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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 479/2025
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Giudice Dott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte 1
dell'avv.CALIANNO BRUNELLA
PARTE RICORRENTE contro CP 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
LAGHI DOMENICO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30/4/2008, che dalla unione era nata la figlia Persona 1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove lo riterrà;
2. Sotto il profilo patrimoniale:
(a) con riferimento agli immobili della famiglia in comproprietà tra le parti nella misura del 50% -
sotto indicati- si precisa quanto segue: . per l'appartamento ed il garage siti in Anzio (RM), al Viale Guglielmo Marconi, n. 22, censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Anzio (RM) al Fg. 18, P.lla 200, Sub. 2 Cat.
A/2, Classe 2, e al Fg. 18, P.lla 200, sub.
7. Cat.C/6, Classe 2, gravati con iscrizione del
30.06.2023 da ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario contratto dai sig.ri OL e LI, che si sono obbligati al pagamento dei ratei restitutori derivanti dallo stesso, si prevede, su espresso accordo delle parti, che, essendo stati i suddetti immobili promessi in vendita al sig. MU IG con contratto preliminare di compravendita immobiliare datato 20.12.2024 con termine per la stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare definitivo entro il 15.04.2025, i proventi residui derivanti dalla cessione a terzi del detto immobile, previa completa estinzione del mutuo fondiario contratto saranno integralmente destinati alla sig.ra OL. Si stabilisce, altresì, che sino alla vendita relativa al sopra individuato immobile, i ratei mensili restitutori derivanti dal mutuo fondiario graveranno in via esclusiva sul sig. LI. per l'appartamento, il locale ad uso box - auto ed il locale ad uso deposito, siti in Castrovillari
(CS), al Viale Umberto Caldora, n. 23, censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Castrovillari (CS), al Fg. 28, P.lla 2298, Sub. 16, Cat. A/2, Classe 1; al Fg. 28, P.lla 2298, Sub.
42, Cat. C/6, Classe 3; al Fg. 28, P.lla 2298, Sub. 44, Cat. C/2, Classe 2, gravati con iscrizione del 01.10.2018 da ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario contratto dai sig.ri OL e LI, che si sono obbligati al pagamento dei ratei restitutori derivanti dallo stesso, si prevede che i ratei mensili restitutori derivanti dal mutuo graveranno in via esclusiva sul sig. LI sino a quando la signora OL non avrà un reddito tale che le consentirà di onorare il 50% di sua spettanza da quel momento in poi senza alcuna pretesa da patre del signor LI di restituzione di quelli versati in precedenza solo da lui.
b) con riferimento alle disponibilità economiche esistenti sul libretto postale smart di Poste Italiane
S.p.a. acceso presso la filiale di Castrovillari (CS) recante n. 000049176204 cointestato tra i sig.ri
OL IR e LI LE AN si stabilisce che le stesse somme, oggi ammontanti ad €
49.754,00, saranno integralmente destinate in favore della sig.ra IR OL.
c) L'autovettura marca Fiat modello Panda targata EW776YV di proprietà del sig. LI LE
AN resterà in uso alla sig.ra OL, ed allo stesso modo l'autovettura marca Fiat modello
500X targata GE363HJ di proprietà della sig.ra OL IR resterà in uso al sig. LI...
