e immutabile, potendo vari fattori determinarne la modifica (quali, ad es., l'età, lo stato emotivo, la fretta, la posizione, la scarsa visibilità, la penna usata, la pressione sul foglio, ecc.), così da risultare gli esiti di una perizia calligrafica viziati a causa delle suddette variabili, oltre che dal fatto che il soggetto periziato potrebbe alterare volutamente la propria grafia all'atto del rilascio del saggio grafico.
Da quanto appena evidenziato non poteva che discenderne, a dire di parte appellante, che la domanda della volta ad accertare la falsità della Controparte_1 sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento postale e, di conseguenza, a privare l'atto della sua efficacia legale, doveva essere respinta, non essendo le risultanze istruttorie acquisite idonee nel caso in disamina ad inficiare le dichiarazioni compiute dal pubblico ufficiale, facenti prova sino a querela di falso, relative alla provenienza dell'atto dallo stesso che lo ha formato e firmato, al contenuto estrinseco delle dichiarazioni rese dalla parte che lo ha sottoscritto e ad eventuali altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza ovvero da lui compiuti, e ciò a maggior ragione se, come accaduto nella fattispecie, il pubblico ufficiale, sentito nel corso del giudizio in qualità di teste, abbia escluso di avere consegnato l'atto a persona diversa dalla citata. CP_1
A mezzo del secondo complesso di censure parte appellante deduceva come, essendo stata disposta la ctu grafologica in primo grado su richiesta della e avendo CP_1
l'istruttoria espletata in quella sede fornito elementi di segno contrario rispetto alle conclusioni del perito, a prescindere dall'esito del giudizio favorevole alla predetta, sarebbe risultato maggiormente rispondente ad equità onerare la medesima del pagamento delle relative spese.
Concludeva, pertanto, invocando la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui alle rassegnate richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 7-12-2023, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre CP_2
, malgrado ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva restando
[...] contumace.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore, una volta disposta la comunicazione degli atti al Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello, all'esito della quale la causa era rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali da parte del solo procuratore dell'appellata, in esito alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 27-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenere, ad avviso della Corte, del tutto infondato e, come tale, senz'altro da rigettare. Nessuna ragion d'essere hanno in primo luogo le doglianze addotte da parte appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della prospettata erronea valutazione delle risultanze probatorie raccolte in esito al giudizio posta a fondamento di essa, alla stregua di una non condivisibile valorizzazione preferenziale, ai fini dell'accertamento di non autenticità della sottoscrizione risultante apposta a nome dell'appellata sull'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di citazione a giudizio oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale, accordata agli acquisiti esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia calligrafica, malgrado non apprezzabili in termini di certezza assoluta, e comunque a fronte degli elementi di segno contrario ricavabili dalle dichiarazioni rese nel corso della sua deposizione testimoniale dall'agente postale incaricata della consegna del plico in questione alla Testimone_1 Controparte_1
, per converso ingiustificatamente disattesi dal primo giudice.
[...]
Reputa innanzi tutto il Collegio giudicante sul punto di non doversi discostare dalle valutazioni già espresse dal primo giudice nella pronuncia gravata in merito alla testimonianza della citata assunta in quella sede a richiesta Testimone_1 dell'allora società convenuta e odierna appellante in ordine alle circostanze relative alla consegna del plico raccomandato indirizzato alla di cui Controparte_1 si discute, siccome considerate inidonee a costituire prova positiva circa l'avvenuta effettiva consegna dello stesso nelle mani della precitata destinataria in persona.
Ed invero, risulta in merito al contenuto delle dichiarazioni della Testimone_1 sulla base di quanto si evince dal processo verbale della udienza del 23-6-2022 nel corso della quale la predetta venne escussa in prime cure, come la stessa, una volta richiesta di riferire sulla circostanza di cui al capitolo di prova ammesso dal giudice
(nei termini così testualmente formulati: “Vero che lo stesso ha consegnato, in data
17 febbraio 2009, atto giudiziario indirizzato alla Sig. , nata Controparte_1
a Cosenza il 25 luglio 1958, recandosi personalmente presso l'abitazione di lei, in
San Giovanni in Fiore, Via Panoramica n. 290, ivi consegnandone copia a mani proprie di essa destinataria, previa identificazione della medesima, (chiarendo se della identità della destinataria il teste abbia – o avesse, già a quella data, conoscenza diretta), facendole sottoscrivere il registro di consegna e la cartolina di ricevimento, quale risultante dall'avviso di ricevimento n. 1738/13 del 17 febbraio
2009, offertogli in visione.”), negava di ricordare la circostanza, puntualizzando che, seppur riconosceva come propria la firma sull'avviso di ricevimento e ammetteva la possibilità di essere stata chiamata ad effettuare consegne nella zona del Comune di
San Giovanni in Fiore in esso indicata sebbene non fosse quella di sua pertinenza, non aveva memoria di alcuna consegna di atti effettuata alla sig.ra che lei CP_1 conosceva, e ciò neppure presso lo studio legale del di lei marito Avv. ed CP_2 anzi escludendo poi espressamente di avere consegnato posta alla predetta in detto studio dove pure le era capitato ogni tanto di vederla in occasione di consegna di atti ivi effettuata al citato legale.
