TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1554 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 21.06.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
e , con l'avv. Mazzenga e Loffreda Parte_1 Parte_2
Opponenti
E
, con l' avv. Pilato CP_1
Opposta
COOPFIDI – Controparte_2
, con l'avv. Valensise
[...]
Chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da verbale del 21.06.24
Motivazione
e hanno proposto opposizione avverso il DI 244/20 di Parte_1 Parte_2
questo Tribunale , con cui è stato ingiunto agli stessi , quali garanti di , il CP_3
pagamento della somma di euro 46.120,56 , oltre accessori , dovuta dalla detta società a
, a titolo di mutuo chirografario e saldo del c/c 1086 . CP_1
A sostegno dell'opposizione hanno lamentato la nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della società , siccome riproduttive del modello ABI censurato dalla Banca d'Italia ; la decadenza dalle fideiussioni ex art. 1957 cc;
l'aggravamento da parte della banca della
1 condizione del garante attraverso la concessione di credito;
la sproporzione tra debito principale e garanzie concesse;
hanno chiesto inoltre la chiamata in causa di er CP_4
essere manlevate .
-Va decisa innanzitutto l' opposizione proposta nei confronti di;
verrà quindi trattata CP_1
la domanda di manleva nei confronti di CP_4
-In virtù del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civile Sez. Un. 12.12.2014 n.26242 e
26243), l'opposizione può essere decisa sulla base delle considerazioni che seguono, senza che sia necessario esaminare tutte le domande e le eccezioni proposte.
-Va preliminarmente precisato che le doglianze con cui gli opponenti lamentano la nullità della garanzia , verranno valutate con esclusivo riferimento alla fideiussione in data 25.7.10 , tale fideiussione venendo posta dall'opposta a fondamento delle proprie richieste avanzate in sede monitoria contro gli odierni opponenti , con conseguente irrilevanza di ogni considerazione relativa alle altre fideiussioni che pure vengono menzionate nelle difese svolte dalle parti nel giudizio di opposizione , giacché la domanda di condanna svolta dalla banca contro gli opponenti nel procedimento monitorio si fonda sulla fideiussione del 25.7.10 e non su altre fideiussioni .
-Gli opponenti hanno dedotto la nullità della garanzia siccome contenente clausole conformi a quelle del modulo ABI oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 02.05.2005.
A tal riguardo va osservato che , con sentenza n. 41994 del 2021, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno definitivamente chiarito che la nullità di cui trattasi – salva la prova della ricorrenza dei presupposti per l'estensione dell'intero contratto ai sensi dell'art.1419 comma 1
c.c., nel caso di specie non fornita- è di tipo parziale, ossia limitata alle sole clausole che riproducano quelle costituenti l'intesa vietata.
In particolare la S.C. ha espresso il seguente principio di diritto, a cui occorre attenersi “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.n.287 del 1990 art.2 comma2 lett. a) e art.101 del Trattato sul funzionamento del dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2 comma 3 della L. succitata e dell'ar.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti” .
2 Dalla documentazione in atti, è emerso che nella fideiussione in questione sono presenti clausole che la inficiano di nullità parziale, siccome riproduttive del modello ABI, tra cui assume particolare rilievo ai fini della decisione, la clausola n.6 di deroga all'art.1957 c.c., che prevede la decadenza del garantito, ove non agisca per il recupero del credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Orbene l'opponente ha eccepito che la banca non avrebbe rispettato il termine posto dall'art. 1957 c.c., così incorrendo nella richiamata decadenza.
Attesa la nullità della clausola contrattuale che deroga all'art. 1957 cit. , riprende pieno vigore , quindi , siffatta previsione normativa, con la conseguente necessità di verificare se effettivamente il creditore sia incorso in tale decadenza.
Occorre premettere al riguardo, che nella specie ricorre una fideiussione in senso proprio e non già un contratto autonomo di garanzia, dovendosi osservare che la mera presenza di una clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta (art.7 del contratto), non appare sufficiente ai fini della qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma (Cass.