I rapporti tra i genitori e la figlia minore LI MA SO saranno disciplinati alla luce del seguente piano genitoriale:
3. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso la madre;
4. la residenza abituale della sig.ra OL IR e della figlia minore LI MA SO sarà collocata presso l'abitazione sita in Castrovillari al Viale Umberto Caldora n.23;
5. le parti espressamente concordano che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia senza previsioni di giorni e tempo, con preavviso telefonico alla madre di almeno 24 ore. In caso di disaccordo, il diritto del padre LI LE AN a vedere e frequentare la figlia minore sarà esercitato nei seguenti modi e termini: il martedì dall'uscita della scuola sino al mercoledì mattina con obbligo per lui di accompagnarla a scuola, e il venerdì sempre dall'uscita della scuola sino al mattino successivo con obbligo per lui di accompagnarla a scuola, il tutto sempre compatibilmente con i turni di lavoro del genitore e con le esigenze della figlia;
6. il primo, il terzo e l'eventuale quinto week di ogni mese ed in ogni caso a week end alternati il sabato all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 21:00;
7. In occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che, ad anni alterni, la minore trascorrerà il periodo Natalizio con un genitore e precisamente dal
23 dicembre al 30 dicembre ed il periodo concernente la festività del Capodanno con l'altro genitore e precisamente dal 31 dicembre al 7 gennaio, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, salvo impegni lavorativi del signor LI che avrà cura di comunicare almeno 24 ore prima. la figlia minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi;
la minore trascorrerà ogni anno la festa del papà con il genitore uomo secondo orari compatibili con le proprie esigenze di vita e la festa della mamma con la stessa;
8. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà due periodi da 7 giorni consecutivi per un totale di 14 giomi unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
9. Visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
10. i genitori prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore della figlia minore;
11. le parti con il presente atto si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio;
12. i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione della figlia minore;
13. la madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto l'altro genitore;
14. Il sig. LI LE AN si obbliga al versamento mensile della complessiva somma di euro 700,00 - di cui euro 300,00 in favore della sig.ra OL IR ed euro 400,00 in favore della figlia minore - quale contributo al mantenimento ordinario dello stesse, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra OL;
la somma versata a titolo di mantenimento a favore della sig.ra OL non sarà più corrisposta allorquando la stessa avrà redditi propri in quanto al momento pur essendo abilitata all'esercizio della professione forense non è ancora economicamente indipendente;
15. L'assegno unico familiare verrà integralmente percepito dal SI. LI sino a diverso accordo tra le parti relativo all'eventuale mutamento delle condizioni reddituali della SI.ra
OL. Quest'ultima dunque autorizza sin d'ora e con il presente atto il signor LI a richiederlo senza il suo consenso.
16. Con riferimento alle spese sarà necessario distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie:
-16.1 Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
16.2 - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, saranno a carico del padre nella misura del 100% e per esse vanno intese:
Spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, libri di testo, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo, viaggi d'istruzione non ricompresi al precedente punto 16.1; rette ed iscrizioni a scuole paritarie o università 'private, corsi formativi anche all'estero, corsi di lingua, corsi di specializzazione, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose);
Spese ludico/ricreative (attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
attività sportive, agonistiche, e relative attrezzature, attività artistiche, quali danza, musica, corsi di informatica o lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche bollo, assicurazione-, spese di manutenzione e riparazione;
spese per eventi significativi per la vita del figlio, spese straordinarie per l'eventuale animale di affezione
- interventi chirurgici, terapie particolarmente onerose-; Spese mediche (analisi ed esami diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche qualora non coperti dal S.S.N., acquisti di farmaci particolari per terapie prolungate, visite ed interventi dentistici e oculistici, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, che richiedono preventiva concertazione e che dovranno essere debitamente documentate, il genitore a fronte della richiesta dell'altro dovrà manifestare motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta in quanto il silenzio sarà inteso quale assenso alla spesa. La condizione di cui al punto 16.2 verrà meno quando la sig.ra OL avrà redditi da lavoro propri, essendo sino ad oggi fiscalmente a carico del SI. LI e non economicamente indipendente;
nello specifico, al verificarsi della circostanza predetta, la misura di contribuzione di entrambi i genitori alle spese straordinarie sarà ridefinita al 50% ciascuno.
17. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza patrimoniale e/o economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
18. Le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e gli Avv.ti Brunella Calianno e Avv. Domenico Laghi rinunciano reciprocamente al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, co. 8 nuova L.P. (L 31.12.2012 n. 247).
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nato a [...] il
17/08/1977 e CP 1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24 maggio 2025
Il Presidente- estensore Massimo Lento