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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Via Virgilio n. 1/L, Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Manuela Maria Zoccali che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), già in persona Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pt_1
Via Claudio Monteverdi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Serio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022)
Conclusioni
pagina 1 di 13 Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 14047/2022, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
, in persona dell'Amministratore p.t., il pagamento della somma di Parte_1
euro 50.370,44, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura, in favore della , già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
per il mancato saldo di fatture emesse dal 23/08/2018 al 23/08/2021 per la fornitura di gas naturale.
Il , in persona dell'Amministratore p.t., ha formulato Parte_1
opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della pretesa per inesistenza del credito fatto valere, in quanto nelle more transatto.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società opposta alle spese di giudizio, oltre accessori come per legge. In subordine, nel merito, dichiarare la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, per parziale inesistenza del credito fatto valere e conseguente erroneità del credito vantato. Per
l'effetto, decurtare dall'importo ingiunto la somma di € 5.000,00 già a suo tempo versata in acconto dal , con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_1
Dichiarare altresì la parziale prescrizione del credito fatto valere con conseguente detrazione dall'importo asseritamente preteso, o che il sig. Giudice riterrà dovuto, di complessivi € 5.404,70 di cui € 3.854,07 per consumi ricalcolati relativi al periodo
01.12.2012/31.07.2013 ed € 1.550,63 per imposte imputate al medesimo periodo.
Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda svolta da nei confronti del opponente perché infondata e CP_1 Parte_1 comunque non provata. Per l'effetto, dichiarare che il Condominio opponente nulla deve a , con condanna della società opposta alle spese e compensi del CP_1
pagina 2 di 13 presente giudizio, oltre accessori di legge. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo anche al comprovato comportamento stragiudiziale tenuto dal
opponente”. Parte_1
L'opponente, eccependo preliminarmente la sopravvenuta prescrizione del credito relativo al periodo decorrente dall'1/12/2012 al 31/07/2013, ha rilevato che: 1) nell'anno 2012 aveva sottoscritto con la società opposta un contratto per la fornitura di gas naturale, provvedendo regolarmente al pagamento delle fatture di volta in volta emesse dalla società fornitrice;
2) nel mese di agosto 2018, con la fattura n. 240506, gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 44.372,00, a conguaglio di importi asseritamente dovuti a far data dal mese di dicembre 2012 al mese di giugno
2018; 3) per il tramite dell'Amministratore allora in carica, aveva preso tempestivamente contatti con l'Ufficio Reclami della società opposta, atteso che il predetto importo risultava assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi standard riferibili all'utenza condominiale;
4) con mail del 6/09/2018, la società fornitrice l'aveva informato che la fattura era stata emessa a seguito di un ricalcolo dei consumi eseguito da per malfunzionamento del misuratore;
5) che la CP_3 CP_1
aveva tentato di giustificare lo sproporzionato conguaglio sostenendo che la
[...]
fatture erano state emesse su un consumo stimato, presumibilmente inferiore a quello effettivo ed aveva precisato che negli ultimi sei anni, per causa imputabile allo stesso, non era stato possibile effettuare la rilevazione periodica dei consumi;
6) dagli allegati alla comunicazione fornita dalla società opposta risultava che negli anni
2013, 2014 e 2017 era stata rilevata una lettura effettiva, mentre dall'anno 2017 era stata attivata una telelettura, con conseguente rilevazione digitale e trasmissione automatica dei dati relativi ai consumi;
7) non aveva mai ricevuto, a tal riguardo, alcun avviso da parte della società fornitrice;
8) le modalità con le quali la società opposta effettuava la rilevazione dei dati ai fini della fatturazione riguardavano criteri pagina 3 di 13 di organizzazione interna estranei al rapporto con l'utente, pertanto, lo stesso non avrebbe dovuto subire alcuna conseguenza pregiudizievole a causa dell'errata rilevazione e/o omesso controllo dell'impianto da parte dei soggetti preposti;
9) in data 23/06/2022, l' e l'Ufficio reclami avevano comunicato al suo Controparte_4
difensore che non risultava alcun errore nella fatturazione dei consumi, dal momento che la società fornitrice aveva fatturato in misura corrispondente ai dati di consumo forniti dal distributore e che non aveva fatto pervenire alcuna rettifica;
10) in CP_3
ogni caso la pretesa creditoria risultava illegittima essendo stata nelle more transatta, in quanto: 10a) nel mese di maggio 2022 aveva sottoscritto un contratto di fornitura con un altro gestore Met Energia TA S.p.A.; 10b) la Met Energia TA S.p.A., edotta della pendenza esistente con la società opposta, gli aveva comunicato di aver condiviso con un accordo di saldo e stralcio;
10c) il predetto accordo CP_1
prevedeva il pagamento da parte sua di euro 3.000,00 entro il 2/11/2022, di euro
1.000,00 entro il 9/01/2023 e di euro 1.000,00 entro il 9/02/2023; 10d) aveva effettuato i pagamenti ancor prima delle scadenze previste;
10e) la Met EN TA
S.p.A. gli aveva comunicato di aver concluso con successo tutte le procedure relative alla chiusura di saldo e stralcio e di aver sanato il debito in oggetto;
11) nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il credito vantato, l'importo richiesto non teneva conto del versamento di euro 5.000,00 dallo stesso effettuato nel corso dei contatti intrattenuti stragiudizialmente prima con e poi con ed CP_2 Controparte_1 imputato dall'opposta a titolo di acconto;
12) il predetto surplus di consumo risultava in ogni caso sproporzionato anche al rispetto al consumo massimo annuo di norma riferibile al tipo di caldaia in uso, secondo la valutazione dei tecnici dallo stesso interpellati.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare tutta l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio argomentati
pagina 4 di 13 in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 14047/2022 - R.G. n.
