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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 182/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025 All'udienza del 9/07/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv. Sergio Seminara, per delega dell'avv. David Giovannini nell'interesse di
[...]
Parte_1
E' altresì presente l'avv. Giulia Rocco, per delega dell'avv. Rocco Adriano, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in collegamento da remoto sulla piattaforma Teams ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e giusto decreto autorizzativo del 27/06/2025; l'avv. Giulia Rocco conferma che la qualità del collegamento audiovisivo è idonea all'espletamento dell'attività defensoriale. Nessuno è presente per l'opponente. I difensori delle parti si riportano alle richieste esposte nei rispettivi scritti difensivi. In particolare l'avv. Giulia Rocco chiede la distrazione delle spese. Il Giudice ritenuto che la causa è matura per la decisione senza necessità di acquisizione di prove costituende, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e discutono la causa oralmente. L'avv. Giulia Rocco sin da ora dichiara di rinunciare alla presenza da remoto per la lettura del provvedimento. Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sentenza sotto estesa.
1 R.G. n. 182/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * * Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa vertente tra (c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Romano
- ricorrente opponente - e Agenzia delle Entrate Riscossione (p.iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Adriano
- resistente opposto - e
Parte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. David Giovannini
- resistente opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/02/2025 ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 094/2024/9017074186/000 notificata in data
12/02/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n. 09420150014627552000 portante un credito di € 28.719,53 a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento agevolato ai sensi del D.L. n. 185/2000 e interessi di mora per l'anno 2015. L'opponente, premesso che l'intimazione è riferita anche ad altri crediti che non sono oggetto del presente giudizio, ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto costituito dalla cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito per decorso del termine.
2 L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo di aver ritualmente notificato sia la cartella esattoriale, sia una successiva intimazione di pagamento prima di quella oggetto di causa, così da risultare utilmente interrotto anche il termine prescrizionale decennale applicabile alla fattispecie. In particolare ha riferito di aver notificato:
- la cartella esattoriale n. 09420190005924300000 in data 21/05/2019 ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consegnata a mani di familiare convivente, con successiva spedizione al destinatario della raccomandata informativa (doc. e del fascicolo di parte); notifica perfezionata alla stessa residenza del debitore indicata nel ricorso in opposizione;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229005639672000 in data 15/11/2022 consegnata a mani di familiare convivente (doc. 4 del fascicolo di parte. La Parte_1 si è costituita deducendo l'infondatezza della domanda, documentando
[...] il rapporto di finanziamento fonte del credito e le richieste di pagamento notificate al debitore;
ha contestato il maturarsi della prescrizione segnalando, al riguardo, che il termine è decennale per la natura del credito. La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia chiaramente infondata. A) In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
3 suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014). B) Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere rigettata in relazione all'assorbente profilo dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto e del mancato decorso del termine prescrizionale. Si è detto che la domanda articolata da è finalizzata all'accertamento Parte_2 di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094/2024/9017074186/000 per l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella esattoriale n. 09420150014627552000 e per la prescrizione del credito di € 28.719,53 preteso a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento agevolato ai sensi del D.L. n. 185/2000 e interessi di mora per l'anno 2015. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale. La doglianza dell'opponente risulta smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente per la riscossione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, nel costituirsi ha dedotto di aver eseguito la notifica:
➢ della cartella esattoriale n. 09420190005924300000 in data 21/05/2019 ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consegnata a mani di familiare convivente, con successiva spedizione al destinatario della raccomandata informativa (doc. e del fascicolo di parte); notifica perfezionata alla stessa residenza del debitore indicata nel ricorso in opposizione;
➢ dell'intimazione di pagamento n. 09420229005639672000 in data 15/11/2022 consegnata a mani di familiare convivente (doc. 4 del fascicolo di parte. A sostegno di tale deduzione ha prodotto la documentazione attestante la ritualità delle notificazioni. L'opponente non ha contestato l'efficacia di tali notificazioni (del resto, complete rispetto alle formalità previste dalla legge), sicché le stesse risultano pienamente utilizzabili ai fini del decidere. E' un dato oggettivo che tra la notifica della cartella esattoriale del 2019 e la notifica dell'intimazione opposto non è comunque decorso il termine decennale che caratterizza il credito da inadempiuto rimborso del finanziamento. Dunque, oltre al vizio proprio dell'atto di intimazione, anche l'invocata prescrizione è infondata. L'opposizione del ricorrente deve essere, per ciò solo, rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (delineato dal credito richiamato in parte motiva) e dell'attività defensoriale svolta, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della
[...]
così provvede: Parte_1
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le Parte_2 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Adriano Rocco dichiaratosi antistatario.
