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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.RG. 462/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunciato ai sensi degli artt. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n.r.g. 462/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ) e ( ), rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dagli Avv.ti Giuseppe Lucibello ( ) e Ludovico Lucibello C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Milano, Via San Barnaba C.F._4
n. 39, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Opponenti
E
(CF e P.IVA n. ), in persona del sindaco sig. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FERDINANDO BROCCA ( ) elettivamente C.F._5 domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata: fax 0323/557334 Email_3
Opposto
E
- codice fiscale iva - in persona del Direttore Legale Avv. CP PartitaIVA_2 P.IVA_3
Eleonora Mariani, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Borello
( ) e dall'Avv. Elisa La Porta ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._6 C.F._7
pagina 1 di 15 Torino, corso Matteotti 8, nonchè agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_4 Email_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, cosi giudicare:
Preliminarmente:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di
Verbania per i motivi sopra evidenziati;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità nei fatti dedotti dal ricorrente opposto, la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri e per l'effetto Pt_1
- revocare il decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Verbania;
Nel merito, in via di stretto subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare, anche solo parzialmente, l'odierna opposizione, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del e di nei fatti ex adverso dedotti e per Controparte_1 CP
l'effetto;
- condannare ed il al pagamento delle somme meglio esposte e specificate nel decreto CP Controparte_1 ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Verbania.
Nel merio, in via di ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità degli ex proprietari dell'area incriminata (sig.ri e Voglia la S.V. condannare ciascuna delle parti al pagamento dell'importo, Pt_1 Parte_2 prendendo in considerazione i singoli gradi di responsabilità che dovessero emergere nei giudizi in corso e dagli accertamenti disposti in sede penale.
In via istruttoria:
Si chiede in ogni caso, al Tribunale adito, di acquisire il fascicolo del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
Verbania n. 825/18 RGNR – 1691/18 RG GIP. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso dichiarare tenuti e condannare gli opponenti
, nato a [...] il [...] e residente in [...], , nata in [...]_2
Milano e residente in [...], C.F. ; C.F._2
pagina 2 di 15 al pagamento al della somma di Euro 226.868,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre alle Controparte_1 spese della fase monitoria e del presente grado di giudizio”.
CP
“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo per tutte le ragioni esposte;
Nel merito: in via subordinata, rigettare tutte le domande formulate dai sig.ri e dal nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP poiché inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa di costituzione non contiene domande riconvenzionali, chiamate di terzi o altre domande per cui è previsto il versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
42/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Verbania in data 2 febbraio 2021 a favore del , per l'importo di €. 226.868,50, gli interessi come da domanda oltre le spese Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, a titolo di ripetizione dei costi dell'esecuzione in danno delle opere di messa in sicurezza sul terreno di proprietà degli ingiunti identificato al foglio 65 mappale 140, occupato d'urgenza dal Comune in forza dell'ordinanza sindacale n. 3 del 21.3.2017 a seguito dell'evento franoso che aveva interessato il versante della strada statale 34 del Lago Maggiore al Km. 29+950, a causa del quale ha perso la vita un motociclista.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, esponendo che: il versante dal quale si era verificato il distacco è un versante notoriamente pericoloso, in quanto nel 2014 e nel 2015 si erano verificati altri episodi di caduta di sassi;
l'elevato rischio idrogeologico era noto anche alle istituzioni preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, come comprovato dalle richieste del Sindaco, rivolte allo Stato e alla Regione, di stanziamento di fondi per la messa in sicurezza dell'area; che lo stesso
Sindaco di aveva dichiarato alla stampa e in sede di interrogatorio nel procedimento penale che CP_1 in quel tratto era già stata posizionata una rete paramassi, risultata poi inadeguata;
vi era anche incertezza sulla tipologia di opere necessarie a prevenire la caduta di massi sull'intero versante, che, in ogni caso, avrebbero richiesto, sulla base di uno studio eseguito da quattro Comuni limitrofi a , unitamente CP_1 all' uno stanziamento di fondi per novantacinque milioni di euro. CP
pagina 3 di 15 Hanno aggiunto che non avevano in alcun modo contribuito alla verificazione dell'evento franoso, in quanto: pur trattandosi di area oggetto di monitoraggio da parte dell' non avevano mai ricevuto CP alcuna comunicazione di pericolosità o richieste di intervento sul proprio fondo;
il fondo era fortemente ripido ed instabile, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose e, pertanto, inaccessibile, con conseguente impossibilità di svolgere attività di manutenzione;
in ogni caso, l'omessa pulizia della vegetazione presente sul fondo non aveva rivestito alcun contributo causale nella verificazione dell'evento, né vi era alcuna prova in tal senso;
i geologi incaricati dal avevano confermato che Controparte_1
l'evento era una diretta conseguenza dell'evoluzione geologica del versante e del peculiare assetto strutturale dell'ammasso roccioso.
Hanno eccepito di non aver ottenuto alcun arricchimento dall'esecuzione delle opere poste in essere dal poiché in seguito agli interventi posti in essere dal per la gestione di tale criticità sul CP_1 CP_1 fondo, il terreno mappale 140 era stato espropriato dall' e trasferito al con provvedimento CP CP_4 del 13.2.2018. L'intervento era stato necessitato da ragioni di pubblica sicurezza, per porre rimedio a omissioni degli enti pubblici e in ogni caso nell'interesse dello Stato.
Hanno svolto: - istanza per la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale, avendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. all'allora sindaco di , a tre CP_1 funzionari e ai medesimi opponenti, quali ex proprietari dell'area dalla quale si è staccato il masso CP che provocava la morte del motociclista in data 18 marzo 2017; - istanza di chiamata in causa dell' CP indicandola quale soggetto tenuto, unitamente al , a farsi carico dei costi sostenuti per Controparte_1 gli interventi di somma urgenza eseguiti dopo l'incidente; - istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, non sussistendo i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione, essendosi limitato il ricorrente a dedurre che i costi erano stati vistati dagli organi del Comune e ricorrendo il periculum in mora, tenuto conto dell'importo oggetto di ingiunzione e dell'assenza di garanzie per la ripetizione, pur dichiarandosi disponibili a versare un importo a titolo di cauzione.
Nel merito hanno concluso chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, condannare il e l' al pagamento delle somme indicate nel decreto CP_1 CP ingiuntivo e, per il caso di accertamento della loro responsabilità, limitare la pretesa del alla CP_1 relativa quota.
2. Fissata udienza per la discussione in contraddittorio dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con ordinanza in data 30.4.2021, è stata sospesa la provvisoria esecuzione in quanto:
“- (che) non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non potendosi considerare le ordinanze comunali che hanno deliberato l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti quali atti pagina 4 di 15 pubblici attestanti la sussistenza di un credito del nei confronti degli attori (art. 642 c. 1 Cpc) e non sussistendo i CP_1 presupposti di cui all'art. 642 c. 2 Cpc;
- (che) è altresì dubbia la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, non essendo chiaro il titolo invocato a fondamento della pretesa monitoria: nel ricorso monitorio si parla di “arricchimento”, nozione che rinvia all'azione di cui all'art. 2041 Cc, mentre all'udienza del 28/04/2021, il convenuto ha richiamato la disciplina dell'art. 2051 Cc - tutte azioni per le quali va esclusa la possibilità di utilizzare il procedimento monitorio;
- (che) i fatti costitutivi del diritto vantato da parte convenuta necessitano di un adeguato approfondimento istruttorio”
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.7.2021 si è costituito il , Controparte_1 che ripercorsi l'iter procedimentale legittimante l'esecuzione degli interventi posti in essere, e richiamata la documentazione già prodotta in allegato al ricorso monitorio, ha esposto di aver diritto alla ripetizione delle spese sostenute per i predetti intervento, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, sulla base dei seguenti argomenti: gli opponenti erano tenuti all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, che è inequivocabile nell'attribuire l'onere di mantenere in sicurezza i versanti che incombono sulla strada in capo ai proprietari dei fondi;
l'espropriazione era avvenuta solo successivamente all'esecuzione dei lavori;
a prescindere dall'ente in capo al quale incombesse l'esecuzione delle opere, l'intervento degli enti pubblici era in ogni caso necessitato dall'inerzia dei proprietari dei fondi;
la mancanza di riconducibilità dell'evento franoso ad un difetto di manutenzione non faceva venire meno la necessità di porre in essere le opere necessarie alla messa in sicurezza, che aveva realizzato il solo CP_1 in ragione dell'urgenza dell'intervento.
