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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6710 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
2) La comune minore figlia , verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni dell'affido condiviso paritetico, con residenza anagrafica in Cagliari alla Via Einstein 32/A, presso l'abitazione della madre.
3) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune minore figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Pag. 2 di 4 Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della comune figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano della stessa.
4) Come anzi detto, ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia Per_1 manterrà la propria residenza presso quella della madre, stabilendosi in ordine alle modalità di presenza della minore presso ciascun genitore che, compatibilmente e nel rispetto anche delle esigenze scolastiche ella trascorrerà i periodi di permanenza con il padre secondo la seguente articolazione settimanale, da intendersi ripetitiva ogni mese, salvo diverso accordo tra i genitori:
- nella prima settimana del mese: dal martedì alle ore 16:30 al giovedì alle ore 08:30, nonché nella giornata di venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 9.00 del sabato;
- nella seconda settimana del mese: dal lunedì alle ore 16:30 al martedì alle ore 08:30, nonché dal giovedì alle ore 16:30 al venerdì alle ore 08:30;
- a settimane alterne, la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 8.30 del lunedì;
- nei restanti giorni, la minore permarrà con la madre.
Terminata la seconda settimana, si riprenderà con la scansione temporale prevista per la prima settimana, proseguendo con cadenza regolare.
Eventuali ulteriori periodi di permanenza o modifiche al calendario potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici, personali e familiari della minore.
La minore durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive stia col padre nei giorni e secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati (almeno 30 giorni prima della festività) tra essi coniugi in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e programmi feriali.
5) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto nei confronti della minore figlia nei rispettivi tempi di permanenza, assicurando il soddisfacimento dei bisogni quotidiani della minore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di indumenti, calzature, generi alimentari e ogni altro bene necessario a garantire un ambiente familiare adeguato e confortevole durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni).
Ciascun genitore, durante le settimane di propria competenza, provvederà personalmente - ovvero, in caso di necessità, tramite persona di fiducia - ad accompagnare e riprendere la minore dallo svolgimento delle attività scolastiche, sportive, ludico-ricreative ed extrascolastiche, utilizzando mezzi propri e avendo cura di rispettare gli impegni della minore, salvo casi di forza maggiore o imprevisti improrogabili sopravvenuti.
Pag. 3 di 4 Le spese relative alla comune figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come elencate nelle linee guida del CNF anche in ordine alla ripartizione tra spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo.
Per far fronte alle spese relative alla figlia minore, i genitori hanno costituito un fondo comune, intestato ad entrambi, sul quale ciascuno verserà mensilmente la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese.
Le somme versate su tale fondo saranno destinate alla copertura delle spese sia ordinarie che straordinarie che si renderanno necessarie nel corso del tempo, con prelievi effettuati previo accordo tra i genitori, ovvero secondo le modalità pattuite.
L'ammontare dell'assegno unico universale, erogato dall' o da altro CP_1
Istituto Previdenziale a beneficio della minore, nonché ogni altro rimborso e/o beneficio economico riferibile alla figlia comune, confluirà sul medesimo conto comune, e sarà utilizzato in pari misura da entrambi i genitori per far fronte alle esigenze e necessità della figlia, in funzione delle sue necessità educative, scolastiche, sanitarie, ricreative e di crescita.
6) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6710 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
2) La comune minore figlia , verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni dell'affido condiviso paritetico, con residenza anagrafica in Cagliari alla Via Einstein 32/A, presso l'abitazione della madre.
3) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la comune minore figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Pag. 2 di 4 Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della comune figlia e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano della stessa.
4) Come anzi detto, ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia Per_1 manterrà la propria residenza presso quella della madre, stabilendosi in ordine alle modalità di presenza della minore presso ciascun genitore che, compatibilmente e nel rispetto anche delle esigenze scolastiche ella trascorrerà i periodi di permanenza con il padre secondo la seguente articolazione settimanale, da intendersi ripetitiva ogni mese, salvo diverso accordo tra i genitori:
- nella prima settimana del mese: dal martedì alle ore 16:30 al giovedì alle ore 08:30, nonché nella giornata di venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 9.00 del sabato;
- nella seconda settimana del mese: dal lunedì alle ore 16:30 al martedì alle ore 08:30, nonché dal giovedì alle ore 16:30 al venerdì alle ore 08:30;
- a settimane alterne, la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 8.30 del lunedì;
- nei restanti giorni, la minore permarrà con la madre.
Terminata la seconda settimana, si riprenderà con la scansione temporale prevista per la prima settimana, proseguendo con cadenza regolare.
Eventuali ulteriori periodi di permanenza o modifiche al calendario potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici, personali e familiari della minore.
La minore durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive stia col padre nei giorni e secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati (almeno 30 giorni prima della festività) tra essi coniugi in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e programmi feriali.
5) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto nei confronti della minore figlia nei rispettivi tempi di permanenza, assicurando il soddisfacimento dei bisogni quotidiani della minore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di indumenti, calzature, generi alimentari e ogni altro bene necessario a garantire un ambiente familiare adeguato e confortevole durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni).
Ciascun genitore, durante le settimane di propria competenza, provvederà personalmente - ovvero, in caso di necessità, tramite persona di fiducia - ad accompagnare e riprendere la minore dallo svolgimento delle attività scolastiche, sportive, ludico-ricreative ed extrascolastiche, utilizzando mezzi propri e avendo cura di rispettare gli impegni della minore, salvo casi di forza maggiore o imprevisti improrogabili sopravvenuti.
Pag. 3 di 4 Le spese relative alla comune figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come elencate nelle linee guida del CNF anche in ordine alla ripartizione tra spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo.
Per far fronte alle spese relative alla figlia minore, i genitori hanno costituito un fondo comune, intestato ad entrambi, sul quale ciascuno verserà mensilmente la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese.
Le somme versate su tale fondo saranno destinate alla copertura delle spese sia ordinarie che straordinarie che si renderanno necessarie nel corso del tempo, con prelievi effettuati previo accordo tra i genitori, ovvero secondo le modalità pattuite.
L'ammontare dell'assegno unico universale, erogato dall' o da altro CP_1
Istituto Previdenziale a beneficio della minore, nonché ogni altro rimborso e/o beneficio economico riferibile alla figlia comune, confluirà sul medesimo conto comune, e sarà utilizzato in pari misura da entrambi i genitori per far fronte alle esigenze e necessità della figlia, in funzione delle sue necessità educative, scolastiche, sanitarie, ricreative e di crescita.
6) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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