Articolo 119 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 118Articolo 120
Versione
15 gennaio 1970
Art. 119.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970