Ha concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
4. Autorizzata la chiamata in causa di e concessi i termini per il deposito delle memorie CP istruttorie, l'udienza è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi di prova al 8.6.2022, successivamente rinviata al 13.7.2022.
Il procedimento di opposizione è stato assegnato alla scrivente in data 11.7.2022, ma è risultato visibile sulla consolle solo in data 21.11.2023, data di assegnazione alla scrivente anche del sub-procedimento di sospensione, assegnato al precedente magistrato.
È stata, pertanto, fissata nuova udienza al 28.11.2023, poi rinviata su istanza delle parti al 15.12.2023 e sostituita dal deposito di note scritte.
5. In data 15.12.2023 si è costituita che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP
Ordinario, vertendo la controversia in merito alla legittimità dell'ordinanza di occupazione d'urgenza n.
3/2017 in data 21.3.2017, da qualificarsi come ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL e, pagina 5 di 15 dunque, attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera q del codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010.
A fondamento dell'eccezione ha esposto che: l'art 54 TUEL prevede espressamente: “Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi”; nel provvedimento di occupazione di urgenza il Sindaco aveva fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dei fondi;
la competenza a decidere sulle questioni patrimoniali consequenziali all'illegittimità del provvedimento sono di competenza del Giudice
Amministrativo; la doglianza degli opponenti relativa alla carenza di legittimazione passiva integra una doglianza relativa all'illegittimo esercizio del potere amministrativo;
ulteriormente, le doglianze relative alla responsabilità dell'ente proprietario per la tutela della sicurezza della circolazione stradale involgono questioni attinenti l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali;
il provvedimento amministrativo neppure potrebbe essere disapplicato in base agli articoli 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo
2248/1965, trattandosi di disapplicazione possibile solo nelle controversie tra privati, non anche tra privati e pubbliche amministrazioni;
l'art. 4 comma 2 della legge abolitiva del contenzioso preclude al Giudice
Ordinario di condannare la Pubblica Amministrazione ad un facere specifico;
i precedenti giudizi in cui la questione è venuta in rilievo sono stati definiti dal Giudice Amministrativo.
Nel merito ha contestato la domanda proposta dagli opponenti nei propri confronti, non essendo l' CP intervenuta su terreni di loro proprietà.
Ha contestato che l'area interessata dalla frana sia stata espropriata, essendo ancora in proprietà degli opponenti ed essendo stata espropriata altra area, sempre di proprietà degli opponenti, non interessata dalla frana.
Ha eccepito che gli opponenti non hanno indicato alcun titolo della responsabilità di che l'ente CP proprietario della strada è competente per le opere che si rendano necessarie all'interno del confine stradale come delineato dall'art. 3 comma 1 n. 10) del codice della strada, mentre il proprietario del terreno confinante è obbligato a porre in essere le opere necessarie al mantenimento delle ripe ai sensi dell'art. 31 del codice della strada.
In ogni caso, quand'anche gli interventi ricadessero nel confine stradale, le opere non sarebbero di competenza dell' in quanto ricadenti nella competenza della Regione e del in materia di CP CP_1 tutela del territorio, richiamando la legge Regione Piemonte n. 54 del 19 novembre 1975, che attribuisce espressamente agli Enti territoriali i compiti di tutela del dissesto idrogeologico ed in particolare gli interventi in materia di sistemazione di bacini montani, le opere idraulico-forestali e le opere idrauliche di competenza regionale.
pagina 6 di 15 Ha aggiunto che nell'immediatezza dell'evento la Regione Piemonte si era impegnata ad erogare i finanziamenti volti a eseguire i primi interventi in virtù di quanto previso dalla legge regionale n. 38 del 29 giugno 1978 relativa alla "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”.
Ha, infine, evidenziato che alcun rilievo possa attribuirsi alla precedente installazione, ad opera di di CP reti su quel tratto di strada, trattandosi di reti poste in prossimità e nelle immediate vicinanze della sede stradale in fascia di rispetto per evitare la caduta su strada di pietre e materiale leggero proveniente da monte e non di opere riguardanti l'intero versante. Inoltre, si trattava di interventi diversi e distinti da quelli realizzati dal aventi ad oggetto la rimozione delle rocce e la rimodellazione del terreno dei sig.ri CP_1
ben più in alto rispetto al piano viabile e rientranti nella gestione del territorio. Pt_1
Ha contestato la domanda svolta dal nella memoria primo termine nei confronti dell' in CP_1 CP quanto tardiva e carente del titolo, non essendo stata emessa l'ordinanza nei propri confronti, né essendo invocabile nei confronti dell' l'art. 31 del Codice della Strada, ovvero alcuna responsabilità ai sensi CP dell'art. 2043, 2028 e 2041 c.c.
In merito al quantum richiesto ha eccepito la non ripetibilità dell'importo di € 16.868,50 corrisposto alla società Navigazione Lago Maggiore per aver attivato un servizio sostitutivo di navigazione per studenti e lavoratori nel periodo di chiusura della strada statale 34.
6. Con ordinanza in data 15.12.2023, rilevata la costituzione dell' in pari data, è stata fissata CP udienza al 26.3.2024 per ripristinare il contraddittorio relativamente alla questione di giurisdizione posta dall' CP
All'esito della discussione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.11.2024 e con ordinanza in data 10.12.2024 riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' è infondata e va rigettata. CP
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le spese sostenute per la cosiddetta «esecuzione in danno» - quando cioè il sulla scorta dei suoi poteri sostitutivi proceda direttamente ad eseguire ordinanze sindacali CP_1 contingibili e urgenti a protezione della incolumità e salute pubbliche - danno luogo ad una obbligazione di diritto privato trovando quest'ultima esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione di tali ordinanze e nell'esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione. In detti casi non si pone difatti in discussione il provvedimento amministrativo poiché si tratta soltanto di accertare - come è stato felicemente statuito - il diritto dell'amministrazione al «rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito» (Cass. sez. un. n. 15611 del 2006; pagina 7 di 15 Cass. sez. trib., 13/07/2012, n. 11937 del 2012; Cass. sez. III n. 12231 del 2007). La giurisdizione a decidere della opposta ingiunzione fiscale appartiene perciò al giudice ordinario”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22756 del 25/09/2018 e, in senso analogo anche la precedente pronuncia delle
Sez. U, Ordinanza n. 15611 del 10/07/2006: “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità (volte, nella specie, ad evitare movimenti franosi che avevano coinvolto una strada pubblica), oggetto di ordinanza contingibile ed urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall'ordinanza del sindaco (avverso la quale il privato era peraltro, nella specie, autonomamente insorto innanzi al giudice amministrativo) non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell'amministrazione per le spese affrontate a seguito dell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento: diritto soggettivo che è del tutto estraneo all'ambito dei "diritti patrimoniali conseguenziali", la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo, i quali attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e non già ai diritti di credito dell'amministrazione nei confronti del soggetto privato”).
Il principio è stato di recente ribadito anche in una recente pronuncia del Tar Campania n. 161/2023 n.
00161/2023, in fattispecie in cui il credito restitutorio nasceva dall'esecuzione in danno di opere previste da una ordinanza contingibile e urgente.
