TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/11/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4006/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 04 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26.09.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SCAVOLINI ES AR ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 3/11/2025 per gli avv.ti MUSTO PASQUALE e TESON LUCIO hanno concluso Parte_2 come da nota depositata in data 3/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:24 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4006/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4006/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresento e difeso dall'avv. SCAVOLINI Parte_1 C.F._1
ES AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
Torino, n. 12, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti MUSTO PASQUALE e TESON LUCIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via G.B. Vico, n. 45, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio - Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – il sig. al fine di sentire accogliere le Parte_2 seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale dei contratti di compravendita immobiliari, datati 04/06/2021 ed 11/06/2021, conclusi tra e Parte_1
per inadempimento del Compratore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice Parte_2 civile;
- Per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione degli Parte_1 immobili, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave del Sig. ; Parte_2
-Disporre l'immediato rilascio dei due immobili;
-Ordinare la trascrizione della sentenza di risoluzione con annotazione della stessa presso l'Ufficio del Territorio (già Corsarvatoria dei
Registri Immobiliati) -Condannare il Sig. al risarcimento dei danni. quali Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, stimati in E.10.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia, in esito al giudizio, calcolati anche equitativamente, in ragione dell'omessa realizzazione di proventi da canone locativo e del disagio causato nei confronti dell'attore e della sua famiglia, per l'omesso conseguimento delle somme, nella misura di un equa considerazione del loro reinvestimento in attività commerciali o fruttiferi prodotti bancari;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”, deducendo: - di aver venduto al convenuto, tramite due contratti di compravendita, stipulati nelle date del 4 e dell'11 giugno 2021, due immobili siti in Latina (LT), Strada Isonzo n. 243, catastalmente graffati al f. 173, part. 116, sub. 4 e sub. 5, per il prezzo di € 60.000,00 l'uno e per il prezzo di € 100.000,00 l'altro, pagati con assegni bancari, titoli che, purtuttavia, venivano respinti per il pagamento dalla , in quanto intestati Controparte_1 alla società inattiva dal dicembre 2019. Parte_3
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 29.10.2021, evidenziando l'infondatezza della domanda avversaria, - tenuto conto che, in sede di stipula notarile (si veda, artt. 5 dei due contratti), l'attore aveva dichiarato che il prezzo “è stato già interamente versato dalla parte acquirente alla parte venditrice, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza”, oltre alla presenza di una contro scrittura coeva ai due rogiti avente ad oggetto l'intenzione delle parti contraenti di simulare il prezzo reale della compravendita-, ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito rigettare la domanda altrui perché infondata in fatto e diritto. In via subordinata ed in riconvenzionale, accertato ex art.2041 c.c. l'arricchimento senza causa dell'attore, condannarlo alla restituzione in favore del convenuto della somma di €.200.000,00, oltre alle spese notarili sostenute pari ad €.10.000,00 ed interessi a far data dal 4.6.2021. In ogni caso, voglia condannare ex art.96 cpc la controparte al risarcimento nei confronti del convenuto della somma di €.50.000,00
o a quella ritenuta equa, essendo la sua azione giudiziale affetta da evidente mala fede ed in essa voce ritenendosi compresa la illecita condotta di trascrizione di domanda giudiziale illecita ovvero illegittima . Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Espletata la procedura di mediazione demandata, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u. grafologica disposta da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione asseritamente riconducibile al pugno dell'attore sulla contro scrittura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risoluzione per inadempimento di due contratti di compravendita immobiliare stipulati tra le parti, rispettivamente, nelle date del 4 e dell'11.06.2021, tramite cui parte attrice alienava a parte convenuta due appartamenti per il prezzo complessivo di €
160.000,00.
L'alienante deduce che l'acquirente non avrebbe mai corrisposto il prezzo pattuito, avendo consegnato assegni bancari risultati poi privi di copertura, in quanto emessi su conto corrente intestato a società cessata e già chiuso al momento della stipula.
