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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1039/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 5.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. LEONE Maurizio, P.zza E.Troilo 18 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. GALASSO Davide, Via Ariosto 49 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 6.9.2022 , Parte_1 già dipendente di Controparte_1 al 2.2.2022) deduceva l'inefficacia del licenziamento comunicatogli oralmente in data 28.1.2022.
Rappresentava in particolare che, avendo prestato attività lavorativa fin al 24.12.2021 in un cantiere sito in Riccione, rientrato quindi a Pescara per le festività di Natale e Santo Stefano, dal 27.12.2021 al 28.1.2022 era stato assente dal lavoro per malattia ed in data 28.1.2022, ultimo giorno della malattia, messosi in contatto con il , legale rappresentante Persona_1 della società resistente, per confermargli la ripresa dell'attività lavorativa per lunedì 31.1.2022, si era sentito comunicare verbalmente dal predetto di non doversi presentare più al lavoro in quanto licenziato e di restare, quindi, a casa ove avrebbe ricevuto lettera di licenziamento.
Specificava di non aver poi ricevuto alcuna lettera di licenziamento, ma di avere verificato che il datore di lavoro aveva provveduto alla comunicazione telematica di un (inesistente) licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 2.2.2022, come risultante dalla (prodotta in atti) Comunicazione Obbligatoria Unificato UNILAV tratta da SIL (Sistema Informativo Provinciale) Abruzzo.
Domandava pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art.2 D.Lgs.23/2015.
Lamentava inoltre il mancato pagamento di differenze retributive per la complessiva somma di €6.709,69 (ed altresì, in caso accertamento della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 28.1.2022/2.2.2022, della somma lorda di €630,55 a titolo di TFR).
si costituiva in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda, in particolare eccependo che il rapporto di lavoro si era concluso per le dimissioni (orali) del lavoratore, e che la comunicazione UNILAV doveva pertanto ritenersi erronea.
In via riconvenzionale domandava la condanna del lavoratore al risarcimento della somma di €4.304,00 per asseriti danni arrecati dal lavoratore alla società resistente, nella esecuzione dei lavori presso il cantiere di Riccione, al quale il lavoratore era stato addetto.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda relativa al licenziamento orale è infondata e va rigettata, per le
2 seguenti motivazioni.
Per giurisprudenza costante nel caso di impugnativa di licenziamento orale, grava sul lavoratore l'onere di provare la estromissione di fatto dal posto di lavoro ossia che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, mentre non è sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
inoltre, il datore di lavoro che eccepisca che il rapporto si è invece concluso per le dimissioni del lavoratore è onerato di provare tale fatto costitutivo della propria eccezione, con la conseguenza che, qualora entrambe le parti vengano meno a tali rispettivi oneri probatori, la domanda del lavoratore deve andare respinta:
• “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta” (Cassazione civile sez. lav., 18/05/2022, n.16013);
• “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c..” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019, Rv. 652914 - 01;
conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13195 del 16/05/2019, Rv. 653835 - 01, che ha precisato che “(…) 6. Così delineato il quadro della giurisprudenza sul tema, questa Corte intende dare continuità al secondo degli indirizzi richiamati, ancora di recente ribadito affermando che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018). (…) 6.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in
3 via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice. 6.2. (…) 6.5. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del 1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007)”).
I principi sopra richiamati si devono inoltre coordinare con il consolidato principio per il quale il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio del datore di lavoro, diretto esclusivamente al lavoratore (ossia alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti), conseguendone, come affermato espressamente dalla S.C., l'irrilevanza della “eventuale esternazione dell'atto a terzi” (e quindi, di fatto, anche la comunicazione telematica all'Amministrazione, che potrebbe essere viziata da errore ovvero effettuata impropriamente):
• “Il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicchè, ai fini del rispetto del termine di cinque giorni ex art. 7, comma 5, della l. n. 300 del 1970, non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente, né l'eventuale esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato successivamente alla presentazione delle giustificazioni ed irrilevante che, in epoca antecedente alle stesse, il lavoratore fosse venuto fortuitamente a conoscenza della volontà aziendale di recedere dal rapporto in virtù di un messaggio di posta elettronica indirizzato solo ad un terzo)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8136 del 29/03/2017, Rv. 643583 - 01).
I principi sopra riportati sembrano pertinenti con la fattispecie all'esame, considerato che, all'esito della prova testimoniale espletata, non sono risultate provate, anzi invero non affatto riferite dai testi, né le dimissioni del lavoratore (nonostante il suggestivo ma comunque insufficiente elemento relativo al rimprovero subito dal lavoratore l'ultimo giorno di servizio -prima di un periodo di un mese di malattia-, perché consumava alcool durante l'orario di lavoro), né il fatto del licenziamento orale, anch'esso non riferito dai testi (nonostante il parimenti suggestivo ma parimenti insufficiente elemento relativo ad una comunicazione UNILAV di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che potrebbe essere effettivamente erronea ovvero effettuata per altre finalità).