La circostanza che i lavori eseguiti dal in via di urgenza siano espressione dell'esercizio di poteri in CP_1 materia di pubblica sicurezza interferenti con la sicurezza in materia di circolazione stradale non muta i termini della questione, non essendo in discussione, né la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere amministrativo, né le modalità di esercizio di tale potere, ma esclusivamente la sussistenza del diritto del alla ripetizione dei costi sostenuti. CP_1
In relazione a tale ultimo profilo, la individuazione del soggetto a carico del quale debba definitivamente gravare l'onere economico delle opere per la messa in sicurezza non costituisce espressione di un potere autoritativo ai sensi dell'art. 54 TUEL. Invero, il potere di cui all'art. 54 TUEL postula esclusivamente che il bene sia concretamente nella disponibilità del soggetto destinatario dell'ordine di esecuzione dei lavori
(cfr. Cons. Stato Sez. II, 06/08/2020, n. 4958) e, dunque, prescinde radicalmente dall'accertamento della individuazione del soggetto tenuto a sopportarne in via definitiva la spesa.
A ciò va aggiunto che nell'ordinanza di occupazione di urgenza le opere di messa in sicurezza non sono state poste a carico del privato, per essersi il solo riservato il diritto di chiederne la ripetizione, e CP_1 pagina 8 di 15 non si vede per quale motivo gli opponenti avrebbero dovuto impugnare l'ordinanza non essendovi una pretesa attuale del nei loro confronti. CP_1
L'esame della questione relativa alla titolarità del credito del nei confronti degli Controparte_1 opponenti non postula alcuna disapplicazione, né richiede alcuna valutazione dei diritti patrimoniali consequenziali ad una disapplicazione del provvedimento di occupazione di urgenza, ma esclusivamente l'accertamento della titolarità del credito restitutorio allegato dal CP_1
8. Venendo al merito, in punto di diritto, preliminarmente vanno richiamate le previsioni del Codice della Strada Dlgs 285/1992- il quale prevede:
- all'art. 14 che l'Ente proprietario della strada deve provvedere alla “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo”;
- all'art. Art. 30
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione
o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell CP per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
- all'art. 31:
I proprietari devonomantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
Dal combinato disposto delle citate norme si evince che le opere sono a carico del proprietario della strada se sono realizzate su area di pertinenza della strada, sono, invece, a carico del proprietario del fondo laterale alla strada se sono realizzate sulla ripa.
pagina 9 di 15 8.1. Alla luce di quanto suddetto, ai fini della individuazione del soggetto tenuto a sopportare la spesa, assumono rilevanza i concetti di “pertinenza della strada” e di “ripa”.
L'art. 3, co. 1 n. 10) del codice definisce “il limite della proprietà stradale” rinviando a quello che “risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato” e, in mancanza, “dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”.
L'art. 3, co.1 n. 44), del D.Lgs. n. 285/1992 definisce le ripe: “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”.
Dal combinato disposto delle citate norme, si evince che se la strada in trincea, la scarpata è una pertinenza del corpo stradale e la ripa parte dal ciglio superiore della scarpata.
Invece, se la strada è in rilevato, la scarpata non rientra nella proprietà stradale, ma è di proprietà del privato, terminando la proprietà della strada al ciglio inferiore della scarpata.
E', dunque, evidente che il concetto di ripa di cui all'art. 3 comma 1 n. 44) presuppone che la scarpata sia di pertinenza del corpo stradale.
Ed, invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità le “scarpate” delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei “fossi” e delle “banchine” ad esse latistanti, devono considerarsi “parti” delle strade medesime, e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, sia in forza della presunzione (iuris tantum) posta dall'art 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ("Sono considerati come parte di queste strade, i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo"), che per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada stessa (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10759 del 1998).
8.2. Quanto alla prova della proprietà dell'area, sovviene il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato
n. 4184 del 31.05.2021, citata dall' in cui viene confermato il principio della giurisprudenza sopra CP citata della Cassazione, in forza del quale l'accertamento non incontra un limite nelle risultanze formali dei registri immobiliari, dovendosi fare riferimento - in mancanza di atti di acquisizione o di progetto approvato dal quale possano ricavarsi le fasce di esproprio – a ulteriori elementi di fatto, di carattere storico e documentale.
Invero, nella citata pronuncia il Consiglio di Stato, si evidenzia come, in ragione dell'urgenza di provvedere, in sede di emissione dell'ordinanza contingibile e urgente, il possa dirigere l'ordine di esecuzione CP_1 dei lavori al soggetto titolare formale dell'area, ma anche che le risultanze formali non sono preclusive di un accertamento della pertinenzialità della scarpata alla sede stradale, sulla base dello stato dei luoghi e gli elementi di carattere documentale.
pagina 10 di 15 Quanto al primo profilo, ha affermato che: “in un contesto di assoluta e sicura urgenza e di concreto pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale il ha, dunque, bene indirizzato l'ordinanza impugnata CP_1 nei confronti del soggetto che risulta proprietario dell'area interessata dall'intervento di messa in sicurezza, laddove nulla consentiva (né consente allo stato) di avallare l' alternativa ricostruzione qui offerta dalle appellanti, secondo cui l'area in questione ricadrebbe non già nella ripa, bensì nella scarpata di pertinenza stradale, dovendo ivi localizzarsi il temuto crollo, in quanto la strada era stata a suo tempo realizzata “in trincea” (e non “a sbalzo”).
Sotto il secondo profilo, nella citata pronuncia si evidenzia bene come non fosse raggiunta la prova relativa alle modalità di costruzione della strada e al relativo ampliamento con sbancamento, come dedotto dal ricorrente, confermandosi pertanto la possibilità di fare riferimento ad elementi ulteriori rispetto alle risultanze formali.
8.3. In punto di onere della prova, trattandosi di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - in cui come già detto non viene in rilievo l'accertamento della legittimità del provvedimento d'urgenza, ma la titolarità di un credito - grava sul a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa CP_1
l'assenza di un onere in capo a sé di porre in essere gli interventi di mantenimento del fondo - l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, e, dunque, in primo luogo, che gli interventi siano stati realizzati sulla ripa.
8.4. Tanto premesso, il ha fondato la propria pretesa in via monitoria, allegando CP_1 esclusivamente la proprietà in capo ai convenuti del terreno sul quale sono stati operati gli interventi di messa in sicurezza.
Già in sede di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si era evidenziato come i fatti costitutivi del credito azionato dal richiedessero un approfondimento istruttorio, e la carenza CP_1 probatoria riscontrata non è stata colmata con il deposito delle memorie istruttorie.
Non vi è prova che la fascia di terreno in cui sono state realizzate le opere costituisca una ripa, né il ha articolato alcuna istanza istruttoria sul punto. CP_1
Non vi è, inoltre, alcun elemento che consenta di affermare che la strada statale 34 del Lago Maggiore al
Km. 29+950 sia stata costruita in rilevato - e non in trincea - e che, conseguentemente, i lavori di messa in sicurezza interessassero aree escluse dal limite della proprietà stradale e gravassero sugli opponenti ai sensi dell'art. 31 comma 4 sopra citato.
Tale prova il avrebbe dovuto fornirla, anche in considerazione della specifica contestazione dei CP_1 convenuti, che sin dalla comparsa di costituzione hanno eccepito che si tratta di interventi rispetto ai quali non hanno mai ricevuto alcuna richiesta, né sollecito e che erano stati sempre considerati (sino all'avvio del procedimento penale) di pertinenza degli enti pubblici preposti alla sicurezza della circolazione stradale, e interessanti aree inaccessibili in ragione della conformazione dello stato dei luoghi.
pagina 11 di 15 Va, invece, osservato che sussistono plurimi elementi che depongono per la riconducibilità dell'area in cui sono stati posti in essere gli interventi ad una pertinenza del corpo stradale.