Il convenuto, invece, asserisce che tra le stesse parti era, invero, intervenuta, in data 04.06.2021 e, dunque, coeva alla stipula del primo rogito, una scrittura privata in cui era stato convenuto un diverso accordo, sia riguardo al corrispettivo di vendita (€ 200.000,00, anziché € 160.000,00), sia riguardo alle modalità di pagamento (contanti, anziché assegni), con dichiarazione dell'attore di aver ricevuto il corrispettivo pattuito (vd. all.to n. 1, comparsa).
Orbene, dall'esame della scrittura in parola si legge chiaramente che “ Controparte_2 per contanti equivalente la somma di euro 200.000,00 per acquisto n°2 appartamenti siti in Via Isonzo
n° 243 posti al 1° piano interno 1 e 1A di proprietà del signor presente e Controparte_3 sottoscritto dal Notaio . La somma di 200.000,00 euro è stata ritirata in contanti Persona_1 dal signor il giorno 04/06/2021 ore 15,00. Senza più nulla che pretendere dal Parte_1
”. Parte_2
La scrittura è sottoscritta da entrambe le parti dell'odierno giudizio, identificate tramite documenti di identità, menziona i due immobili oggetto del trasferimento per atti di compravendita a rogito del
Notaio , indica il prezzo dissimulato di € 200.000,00, specifica che il pagamento è Persona_1 avvenuto in contanti in data 04.06.2021, ovvero il giorno del primo atto notarile, e contiene quietanza, rilasciata da parte attrice, della ricezione del corrispettivo.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in modo inequivocabile, che la simulazione relativa del prezzo in una compravendita immobiliare richiede necessariamente la prova scritta dell'accordo simulatorio: "la pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto" (Cass. 05.06.2025,
n.15097; ex multis, Cass. 06.07.2022, n.21426).
Invero, trattandosi di simulazione relativa, inerente ad un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, la prova deve rispettare i medesimi requisiti di forma richiesti per il contratto principale. Nel caso di specie, pertanto, il requisito di forma appare rispettato, in quanto l'elemento interessato dalla simulazione, ovverosia il prezzo della vendita e la modalità di corresponsione mediante assegni, andrà sostituito con l'effettiva volontà negoziale dei contraenti sul punto, risultante dalla contro scrittura sottoscritta dalle medesime in data 04.06.2021, con la quale viene pattuito il maggior prezzo di € 200.000,00, il suo versamento in contanti, con rilascio di apposita quietanza dall'odierna parte attrice (“La somma di 200.000,00 euro è stata ritirata in contanti dal signor il giorno Parte_1
04/06/2021 ore 15,00. Senza più nulla che pretendere dal ”). Parte_2
In materia di simulazione la prova del relativo accordo simulatorio poi non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta (Cass. 24.07.2017, n.18204); la controdichiarazione deve essere, necessariamente, anteriore o coeva all'atto simulato, giammai successiva (Cass.
06.06.2022, n.18049; App. Firenze 13.06.2025, n.1126).
Nello specifico, anche tale requisito risulta rispettato, in quanto la scrittura privata reca la data del
04.06.2021, risultando coeva al primo rogito notarile (04.06.2021) e anteriore al secondo
(11.06.2021).
La c.t.u. grafologica, espletata nel corso del giudizio e non fatta oggetto di contestazione, ha poi concluso per l'autenticità della sottoscrizione da parte dell'attore apposta in calce alla controscrittura stipulata con il convenuto (vd. pag. 35 “Dopo aver analizzato la firma in verifica e le firme comparative, nelle loro caratteristiche grafiche generali e particolari e dopo avere effettuato i confronti dei risultati emersi dalle analisi si può concludere che la firma in verifica rilasciata su
“Controscrittura di simulazione” datata 04/06/2021 è autentica.”), il che, dunque, rende valida la stessa inter partes.
Infondata l'eccezione attorea di invalidità dell'operazione economica posta in essere con la scrittura economica del 04.06.2021, segnatamente per violazione della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n.
