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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4655 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. SAVINO Davide ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Binetto, alla via Bitetto, n. 14
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.03.2025, contestava, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile con le condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12. Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67 per cento, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa è risultata affetta da “discopatie multiple Per_1 con segni di sofferenza neurogena nei miomeri L5-S1 sinistra e C5-C6 di destra, gonartrosi bilaterale lieve-moderata, esiti di frattura biossea gamba dx trattata con osteosintesi, esiti di pregressa TVP popliteo – surale in trombofilia minore in NAO, sindrome del tunnel carpale a destra, sospetta snd fibromialgica, ipertensione arteriosa, obesità I classe”.
Nel dettaglio, la “degenerazione artrosica diffusa” è “di media entità”, la sindrome fibromialgica “trattata con integratori e blandi antidepressivi” e la mutazione genetica espone l'istante “a maggior rischio trombotico, evento che si è concretizzato in una sola circostanza e si è risolto senza esiti permanenti”.
pag. 2/4 Di conseguenza, il quadro clinico che ne deriva “non” è connotato da “gravi patologie in grado di incidere in modo sostanziale sulla validità fisica generale” della Pt_1
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella proposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo aveva replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che “la presunta rigidità del piede superiore al 70% risulta contraddetta dall'esame obiettivo […] che ha documentato cicatrici chirurgiche lungo il malleolo esterno della gamba dx, con mezzi di sintesi palpabili, non evidenti limitazioni funzionali né edema delle caviglie, tonotrofismo muscolare conservato”. Inoltre, la ricorrente “non presenta alcuna condizione assimilabile a coronaropatia e assume anticoagulanti orali esclusivamente a scopo preventivo per possibili eventi cardiovascolari, essendo affetta da trombofilia minore (deficit di proteina S)”. Ancora, il c.t.u., con riferimento ai codici tabellari utilizzati dal c.t.p., aveva rilevato che “per il cod. 7105 si verifica una duplicazione valutativa: le degenerazioni artrosiche delle ginocchia e del rachide lombare vengono considerate sia individualmente (cod. 7205 e cod. 7010) sia come complicanze dell'obesità (la signora presenta un'obesità di I Pt_1 classe con IMC inferiore a 35)”. Infine, era già stato evidenziato che “la "sospetta sindrome fibromialgica" ha ottenuto riconoscimento tabellare, nonostante, secondo rigorosi criteri medico-legali, non dovrebbe essere ancora considerata tale, essendo classificata solo come "sospetta"”.
Di talché, la domanda va respinta, in quanto, “applicando la formula riduzionistica di
HA per patologie coesistenti”, si riscontra in capo alla ricorrente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del “67%”.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 29.03.2025, nei confronti dell' Parte_2 CP_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4655 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. SAVINO Davide ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Binetto, alla via Bitetto, n. 14
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.03.2025, contestava, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile con le condizioni e modalità CP_1 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12. Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67 per cento, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa è risultata affetta da “discopatie multiple Per_1 con segni di sofferenza neurogena nei miomeri L5-S1 sinistra e C5-C6 di destra, gonartrosi bilaterale lieve-moderata, esiti di frattura biossea gamba dx trattata con osteosintesi, esiti di pregressa TVP popliteo – surale in trombofilia minore in NAO, sindrome del tunnel carpale a destra, sospetta snd fibromialgica, ipertensione arteriosa, obesità I classe”.
Nel dettaglio, la “degenerazione artrosica diffusa” è “di media entità”, la sindrome fibromialgica “trattata con integratori e blandi antidepressivi” e la mutazione genetica espone l'istante “a maggior rischio trombotico, evento che si è concretizzato in una sola circostanza e si è risolto senza esiti permanenti”.
pag. 2/4 Di conseguenza, il quadro clinico che ne deriva “non” è connotato da “gravi patologie in grado di incidere in modo sostanziale sulla validità fisica generale” della Pt_1
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella proposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo aveva replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che “la presunta rigidità del piede superiore al 70% risulta contraddetta dall'esame obiettivo […] che ha documentato cicatrici chirurgiche lungo il malleolo esterno della gamba dx, con mezzi di sintesi palpabili, non evidenti limitazioni funzionali né edema delle caviglie, tonotrofismo muscolare conservato”. Inoltre, la ricorrente “non presenta alcuna condizione assimilabile a coronaropatia e assume anticoagulanti orali esclusivamente a scopo preventivo per possibili eventi cardiovascolari, essendo affetta da trombofilia minore (deficit di proteina S)”. Ancora, il c.t.u., con riferimento ai codici tabellari utilizzati dal c.t.p., aveva rilevato che “per il cod. 7105 si verifica una duplicazione valutativa: le degenerazioni artrosiche delle ginocchia e del rachide lombare vengono considerate sia individualmente (cod. 7205 e cod. 7010) sia come complicanze dell'obesità (la signora presenta un'obesità di I Pt_1 classe con IMC inferiore a 35)”. Infine, era già stato evidenziato che “la "sospetta sindrome fibromialgica" ha ottenuto riconoscimento tabellare, nonostante, secondo rigorosi criteri medico-legali, non dovrebbe essere ancora considerata tale, essendo classificata solo come "sospetta"”.
Di talché, la domanda va respinta, in quanto, “applicando la formula riduzionistica di
HA per patologie coesistenti”, si riscontra in capo alla ricorrente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del “67%”.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 29.03.2025, nei confronti dell' Parte_2 CP_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4