Dalla relazione del geologo - allegato 10 del - si evince che l'evento dissestivo si è verificato “sul CP_1 versante di controripa a causa di un distacco … tra 60 e 70 metri di quota al di sopra del piano viabile”.
Dalla predetta descrizione risulta che la situazione di pericolosità abbia investito, non la “ripa”, che si trova a monte della “scarpata stradale” (cfr. art. 3 comma 1 n. 44), ma la “controripa”, ossia sulla scarpata sottostante la ripa.
Nella medesima relazione geologica - doc. 10 pagina 10 – si legge che l'area rilevata si trova lungo un versante boscato esposto a sud est e ad “inclinazione variabile, da medio elevata ad elevata”, che la frana si
è verificata nella fascia di quota compresa tra i duecento metri e i duecentosettanta metri sopra il livello del mare, precisamente 70 metri a monte della Strada Statale n. 34 e che, in questa fascia altimetrica “il versante è caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti di origine antropica, alternati a tratti di pendio naturale e alla presenza di affioramenti rocciosi che danno origine a pareti aventi inclinazione da media a elevata e, talvolta prossima alla verticale. La frana del 18 marzo del 2017 si era generata da una di queste pareti rocciose”.
Orbene, considerati la conformazione del versante e l'assenza di terrazzamenti di origine naturale, non è in alcun modo dimostrato che il suolo costituente la sede del manto stradale sia di origine naturale, essendo, invece, altamente verosimile che in precedenza vi fosse un pendio di diversa inclinazione, e che, conseguentemente, l'angolo di inclinazione della scarpata sul terreno costituente attuale sede stradale costituisca una conseguenza della costruzione della strada.
Infine, la circostanza che vi sono stati numerosi provvedimenti di esproprio e l'estensione del fenomeno
(quale si evince dagli atti del procedimento penale), che sostanzialmente risulta aver interessato l'intero versante, induce a concludere che le opere di sostegno sono state necessitate, non da una pericolosità della ripa, ma perché si tratta di opere di sostegno volte a garantire la “conservazione della strada”, rientranti nella previsione dell'art. 30 comma 4 del Codice della Strada.
Che gli opponenti abbiano conseguito un vantaggio dalle opere eseguite (ai sensi del comma 5 dell'art. 30 sopra richiamato), va escluso, tenuto conto della naturale conformazione del pendio in epoca antecedente la costruzione della strada e della relativa inaccessibilità – più volte affermata dalla parte opponente.
Alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dal nei confronti degli opponenti è Controparte_1 infondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Dall'accoglimento della domanda principale discende l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dagli opponenti nei confronti di e del . CP Controparte_1
9. Il nella memoria secondo termine ha esposto che la domanda originariamente proposta CP_1 nei confronti del convenuto deve considerarsi automaticamente estesa alla terza chiamata CP pagina 12 di 15 Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo
s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso;
il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi” (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 08/06/2007).
Nel caso di specie, l'azione esercitata dal in via monitoria nei confronti degli opponenti, in ragione CP_1 dei fatti costitutivi allegati, va qualificata come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Il nella comparsa di costituzione ha fatto espresso riferimento agli artt. 30 e 31 del Codice della CP_1
Strada (pagina 2 della comparsa di costituzione) e nella chiamata in causa gli opponenti hanno citato CP quale soggetto responsabile dell'esecuzione delle opere, in qualità di concessionaria della strada.
L'estensione della domanda si considera ammissibile, in quanto la difesa degli opponenti non ha introdotto un titolo autonomo nei confronti del terzo, avendo esclusivamente contestato la titolarità passiva dell'obbligo di restituzione allegato dal e indicato l' quale soggetto passivo della pretesa CP_1 CP restitutoria.
Neppure si considera causa di inammissibilità della domanda la circostanza che la pretesa restitutoria nei confronti dell' sia stata esplicitata solo nella memoria secondo termine. Invero, l'estensione CP automatica della domanda opera “senza bisogno di un'apposita istanza in tal senso” (cfr. testualmente,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021).
9.1. Nonostante l'estensione automatica, alla luce di quanto si legge nella comparsa conclusionale del deve concludersi che la domanda è stata rinunciata. Invero, nella comparsa conclusionale, CP_1 nell'unico punto in cui viene in rilievo la posizione di si legge: “Gli opponenti hanno dichiarato di voler CP chiamare in giudizio che ritengono unica responsabile (e quindi tenuta al pagamento). a correttamente CP CP riconosciuto la fondatezza della posizione del . Si ritiene che in tal modo il abbia evidenziato una CP_1 CP_1 volontà contraria all'estensione automatica della domanda - già positivamente argomentata dal CP_1 nella memoria secondo termine attraverso il richiamo a plurimi precedenti di legittimità - in quanto il ha ribadito la fondatezza della propria domanda;
ha aderito alla difesa terzo volta ad affermare la CP_1 sussistenza di un obbligo in capo agli opponenti;
non ha in alcun modo preso posizione sulla sussistenza, anche in via subordinata, di un obbligo di restituzione in capo all' CP
pagina 13 di 15 10. Quand'anche non volesse ritenersi che vi sia stata rinuncia alla domanda nei confronti del terzo e, in ogni caso, ai fini della valutazione sulla soccombenza virtuale sia da parte dei chiamanti, che da parte del nei confronti di la domanda era infondata. CP_1 CP
Alcunché il ha argomentato in ordine alle difese dell' volte a evidenziare Controparte_1 CP
l'assenza di oneri economici a proprio carico in ragione della specifica normativa regionale relativa alla tutela del territorio e dell'impegno della Regione Piemonte ad erogare i finanziamenti ai Comuni volti all'esecuzione degli interventi.
Nelle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Sindaco, si evince come gli interventi, pur a seguito di plurime richieste dei Comuni interessati, non erano ancora stati eseguiti, al momento della frana per la mancata erogazione di finanziamenti e che, in ragione dell'intreccio delle rispettive competenze, vi era incertezza sia sulla erogazione dei fondi, sia sull'accordo dei soggetti che avrebbero dovuto pianificare l'ingente intervento di messa in sicurezza del versante.
Il mero richiamo, operato dalla sola parte opponente nella comparsa conclusionale, all'art. 14 comma 3 codice della strada, il quale prevede: “
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”, a fronte delle predette incertezze, non sarebbe stato sufficiente a fondare l'accoglimento della pretesa restitutoria del nei CP_1 confronti dell' in quanto non è provato che, nel momento in cui sono stati realizzati gli interventi di CP messa in sicurezza, questi rientrassero nella competenza dell' pur a fronte delle specifiche CP competenze, attribuite ad altri enti, in materia di gestione dei fenomeni franosi sul territorio regionale.
