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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1136/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1136 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 e promossa
DA
in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Ugo Giuliani, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Atri (TE), Vico Vescovado n. 5
Opponente
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Daniele Di Tecco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Morro D'Oro (TE), Via Martin Luther
King n. 11
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di locazione immobiliare.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 325/2019 (r.g. n. 144/2019) che le ingiungeva il pagamento in favore della società di € 3.637,00 oltre interessi e spese di procedura a Controparte_1 titolo di canoni di locazione non pagati relativi ai contratti di locazione stipulati in data 2.05.2014,
2.05.2015 e 2.05.2016.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo pagina 1 di 6 opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020.
4. Con provvedimento del 21.12.2020 il Giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e alla successiva udienza del 13.01.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. trattandosi di controversia in materia locatizia.
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per valore in favore del giudice di pace sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'art. 8 c.p.c. nella sua originaria formulazione attribuiva al Pretore la competenza nella «cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani» (n. 3).
A seguito alla soppressione della figura del pretore ad opera della l. 51/1998 l'art. 7 c.p.c. - nel testo ratione temporis vigente – attribuisce, per quel che rileva in questa sede, al giudice di pace la competenza nelle cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00, «quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».
L'art. 447bis c.p.c. detta il rito applicabile alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto instaurate davanti al Tribunale richiamando l'art. 433 c.p.c. il quale, nel prevedere che il giudice competente in sede di gravame è la Corte d'Appello, implicitamente presuppone la competenza in via esclusiva del Tribunale.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – a seguito della soppressione della Pretura, la competenza in via esclusiva in materia locatizia spetta al Tribunale (nella specie il Tribunale di Teramo in quanto luogo dove si trova il bene locato) a prescindere dal valore dei canoni dovuti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 30 luglio
2019, n. 20554; Cass. civ., sez. 3, 31 ottobre 2019, n. 2804; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 4 giugno
2024, n. 15639).
6. Sempre in via preliminare parte opponente ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria promossa per intervenuta sospensione dei termini concessa in favore della società ex art. 20 l. 44/1999 dalla Procura della Repubblica-sede con provvedimento del
22.06.2018, il quale ha disposto la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle esecuzioni pendenti a carico di e Parte_1 Parte_1
anche quali titolari della per la durata di 300 giorni a far
[...] Parte_1 data da 5.02.2018, durata prorogata con provvedimento dell'11.06.2019 (vd. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente).
In punto di diritto, l'art. 20 co. 1 legge n. 44/1999 prevede che a favore dei soggetti che hanno richiesto o nel cui interesse è stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3 (elargizione alle vittime di richieste estorsive), 5 (elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive), 6
(elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà) e 8 (elargizione ai superstiti) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari nonché di ogni altro atto pagina 2 di 6 avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di 300 giorni
(proroga che, ai sensi del co. 6, deve essere riconosciuta con provvedimento del procuratore della
Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3), termine poi prorogato ad anni due a decorrere dal precedente provvedimento di sospensione. A favore dei medesimi soggetti, il citato art. 20 prevede, altresì, la proroga per tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali (co. 2), la sospensione per 300 giorni
(prorogati poi a 2 anni) dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione che sono scaduti o scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (co. 3) nonché la sospensione, per il medesimo periodo, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (co.
4).
Trattasi di una disposizione che stabilisce un beneficio di legge a tutela delle vittime di usura, le quali non devono essere messe nelle condizioni di “mutare in pejus le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni e decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora, ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 20 settembre 2017, n. 21854).
Alla luce del tenore di tale disposizione e della ratio ad essa sottesa, ritiene il Tribunale che la possibilità di richiedere il decreto ingiuntivo non è preclusa trattandosi di azione finalizzata al conseguimento di un titolo (eventualmente da porre in esecuzione successivamente alla scadenza del termine di sospensione).
7. Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto
(che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
7.1. In applicazione dei suddetti principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova dell'an del diritto di credito vantato rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo il rapporto di locazione, oltre che incontestato, provato dalla documentazione in atti. Risulta, invero, dagli atti di causa che tra le odierne parti sono stati stipulati tre contratti di locazione (rispettivamente in data 2.05.2014, 2.05.2015 e 2.05.2016) nei quali la società ha concesso in locazione alla società Controparte_1 [...] gli spazi pubblicitari (in Parte_1 particolare l'installazione di n. 1 impianto pubblicitario di mt 6,00*3,00) nel terreno di sua proprietà sito in Pineto (meglio identificato in atti) al corrispettivo annuo di € 1,200,00 + IVA da corrispondere in rate mensili da € 100,00 + IVA ciascuna (vd. doc. allegati al ricorso monitorio).