49156/2022. - Accertare e dichiarare la lite temeraria e, per l'effetto, condannare il
al pagamento, in favore di di un equo importo ritenuto di Parte_1 CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società opposta, in sintesi, ha dedotto che: 1) l'importo di euro 44.372,00 era riferito a sei anni di consumi effettivi di cui il Condominio aveva usufruito;
2) la fattura del 23/07/2018 era stata emessa dopo aver ricevuto in pari data i dati di consumo effettivi rilevati dal Distributore;
3) non corrispondeva al vero che la stessa, dall'anno 2013 all'anno 2018, avrebbe fatturato consumi già effettivi;
4) nessuna delle fatture aveva ad oggetto il dato effettivo perché tale dato, sino al 23 luglio 2018, non era stato trasmesso né dall'impresa distributrice né dal Cliente mediante l'autolettura; 5) a riprova della correttezza del proprio operato, aveva trasmetto alla procuratrice del anche i verbali di misura rilevati dal Distributore per Parte_1
offrire evidenza della corrispondenza tra quanto registrato dall'impresa di distribuzione e quanto fatturato dalla società di fornitura;
6) non aveva alcuna competenza, né responsabilità nella rilevazione dei consumi e nella manutenzione degli strumenti di misura dei consumi;
7) non vi era alcuna traccia della transazione rilevata da parte opponente e che, a tal riguardo, non aveva avuto alcun rapporto con la società MET, né con altri soggetti con essa eventualmente coinvolti;
8) le ricevute di bonifico depositate dalla controparte relativamente a tale presunta transazione indicavano come destinatario un soggetto alla stessa sconosciuto, tale sig. Per_1
, e non la società medesima;
9) aveva imputato il pagamento ricevuto alle
[...]
bollette insolute di più remota emissione poiché sulla fattura n. 240506 era pendente un reclamo con tutte le relative contestazioni;
10) l'eccezione di prescrizione era infondata poiché il dies a quo era individuato nel giorno successivo alla scadenza della fattura;
11) dell'unica fattura contestata dall'opponente era stata data prova documentale e argomentativa piena ed esaustiva in ordine alla sua legittimità.
pagina 5 di 13 Nel corso del procedimento, con ordinanza del 7/06/2023 che qui si intende riportata e confermata, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, “in attesa della piena dimostrazione della funzionalità del contatore in seguito agli interventi di correzione e riparazione asseritamente posti in essere”.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva anzitutto che risultano circostanze non contestate: l'esistenza del contratto di fornitura di gas naturale sottoscritto dalle parti, l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'opponente nel periodo in cui sono state emesse le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto ed, infine, la legittima emissione di parte delle fatture azionate (n.
1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n.
1237182 del 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44), da cui, tuttavia, parte opponente chiede di scomputare le somme versate a titolo di acconto. Allo stesso modo, dalla documentazione versata in atti, sembra potersi dedurre che entrambe le parti hanno rilevato il malfunzionamento del contatore al tempo in cui si è usufruito del servizio de quo;
a tal riguardo, tuttavia, il somministrante sostiene però che si fosse provveduto alla riparazione del misuratore e che la mancata comunicazione preventiva dei consumi effettivi fosse imputabile unicamente a negligenza del Cliente, che non aveva consentito l'accesso ai locali in cui era posto il contatore, né aveva provveduto ad effettuare l'autolettura.
D'altra parte, il Cliente dubita della reale corrispondenza delle misurazioni qualificate dal somministrante come effettive nella fattura azionata e contestata, in ragione sia pagina 6 di 13 del malfunzionamento del misuratore, confermato anche dalla società fornitrice, al tempo in cui si sarebbero registrati i consumi, sia in considerazione del lungo lasso temporale intercorso tra l'avvenuta fruizione del servizio e l'emissione della fattura medesima a titolo di conguaglio.
A tal riguardo si precisa che, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, pertanto, in caso di contestazione sufficientemente specifica e circostanziata, e comunque effettuata anche prima del giudizio, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante o, come nel caso di specie, che i consumi rilevati successivamente mediante conguaglio fossero corrispondenti a quelli effettivi. Il fruitore del servizio, infatti, deve limitarsi a provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che, anche mediante un'attenta custodia dell'impianto, non si sarebbe potuto alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30290; Cass.
Civ., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 23699).