231/2007), sul presupposto del pagamento in contanti di una somma ben superiore al limite consentito, posto che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, la disciplina in parola è “una norma che, ratione temporis, applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione amministrativa, cosi che è escluso che si possa predicare una nullità virtuale per sua violazione, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale” (Cass. 15.01.2020, n.525; ex multis, App.
Bari 15.04.2025, n.551; App. Venezia 16.12.2024, n.2210; Trib. Napoli 13.03.2023, n.2698). Non pertinente poi il richiamo operato dal patrocinio attoreo a Cass. 987/2021 (vd. p. 3, note conclusive del 24.09.2024), vertendo lo stesso su tutt'altra fattispecie, così come infondata la richiesta attorea di sospensione necessaria del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale per truffa promosso dall'attore nei confronti della parte convenuta.
L'odierno giudizio, infatti, ha ad oggetto la risoluzione dei contratti di compravendita per inadempimento del compratore, consistente nel mancato pagamento del prezzo, mentre il processo penale riguarda l'accertamento del reato di truffa.
I due procedimenti si fondano, pertanto, su presupposti giuridici diversi e autonomi: la validità o invalidità dei contratti di compravendita dipende dalla valutazione dell'inadempimento e dell'efficacia della controscrittura di simulazione, non dall'accertamento penale della condotta fraudolenta, di talché andrà escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità (vd. in argomento, ex multis, Cass.
30.12.2024, n.35098; Cass. 30.06.2023, n.18553; Cass. 10.11.2021, n.33102).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto conto della validità della contro dichiarazione prodotta dal convenuto, risultano dunque corrisposte le somme oggetto di corrispettivo, sicché la domanda di risoluzione attorea dei contratti in parola andrà integralmente rigettata.
Sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c. così come richiesto dal patrocinio della convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La formulazione di eccezioni processuali palesemente infondate integra responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il disconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito considera in sé suscettibile di sanzione (art. 220, comma 2,
c.p.c.), di tal che, trattandosi del comportamento che dalla legge è considerato realizzare un abuso nell'esercizio dei mezzi di difesa, la resistenza in giudizio affidata a tale comportamento è oggettivamente suscettibile d'essere considerata come volta unicamente a conseguire il differimento del riconoscimento dell'altrui diritto e può dunque il giudice del merito porla a base d'una valutazione del comportamento processuale del convenuto come tenuto in mala fede o colpa grave
(Cass. civ., sez. III, 16/01/1989, n. 163).
Gravemente colposo il comportamento dell'attore, che, in prima battuta, ha negato di aver sottoscritto la contro scrittura prodotta dal patrocinio della parte convenuta, disconoscendo altresì la propria firma, che, invece, il C.T.U. ha valutato come autentica, le cui conclusioni sono state, peraltro, ampiamente condivise dal c.t. di parte convenuta, Prof. , nulla, per contro, è stato dedotto dal Per_2
c.t.p. attoreo, dott.ssa Per_3
La condanna per lite temeraria prescinde dalla dimostrazione del danno, come si desume dalla motivazione di Corte Costituzionale 23/06/2016, n. 152, che assegna all'istituto in esame la funzione di sanzionare officiosamente l'offesa arrecata alla giurisdizione.
Si legge nella citata sentenza: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma », segnando così una netta differenza terminologica rispetto al
« risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Continua il Giudice delle leggi precisando che la soluzione prescelta [è] plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta.
L'insegnamento della Corte costituzionale è recepito dalla Corte di cassazione con l'affermazione del seguente principio: all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non
è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass. civ., sez. VI, 30/03/2022, n. 10236).
La condanna in questione può essere ragionevolmente ragguagliata ad importo almeno corrispondente alla metà delle spese di lite liquidate per la soccombenza.
Ogni altra questione e domanda è da ritenersi assorbita.