7.2. Quanto all'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa fatta valere dal creditore parte opponente ha eccepito la non debenza delle somme azionate sostenendo di aver già corrisposto tutti i canoni.
pagina 3 di 6 Detta eccezione è solo parzialmente fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta risulta il solo pagamento di € 122,00 a saldo della fattura n. 149/2015 e il pagamento del medesimo importo a saldo della fattura n. 134/2015 (vd. doc. 3 allegato alla citazione), fatture che rientrano tra quelle oggetto del ricorso monitorio (insieme alla fattura n. 173 del 2014; alle fatture n. 3, 21, 34, 49, 70, 77, 89, 102, 115 e 163 del 2015, alle fatture n. 3, 16, 30, 47, 66, 71, 82, 95, 107, 124, 134, 148 del 2016 e alle fatture n. 4, 18, 34, 50 del
2017).
Sul punto parte opposta ha dedotto che tali pagamenti sono stati imputati a saldo delle fatture n.
144 del 2014 e 158 del 2014, trattandosi di debiti più remoti.
In punto di diritto l'art. 1193 c.c. prevede che «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare» (co. 1), con la precisazione che detta facoltà deve essere esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia in quanto, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi è il consenso del creditore
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3644). Se il debitore non si avvale di tale facoltà la scelta spetta, ai sensi dell'art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati. Se l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore, operano i criteri legali suppletivi di cui all'art. 1193 co.
2 c.c. per cui «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
Quanto alla prova dell'imputazione, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale, se il debitore – come nel caso di specie – eccepisce di aver già adempiuto
(anche solo in parte) il debito per il quale è stato convenuto in giudizio, incombe sul creditore che sostiene l'imputabilità del pagamento effettuato all'estinzione di un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di allegare e provare sia l'esistenza dell'altro credito scaduto che afferma adempiuto, sia i presupposti per la diversa imputazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez.
2, 14 gennaio 2020, n. 450).
Orbene nel caso di specie, avendo parte opponente indicato espressamente le fatture a saldo delle quali imputare i pagamenti effettuati, non sussistono i presupposti affinché il creditore odierno opposto possa procedere ad una diversa imputazione.
Il fatto che – in ipotesi – parte opponente non abbia pagato le fatture n. 144 del 3.10.2014 e n.
158 del 4.11.2014 non incide sulla questione oggetto di giudizio in quanto, a fronte dell'imputazione di pagamento effettuata dal debitore, parte opposta avrebbe dovuto azionare monitoriamente le citate fatture del 2014 (e, per tale ragione, irrilevante e inammissibile è la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Non risultano, invece, ulteriori pagamenti rispetto a quelli citati riferibili ai canoni di locazione oggetto del decreto ingiuntivo e, al riguardo:
- non può essere attribuita natura di quietanza ai contratti di locazione nella parte in cui si legge che “il conduttore provvederà al pagamento” di “euro 200,00 (Euro duecento/00) più Iva come per pagina 4 di 6 legge alla firma del contratto, pari alla metà del corrispettivo pattuito eguale ai primi n. 2 (due) mesi di locazione anticipata” (art. 11) in quanto trattasi di una clausola che impone un obbligo di pagamento in carico al conduttore e che non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ricognizione da parte del locatore dell'intervenuto pagamento;
- parimenti alcun rilievo assume l'art. 13 dei contratti che attribuisce al locatore la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in caso di mancato pagamento dei canoni nel termine, trattandosi di una mera facoltà rimessa alla scelta del locatore (contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la scelta di procedere al rinnovo dei contratti non implica, pertanto, alcun riconoscimento dell'intervenuto pagamento);
- non può trovare accoglimento la tesi di parte opponente secondo cui il proprio debito sarebbe stato in parte compensato con il debito vantato dall'odierna opposta a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione di stampe pubblicitarie in quanto, oltre alla genericità dell'allegazione
(essendosi limitata a sostenere di aver corrisposto tutti i canoni “in parte a mezzo bonifici bancari, in parte a mezzo assegni, in parte in contanti, in parte in compensazione di contro crediti”, senza neanche specificare gli importi), trattasi di allegazione tardiva, in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (e, per tale motivo, le richieste istruttorie sono inammissibili e irrilevanti)
8. Alla luce di quanto sopraesposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo trova parziale accoglimento con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Parte opponente, tuttavia, deve essere condannata al pagamento in favore della controparte di € 3.393,00 (€ 3.637,00 decurtati di € 244 relativi ai pagamenti delle fatture nn. 149 e 134 del 2015) a titolo di canoni di locazione non pagati.