Tanto premesso, si precisa anzitutto che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti, certamente può rilevarsi come la società fornitrice fosse a conoscenza del malfunzionamento del contatore;
già nel verbale di intervento del 14/08/2014 veniva, infatti, riportata la predetta circostanza tanto che era stata programmata la sostituzione del contatore in tempi molto brevi. Nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c., l'opposta afferma “sul contatore del Condominio era stata riscontrata la predetta anomalia consistente nella non registrazione dei flussi di consumo di cui
l'utente però, nelle more, usufruiva: nella sostanza lo strumento di misura non riusciva a registrare il gas di cui il Condominio usufruiva ma che intanto era correttamente erogato in suo favore”. Sebbene, quindi, sia provata in giudizio pagina 7 di 13 l'esistenza del malfunzionamento e l'impossibilità che il misuratore rilevasse i consumi effettivi nel periodo di cui alla fattura contestata, non risulta in atti la prova che le ulteriori rilevazioni, comunicate dal Distributore al fornitore soltanto anni dopo, siano di fatto conformi ai consumi imputabili al nel periodo di Parte_1
riferimento. Appare, infatti, verosimile che, in ragione del malfunzionamento, si fosse potuto provvedere solo ad una quantificazione stimata dei consumi, soprattutto in ragione del fatto che lo stesso gestore riferisce che solo nell'anno 2016 si fosse provveduto alla sostituzione del contatore non funzionante. Se così fosse, non si comprende come il nuovo contatore apposto in sostituzione di quello malfunzionante potesse rilevare consumi precedenti alla sua installazione. Della predetta circostanza non vi è alcuna prova, mentre l'unico dato tecnico che si può rilevare in atti attiene alla circostanza che il segnante fosse “fermo a 59275 da ottobre 2013” (cfr. doc.
1.2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Appare, altresì, indimostrata la circostanza evidenziata da parte opposta nella mail del
2/11/2018 (cfr. doc. 5 atto di citazione), circa l'impossibilità di procedere ad effettuare le letture periodiche del contatore per causa imputabile al Cliente;
l'opposta non ha, infatti, fornito alcuna prova delle comunicazioni che afferma di aver trasmesso al , nonché degli avvisi che la stessa dichiara di aver lasciato Parte_1
nella cassetta delle lettere, per informare il Cliente che le era di fatto impedito l'accesso al contatore e che, per questo motivo, i consumi di cui alle fatture emesse erano solo stimati e non effettivi. Da quanto riportato nei verbali di intervento, non essendo stata rilevata alcuna manomissione, sembra potersi dedurre che il malfunzionamento fosse imputabile a forza maggiore e caso fortuito e che non fosse, pertanto, certamente imputabile al fruitore del servizio.
L'eccezione di parte opponente circa il malfunzionamento del contatore risulta sufficiente a imporre alla società fornitrice un onere probatorio certamente più gravoso. Se, infatti, da una parte, in forza del principio di vicinanza della prova, al pagina 8 di 13 fruitore del servizio spetta unicamente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore ed individuare l'effettiva sproporzione dei consumi rilevati, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente quantificato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, dall'altra, sul gestore incombe l'onere di provare che i consumi effettivi corrispondano a quelli rilevati dal contatore.
A nulla rileva che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di somministrazione, le parti avessero previsto la possibilità per la società fornitrice di emettere fatture a conguaglio ad integrazione delle fatture emesse sulla base di consumi stimati, nell'ipotesi in cui gli stessi non fossero individuati sulla base di letture rilevate dal
Distributore gas o da autoletture;
come già precisato, la circostanza che impedisce di poter imputare i consumi rilevati nella fattura n. 240506/2018 al Condominio non è rappresentata dall'impossibilità di richiedere somme a conguaglio, ma dalla mancata prova che le predette somme fossero riferibili ai consumi effettivi rilevati dal contatore nel periodo in cui lo stesso fornitore ammettere esservi stato un malfunzionamento.
Tanto premesso, appare, quindi, fondata la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data
5/08/2022, e, per i motivi sopra esposti, non risulta, pertanto, dovuta da parte del in persona dell'Amministratore p.t., ed in Parte_2
favore della in persona del legale rappresentante p.t., la somma di Controparte_1
euro 44.372,00 di cui alla fattura n. 240506 del 23/08/2018.
Al contrario, devono ritenersi legittimamente emesse da parte della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., le seguenti fatture: n. 1067434 del
[...]
15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di €
1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n. 1237182 del pagina 9 di 13 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di €
136,44.
A tal proposito, si evidenzia che, mancando contestazione sulla rilevazione dei consumi, la fattura commerciale, atto a formazione unilaterale avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ciò comporta che, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura possa costituire un valido elemento probatorio relativamente alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del
13/06/2006). Quanto riferito si verifica ancor di più nei rapporti di somministrazione, ove le fatture contengono indicazioni analitiche dei consumi effettuati.