Discende che la domanda subordinata degli opponenti e la domanda del - ove non già rinunciata - CP_1 erano infondate nei confronti dell' CP
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli opponenti, a carico del
. Le stesse si liquidano in sentenza sulla base del D.M. 147/2022, sulla base del valore Controparte_1 della causa e dell'attività svolta, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di lite in favore dell' sono a carico, in via solidale, dei convenuti che l'hanno chiamata in CP causa e del , stante l'infondatezza delle domande, comunque proposte nei confronti Controparte_1 di Le stesse si liquidano sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi per la CP fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
a. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Tribunale di Verbania in data 02 febbraio 2021. pagina 14 di 15 b. Dichiara assorbita la domanda subordinata proposta dagli opponenti nei confronti di e del CP
. Controparte_1
c. Dichiara rinunciata la domanda del estesa automaticamente alla terza Controparte_1 chiamata CP
d. Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, che Controparte_1 liquida in € 406,50 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
e. Condanna gli opponenti e il , in via solidale, alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura CP del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
Verbania, 2.5.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
ne pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunciato ai sensi degli artt. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n.r.g. 462/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ) e ( ), rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dagli Avv.ti Giuseppe Lucibello ( ) e Ludovico Lucibello C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Milano, Via San Barnaba C.F._4
n. 39, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Opponenti
E
(CF e P.IVA n. ), in persona del sindaco sig. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FERDINANDO BROCCA ( ) elettivamente C.F._5 domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata: fax 0323/557334 Email_3
Opposto
E
- codice fiscale iva - in persona del Direttore Legale Avv. CP PartitaIVA_2 P.IVA_3
Eleonora Mariani, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Borello
( ) e dall'Avv. Elisa La Porta ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._6 C.F._7
pagina 1 di 15 Torino, corso Matteotti 8, nonchè agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_4 Email_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, cosi giudicare:
Preliminarmente:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di
Verbania per i motivi sopra evidenziati;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità nei fatti dedotti dal ricorrente opposto, la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri e per l'effetto Pt_1
- revocare il decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Verbania;
Nel merito, in via di stretto subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare, anche solo parzialmente, l'odierna opposizione, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del e di nei fatti ex adverso dedotti e per Controparte_1 CP
l'effetto;
- condannare ed il al pagamento delle somme meglio esposte e specificate nel decreto CP Controparte_1 ingiuntivo n. 42/2021 del 02 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Verbania.
Nel merio, in via di ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità degli ex proprietari dell'area incriminata (sig.ri e Voglia la S.V. condannare ciascuna delle parti al pagamento dell'importo, Pt_1 Parte_2 prendendo in considerazione i singoli gradi di responsabilità che dovessero emergere nei giudizi in corso e dagli accertamenti disposti in sede penale.
In via istruttoria:
Si chiede in ogni caso, al Tribunale adito, di acquisire il fascicolo del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
Verbania n. 825/18 RGNR – 1691/18 RG GIP. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso dichiarare tenuti e condannare gli opponenti
, nato a [...] il [...] e residente in [...], , nata in [...]_2
Milano e residente in [...], C.F. ; C.F._2
pagina 2 di 15 al pagamento al della somma di Euro 226.868,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre alle Controparte_1 spese della fase monitoria e del presente grado di giudizio”.
CP
“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo per tutte le ragioni esposte;
Nel merito: in via subordinata, rigettare tutte le domande formulate dai sig.ri e dal nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP poiché inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa di costituzione non contiene domande riconvenzionali, chiamate di terzi o altre domande per cui è previsto il versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
42/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Verbania in data 2 febbraio 2021 a favore del , per l'importo di €. 226.868,50, gli interessi come da domanda oltre le spese Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, a titolo di ripetizione dei costi dell'esecuzione in danno delle opere di messa in sicurezza sul terreno di proprietà degli ingiunti identificato al foglio 65 mappale 140, occupato d'urgenza dal Comune in forza dell'ordinanza sindacale n. 3 del 21.3.2017 a seguito dell'evento franoso che aveva interessato il versante della strada statale 34 del Lago Maggiore al Km. 29+950, a causa del quale ha perso la vita un motociclista.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, esponendo che: il versante dal quale si era verificato il distacco è un versante notoriamente pericoloso, in quanto nel 2014 e nel 2015 si erano verificati altri episodi di caduta di sassi;
l'elevato rischio idrogeologico era noto anche alle istituzioni preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, come comprovato dalle richieste del Sindaco, rivolte allo Stato e alla Regione, di stanziamento di fondi per la messa in sicurezza dell'area; che lo stesso
Sindaco di aveva dichiarato alla stampa e in sede di interrogatorio nel procedimento penale che CP_1 in quel tratto era già stata posizionata una rete paramassi, risultata poi inadeguata;
vi era anche incertezza sulla tipologia di opere necessarie a prevenire la caduta di massi sull'intero versante, che, in ogni caso, avrebbero richiesto, sulla base di uno studio eseguito da quattro Comuni limitrofi a , unitamente CP_1 all' uno stanziamento di fondi per novantacinque milioni di euro. CP
pagina 3 di 15 Hanno aggiunto che non avevano in alcun modo contribuito alla verificazione dell'evento franoso, in quanto: pur trattandosi di area oggetto di monitoraggio da parte dell' non avevano mai ricevuto CP alcuna comunicazione di pericolosità o richieste di intervento sul proprio fondo;
il fondo era fortemente ripido ed instabile, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose e, pertanto, inaccessibile, con conseguente impossibilità di svolgere attività di manutenzione;
in ogni caso, l'omessa pulizia della vegetazione presente sul fondo non aveva rivestito alcun contributo causale nella verificazione dell'evento, né vi era alcuna prova in tal senso;
i geologi incaricati dal avevano confermato che Controparte_1
l'evento era una diretta conseguenza dell'evoluzione geologica del versante e del peculiare assetto strutturale dell'ammasso roccioso.
Hanno eccepito di non aver ottenuto alcun arricchimento dall'esecuzione delle opere poste in essere dal poiché in seguito agli interventi posti in essere dal per la gestione di tale criticità sul CP_1 CP_1 fondo, il terreno mappale 140 era stato espropriato dall' e trasferito al con provvedimento CP CP_4 del 13.2.2018. L'intervento era stato necessitato da ragioni di pubblica sicurezza, per porre rimedio a omissioni degli enti pubblici e in ogni caso nell'interesse dello Stato.
Hanno svolto: - istanza per la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale, avendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. all'allora sindaco di , a tre CP_1 funzionari e ai medesimi opponenti, quali ex proprietari dell'area dalla quale si è staccato il masso CP che provocava la morte del motociclista in data 18 marzo 2017; - istanza di chiamata in causa dell' CP indicandola quale soggetto tenuto, unitamente al , a farsi carico dei costi sostenuti per Controparte_1 gli interventi di somma urgenza eseguiti dopo l'incidente; - istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, non sussistendo i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione, essendosi limitato il ricorrente a dedurre che i costi erano stati vistati dagli organi del Comune e ricorrendo il periculum in mora, tenuto conto dell'importo oggetto di ingiunzione e dell'assenza di garanzie per la ripetizione, pur dichiarandosi disponibili a versare un importo a titolo di cauzione.
Nel merito hanno concluso chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, condannare il e l' al pagamento delle somme indicate nel decreto CP_1 CP ingiuntivo e, per il caso di accertamento della loro responsabilità, limitare la pretesa del alla CP_1 relativa quota.
2. Fissata udienza per la discussione in contraddittorio dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con ordinanza in data 30.4.2021, è stata sospesa la provvisoria esecuzione in quanto:
“- (che) non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non potendosi considerare le ordinanze comunali che hanno deliberato l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti quali atti pagina 4 di 15 pubblici attestanti la sussistenza di un credito del nei confronti degli attori (art. 642 c. 1 Cpc) e non sussistendo i CP_1 presupposti di cui all'art. 642 c. 2 Cpc;
- (che) è altresì dubbia la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, non essendo chiaro il titolo invocato a fondamento della pretesa monitoria: nel ricorso monitorio si parla di “arricchimento”, nozione che rinvia all'azione di cui all'art. 2041 Cc, mentre all'udienza del 28/04/2021, il convenuto ha richiamato la disciplina dell'art. 2051 Cc - tutte azioni per le quali va esclusa la possibilità di utilizzare il procedimento monitorio;
- (che) i fatti costitutivi del diritto vantato da parte convenuta necessitano di un adeguato approfondimento istruttorio”
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.7.2021 si è costituito il , Controparte_1 che ripercorsi l'iter procedimentale legittimante l'esecuzione degli interventi posti in essere, e richiamata la documentazione già prodotta in allegato al ricorso monitorio, ha esposto di aver diritto alla ripetizione delle spese sostenute per i predetti intervento, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, sulla base dei seguenti argomenti: gli opponenti erano tenuti all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, che è inequivocabile nell'attribuire l'onere di mantenere in sicurezza i versanti che incombono sulla strada in capo ai proprietari dei fondi;
l'espropriazione era avvenuta solo successivamente all'esecuzione dei lavori;
a prescindere dall'ente in capo al quale incombesse l'esecuzione delle opere, l'intervento degli enti pubblici era in ogni caso necessitato dall'inerzia dei proprietari dei fondi;
la mancanza di riconducibilità dell'evento franoso ad un difetto di manutenzione non faceva venire meno la necessità di porre in essere le opere necessarie alla messa in sicurezza, che aveva realizzato il solo CP_1 in ragione dell'urgenza dell'intervento.