8.1. A tale importo devono aggiungersi gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 192/2012 atteso che, ai sensi dell'art. 2 lett. a), per «transazioni commerciali» si intendono «i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, in assenza di limitazioni, tale nozione dev'essere intesa in senso lato, ricomprendendo tutte le prestazioni di servizi, tra cui anche la locazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, 28 febbraio 2019, n. 5803).
Tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, ossia sono pari al tasso di riferimento della Banca EN EU (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale (tale tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno mentre per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno) maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali che – come quelle oggetto di causa – sono state concluse dopo il
1.01.2013, interessi da calcolarsi su base giornaliera e in modo semplice (di talché gli interessi non producono a loro volta interessi)
Ai sensi dell'art. 4 co. 1 d.lgs. n. 231/2011 gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la pagina 5 di 6 costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento (trattasi di un automatismo che opera in modo generalizzato dal 1.01.2013 avendo il creditore sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto) e se – come nel caso di specie – non vi è accordo sulla scadenza del pagamento (in quanto nei contratti vi è scritto genericamente che il pagamento dei singoli canoni avverrà in modo anticipato) né sul momento di ricevimento della fattura, essi decorrono decorsi trenta giorni dalla data di prestazione dei servizi da individuarsi nel giorno 1 di ogni mese avendo i contratti di locazione decorrenza dal 1.05 al 30.04 dell'anno successivo (art. 4 co. 2 lett. b).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente essendo stato riconosciuto il credito seppur in misura inferiore a quanto originariamente richiesto.
Esse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alla non particolare complessità della controversia, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, sono liquidate in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € € 3.393,00 a titolo di canoni locatizi non pagati, oltre interessi moratori come da par.
8.1. della motivazione;
3) condanna a corrispondere a € 2.127,00 per Parte_1 Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Teramo, 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1136 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 e promossa
DA
in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Ugo Giuliani, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Atri (TE), Vico Vescovado n. 5
Opponente
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Daniele Di Tecco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Morro D'Oro (TE), Via Martin Luther
King n. 11
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di locazione immobiliare.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 325/2019 (r.g. n. 144/2019) che le ingiungeva il pagamento in favore della società di € 3.637,00 oltre interessi e spese di procedura a Controparte_1 titolo di canoni di locazione non pagati relativi ai contratti di locazione stipulati in data 2.05.2014,
2.05.2015 e 2.05.2016.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo pagina 1 di 6 opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020.
4. Con provvedimento del 21.12.2020 il Giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e alla successiva udienza del 13.01.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. trattandosi di controversia in materia locatizia.
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per valore in favore del giudice di pace sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'art. 8 c.p.c. nella sua originaria formulazione attribuiva al Pretore la competenza nella «cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani» (n. 3).
A seguito alla soppressione della figura del pretore ad opera della l. 51/1998 l'art. 7 c.p.c. - nel testo ratione temporis vigente – attribuisce, per quel che rileva in questa sede, al giudice di pace la competenza nelle cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00, «quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».
L'art. 447bis c.p.c. detta il rito applicabile alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto instaurate davanti al Tribunale richiamando l'art. 433 c.p.c. il quale, nel prevedere che il giudice competente in sede di gravame è la Corte d'Appello, implicitamente presuppone la competenza in via esclusiva del Tribunale.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – a seguito della soppressione della Pretura, la competenza in via esclusiva in materia locatizia spetta al Tribunale (nella specie il Tribunale di Teramo in quanto luogo dove si trova il bene locato) a prescindere dal valore dei canoni dovuti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 30 luglio
2019, n. 20554; Cass. civ., sez. 3, 31 ottobre 2019, n. 2804; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 4 giugno
2024, n. 15639).
6. Sempre in via preliminare parte opponente ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria promossa per intervenuta sospensione dei termini concessa in favore della società ex art. 20 l. 44/1999 dalla Procura della Repubblica-sede con provvedimento del
22.06.2018, il quale ha disposto la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle esecuzioni pendenti a carico di e Parte_1 Parte_1
anche quali titolari della per la durata di 300 giorni a far
[...] Parte_1 data da 5.02.2018, durata prorogata con provvedimento dell'11.06.2019 (vd. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente).