Nel merito, si precisa che l'opponente, pur non contestando la debenza delle predette somme, afferma di aver provveduto al pagamento della somma di euro 5.000,00, in favore del gestore che l'ha accettata a titolo di acconto sul maggior importo di euro
44.372,00, di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018 (cfr. doc. 21 atto di citazione)
e chiede, pertanto, scomputarsi la somma già corrisposta da quella eventualmente dovuta in favore di Enoenergy S.p.A. Al contrario, la società opposta afferma che la somma di euro 5.000,00, corrisposta da parte opponente, sarebbe stata imputata dalla stessa a fatture insolute di più remota emissione;
in particolare, secondo la tesi sostenuta da parte opposta, sarebbe stato imputato alla fattura n. 292116 l'importo di euro 55,00, alla fattura n. 1050444 l'importo di euro 2.654,00, alla fattura n. 1127296
l'importo di euro 2.190,00 ed, infine, alla fattura n. 1152756 l'importo di euro
1.070,00 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Tanto premesso, occorre evidenziare che risulta pacificamente riconosciuto che il abbia provveduto al pagamento della somma di euro 5.000,00 (cfr. doc. Parte_1
pagina 10 di 13 21 atto di citazione) in favore della società opposta e, al tempo stesso, non risulta contestato dall'opponente che, al momento in cui è stato effettuato il bonifico, il debitore non avesse adempiuto al pagamento delle fatture alle quali l'opposta sostiene che sia stata imputata la somma di euro 5.000,00.
A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'art. 1193, comma 1 c.c., in presenza di una pluralità di debiti della stessa specie di un debitore nei confronti di uno stesso creditore, è il debitore, al momento del pagamento, a dover specificare quale debito intende soddisfare. Se manca la predetta dichiarazione, si applicano i criteri di cui al secondo comma. Non risultando in atti la dichiarazione con cui il debitore abbia individuato il debito a cui va imputato il pagamento della somma di euro 5.000,00, che controparte riconosce di aver ricevuto, dovranno trovare applicazione i criteri legali di imputazione;
pertanto, in presenza di debiti scaduti ed ugualmente garantiti, la somma corrisposta dal mediante bonifico recante la generica causale Parte_1
“acconto di maggior avere” sarebbe dovuta essere imputata al debito più oneroso (e comunque più risalente) di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018 e non ai debiti meno onerosi e comunque più recenti di cui alle fatture indicate da parte opposta, emesse successivamente al 23/07/2018. Allo stesso modo, non appare ragionevole neppure la prospettazione offerta da parte opponente, in ragione della divergenza di importi esistente tra la somma di cui al documento 21 dell'atto di citazione (euro
5.000,00) e quella indicata come somma già versata a titolo di acconto della fattura n.
240506 del 23/07/2018 di cui al documento 12 dell'atto di citazione (euro 5.969,00); la predetta circostanza consente di far ragionevolmente presumere che si tratti di cui somme distinte.
Tanto premesso, considerato che nel presente giudizio è stata riconosciuta la non debenza delle somme di cui alla fattura n. 240506/2018, rilevato che l'opponente non ha contestato il mancato pagamento della fattura n. 292116, della fattura n. 1050444, della fattura n. 1127296 nonché della fattura n. 1152756, non risultando in atti altri pagina 11 di 13 crediti vantati dalla società opposta in favore dell'opponente, può senz'altro imputarsi il pagamento della somma di euro 5.000,00 alle fatture n. 292116 di importo pari ad euro 55,00, alla fattura n. 1050444 di importo pari ad euro 2.654,00, alla fattura n.
1127296 di importo pari ad euro 2.190,00 ed, infine, alla fattura n. 1152756 di importo pari ad euro 1.070,00.
Infine, relativamente alla somma di euro 5.969,00, considerato che, sia nella mail del
4/11/2020 (cfr. doc. 12 atto di citazione), sia nell'estratto conto prodotto in giudizio dalla società opposta (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione), risulta che la predetta somma è stata versata dal a titolo di acconto sul maggior importo di euro Parte_1
44.372,00, di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018. Ebbene, poiché come si è visto le somme di cui alla fattura n. 240506/2018 non sono dovute, si ritiene necessario dover scomputare la somma di euro 5.969,00, versata a titolo di acconto dall'opponente in favore della società opposta, dalla somma complessivamente dovuta di euro 5.998,44, pari agli importi indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto non contestate dall'opponente nel presente giudizio (fatture n.
1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n.
1237182 del 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44).
Deve, quindi, condannarsi il in persona Parte_2 dell'Amministratore p.t., al pagamento dell'importo di euro 29,44, oltre interessi convenzionali a far data dalla scadenza dell'ultima fattura emessa (fattura n.
1424292/2021) fino all'effettivo soddisfo;
la predetta somma è pari alla differenza tra la somma complessiva di cui alle fatture azionate e non contestate dal Cliente e, quindi, dallo stesso riconosciute come dovute, (fatture n. 1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n.
1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n. 1237182 del 18/05/2021
pagina 12 di 13 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44), e l'importo di euro 5.969,00, versato dal Condominio ed imputato dalla società opposta a titolo di acconto di un credito inesistente e, quindi, allo stesso indebitamente imputato.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 3/08/2022;
2. Condanna il in persona Parte_2 dell'Amministratore p.t., al pagamento della somma di euro 29,44, oltre interessi convenzionali a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1424292/2021 fino all'effettivo soddisfo, in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., che liquida in complessivi euro
[...]
4.712,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Via Virgilio n. 1/L, Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Manuela Maria Zoccali che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), già in persona Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pt_1
Via Claudio Monteverdi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Serio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022)
Conclusioni
pagina 1 di 13 Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 14047/2022, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
, in persona dell'Amministratore p.t., il pagamento della somma di Parte_1
euro 50.370,44, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura, in favore della , già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
per il mancato saldo di fatture emesse dal 23/08/2018 al 23/08/2021 per la fornitura di gas naturale.