Ha concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
4. Autorizzata la chiamata in causa di e concessi i termini per il deposito delle memorie CP istruttorie, l'udienza è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi di prova al 8.6.2022, successivamente rinviata al 13.7.2022.
Il procedimento di opposizione è stato assegnato alla scrivente in data 11.7.2022, ma è risultato visibile sulla consolle solo in data 21.11.2023, data di assegnazione alla scrivente anche del sub-procedimento di sospensione, assegnato al precedente magistrato.
È stata, pertanto, fissata nuova udienza al 28.11.2023, poi rinviata su istanza delle parti al 15.12.2023 e sostituita dal deposito di note scritte.
5. In data 15.12.2023 si è costituita che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP
Ordinario, vertendo la controversia in merito alla legittimità dell'ordinanza di occupazione d'urgenza n.
3/2017 in data 21.3.2017, da qualificarsi come ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL e, pagina 5 di 15 dunque, attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera q del codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010.
A fondamento dell'eccezione ha esposto che: l'art 54 TUEL prevede espressamente: “Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi”; nel provvedimento di occupazione di urgenza il Sindaco aveva fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dei fondi;
la competenza a decidere sulle questioni patrimoniali consequenziali all'illegittimità del provvedimento sono di competenza del Giudice
Amministrativo; la doglianza degli opponenti relativa alla carenza di legittimazione passiva integra una doglianza relativa all'illegittimo esercizio del potere amministrativo;
ulteriormente, le doglianze relative alla responsabilità dell'ente proprietario per la tutela della sicurezza della circolazione stradale involgono questioni attinenti l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali;
il provvedimento amministrativo neppure potrebbe essere disapplicato in base agli articoli 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo
2248/1965, trattandosi di disapplicazione possibile solo nelle controversie tra privati, non anche tra privati e pubbliche amministrazioni;
l'art. 4 comma 2 della legge abolitiva del contenzioso preclude al Giudice
Ordinario di condannare la Pubblica Amministrazione ad un facere specifico;
i precedenti giudizi in cui la questione è venuta in rilievo sono stati definiti dal Giudice Amministrativo.
Nel merito ha contestato la domanda proposta dagli opponenti nei propri confronti, non essendo l' CP intervenuta su terreni di loro proprietà.
Ha contestato che l'area interessata dalla frana sia stata espropriata, essendo ancora in proprietà degli opponenti ed essendo stata espropriata altra area, sempre di proprietà degli opponenti, non interessata dalla frana.
Ha eccepito che gli opponenti non hanno indicato alcun titolo della responsabilità di che l'ente CP proprietario della strada è competente per le opere che si rendano necessarie all'interno del confine stradale come delineato dall'art. 3 comma 1 n. 10) del codice della strada, mentre il proprietario del terreno confinante è obbligato a porre in essere le opere necessarie al mantenimento delle ripe ai sensi dell'art. 31 del codice della strada.
In ogni caso, quand'anche gli interventi ricadessero nel confine stradale, le opere non sarebbero di competenza dell' in quanto ricadenti nella competenza della Regione e del in materia di CP CP_1 tutela del territorio, richiamando la legge Regione Piemonte n. 54 del 19 novembre 1975, che attribuisce espressamente agli Enti territoriali i compiti di tutela del dissesto idrogeologico ed in particolare gli interventi in materia di sistemazione di bacini montani, le opere idraulico-forestali e le opere idrauliche di competenza regionale.
pagina 6 di 15 Ha aggiunto che nell'immediatezza dell'evento la Regione Piemonte si era impegnata ad erogare i finanziamenti volti a eseguire i primi interventi in virtù di quanto previso dalla legge regionale n. 38 del 29 giugno 1978 relativa alla "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”.
Ha, infine, evidenziato che alcun rilievo possa attribuirsi alla precedente installazione, ad opera di di CP reti su quel tratto di strada, trattandosi di reti poste in prossimità e nelle immediate vicinanze della sede stradale in fascia di rispetto per evitare la caduta su strada di pietre e materiale leggero proveniente da monte e non di opere riguardanti l'intero versante. Inoltre, si trattava di interventi diversi e distinti da quelli realizzati dal aventi ad oggetto la rimozione delle rocce e la rimodellazione del terreno dei sig.ri CP_1
ben più in alto rispetto al piano viabile e rientranti nella gestione del territorio. Pt_1
Ha contestato la domanda svolta dal nella memoria primo termine nei confronti dell' in CP_1 CP quanto tardiva e carente del titolo, non essendo stata emessa l'ordinanza nei propri confronti, né essendo invocabile nei confronti dell' l'art. 31 del Codice della Strada, ovvero alcuna responsabilità ai sensi CP dell'art. 2043, 2028 e 2041 c.c.
In merito al quantum richiesto ha eccepito la non ripetibilità dell'importo di € 16.868,50 corrisposto alla società Navigazione Lago Maggiore per aver attivato un servizio sostitutivo di navigazione per studenti e lavoratori nel periodo di chiusura della strada statale 34.
6. Con ordinanza in data 15.12.2023, rilevata la costituzione dell' in pari data, è stata fissata CP udienza al 26.3.2024 per ripristinare il contraddittorio relativamente alla questione di giurisdizione posta dall' CP
All'esito della discussione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.11.2024 e con ordinanza in data 10.12.2024 riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' è infondata e va rigettata. CP
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le spese sostenute per la cosiddetta «esecuzione in danno» - quando cioè il sulla scorta dei suoi poteri sostitutivi proceda direttamente ad eseguire ordinanze sindacali CP_1 contingibili e urgenti a protezione della incolumità e salute pubbliche - danno luogo ad una obbligazione di diritto privato trovando quest'ultima esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione di tali ordinanze e nell'esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione. In detti casi non si pone difatti in discussione il provvedimento amministrativo poiché si tratta soltanto di accertare - come è stato felicemente statuito - il diritto dell'amministrazione al «rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito» (Cass. sez. un. n. 15611 del 2006; pagina 7 di 15 Cass. sez. trib., 13/07/2012, n. 11937 del 2012; Cass. sez. III n. 12231 del 2007). La giurisdizione a decidere della opposta ingiunzione fiscale appartiene perciò al giudice ordinario”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22756 del 25/09/2018 e, in senso analogo anche la precedente pronuncia delle
Sez. U, Ordinanza n. 15611 del 10/07/2006: “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità (volte, nella specie, ad evitare movimenti franosi che avevano coinvolto una strada pubblica), oggetto di ordinanza contingibile ed urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall'ordinanza del sindaco (avverso la quale il privato era peraltro, nella specie, autonomamente insorto innanzi al giudice amministrativo) non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell'amministrazione per le spese affrontate a seguito dell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento: diritto soggettivo che è del tutto estraneo all'ambito dei "diritti patrimoniali conseguenziali", la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo, i quali attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e non già ai diritti di credito dell'amministrazione nei confronti del soggetto privato”).
Il principio è stato di recente ribadito anche in una recente pronuncia del Tar Campania n. 161/2023 n.
00161/2023, in fattispecie in cui il credito restitutorio nasceva dall'esecuzione in danno di opere previste da una ordinanza contingibile e urgente.
