TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9688/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9688/2022 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Sicilia n. 31 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Prandina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Casazza (BG), Piazza della Pieve n. 1, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza (MB), Via Ardigò n. 39, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Missori n. 14, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso alle seguenti condizioni depositate e sottoscritte congiuntamente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milano dai signori e in data 24.04.2006, trascritto negli atti dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Monza al n. 41, Parte II, Serie B, Anno 2006, disponendo le conseguenti annotazioni di legge e con ogni conseguente statuizione.
2) Confermare l'affido congiunto dei due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 dovranno collaborare fattivamente nell'interesse dei figli, condividendo le informazioni che li riguardano e ogni decisione inerente alla salute, all'istruzione, all'educazione degli stessi;
ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni quotidiane di ordinaria amministrazione che li riguardano, durante il tempo che li terrà con sé.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Monza in viale Sicilia n. 31 completa di arredi alla signora , quale genitore collocatario dei due figli e Parte_1 Per_1 Per_2
4) Stabilire che, salvo diversi accordi fra i genitori, il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_2
i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana ritirandoli alle ore 18:30 e tenendoli sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, estive e pasquali secondo il calendario già stabilito in sede di separazione;
- siccome il 16 novembre 2025 il figlio diventerà maggiorenne, dopo tale data il padre si Per_1 accorderà direttamente con il ragazzo per le visite ed i tempi di permanenza. 5) Porre a carico del Sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei due figli, Parte_2 il versamento alla signora entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo mensile di €uro Parte_1
600,00= (€uro 300,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Prendere atto che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora in aggiunta Parte_1 al contributo al mantenimento ordinario versato dal padre.
7) Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli e Per_1 Per_2 secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Monza (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto). Il padre provvederà a versare alla madre, che quindi anticiperà l'intero costo, la propria quota di tali spese a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della presentazione delle pezze giustificative.
8) Disporre che i signori e si rilascino reciproca autorizzazione per il Parte_1 Parte_2 rilascio e/o il rinnovo del passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
9) Dare atto che i signori e sono economicamente autosufficienti e che pertanto alcun Pt_1 Pt_2 assegno divorzile dovrà essere riconosciuto nei loro confronti.
10) Prendere atto che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda.
11) Dare atto che le spese e le competenze del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 08.10.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti, raggiunte dopo un lungo processo, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 23/11/2022, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 24 aprile 2006 (atto n. 149 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9688/2022 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Sicilia n. 31 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Prandina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Casazza (BG), Piazza della Pieve n. 1, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza (MB), Via Ardigò n. 39, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Missori n. 14, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso alle seguenti condizioni depositate e sottoscritte congiuntamente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milano dai signori e in data 24.04.2006, trascritto negli atti dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Monza al n. 41, Parte II, Serie B, Anno 2006, disponendo le conseguenti annotazioni di legge e con ogni conseguente statuizione.
2) Confermare l'affido congiunto dei due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 dovranno collaborare fattivamente nell'interesse dei figli, condividendo le informazioni che li riguardano e ogni decisione inerente alla salute, all'istruzione, all'educazione degli stessi;
ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni quotidiane di ordinaria amministrazione che li riguardano, durante il tempo che li terrà con sé.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Monza in viale Sicilia n. 31 completa di arredi alla signora , quale genitore collocatario dei due figli e Parte_1 Per_1 Per_2
4) Stabilire che, salvo diversi accordi fra i genitori, il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_2
i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana ritirandoli alle ore 18:30 e tenendoli sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, estive e pasquali secondo il calendario già stabilito in sede di separazione;
- siccome il 16 novembre 2025 il figlio diventerà maggiorenne, dopo tale data il padre si Per_1 accorderà direttamente con il ragazzo per le visite ed i tempi di permanenza. 5) Porre a carico del Sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei due figli, Parte_2 il versamento alla signora entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo mensile di €uro Parte_1
600,00= (€uro 300,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Prendere atto che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora in aggiunta Parte_1 al contributo al mantenimento ordinario versato dal padre.
7) Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli e Per_1 Per_2 secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Monza (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto). Il padre provvederà a versare alla madre, che quindi anticiperà l'intero costo, la propria quota di tali spese a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della presentazione delle pezze giustificative.
8) Disporre che i signori e si rilascino reciproca autorizzazione per il Parte_1 Parte_2 rilascio e/o il rinnovo del passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
9) Dare atto che i signori e sono economicamente autosufficienti e che pertanto alcun Pt_1 Pt_2 assegno divorzile dovrà essere riconosciuto nei loro confronti.
10) Prendere atto che le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda.
11) Dare atto che le spese e le competenze del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 08.10.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti, raggiunte dopo un lungo processo, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 23/11/2022, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 24 aprile 2006 (atto n. 149 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi