Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 febbraio 1980
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Versione
4 maggio 1985
Art. 3.

Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:
a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212 , prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sara' quella stabilita nelle modalita' e nei limiti previsti all' articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212 ;
b) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 settembre 1969;
((c) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 agosto 1970, nonche' per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane e' fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali))
Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.
La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti, non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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