***
Anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente va rigettata, considerato che dalla prova testimoniale espletata non sono emersi adeguati elementi probatori che possano far ritenere che la insoddisfazione del committente in ordine alla esecuzione dei lavori da parte della Controparte_2 società resistente, fosse riconducibile a specifici inadempimenti, nello svolgimento della prestazione lavorativa, imputabili al ricorrente, nonostante egli fosse
4 “un caposquadra”, essendo invece emerso che nel cantiere vi era stata la presenza costante di figure apicali, che vigilavano durante lo svolgimento dei lavori (e che avrebbero dunque potuto e dovuto tempestivamente avvedersi di eventuali errori nella esecuzione delle opere e dare le opportune direttive ai lavoratori, sui quali non può certo gravare il rischio di impresa) ed, in particolare:
• il legale rappresentante della società resistente, Geom. Persona_1
(il quale “veniva 2-3 volte a settimana”: teste Tes_1 ovvero “veniva (…) piu' o meno un paio di giorni per settiman CP_2 ovvero “Quasi sempre in cantiere c'era anche il titolare dell'Atlantico Costruzioni srl, : teste Per_1 Tes_2
• nonché il direttore dei lavori della committente , CP_3
Geom. , ed il direttore di cantiere per conto della proprietà Controparte_4 committente, Geom. in ordine ai quali i testimoni hanno CP_5 riferito che “il Geom. era il geometra all'epoca della mia Controparte_6 impresa, dipendente ava con me a visionare i vari cantieri”: teste ovvero che “il Geom. era geometra CP_2 Controparte_4 dell'altra ditta, di to il lavoro a CP_3 Controparte_2
; il Ge er vori e veniva a vedere come Persona_1 CP_4
i lavori procedevano sia di mattina sia di pomeriggio (…) ADR il non CP_2 si è mai lamentato dei lavori, per quel che ho potuto vedere e;
il geom. neppure aveva lamentato nulla, ci faceva anzi i complimenti CP_4 per co cedevano i lavori”: teste “ADR la direzione di cantiere era Tes_3 svolta in quale [quel] cantiere da un tecnico esterno, scelto dalla proprietà, se non erro Geom. ”: teste CP_5 CP_2
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La domanda del ricorrente relativa a differenze retributive è invece fondata, la prova testimoniale espletata non avendo dimostrato i fatti costitutivi dell'eccezione mossa da parte resistente, che ha dedotto che nessuna competenza retributiva è dovuta nelle giornate in cui il lavoratore non ha prestato alcuna attività lavorativa, o ha prestato meno ore di quelle solitamente lavorate.
I testi escussi hanno invece confermato l'orario di lavoro rappresentato in ricorso e non hanno confermato le assenze orarie o di intere giornate di lavoro eccepite dalla società.
Spettano dunque le differenze retributive domandate (considerato che la prova dell'eventuale adempimento avrebbe dovuto essere fornita ex art.1218 c.c. dalla parte resistente).
Dette differenze retributive spettano anche con riferimento al mese di incontestata malattia, che ha conseguentemente interrotto il preavviso di recesso:
• “Il principio per cui il rapporto di lavoro continua, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti, durante il periodo di preavviso con la conseguenza che il termine di questo resta sospeso per tutta la durata del periodo di comporto in caso di malattia del lavoratore sopravvenuta in pendenza del termine stesso, non impedisce che, nell'ipotesi di dimissioni, il dipendente che recede dal contratto possa validamente manifestare
5 la volontà di pervenire alla risoluzione del rapporto con effetto immediato ovvero alla normale scadenza del preavviso, rinunciando così alla continuazione suddetta o all'eventuale prolungamento corrispondente alla durata del comporto. (Conf 6911/83, mass n 431567)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 669 del 23/01/1987, Rv. 450377 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6911 del 19/11/1983, Rv. 431567 - 01).
Tuttavia, risultano non specificamente contestate da parte ricorrente le eccezioni sul quantum dovuto sollevate da parte resistente in memoria di costituzione, pag.6 (che ha richiamato le risultanze di un conteggio redatto e sottoscritto da un consulente del lavoro, con riferimento all'orario contrattuale di 40 ore):
• “(…) va considerato che la resistente ha già corrisposto al l'importo complessivo Parte_1 di €2.399,00 mediante vari bonifici effettuati fra il 02.11.2021 ed il 17.12.2021 (cfr. doc. 4). Ne consegue che, sulla base del conteggio allegato alla presente memoria, e tenuto conto di quanto già corrisposto, al ricorrente è dovuta, a tutto voler concedere, la sola somma lorda residua di €3.574,45 (di cui €1.661,95 per il mese di dicembre 2021, di €1.755,00 per il mese di gennaio 2022, e di €157,50 per il mese di febbraio 2022), oltre a complessivi
€468,58 per TFR: e così per €4.043,03 in totale (…)”.
Detto conteggio risulta infatti effettuato da parte resistente proprio con riferimento all'orario contrattuale e solo per il caso di rigetto delle eccezioni relative ad una prestazione lavorativa inferiore.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Vista la reciproca soccombenza con riferimento alla domanda di parte ricorrente relativa al licenziamento ed alla domanda riconvenzionale di parte resistente, le spese seguono la soccombenza della parte resistente in relazione alla residuale domanda di differenze retributive e sono liquidate in dispositivo con “riguardo (…) alla somma attribuita alla parte vincitrice”: art.5 comma 1 D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui in narrativa, la somma di €3.574,45 a titolo di
[...] differenze retributive e la somma di €468,58 a titolo di TFR oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- rigetta per il resto il ricorso e la domanda riconvenzionale;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €1.800,00, oltre
[...] rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.LEONE Maurizio.
Così deciso in Pescara in data 5.6.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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