Va poi ordinata, ai sensi dell'art. 2668, co. 2, c.c., alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione dei contratti di compravendita di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), così come le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione dei contratti di compravendita, a rogito del Notaio
, del 04.06.2021 (rep. n. 91024 – racc. n. 37920) e dell'11.06.2021 (rep. n. Persona_1
91055 – racc. n. 37945), effettuata in data 26.07.2021 (reg. gen. n. 19412 – reg. part. n. 14711), previa presentazione del titolo da parte dell'interessato;
c) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore;
e) condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma equitativamente determinata in € 3.808,00.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 04 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26.09.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SCAVOLINI ES AR ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 3/11/2025 per gli avv.ti MUSTO PASQUALE e TESON LUCIO hanno concluso Parte_2 come da nota depositata in data 3/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:24 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4006/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4006/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresento e difeso dall'avv. SCAVOLINI Parte_1 C.F._1
ES AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via
Torino, n. 12, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti MUSTO PASQUALE e TESON LUCIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via G.B. Vico, n. 45, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio - Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – il sig. al fine di sentire accogliere le Parte_2 seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale dei contratti di compravendita immobiliari, datati 04/06/2021 ed 11/06/2021, conclusi tra e Parte_1
per inadempimento del Compratore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice Parte_2 civile;
- Per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione degli Parte_1 immobili, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave del Sig. ; Parte_2
-Disporre l'immediato rilascio dei due immobili;
-Ordinare la trascrizione della sentenza di risoluzione con annotazione della stessa presso l'Ufficio del Territorio (già Corsarvatoria dei
Registri Immobiliati) -Condannare il Sig. al risarcimento dei danni. quali Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, stimati in E.10.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia, in esito al giudizio, calcolati anche equitativamente, in ragione dell'omessa realizzazione di proventi da canone locativo e del disagio causato nei confronti dell'attore e della sua famiglia, per l'omesso conseguimento delle somme, nella misura di un equa considerazione del loro reinvestimento in attività commerciali o fruttiferi prodotti bancari;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”, deducendo: - di aver venduto al convenuto, tramite due contratti di compravendita, stipulati nelle date del 4 e dell'11 giugno 2021, due immobili siti in Latina (LT), Strada Isonzo n. 243, catastalmente graffati al f. 173, part. 116, sub. 4 e sub. 5, per il prezzo di € 60.000,00 l'uno e per il prezzo di € 100.000,00 l'altro, pagati con assegni bancari, titoli che, purtuttavia, venivano respinti per il pagamento dalla , in quanto intestati Controparte_1 alla società inattiva dal dicembre 2019. Parte_3
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 29.10.2021, evidenziando l'infondatezza della domanda avversaria, - tenuto conto che, in sede di stipula notarile (si veda, artt. 5 dei due contratti), l'attore aveva dichiarato che il prezzo “è stato già interamente versato dalla parte acquirente alla parte venditrice, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza”, oltre alla presenza di una contro scrittura coeva ai due rogiti avente ad oggetto l'intenzione delle parti contraenti di simulare il prezzo reale della compravendita-, ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito rigettare la domanda altrui perché infondata in fatto e diritto. In via subordinata ed in riconvenzionale, accertato ex art.2041 c.c. l'arricchimento senza causa dell'attore, condannarlo alla restituzione in favore del convenuto della somma di €.200.000,00, oltre alle spese notarili sostenute pari ad €.10.000,00 ed interessi a far data dal 4.6.2021. In ogni caso, voglia condannare ex art.96 cpc la controparte al risarcimento nei confronti del convenuto della somma di €.50.000,00
o a quella ritenuta equa, essendo la sua azione giudiziale affetta da evidente mala fede ed in essa voce ritenendosi compresa la illecita condotta di trascrizione di domanda giudiziale illecita ovvero illegittima . Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Espletata la procedura di mediazione demandata, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u. grafologica disposta da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione asseritamente riconducibile al pugno dell'attore sulla contro scrittura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risoluzione per inadempimento di due contratti di compravendita immobiliare stipulati tra le parti, rispettivamente, nelle date del 4 e dell'11.06.2021, tramite cui parte attrice alienava a parte convenuta due appartamenti per il prezzo complessivo di €
160.000,00.
