Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 febbraio 1909 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 dicembre 1974 |
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
E' sempre indispensabile rispettare l'interesse pubblico alla massima trasparenza e imparzialità nella scelta del contraente anche nelle procedure di alienazione di beni del patrimonio disponibile degli enti locali. Nota a Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, 04.09.2019 n. 1490 Di Giulia Milo. MASSIMA Per l'impugnazione delle deliberazioni comunali occorre distinguere tra soggetti direttamente contemplati nell'atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, per i quali il termine decadenziale decorre dalla data di notifica o da quella dell'effettiva piena conoscenza, intesa come percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e dei profili che …
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Giurisprudenza • 68
- 1. Trib. Paola, sentenza 30/12/2024, n. 1052Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1295/2020 trattenuta in decisione all'udienza del 22/11/2022, previa concessione dei termini abbreviati all'art. 190 c.p.c. vertente TRA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MO RI Attore E Controparte_1 (C.F. C.F._1 , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FORESTIERI MASSIMILIANO Convenuto Controparte_2 (C.F.P.IVA_2 ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro …Leggi di più...
- proposta irrevocabile d'acquisto·
- menzioni urbanistiche e catastali·
- ripetizione indebito·
- legge n. 113/1983·
- diritto di superficie·
- nullità atto di trasferimento·
- art. 2932 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Art. 1.
I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
- Art. 2.
I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.
La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.
- Art. 3.
La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.
((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.
Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano))
Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.