Il , in persona dell'Amministratore p.t., ha formulato Parte_1
opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della pretesa per inesistenza del credito fatto valere, in quanto nelle more transatto.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società opposta alle spese di giudizio, oltre accessori come per legge. In subordine, nel merito, dichiarare la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, per parziale inesistenza del credito fatto valere e conseguente erroneità del credito vantato. Per
l'effetto, decurtare dall'importo ingiunto la somma di € 5.000,00 già a suo tempo versata in acconto dal , con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_1
Dichiarare altresì la parziale prescrizione del credito fatto valere con conseguente detrazione dall'importo asseritamente preteso, o che il sig. Giudice riterrà dovuto, di complessivi € 5.404,70 di cui € 3.854,07 per consumi ricalcolati relativi al periodo
01.12.2012/31.07.2013 ed € 1.550,63 per imposte imputate al medesimo periodo.
Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda svolta da nei confronti del opponente perché infondata e CP_1 Parte_1 comunque non provata. Per l'effetto, dichiarare che il Condominio opponente nulla deve a , con condanna della società opposta alle spese e compensi del CP_1
pagina 2 di 13 presente giudizio, oltre accessori di legge. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo anche al comprovato comportamento stragiudiziale tenuto dal
opponente”. Parte_1
L'opponente, eccependo preliminarmente la sopravvenuta prescrizione del credito relativo al periodo decorrente dall'1/12/2012 al 31/07/2013, ha rilevato che: 1) nell'anno 2012 aveva sottoscritto con la società opposta un contratto per la fornitura di gas naturale, provvedendo regolarmente al pagamento delle fatture di volta in volta emesse dalla società fornitrice;
2) nel mese di agosto 2018, con la fattura n. 240506, gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 44.372,00, a conguaglio di importi asseritamente dovuti a far data dal mese di dicembre 2012 al mese di giugno
2018; 3) per il tramite dell'Amministratore allora in carica, aveva preso tempestivamente contatti con l'Ufficio Reclami della società opposta, atteso che il predetto importo risultava assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi standard riferibili all'utenza condominiale;
4) con mail del 6/09/2018, la società fornitrice l'aveva informato che la fattura era stata emessa a seguito di un ricalcolo dei consumi eseguito da per malfunzionamento del misuratore;
5) che la CP_3 CP_1
aveva tentato di giustificare lo sproporzionato conguaglio sostenendo che la
[...]
fatture erano state emesse su un consumo stimato, presumibilmente inferiore a quello effettivo ed aveva precisato che negli ultimi sei anni, per causa imputabile allo stesso, non era stato possibile effettuare la rilevazione periodica dei consumi;
6) dagli allegati alla comunicazione fornita dalla società opposta risultava che negli anni
2013, 2014 e 2017 era stata rilevata una lettura effettiva, mentre dall'anno 2017 era stata attivata una telelettura, con conseguente rilevazione digitale e trasmissione automatica dei dati relativi ai consumi;
7) non aveva mai ricevuto, a tal riguardo, alcun avviso da parte della società fornitrice;
8) le modalità con le quali la società opposta effettuava la rilevazione dei dati ai fini della fatturazione riguardavano criteri pagina 3 di 13 di organizzazione interna estranei al rapporto con l'utente, pertanto, lo stesso non avrebbe dovuto subire alcuna conseguenza pregiudizievole a causa dell'errata rilevazione e/o omesso controllo dell'impianto da parte dei soggetti preposti;
9) in data 23/06/2022, l' e l'Ufficio reclami avevano comunicato al suo Controparte_4
difensore che non risultava alcun errore nella fatturazione dei consumi, dal momento che la società fornitrice aveva fatturato in misura corrispondente ai dati di consumo forniti dal distributore e che non aveva fatto pervenire alcuna rettifica;
10) in CP_3
ogni caso la pretesa creditoria risultava illegittima essendo stata nelle more transatta, in quanto: 10a) nel mese di maggio 2022 aveva sottoscritto un contratto di fornitura con un altro gestore Met Energia TA S.p.A.; 10b) la Met Energia TA S.p.A., edotta della pendenza esistente con la società opposta, gli aveva comunicato di aver condiviso con un accordo di saldo e stralcio;
10c) il predetto accordo CP_1
prevedeva il pagamento da parte sua di euro 3.000,00 entro il 2/11/2022, di euro
1.000,00 entro il 9/01/2023 e di euro 1.000,00 entro il 9/02/2023; 10d) aveva effettuato i pagamenti ancor prima delle scadenze previste;
10e) la Met EN TA
S.p.A. gli aveva comunicato di aver concluso con successo tutte le procedure relative alla chiusura di saldo e stralcio e di aver sanato il debito in oggetto;
11) nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il credito vantato, l'importo richiesto non teneva conto del versamento di euro 5.000,00 dallo stesso effettuato nel corso dei contatti intrattenuti stragiudizialmente prima con e poi con ed CP_2 Controparte_1 imputato dall'opposta a titolo di acconto;
12) il predetto surplus di consumo risultava in ogni caso sproporzionato anche al rispetto al consumo massimo annuo di norma riferibile al tipo di caldaia in uso, secondo la valutazione dei tecnici dallo stesso interpellati.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare tutta l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio argomentati
pagina 4 di 13 in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 14047/2022 - R.G. n.
49156/2022. - Accertare e dichiarare la lite temeraria e, per l'effetto, condannare il
al pagamento, in favore di di un equo importo ritenuto di Parte_1 CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società opposta, in sintesi, ha dedotto che: 1) l'importo di euro 44.372,00 era riferito a sei anni di consumi effettivi di cui il Condominio aveva usufruito;
2) la fattura del 23/07/2018 era stata emessa dopo aver ricevuto in pari data i dati di consumo effettivi rilevati dal Distributore;
3) non corrispondeva al vero che la stessa, dall'anno 2013 all'anno 2018, avrebbe fatturato consumi già effettivi;
4) nessuna delle fatture aveva ad oggetto il dato effettivo perché tale dato, sino al 23 luglio 2018, non era stato trasmesso né dall'impresa distributrice né dal Cliente mediante l'autolettura; 5) a riprova della correttezza del proprio operato, aveva trasmetto alla procuratrice del anche i verbali di misura rilevati dal Distributore per Parte_1
offrire evidenza della corrispondenza tra quanto registrato dall'impresa di distribuzione e quanto fatturato dalla società di fornitura;
6) non aveva alcuna competenza, né responsabilità nella rilevazione dei consumi e nella manutenzione degli strumenti di misura dei consumi;
7) non vi era alcuna traccia della transazione rilevata da parte opponente e che, a tal riguardo, non aveva avuto alcun rapporto con la società MET, né con altri soggetti con essa eventualmente coinvolti;
8) le ricevute di bonifico depositate dalla controparte relativamente a tale presunta transazione indicavano come destinatario un soggetto alla stessa sconosciuto, tale sig. Per_1
, e non la società medesima;
9) aveva imputato il pagamento ricevuto alle
[...]
bollette insolute di più remota emissione poiché sulla fattura n. 240506 era pendente un reclamo con tutte le relative contestazioni;
10) l'eccezione di prescrizione era infondata poiché il dies a quo era individuato nel giorno successivo alla scadenza della fattura;
11) dell'unica fattura contestata dall'opponente era stata data prova documentale e argomentativa piena ed esaustiva in ordine alla sua legittimità.
pagina 5 di 13 Nel corso del procedimento, con ordinanza del 7/06/2023 che qui si intende riportata e confermata, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, “in attesa della piena dimostrazione della funzionalità del contatore in seguito agli interventi di correzione e riparazione asseritamente posti in essere”.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva anzitutto che risultano circostanze non contestate: l'esistenza del contratto di fornitura di gas naturale sottoscritto dalle parti, l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'opponente nel periodo in cui sono state emesse le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto ed, infine, la legittima emissione di parte delle fatture azionate (n.
1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n.
1237182 del 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44), da cui, tuttavia, parte opponente chiede di scomputare le somme versate a titolo di acconto. Allo stesso modo, dalla documentazione versata in atti, sembra potersi dedurre che entrambe le parti hanno rilevato il malfunzionamento del contatore al tempo in cui si è usufruito del servizio de quo;
a tal riguardo, tuttavia, il somministrante sostiene però che si fosse provveduto alla riparazione del misuratore e che la mancata comunicazione preventiva dei consumi effettivi fosse imputabile unicamente a negligenza del Cliente, che non aveva consentito l'accesso ai locali in cui era posto il contatore, né aveva provveduto ad effettuare l'autolettura.
D'altra parte, il Cliente dubita della reale corrispondenza delle misurazioni qualificate dal somministrante come effettive nella fattura azionata e contestata, in ragione sia pagina 6 di 13 del malfunzionamento del misuratore, confermato anche dalla società fornitrice, al tempo in cui si sarebbero registrati i consumi, sia in considerazione del lungo lasso temporale intercorso tra l'avvenuta fruizione del servizio e l'emissione della fattura medesima a titolo di conguaglio.
A tal riguardo si precisa che, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, pertanto, in caso di contestazione sufficientemente specifica e circostanziata, e comunque effettuata anche prima del giudizio, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante o, come nel caso di specie, che i consumi rilevati successivamente mediante conguaglio fossero corrispondenti a quelli effettivi. Il fruitore del servizio, infatti, deve limitarsi a provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che, anche mediante un'attenta custodia dell'impianto, non si sarebbe potuto alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30290; Cass.
Civ., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 23699).
