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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13958/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 08/03/1985 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNOSI FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, docente inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI - B014, in servizio presso l'Istituto Tecnico “Luigi
Galvani” con sede a Giugliano in Campania, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche
1 (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da contratti allegati e di aver accumulato, nel servizio svolto in qualità di docente a tempo determinato, un numero di giorni di ferie superiore rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali e secondo i conteggi allegati al ricorso;
che nel conteggio dei giorni di ferie accumulati, andavano calcolati anche i giorni di festività soppresse accumulati -sempre in proporzione al servizio prestato-, dei quali non ha fruito;
che, invero,
i contratti a termine scaduti alla data del 30 giugno di ogni anno non ne avevano consentito la fruizione al pari dei colleghi di ruolo;
di non essere stato invitato a fruire dei giorni di ferie e dei giorni di festività soppresse e di non essere stato informato che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione. Ha chiesto, pertanto, al tribunale adito di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato un numero di giorni di ferie e di giorni per ex festività soppresse – calcolati proporzionalmente al servizio prestato dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024 – superiori rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dai calendari scolastici regionali relativi agli ambiti regionali, presso i quali ha prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato 82,75 giorni di ferie comprensivi dei giorni di ex festività soppresse in proporzione al servizio prestato dall'a.s.
2017/2018 all'a.s. 2023/2024 con contratti a tempo determinato – indennizzabili - quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio secondo i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni, dei quali non ha effettivamente fruito e che non sono stati monetizzati al termine di ogni anno scolastico da parte dell'Amministrazione resistente;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione dei predetti giorni di ferie non fruiti ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'articolo 7 della Direttiva
2003/88/CE, in combinato disposto con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea accertando e dichiarando il diritto alla monetizzazione dei predetti giorni. Per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore alla corresponsione dell'importo di € 5.150,95 complessivi a favore CP_2 del ricorrente a titolo di indennità per ferie e giorni per ex festività soppresse accumulati e non fruiti, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero al pagamento
2 dell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
3 Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”
Va, ancora, evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16),
4 non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020”.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicati nella tabella riassuntiva di cui alle pag. 25 e 26 del ricorso.
La circostanza non è stata contestata.
Il non ha provato di aver invitato il ricorrente alla fruizione dei giorni di ferie CP_1 maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni maturati e i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dai calendari;
non ha contestato i giorni di servizio prestati né i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali – pure prodotti in giudizio – nè ha provato di aver monetizzato dei giorni di ferie a favore del ricorrente.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente – sia in merito ai giorni di ferie maturati e calcolati in proporzione ai giorni di servizio prestati dal ricorrente negli anni scolastici di riferimento ed agli importi calcolati – emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate e dei giorni delle ex festività soppresse, maturati in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 5.150,95,
5 secondo l'analitico e puntuale conteggio sviluppato nel ricorso e non contestato dal convenuto. CP_1
Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi
€ 5.150,95, a titolo di ferie e festività soppresse maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 5.150,95, quale indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute negli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/2020,
2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario.
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
FA LA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13958/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 08/03/1985 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNOSI FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, docente inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI - B014, in servizio presso l'Istituto Tecnico “Luigi
Galvani” con sede a Giugliano in Campania, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche
1 (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da contratti allegati e di aver accumulato, nel servizio svolto in qualità di docente a tempo determinato, un numero di giorni di ferie superiore rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali e secondo i conteggi allegati al ricorso;
che nel conteggio dei giorni di ferie accumulati, andavano calcolati anche i giorni di festività soppresse accumulati -sempre in proporzione al servizio prestato-, dei quali non ha fruito;
che, invero,
i contratti a termine scaduti alla data del 30 giugno di ogni anno non ne avevano consentito la fruizione al pari dei colleghi di ruolo;
di non essere stato invitato a fruire dei giorni di ferie e dei giorni di festività soppresse e di non essere stato informato che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione. Ha chiesto, pertanto, al tribunale adito di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato un numero di giorni di ferie e di giorni per ex festività soppresse – calcolati proporzionalmente al servizio prestato dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024 – superiori rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dai calendari scolastici regionali relativi agli ambiti regionali, presso i quali ha prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato 82,75 giorni di ferie comprensivi dei giorni di ex festività soppresse in proporzione al servizio prestato dall'a.s.
2017/2018 all'a.s. 2023/2024 con contratti a tempo determinato – indennizzabili - quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio secondo i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni, dei quali non ha effettivamente fruito e che non sono stati monetizzati al termine di ogni anno scolastico da parte dell'Amministrazione resistente;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione dei predetti giorni di ferie non fruiti ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'articolo 7 della Direttiva
2003/88/CE, in combinato disposto con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea accertando e dichiarando il diritto alla monetizzazione dei predetti giorni. Per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore alla corresponsione dell'importo di € 5.150,95 complessivi a favore CP_2 del ricorrente a titolo di indennità per ferie e giorni per ex festività soppresse accumulati e non fruiti, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero al pagamento
2 dell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
3 Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”
Va, ancora, evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16),
4 non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020”.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicati nella tabella riassuntiva di cui alle pag. 25 e 26 del ricorso.
La circostanza non è stata contestata.
Il non ha provato di aver invitato il ricorrente alla fruizione dei giorni di ferie CP_1 maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni maturati e i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dai calendari;
non ha contestato i giorni di servizio prestati né i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali – pure prodotti in giudizio – nè ha provato di aver monetizzato dei giorni di ferie a favore del ricorrente.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente – sia in merito ai giorni di ferie maturati e calcolati in proporzione ai giorni di servizio prestati dal ricorrente negli anni scolastici di riferimento ed agli importi calcolati – emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate e dei giorni delle ex festività soppresse, maturati in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 5.150,95,
5 secondo l'analitico e puntuale conteggio sviluppato nel ricorso e non contestato dal convenuto. CP_1
Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi
€ 5.150,95, a titolo di ferie e festività soppresse maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 5.150,95, quale indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute negli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/2020,
2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario.
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
FA LA
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