In punto di diritto, l'art. 20 co. 1 legge n. 44/1999 prevede che a favore dei soggetti che hanno richiesto o nel cui interesse è stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3 (elargizione alle vittime di richieste estorsive), 5 (elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive), 6
(elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà) e 8 (elargizione ai superstiti) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari nonché di ogni altro atto pagina 2 di 6 avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di 300 giorni
(proroga che, ai sensi del co. 6, deve essere riconosciuta con provvedimento del procuratore della
Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3), termine poi prorogato ad anni due a decorrere dal precedente provvedimento di sospensione. A favore dei medesimi soggetti, il citato art. 20 prevede, altresì, la proroga per tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali (co. 2), la sospensione per 300 giorni
(prorogati poi a 2 anni) dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione che sono scaduti o scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (co. 3) nonché la sospensione, per il medesimo periodo, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (co.
4).
Trattasi di una disposizione che stabilisce un beneficio di legge a tutela delle vittime di usura, le quali non devono essere messe nelle condizioni di “mutare in pejus le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni e decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora, ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 20 settembre 2017, n. 21854).
Alla luce del tenore di tale disposizione e della ratio ad essa sottesa, ritiene il Tribunale che la possibilità di richiedere il decreto ingiuntivo non è preclusa trattandosi di azione finalizzata al conseguimento di un titolo (eventualmente da porre in esecuzione successivamente alla scadenza del termine di sospensione).
7. Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto
(che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
7.1. In applicazione dei suddetti principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova dell'an del diritto di credito vantato rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo il rapporto di locazione, oltre che incontestato, provato dalla documentazione in atti. Risulta, invero, dagli atti di causa che tra le odierne parti sono stati stipulati tre contratti di locazione (rispettivamente in data 2.05.2014, 2.05.2015 e 2.05.2016) nei quali la società ha concesso in locazione alla società Controparte_1 [...] gli spazi pubblicitari (in Parte_1 particolare l'installazione di n. 1 impianto pubblicitario di mt 6,00*3,00) nel terreno di sua proprietà sito in Pineto (meglio identificato in atti) al corrispettivo annuo di € 1,200,00 + IVA da corrispondere in rate mensili da € 100,00 + IVA ciascuna (vd. doc. allegati al ricorso monitorio).
7.2. Quanto all'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa fatta valere dal creditore parte opponente ha eccepito la non debenza delle somme azionate sostenendo di aver già corrisposto tutti i canoni.
pagina 3 di 6 Detta eccezione è solo parzialmente fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta risulta il solo pagamento di € 122,00 a saldo della fattura n. 149/2015 e il pagamento del medesimo importo a saldo della fattura n. 134/2015 (vd. doc. 3 allegato alla citazione), fatture che rientrano tra quelle oggetto del ricorso monitorio (insieme alla fattura n. 173 del 2014; alle fatture n. 3, 21, 34, 49, 70, 77, 89, 102, 115 e 163 del 2015, alle fatture n. 3, 16, 30, 47, 66, 71, 82, 95, 107, 124, 134, 148 del 2016 e alle fatture n. 4, 18, 34, 50 del
2017).
Sul punto parte opposta ha dedotto che tali pagamenti sono stati imputati a saldo delle fatture n.
144 del 2014 e 158 del 2014, trattandosi di debiti più remoti.
In punto di diritto l'art. 1193 c.c. prevede che «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare» (co. 1), con la precisazione che detta facoltà deve essere esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia in quanto, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi è il consenso del creditore
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3644). Se il debitore non si avvale di tale facoltà la scelta spetta, ai sensi dell'art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati. Se l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore, operano i criteri legali suppletivi di cui all'art. 1193 co.
2 c.c. per cui «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
Quanto alla prova dell'imputazione, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale, se il debitore – come nel caso di specie – eccepisce di aver già adempiuto
(anche solo in parte) il debito per il quale è stato convenuto in giudizio, incombe sul creditore che sostiene l'imputabilità del pagamento effettuato all'estinzione di un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di allegare e provare sia l'esistenza dell'altro credito scaduto che afferma adempiuto, sia i presupposti per la diversa imputazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez.
2, 14 gennaio 2020, n. 450).
