Art. 136. Facolta' dell'istruttore
Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato.
Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.
Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato.
Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.