Tanto premesso, si precisa anzitutto che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti, certamente può rilevarsi come la società fornitrice fosse a conoscenza del malfunzionamento del contatore;
già nel verbale di intervento del 14/08/2014 veniva, infatti, riportata la predetta circostanza tanto che era stata programmata la sostituzione del contatore in tempi molto brevi. Nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c., l'opposta afferma “sul contatore del Condominio era stata riscontrata la predetta anomalia consistente nella non registrazione dei flussi di consumo di cui
l'utente però, nelle more, usufruiva: nella sostanza lo strumento di misura non riusciva a registrare il gas di cui il Condominio usufruiva ma che intanto era correttamente erogato in suo favore”. Sebbene, quindi, sia provata in giudizio pagina 7 di 13 l'esistenza del malfunzionamento e l'impossibilità che il misuratore rilevasse i consumi effettivi nel periodo di cui alla fattura contestata, non risulta in atti la prova che le ulteriori rilevazioni, comunicate dal Distributore al fornitore soltanto anni dopo, siano di fatto conformi ai consumi imputabili al nel periodo di Parte_1
riferimento. Appare, infatti, verosimile che, in ragione del malfunzionamento, si fosse potuto provvedere solo ad una quantificazione stimata dei consumi, soprattutto in ragione del fatto che lo stesso gestore riferisce che solo nell'anno 2016 si fosse provveduto alla sostituzione del contatore non funzionante. Se così fosse, non si comprende come il nuovo contatore apposto in sostituzione di quello malfunzionante potesse rilevare consumi precedenti alla sua installazione. Della predetta circostanza non vi è alcuna prova, mentre l'unico dato tecnico che si può rilevare in atti attiene alla circostanza che il segnante fosse “fermo a 59275 da ottobre 2013” (cfr. doc.
1.2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Appare, altresì, indimostrata la circostanza evidenziata da parte opposta nella mail del
2/11/2018 (cfr. doc. 5 atto di citazione), circa l'impossibilità di procedere ad effettuare le letture periodiche del contatore per causa imputabile al Cliente;
l'opposta non ha, infatti, fornito alcuna prova delle comunicazioni che afferma di aver trasmesso al , nonché degli avvisi che la stessa dichiara di aver lasciato Parte_1
nella cassetta delle lettere, per informare il Cliente che le era di fatto impedito l'accesso al contatore e che, per questo motivo, i consumi di cui alle fatture emesse erano solo stimati e non effettivi. Da quanto riportato nei verbali di intervento, non essendo stata rilevata alcuna manomissione, sembra potersi dedurre che il malfunzionamento fosse imputabile a forza maggiore e caso fortuito e che non fosse, pertanto, certamente imputabile al fruitore del servizio.
L'eccezione di parte opponente circa il malfunzionamento del contatore risulta sufficiente a imporre alla società fornitrice un onere probatorio certamente più gravoso. Se, infatti, da una parte, in forza del principio di vicinanza della prova, al pagina 8 di 13 fruitore del servizio spetta unicamente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore ed individuare l'effettiva sproporzione dei consumi rilevati, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente quantificato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, dall'altra, sul gestore incombe l'onere di provare che i consumi effettivi corrispondano a quelli rilevati dal contatore.
A nulla rileva che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di somministrazione, le parti avessero previsto la possibilità per la società fornitrice di emettere fatture a conguaglio ad integrazione delle fatture emesse sulla base di consumi stimati, nell'ipotesi in cui gli stessi non fossero individuati sulla base di letture rilevate dal
Distributore gas o da autoletture;
come già precisato, la circostanza che impedisce di poter imputare i consumi rilevati nella fattura n. 240506/2018 al Condominio non è rappresentata dall'impossibilità di richiedere somme a conguaglio, ma dalla mancata prova che le predette somme fossero riferibili ai consumi effettivi rilevati dal contatore nel periodo in cui lo stesso fornitore ammettere esservi stato un malfunzionamento.
Tanto premesso, appare, quindi, fondata la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data
5/08/2022, e, per i motivi sopra esposti, non risulta, pertanto, dovuta da parte del in persona dell'Amministratore p.t., ed in Parte_2
favore della in persona del legale rappresentante p.t., la somma di Controparte_1
euro 44.372,00 di cui alla fattura n. 240506 del 23/08/2018.
Al contrario, devono ritenersi legittimamente emesse da parte della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., le seguenti fatture: n. 1067434 del
[...]
15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di €
1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n. 1237182 del pagina 9 di 13 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di €
136,44.
A tal proposito, si evidenzia che, mancando contestazione sulla rilevazione dei consumi, la fattura commerciale, atto a formazione unilaterale avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ciò comporta che, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura possa costituire un valido elemento probatorio relativamente alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del
13/06/2006). Quanto riferito si verifica ancor di più nei rapporti di somministrazione, ove le fatture contengono indicazioni analitiche dei consumi effettuati.
Nel merito, si precisa che l'opponente, pur non contestando la debenza delle predette somme, afferma di aver provveduto al pagamento della somma di euro 5.000,00, in favore del gestore che l'ha accettata a titolo di acconto sul maggior importo di euro
44.372,00, di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018 (cfr. doc. 21 atto di citazione)
e chiede, pertanto, scomputarsi la somma già corrisposta da quella eventualmente dovuta in favore di Enoenergy S.p.A. Al contrario, la società opposta afferma che la somma di euro 5.000,00, corrisposta da parte opponente, sarebbe stata imputata dalla stessa a fatture insolute di più remota emissione;
in particolare, secondo la tesi sostenuta da parte opposta, sarebbe stato imputato alla fattura n. 292116 l'importo di euro 55,00, alla fattura n. 1050444 l'importo di euro 2.654,00, alla fattura n. 1127296
l'importo di euro 2.190,00 ed, infine, alla fattura n. 1152756 l'importo di euro
1.070,00 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Tanto premesso, occorre evidenziare che risulta pacificamente riconosciuto che il abbia provveduto al pagamento della somma di euro 5.000,00 (cfr. doc. Parte_1
pagina 10 di 13 21 atto di citazione) in favore della società opposta e, al tempo stesso, non risulta contestato dall'opponente che, al momento in cui è stato effettuato il bonifico, il debitore non avesse adempiuto al pagamento delle fatture alle quali l'opposta sostiene che sia stata imputata la somma di euro 5.000,00.