La circostanza che i lavori eseguiti dal in via di urgenza siano espressione dell'esercizio di poteri in CP_1 materia di pubblica sicurezza interferenti con la sicurezza in materia di circolazione stradale non muta i termini della questione, non essendo in discussione, né la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere amministrativo, né le modalità di esercizio di tale potere, ma esclusivamente la sussistenza del diritto del alla ripetizione dei costi sostenuti. CP_1
In relazione a tale ultimo profilo, la individuazione del soggetto a carico del quale debba definitivamente gravare l'onere economico delle opere per la messa in sicurezza non costituisce espressione di un potere autoritativo ai sensi dell'art. 54 TUEL. Invero, il potere di cui all'art. 54 TUEL postula esclusivamente che il bene sia concretamente nella disponibilità del soggetto destinatario dell'ordine di esecuzione dei lavori
(cfr. Cons. Stato Sez. II, 06/08/2020, n. 4958) e, dunque, prescinde radicalmente dall'accertamento della individuazione del soggetto tenuto a sopportarne in via definitiva la spesa.
A ciò va aggiunto che nell'ordinanza di occupazione di urgenza le opere di messa in sicurezza non sono state poste a carico del privato, per essersi il solo riservato il diritto di chiederne la ripetizione, e CP_1 pagina 8 di 15 non si vede per quale motivo gli opponenti avrebbero dovuto impugnare l'ordinanza non essendovi una pretesa attuale del nei loro confronti. CP_1
L'esame della questione relativa alla titolarità del credito del nei confronti degli Controparte_1 opponenti non postula alcuna disapplicazione, né richiede alcuna valutazione dei diritti patrimoniali consequenziali ad una disapplicazione del provvedimento di occupazione di urgenza, ma esclusivamente l'accertamento della titolarità del credito restitutorio allegato dal CP_1
8. Venendo al merito, in punto di diritto, preliminarmente vanno richiamate le previsioni del Codice della Strada Dlgs 285/1992- il quale prevede:
- all'art. 14 che l'Ente proprietario della strada deve provvedere alla “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo”;
- all'art. Art. 30
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione
o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell CP per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
- all'art. 31:
I proprietari devonomantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
Dal combinato disposto delle citate norme si evince che le opere sono a carico del proprietario della strada se sono realizzate su area di pertinenza della strada, sono, invece, a carico del proprietario del fondo laterale alla strada se sono realizzate sulla ripa.
pagina 9 di 15 8.1. Alla luce di quanto suddetto, ai fini della individuazione del soggetto tenuto a sopportare la spesa, assumono rilevanza i concetti di “pertinenza della strada” e di “ripa”.
L'art. 3, co. 1 n. 10) del codice definisce “il limite della proprietà stradale” rinviando a quello che “risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato” e, in mancanza, “dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”.
L'art. 3, co.1 n. 44), del D.Lgs. n. 285/1992 definisce le ripe: “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”.
Dal combinato disposto delle citate norme, si evince che se la strada in trincea, la scarpata è una pertinenza del corpo stradale e la ripa parte dal ciglio superiore della scarpata.
Invece, se la strada è in rilevato, la scarpata non rientra nella proprietà stradale, ma è di proprietà del privato, terminando la proprietà della strada al ciglio inferiore della scarpata.
E', dunque, evidente che il concetto di ripa di cui all'art. 3 comma 1 n. 44) presuppone che la scarpata sia di pertinenza del corpo stradale.
Ed, invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità le “scarpate” delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei “fossi” e delle “banchine” ad esse latistanti, devono considerarsi “parti” delle strade medesime, e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, sia in forza della presunzione (iuris tantum) posta dall'art 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ("Sono considerati come parte di queste strade, i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo"), che per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada stessa (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10759 del 1998).
8.2. Quanto alla prova della proprietà dell'area, sovviene il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato
n. 4184 del 31.05.2021, citata dall' in cui viene confermato il principio della giurisprudenza sopra CP citata della Cassazione, in forza del quale l'accertamento non incontra un limite nelle risultanze formali dei registri immobiliari, dovendosi fare riferimento - in mancanza di atti di acquisizione o di progetto approvato dal quale possano ricavarsi le fasce di esproprio – a ulteriori elementi di fatto, di carattere storico e documentale.
Invero, nella citata pronuncia il Consiglio di Stato, si evidenzia come, in ragione dell'urgenza di provvedere, in sede di emissione dell'ordinanza contingibile e urgente, il possa dirigere l'ordine di esecuzione CP_1 dei lavori al soggetto titolare formale dell'area, ma anche che le risultanze formali non sono preclusive di un accertamento della pertinenzialità della scarpata alla sede stradale, sulla base dello stato dei luoghi e gli elementi di carattere documentale.
pagina 10 di 15 Quanto al primo profilo, ha affermato che: “in un contesto di assoluta e sicura urgenza e di concreto pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale il ha, dunque, bene indirizzato l'ordinanza impugnata CP_1 nei confronti del soggetto che risulta proprietario dell'area interessata dall'intervento di messa in sicurezza, laddove nulla consentiva (né consente allo stato) di avallare l' alternativa ricostruzione qui offerta dalle appellanti, secondo cui l'area in questione ricadrebbe non già nella ripa, bensì nella scarpata di pertinenza stradale, dovendo ivi localizzarsi il temuto crollo, in quanto la strada era stata a suo tempo realizzata “in trincea” (e non “a sbalzo”).
Sotto il secondo profilo, nella citata pronuncia si evidenzia bene come non fosse raggiunta la prova relativa alle modalità di costruzione della strada e al relativo ampliamento con sbancamento, come dedotto dal ricorrente, confermandosi pertanto la possibilità di fare riferimento ad elementi ulteriori rispetto alle risultanze formali.
8.3. In punto di onere della prova, trattandosi di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - in cui come già detto non viene in rilievo l'accertamento della legittimità del provvedimento d'urgenza, ma la titolarità di un credito - grava sul a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa CP_1
l'assenza di un onere in capo a sé di porre in essere gli interventi di mantenimento del fondo - l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, e, dunque, in primo luogo, che gli interventi siano stati realizzati sulla ripa.
8.4. Tanto premesso, il ha fondato la propria pretesa in via monitoria, allegando CP_1 esclusivamente la proprietà in capo ai convenuti del terreno sul quale sono stati operati gli interventi di messa in sicurezza.
Già in sede di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si era evidenziato come i fatti costitutivi del credito azionato dal richiedessero un approfondimento istruttorio, e la carenza CP_1 probatoria riscontrata non è stata colmata con il deposito delle memorie istruttorie.
Non vi è prova che la fascia di terreno in cui sono state realizzate le opere costituisca una ripa, né il ha articolato alcuna istanza istruttoria sul punto. CP_1
Non vi è, inoltre, alcun elemento che consenta di affermare che la strada statale 34 del Lago Maggiore al
Km. 29+950 sia stata costruita in rilevato - e non in trincea - e che, conseguentemente, i lavori di messa in sicurezza interessassero aree escluse dal limite della proprietà stradale e gravassero sugli opponenti ai sensi dell'art. 31 comma 4 sopra citato.
Tale prova il avrebbe dovuto fornirla, anche in considerazione della specifica contestazione dei CP_1 convenuti, che sin dalla comparsa di costituzione hanno eccepito che si tratta di interventi rispetto ai quali non hanno mai ricevuto alcuna richiesta, né sollecito e che erano stati sempre considerati (sino all'avvio del procedimento penale) di pertinenza degli enti pubblici preposti alla sicurezza della circolazione stradale, e interessanti aree inaccessibili in ragione della conformazione dello stato dei luoghi.
pagina 11 di 15 Va, invece, osservato che sussistono plurimi elementi che depongono per la riconducibilità dell'area in cui sono stati posti in essere gli interventi ad una pertinenza del corpo stradale.