L'alienante deduce che l'acquirente non avrebbe mai corrisposto il prezzo pattuito, avendo consegnato assegni bancari risultati poi privi di copertura, in quanto emessi su conto corrente intestato a società cessata e già chiuso al momento della stipula.
Il convenuto, invece, asserisce che tra le stesse parti era, invero, intervenuta, in data 04.06.2021 e, dunque, coeva alla stipula del primo rogito, una scrittura privata in cui era stato convenuto un diverso accordo, sia riguardo al corrispettivo di vendita (€ 200.000,00, anziché € 160.000,00), sia riguardo alle modalità di pagamento (contanti, anziché assegni), con dichiarazione dell'attore di aver ricevuto il corrispettivo pattuito (vd. all.to n. 1, comparsa).
Orbene, dall'esame della scrittura in parola si legge chiaramente che “ Controparte_2 per contanti equivalente la somma di euro 200.000,00 per acquisto n°2 appartamenti siti in Via Isonzo
n° 243 posti al 1° piano interno 1 e 1A di proprietà del signor presente e Controparte_3 sottoscritto dal Notaio . La somma di 200.000,00 euro è stata ritirata in contanti Persona_1 dal signor il giorno 04/06/2021 ore 15,00. Senza più nulla che pretendere dal Parte_1
”. Parte_2
La scrittura è sottoscritta da entrambe le parti dell'odierno giudizio, identificate tramite documenti di identità, menziona i due immobili oggetto del trasferimento per atti di compravendita a rogito del
Notaio , indica il prezzo dissimulato di € 200.000,00, specifica che il pagamento è Persona_1 avvenuto in contanti in data 04.06.2021, ovvero il giorno del primo atto notarile, e contiene quietanza, rilasciata da parte attrice, della ricezione del corrispettivo.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in modo inequivocabile, che la simulazione relativa del prezzo in una compravendita immobiliare richiede necessariamente la prova scritta dell'accordo simulatorio: "la pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto" (Cass. 05.06.2025,
n.15097; ex multis, Cass. 06.07.2022, n.21426).
Invero, trattandosi di simulazione relativa, inerente ad un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, la prova deve rispettare i medesimi requisiti di forma richiesti per il contratto principale. Nel caso di specie, pertanto, il requisito di forma appare rispettato, in quanto l'elemento interessato dalla simulazione, ovverosia il prezzo della vendita e la modalità di corresponsione mediante assegni, andrà sostituito con l'effettiva volontà negoziale dei contraenti sul punto, risultante dalla contro scrittura sottoscritta dalle medesime in data 04.06.2021, con la quale viene pattuito il maggior prezzo di € 200.000,00, il suo versamento in contanti, con rilascio di apposita quietanza dall'odierna parte attrice (“La somma di 200.000,00 euro è stata ritirata in contanti dal signor il giorno Parte_1
04/06/2021 ore 15,00. Senza più nulla che pretendere dal ”). Parte_2
In materia di simulazione la prova del relativo accordo simulatorio poi non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta (Cass. 24.07.2017, n.18204); la controdichiarazione deve essere, necessariamente, anteriore o coeva all'atto simulato, giammai successiva (Cass.
06.06.2022, n.18049; App. Firenze 13.06.2025, n.1126).
Nello specifico, anche tale requisito risulta rispettato, in quanto la scrittura privata reca la data del
04.06.2021, risultando coeva al primo rogito notarile (04.06.2021) e anteriore al secondo
(11.06.2021).