5044/09), specie tenuto conto a) dell'espresso riferimento del contratto, nel delineare l'ambito dell'obbligazione del fideiussore a “…. quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi…”, il che pone un sicuro collegamento tra l'obbligazione principale e quella accessoria, escluso invece nel contratto autonomo di garanzia;
nonché b) dell'espresso e diffuso riferimento nel testo contrattuale all'istituto della fideiussione, il che vieppiù conferma l'intenzione delle parti di ricondurre la complessiva pattuizione contrattuale al tipo contrattuale della fideiussione.
Tale essendo la qualificazione del contratto, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art.1957
c.c., non appare sufficiente la mera sussistenza di iniziative di carattere stragiudiziale, come diffusa opinione ritiene, invece, quando si verta in ipotesi di garanzia autonoma;
ma è necessaria la proposizione di una vera e propria iniziativa giudiziaria.
Ciò posto , osserva il Tribunale che la scadenza dell'obbligazione principale può essere fissata alla data del 7.5.15 , in cui – è pacifico tra le parti;
cfr. comunque doc. n 10 allegato al ricorso per ingiunzione – venne comunicata al debitore ed agli odierni garanti la diffida a pagare il residuo mutuo chirografario con decadenza dal beneficio del termine , come pure il saldo del conto corrente .
Pertanto parte opposta avrebbe dovuto dare prova di aver intrapreso una qualche iniziativa giudiziaria contro il debitore nel termine di mesi sei da tale data , laddove la prima iniziativa
3 giudiziaria della banca è costituita dall'insinuazione nell'anno 2017 , al passivo del fallimento della debitrice principale , quando , dunque , era ampiamente decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc .
Pertanto l'opposta va dichiarata decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cit. , con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata dai fideiussori .
-Venendo ora a trattare della domanda di garanzia svolta dagli opponenti nei confronti di può osservarsi quanto segue. CP_4
Va premesso che la domanda rivolta dagli opponenti nei confronti della chiamata va esaminata
, nonostante il rigetto della domanda della banca , ai soli fini della regolamentazione delle spese tra la chiamata e gli opponenti , in base al modello della soccombenza virtuale, dovendosi comunque verificare se gli opponenti abbiano ingiustamente o meno chiamato in giudizio e quindi se debbano sopportare le spese da questa sostenute , secondo il principio CP_4
di causalità .
Tanto premesso , può essere brevemente osservato che dalla richiesta di concessione di garanzia rivolta a , prodotta in atti dagli opponenti ( il documento risulta privo di CP_4
sottoscrizione , ma il rilascio della garanzia è pacifico ) ed in particolare dal foglio informativo risulta che “ con il rilascio della garanzia si impegna a pagare alla banca o CP_4 all'intermediario finanziario convenzionato una parte del debito del cliente , in caso di mancato pagamento da parte del cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati “ ; inoltre nei
“certificati” di garanzia prodotti dalla chiamata , si legge che è stata deliberata la concessione di garanzia a favore della banca .
Ne consegue allora che solo la banca avrebbe potuto escutere la garanzia , trattandosi appunto di garanzia prestata in suo favore , mentre per converso gli odierni opponenti non avevano alcuna legittimazione a richiedere la condanna di manlevarli . CP_4
Gli opponenti vanno pertanto ritenuti “ virtualmente “ soccombenti nei confronti della chiamata
, con conseguente condanna alle spese , liquidate come da dispositivo , tenuto conto della semplicità della questione affrontata .
Le spese possono essere invece compensate tra gli opponenti e la banca , tenuto conto del fatto che la questione della nullità delle fideiussioni ripetitive del noto modello ABI , è stata risolta definitivamente solo dopo l'introduzione della lite , mediante la menzionata sentenza delle sezioni unite .
PQM
4 IL Tribunale in accoglimento dell'opposizione , revoca il DI opposto;
spese compensate tra gli opponenti e l'opposta ; condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata che liquida in euro 3.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 4.2.25
IL Giudice
Francesco Ferdinandi
5