• Condanna a rifondere alla Parte_2 [...] le spese di lite che Parte_1 si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025 All'udienza del 9/07/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv. Sergio Seminara, per delega dell'avv. David Giovannini nell'interesse di
[...]
Parte_1
E' altresì presente l'avv. Giulia Rocco, per delega dell'avv. Rocco Adriano, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in collegamento da remoto sulla piattaforma Teams ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e giusto decreto autorizzativo del 27/06/2025; l'avv. Giulia Rocco conferma che la qualità del collegamento audiovisivo è idonea all'espletamento dell'attività defensoriale. Nessuno è presente per l'opponente. I difensori delle parti si riportano alle richieste esposte nei rispettivi scritti difensivi. In particolare l'avv. Giulia Rocco chiede la distrazione delle spese. Il Giudice ritenuto che la causa è matura per la decisione senza necessità di acquisizione di prove costituende, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e discutono la causa oralmente. L'avv. Giulia Rocco sin da ora dichiara di rinunciare alla presenza da remoto per la lettura del provvedimento. Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sentenza sotto estesa.
1 R.G. n. 182/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * * Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa vertente tra (c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Romano
- ricorrente opponente - e Agenzia delle Entrate Riscossione (p.iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Adriano
- resistente opposto - e
Parte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. David Giovannini
- resistente opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/02/2025 ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 094/2024/9017074186/000 notificata in data
12/02/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n. 09420150014627552000 portante un credito di € 28.719,53 a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento agevolato ai sensi del D.L. n. 185/2000 e interessi di mora per l'anno 2015. L'opponente, premesso che l'intimazione è riferita anche ad altri crediti che non sono oggetto del presente giudizio, ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto costituito dalla cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito per decorso del termine.
2 L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo di aver ritualmente notificato sia la cartella esattoriale, sia una successiva intimazione di pagamento prima di quella oggetto di causa, così da risultare utilmente interrotto anche il termine prescrizionale decennale applicabile alla fattispecie. In particolare ha riferito di aver notificato:
- la cartella esattoriale n. 09420190005924300000 in data 21/05/2019 ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consegnata a mani di familiare convivente, con successiva spedizione al destinatario della raccomandata informativa (doc. e del fascicolo di parte); notifica perfezionata alla stessa residenza del debitore indicata nel ricorso in opposizione;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229005639672000 in data 15/11/2022 consegnata a mani di familiare convivente (doc. 4 del fascicolo di parte. La Parte_1 si è costituita deducendo l'infondatezza della domanda, documentando
[...] il rapporto di finanziamento fonte del credito e le richieste di pagamento notificate al debitore;
ha contestato il maturarsi della prescrizione segnalando, al riguardo, che il termine è decennale per la natura del credito. La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia chiaramente infondata. A) In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
3 suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014). B) Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere rigettata in relazione all'assorbente profilo dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto e del mancato decorso del termine prescrizionale. Si è detto che la domanda articolata da è finalizzata all'accertamento Parte_2 di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094/2024/9017074186/000 per l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella esattoriale n. 09420150014627552000 e per la prescrizione del credito di € 28.719,53 preteso a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento agevolato ai sensi del D.L. n. 185/2000 e interessi di mora per l'anno 2015. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale. La doglianza dell'opponente risulta smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente per la riscossione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, nel costituirsi ha dedotto di aver eseguito la notifica:
➢ della cartella esattoriale n. 09420190005924300000 in data 21/05/2019 ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consegnata a mani di familiare convivente, con successiva spedizione al destinatario della raccomandata informativa (doc. e del fascicolo di parte); notifica perfezionata alla stessa residenza del debitore indicata nel ricorso in opposizione;
➢ dell'intimazione di pagamento n. 09420229005639672000 in data 15/11/2022 consegnata a mani di familiare convivente (doc. 4 del fascicolo di parte. A sostegno di tale deduzione ha prodotto la documentazione attestante la ritualità delle notificazioni. L'opponente non ha contestato l'efficacia di tali notificazioni (del resto, complete rispetto alle formalità previste dalla legge), sicché le stesse risultano pienamente utilizzabili ai fini del decidere. E' un dato oggettivo che tra la notifica della cartella esattoriale del 2019 e la notifica dell'intimazione opposto non è comunque decorso il termine decennale che caratterizza il credito da inadempiuto rimborso del finanziamento. Dunque, oltre al vizio proprio dell'atto di intimazione, anche l'invocata prescrizione è infondata. L'opposizione del ricorrente deve essere, per ciò solo, rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (delineato dal credito richiamato in parte motiva) e dell'attività defensoriale svolta, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della
[...]
così provvede: Parte_1
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le Parte_2 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Adriano Rocco dichiaratosi antistatario.
• Condanna a rifondere alla Parte_2 [...] le spese di lite che Parte_1 si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
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