A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'art. 1193, comma 1 c.c., in presenza di una pluralità di debiti della stessa specie di un debitore nei confronti di uno stesso creditore, è il debitore, al momento del pagamento, a dover specificare quale debito intende soddisfare. Se manca la predetta dichiarazione, si applicano i criteri di cui al secondo comma. Non risultando in atti la dichiarazione con cui il debitore abbia individuato il debito a cui va imputato il pagamento della somma di euro 5.000,00, che controparte riconosce di aver ricevuto, dovranno trovare applicazione i criteri legali di imputazione;
pertanto, in presenza di debiti scaduti ed ugualmente garantiti, la somma corrisposta dal mediante bonifico recante la generica causale Parte_1
“acconto di maggior avere” sarebbe dovuta essere imputata al debito più oneroso (e comunque più risalente) di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018 e non ai debiti meno onerosi e comunque più recenti di cui alle fatture indicate da parte opposta, emesse successivamente al 23/07/2018. Allo stesso modo, non appare ragionevole neppure la prospettazione offerta da parte opponente, in ragione della divergenza di importi esistente tra la somma di cui al documento 21 dell'atto di citazione (euro
5.000,00) e quella indicata come somma già versata a titolo di acconto della fattura n.
240506 del 23/07/2018 di cui al documento 12 dell'atto di citazione (euro 5.969,00); la predetta circostanza consente di far ragionevolmente presumere che si tratti di cui somme distinte.
Tanto premesso, considerato che nel presente giudizio è stata riconosciuta la non debenza delle somme di cui alla fattura n. 240506/2018, rilevato che l'opponente non ha contestato il mancato pagamento della fattura n. 292116, della fattura n. 1050444, della fattura n. 1127296 nonché della fattura n. 1152756, non risultando in atti altri pagina 11 di 13 crediti vantati dalla società opposta in favore dell'opponente, può senz'altro imputarsi il pagamento della somma di euro 5.000,00 alle fatture n. 292116 di importo pari ad euro 55,00, alla fattura n. 1050444 di importo pari ad euro 2.654,00, alla fattura n.
1127296 di importo pari ad euro 2.190,00 ed, infine, alla fattura n. 1152756 di importo pari ad euro 1.070,00.
Infine, relativamente alla somma di euro 5.969,00, considerato che, sia nella mail del
4/11/2020 (cfr. doc. 12 atto di citazione), sia nell'estratto conto prodotto in giudizio dalla società opposta (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione), risulta che la predetta somma è stata versata dal a titolo di acconto sul maggior importo di euro Parte_1
44.372,00, di cui alla fattura n. 240506 del 23/07/2018. Ebbene, poiché come si è visto le somme di cui alla fattura n. 240506/2018 non sono dovute, si ritiene necessario dover scomputare la somma di euro 5.969,00, versata a titolo di acconto dall'opponente in favore della società opposta, dalla somma complessivamente dovuta di euro 5.998,44, pari agli importi indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto non contestate dall'opponente nel presente giudizio (fatture n.
1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n. 1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n.
1237182 del 18/05/2021 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44).
Deve, quindi, condannarsi il in persona Parte_2 dell'Amministratore p.t., al pagamento dell'importo di euro 29,44, oltre interessi convenzionali a far data dalla scadenza dell'ultima fattura emessa (fattura n.
1424292/2021) fino all'effettivo soddisfo;
la predetta somma è pari alla differenza tra la somma complessiva di cui alle fatture azionate e non contestate dal Cliente e, quindi, dallo stesso riconosciute come dovute, (fatture n. 1067434 del 15/02/2021 dell'importo di € 2.416,00; n. 1119090 del 15/03/2021 dell'importo di € 1.516,00; n.
1185359 del 13/04/2021 dell'importo di € 1.422,00; n. 1237182 del 18/05/2021
pagina 12 di 13 dell'importo di € 508,00; n. 1424292 del 23/08/2021 dell'importo di € 136,44), e l'importo di euro 5.969,00, versato dal Condominio ed imputato dalla società opposta a titolo di acconto di un credito inesistente e, quindi, allo stesso indebitamente imputato.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 14047/2022 (R.G. n. 49156/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 3/08/2022;
2. Condanna il in persona Parte_2 dell'Amministratore p.t., al pagamento della somma di euro 29,44, oltre interessi convenzionali a decorrere dalla scadenza della fattura n. 1424292/2021 fino all'effettivo soddisfo, in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., che liquida in complessivi euro
[...]
4.712,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
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