Proseguiva ancora la teste con specifico riferimento alla notifica di cui all'avviso di ricevimento in questione ribadendo ripetutamente di non averne alcun ricordo (cfr.
“Non ho un ricordo della notifica di cui mi si mostra l'avviso”, “Non ricordo a chi ho consegnato l'atto di cui stiamo parlando, proprio non ricordo”), per poi concludere di potere affermare con certezza che, essendo suo solito identificare le persone al momento della consegna della posta, se nell'occorso avesse consegnato l'atto a persona diversa dalla lei se ne sarebbe resa conto poiché la CP_1 conosceva.
Orbene, l'analisi del tenore complessivo della deposizione suddetta non consente, a giudizio della Corte, di attribuire all'affermazione proveniente dalla teste Tes_1 da ultimo riportata la valenza di prova dell'avvenuta consegna dell'atto di cui
[...] si discute nel frangente direttamente alla in persona. Controparte_1
Anche a voler prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla valutazione di attendibilità del dictum della citata fonte orale, laddove chiamata a riferire su condotte dalla stessa tenute nella specifica veste di cui in atti potenzialmente passibili di rilevanza penale a suo carico, deve osservarsi come le dichiarazioni della predetta che rilevano ai presenti fini decisori appaiono frutto di una meramente personale deduzione esternata dalla medesima su come sarebbero andati i fatti (ovvero sull'avvenuta consegna dell'atto a mani della ) operata esclusivamente sulla CP_1 base del rievocato abituale modus operandi da essa adottato nell'espletamento dei suoi compiti di addetto postale in relazione alla identificazione dei soggetti di volta in volta destinatari delle consegne, e ciò vieppiù alla luce del contestualmente espresso ed insistito non ricordo da parte di costei di alcunchè con riguardo alle specifiche circostanze della notifica in contestazione, oltre che della ulteriore significativa negazione di avere mai consegnato atti all'appellata citata.
Ne discende, pertanto, che alle dichiarazioni suddette, non essendo le stesse in alcun modo equiparabili a quelle con le quali un teste al contrario riferisca in giudizio su fatti che sono a sua diretta e personale conoscenza avendone chiaro ricordo, non è possibile neppure ascrivere sicura e certa valenza dimostrativa di conferma in ordine alla circostanza dell'avvenuta consegna del plico nell'occorso alla destinataria, previa sua identificazione, ovvero altrimenti della esclusione in ogni caso che la stessa fosse stata fatta nell'evenienza in questione a persona diversa da quest'ultima.
In difetto, dunque, alla luce dei rilievi appena esposti, dell'acquisizione di elementi probatori idonei a contrastare e scalfire gli esiti degli accertamenti tecnici in materia grafologica parallelamente disposti in prime cure, ad avviso del Collegio giudicante, non appaiono censurabili le valutazioni espresse nella pronuncia gravata sulla base del loro integrale recepimento a fini decisori.
Deve rilevarsi, infatti, come il primo giudice abbia nella specie fatto proprie in maniera corretta e motivata e, quindi, ampiamente condivisibile, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica, frutto del compimento di indagini comparative esaustive e metodologicamente affidabili, che hanno condotto l'ausiliario all'uopo nominato a rendere il responso finale secondo cui la firma a nome presente sull'avviso di ricevimento in discussione non Controparte_1
è stata apposta dalla odierna appellata.
Tanto vieppiù in considerazione del fatto che il Ctu, in merito alla ulteriore richiesta del giudice di specificare con quale grado di certezza avesse raggiunto le proprie conclusioni, aveva modo di affermare nel proprio elaborato come gli elementi di discordanza emersi tra la firma in verifica e le firme autografe della avessero CP_1 permesso di esprimere nel caso in esame un giudizio di non identità in grado elevato e non invece in termini di mera probabilità ovvero anche di sola di alta probabilità,
e ciò ad ulteriore riprova della particolare pregnanza dimostrativa da annettere agli esiti accertativi conseguiti sul punto e da cui, pertanto, neppure questa Corte reputa di doversi discostare nella presente sede.
Quanto, inoltre, al complesso di censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado posto le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica a carico di essa società allora convenuta, invece che della , reputa la Corte di doverle Controparte_1 parimenti disattendere, risultando siffatta decisione giustificata dalla necessitata posizione della precitata, a fronte della carenza aliunde agli atti di causa di CP_1 idonei e soddisfacenti elementi probatori sul punto per come confermato anche dalle valutazioni espresse nell'ambito del presente grado di giudizio, di dover sollecitare lo svolgimento dell'indagine grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta a suo nome sul documento e da lei disconosciuta e quale, peraltro, nel caso concreto conseguiva un esito confermativo della tesi sostenuta in argomento dalla medesima. In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di e Controparte_1 CP_2
, con atto di citazione notificato il 14-5-2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'11-4-2023 n. 649, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)