Dalla relazione del geologo - allegato 10 del - si evince che l'evento dissestivo si è verificato “sul CP_1 versante di controripa a causa di un distacco … tra 60 e 70 metri di quota al di sopra del piano viabile”.
Dalla predetta descrizione risulta che la situazione di pericolosità abbia investito, non la “ripa”, che si trova a monte della “scarpata stradale” (cfr. art. 3 comma 1 n. 44), ma la “controripa”, ossia sulla scarpata sottostante la ripa.
Nella medesima relazione geologica - doc. 10 pagina 10 – si legge che l'area rilevata si trova lungo un versante boscato esposto a sud est e ad “inclinazione variabile, da medio elevata ad elevata”, che la frana si
è verificata nella fascia di quota compresa tra i duecento metri e i duecentosettanta metri sopra il livello del mare, precisamente 70 metri a monte della Strada Statale n. 34 e che, in questa fascia altimetrica “il versante è caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti di origine antropica, alternati a tratti di pendio naturale e alla presenza di affioramenti rocciosi che danno origine a pareti aventi inclinazione da media a elevata e, talvolta prossima alla verticale. La frana del 18 marzo del 2017 si era generata da una di queste pareti rocciose”.
Orbene, considerati la conformazione del versante e l'assenza di terrazzamenti di origine naturale, non è in alcun modo dimostrato che il suolo costituente la sede del manto stradale sia di origine naturale, essendo, invece, altamente verosimile che in precedenza vi fosse un pendio di diversa inclinazione, e che, conseguentemente, l'angolo di inclinazione della scarpata sul terreno costituente attuale sede stradale costituisca una conseguenza della costruzione della strada.
Infine, la circostanza che vi sono stati numerosi provvedimenti di esproprio e l'estensione del fenomeno
(quale si evince dagli atti del procedimento penale), che sostanzialmente risulta aver interessato l'intero versante, induce a concludere che le opere di sostegno sono state necessitate, non da una pericolosità della ripa, ma perché si tratta di opere di sostegno volte a garantire la “conservazione della strada”, rientranti nella previsione dell'art. 30 comma 4 del Codice della Strada.
Che gli opponenti abbiano conseguito un vantaggio dalle opere eseguite (ai sensi del comma 5 dell'art. 30 sopra richiamato), va escluso, tenuto conto della naturale conformazione del pendio in epoca antecedente la costruzione della strada e della relativa inaccessibilità – più volte affermata dalla parte opponente.
Alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dal nei confronti degli opponenti è Controparte_1 infondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Dall'accoglimento della domanda principale discende l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dagli opponenti nei confronti di e del . CP Controparte_1
9. Il nella memoria secondo termine ha esposto che la domanda originariamente proposta CP_1 nei confronti del convenuto deve considerarsi automaticamente estesa alla terza chiamata CP pagina 12 di 15 Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo
s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso;
il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi” (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 08/06/2007).
Nel caso di specie, l'azione esercitata dal in via monitoria nei confronti degli opponenti, in ragione CP_1 dei fatti costitutivi allegati, va qualificata come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Il nella comparsa di costituzione ha fatto espresso riferimento agli artt. 30 e 31 del Codice della CP_1
Strada (pagina 2 della comparsa di costituzione) e nella chiamata in causa gli opponenti hanno citato CP quale soggetto responsabile dell'esecuzione delle opere, in qualità di concessionaria della strada.
L'estensione della domanda si considera ammissibile, in quanto la difesa degli opponenti non ha introdotto un titolo autonomo nei confronti del terzo, avendo esclusivamente contestato la titolarità passiva dell'obbligo di restituzione allegato dal e indicato l' quale soggetto passivo della pretesa CP_1 CP restitutoria.
Neppure si considera causa di inammissibilità della domanda la circostanza che la pretesa restitutoria nei confronti dell' sia stata esplicitata solo nella memoria secondo termine. Invero, l'estensione CP automatica della domanda opera “senza bisogno di un'apposita istanza in tal senso” (cfr. testualmente,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021).
9.1. Nonostante l'estensione automatica, alla luce di quanto si legge nella comparsa conclusionale del deve concludersi che la domanda è stata rinunciata. Invero, nella comparsa conclusionale, CP_1 nell'unico punto in cui viene in rilievo la posizione di si legge: “Gli opponenti hanno dichiarato di voler CP chiamare in giudizio che ritengono unica responsabile (e quindi tenuta al pagamento). a correttamente CP CP riconosciuto la fondatezza della posizione del . Si ritiene che in tal modo il abbia evidenziato una CP_1 CP_1 volontà contraria all'estensione automatica della domanda - già positivamente argomentata dal CP_1 nella memoria secondo termine attraverso il richiamo a plurimi precedenti di legittimità - in quanto il ha ribadito la fondatezza della propria domanda;
ha aderito alla difesa terzo volta ad affermare la CP_1 sussistenza di un obbligo in capo agli opponenti;
non ha in alcun modo preso posizione sulla sussistenza, anche in via subordinata, di un obbligo di restituzione in capo all' CP
pagina 13 di 15 10. Quand'anche non volesse ritenersi che vi sia stata rinuncia alla domanda nei confronti del terzo e, in ogni caso, ai fini della valutazione sulla soccombenza virtuale sia da parte dei chiamanti, che da parte del nei confronti di la domanda era infondata. CP_1 CP
Alcunché il ha argomentato in ordine alle difese dell' volte a evidenziare Controparte_1 CP
l'assenza di oneri economici a proprio carico in ragione della specifica normativa regionale relativa alla tutela del territorio e dell'impegno della Regione Piemonte ad erogare i finanziamenti ai Comuni volti all'esecuzione degli interventi.
Nelle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Sindaco, si evince come gli interventi, pur a seguito di plurime richieste dei Comuni interessati, non erano ancora stati eseguiti, al momento della frana per la mancata erogazione di finanziamenti e che, in ragione dell'intreccio delle rispettive competenze, vi era incertezza sia sulla erogazione dei fondi, sia sull'accordo dei soggetti che avrebbero dovuto pianificare l'ingente intervento di messa in sicurezza del versante.
Il mero richiamo, operato dalla sola parte opponente nella comparsa conclusionale, all'art. 14 comma 3 codice della strada, il quale prevede: “
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”, a fronte delle predette incertezze, non sarebbe stato sufficiente a fondare l'accoglimento della pretesa restitutoria del nei CP_1 confronti dell' in quanto non è provato che, nel momento in cui sono stati realizzati gli interventi di CP messa in sicurezza, questi rientrassero nella competenza dell' pur a fronte delle specifiche CP competenze, attribuite ad altri enti, in materia di gestione dei fenomeni franosi sul territorio regionale.
Discende che la domanda subordinata degli opponenti e la domanda del - ove non già rinunciata - CP_1 erano infondate nei confronti dell' CP
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli opponenti, a carico del
. Le stesse si liquidano in sentenza sulla base del D.M. 147/2022, sulla base del valore Controparte_1 della causa e dell'attività svolta, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di lite in favore dell' sono a carico, in via solidale, dei convenuti che l'hanno chiamata in CP causa e del , stante l'infondatezza delle domande, comunque proposte nei confronti Controparte_1 di Le stesse si liquidano sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi per la CP fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
a. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Tribunale di Verbania in data 02 febbraio 2021. pagina 14 di 15 b. Dichiara assorbita la domanda subordinata proposta dagli opponenti nei confronti di e del CP
. Controparte_1
c. Dichiara rinunciata la domanda del estesa automaticamente alla terza Controparte_1 chiamata CP
d. Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, che Controparte_1 liquida in € 406,50 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
e. Condanna gli opponenti e il , in via solidale, alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura CP del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
Verbania, 2.5.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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