Orbene nel caso di specie, avendo parte opponente indicato espressamente le fatture a saldo delle quali imputare i pagamenti effettuati, non sussistono i presupposti affinché il creditore odierno opposto possa procedere ad una diversa imputazione.
Il fatto che – in ipotesi – parte opponente non abbia pagato le fatture n. 144 del 3.10.2014 e n.
158 del 4.11.2014 non incide sulla questione oggetto di giudizio in quanto, a fronte dell'imputazione di pagamento effettuata dal debitore, parte opposta avrebbe dovuto azionare monitoriamente le citate fatture del 2014 (e, per tale ragione, irrilevante e inammissibile è la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Non risultano, invece, ulteriori pagamenti rispetto a quelli citati riferibili ai canoni di locazione oggetto del decreto ingiuntivo e, al riguardo:
- non può essere attribuita natura di quietanza ai contratti di locazione nella parte in cui si legge che “il conduttore provvederà al pagamento” di “euro 200,00 (Euro duecento/00) più Iva come per pagina 4 di 6 legge alla firma del contratto, pari alla metà del corrispettivo pattuito eguale ai primi n. 2 (due) mesi di locazione anticipata” (art. 11) in quanto trattasi di una clausola che impone un obbligo di pagamento in carico al conduttore e che non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ricognizione da parte del locatore dell'intervenuto pagamento;
- parimenti alcun rilievo assume l'art. 13 dei contratti che attribuisce al locatore la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in caso di mancato pagamento dei canoni nel termine, trattandosi di una mera facoltà rimessa alla scelta del locatore (contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la scelta di procedere al rinnovo dei contratti non implica, pertanto, alcun riconoscimento dell'intervenuto pagamento);
- non può trovare accoglimento la tesi di parte opponente secondo cui il proprio debito sarebbe stato in parte compensato con il debito vantato dall'odierna opposta a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione di stampe pubblicitarie in quanto, oltre alla genericità dell'allegazione
(essendosi limitata a sostenere di aver corrisposto tutti i canoni “in parte a mezzo bonifici bancari, in parte a mezzo assegni, in parte in contanti, in parte in compensazione di contro crediti”, senza neanche specificare gli importi), trattasi di allegazione tardiva, in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (e, per tale motivo, le richieste istruttorie sono inammissibili e irrilevanti)
8. Alla luce di quanto sopraesposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo trova parziale accoglimento con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Parte opponente, tuttavia, deve essere condannata al pagamento in favore della controparte di € 3.393,00 (€ 3.637,00 decurtati di € 244 relativi ai pagamenti delle fatture nn. 149 e 134 del 2015) a titolo di canoni di locazione non pagati.
8.1. A tale importo devono aggiungersi gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 192/2012 atteso che, ai sensi dell'art. 2 lett. a), per «transazioni commerciali» si intendono «i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, in assenza di limitazioni, tale nozione dev'essere intesa in senso lato, ricomprendendo tutte le prestazioni di servizi, tra cui anche la locazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, 28 febbraio 2019, n. 5803).
Tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, ossia sono pari al tasso di riferimento della Banca EN EU (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale (tale tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno mentre per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno) maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali che – come quelle oggetto di causa – sono state concluse dopo il
1.01.2013, interessi da calcolarsi su base giornaliera e in modo semplice (di talché gli interessi non producono a loro volta interessi)
Ai sensi dell'art. 4 co. 1 d.lgs. n. 231/2011 gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la pagina 5 di 6 costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento (trattasi di un automatismo che opera in modo generalizzato dal 1.01.2013 avendo il creditore sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto) e se – come nel caso di specie – non vi è accordo sulla scadenza del pagamento (in quanto nei contratti vi è scritto genericamente che il pagamento dei singoli canoni avverrà in modo anticipato) né sul momento di ricevimento della fattura, essi decorrono decorsi trenta giorni dalla data di prestazione dei servizi da individuarsi nel giorno 1 di ogni mese avendo i contratti di locazione decorrenza dal 1.05 al 30.04 dell'anno successivo (art. 4 co. 2 lett. b).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente essendo stato riconosciuto il credito seppur in misura inferiore a quanto originariamente richiesto.
Esse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alla non particolare complessità della controversia, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, sono liquidate in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € € 3.393,00 a titolo di canoni locatizi non pagati, oltre interessi moratori come da par.
8.1. della motivazione;
3) condanna a corrispondere a € 2.127,00 per Parte_1 Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Teramo, 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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