Articolo 19 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 marzo 1981
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Versione
17 agosto 1984
Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, e' autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.
L'assunzione puo' essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.
Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovra' prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e dovra' preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.
Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, puo' essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , ancorche' non inquadrato nella carriera direttiva.
Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art. 26 comma 1) che "Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e' aumentato da tre a cinque anni."
Entrata in vigore il 17 agosto 1984