Articolo 4 della Legge 10 luglio 1959, n. 459
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10 luglio 1959
Art. 4. (Amnistia per reati in materia di imposte dirette
e di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959