La c.t.u. grafologica, espletata nel corso del giudizio e non fatta oggetto di contestazione, ha poi concluso per l'autenticità della sottoscrizione da parte dell'attore apposta in calce alla controscrittura stipulata con il convenuto (vd. pag. 35 “Dopo aver analizzato la firma in verifica e le firme comparative, nelle loro caratteristiche grafiche generali e particolari e dopo avere effettuato i confronti dei risultati emersi dalle analisi si può concludere che la firma in verifica rilasciata su
“Controscrittura di simulazione” datata 04/06/2021 è autentica.”), il che, dunque, rende valida la stessa inter partes.
Infondata l'eccezione attorea di invalidità dell'operazione economica posta in essere con la scrittura economica del 04.06.2021, segnatamente per violazione della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n.
231/2007), sul presupposto del pagamento in contanti di una somma ben superiore al limite consentito, posto che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, la disciplina in parola è “una norma che, ratione temporis, applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione amministrativa, cosi che è escluso che si possa predicare una nullità virtuale per sua violazione, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale” (Cass. 15.01.2020, n.525; ex multis, App.
Bari 15.04.2025, n.551; App. Venezia 16.12.2024, n.2210; Trib. Napoli 13.03.2023, n.2698). Non pertinente poi il richiamo operato dal patrocinio attoreo a Cass. 987/2021 (vd. p. 3, note conclusive del 24.09.2024), vertendo lo stesso su tutt'altra fattispecie, così come infondata la richiesta attorea di sospensione necessaria del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale per truffa promosso dall'attore nei confronti della parte convenuta.
L'odierno giudizio, infatti, ha ad oggetto la risoluzione dei contratti di compravendita per inadempimento del compratore, consistente nel mancato pagamento del prezzo, mentre il processo penale riguarda l'accertamento del reato di truffa.
I due procedimenti si fondano, pertanto, su presupposti giuridici diversi e autonomi: la validità o invalidità dei contratti di compravendita dipende dalla valutazione dell'inadempimento e dell'efficacia della controscrittura di simulazione, non dall'accertamento penale della condotta fraudolenta, di talché andrà escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità (vd. in argomento, ex multis, Cass.
30.12.2024, n.35098; Cass. 30.06.2023, n.18553; Cass. 10.11.2021, n.33102).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto conto della validità della contro dichiarazione prodotta dal convenuto, risultano dunque corrisposte le somme oggetto di corrispettivo, sicché la domanda di risoluzione attorea dei contratti in parola andrà integralmente rigettata.
Sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c. così come richiesto dal patrocinio della convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La formulazione di eccezioni processuali palesemente infondate integra responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il disconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito considera in sé suscettibile di sanzione (art. 220, comma 2,
c.p.c.), di tal che, trattandosi del comportamento che dalla legge è considerato realizzare un abuso nell'esercizio dei mezzi di difesa, la resistenza in giudizio affidata a tale comportamento è oggettivamente suscettibile d'essere considerata come volta unicamente a conseguire il differimento del riconoscimento dell'altrui diritto e può dunque il giudice del merito porla a base d'una valutazione del comportamento processuale del convenuto come tenuto in mala fede o colpa grave
(Cass. civ., sez. III, 16/01/1989, n. 163).
Gravemente colposo il comportamento dell'attore, che, in prima battuta, ha negato di aver sottoscritto la contro scrittura prodotta dal patrocinio della parte convenuta, disconoscendo altresì la propria firma, che, invece, il C.T.U. ha valutato come autentica, le cui conclusioni sono state, peraltro, ampiamente condivise dal c.t. di parte convenuta, Prof. , nulla, per contro, è stato dedotto dal Per_2
c.t.p. attoreo, dott.ssa Per_3
La condanna per lite temeraria prescinde dalla dimostrazione del danno, come si desume dalla motivazione di Corte Costituzionale 23/06/2016, n. 152, che assegna all'istituto in esame la funzione di sanzionare officiosamente l'offesa arrecata alla giurisdizione.
Si legge nella citata sentenza: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma », segnando così una netta differenza terminologica rispetto al
« risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Continua il Giudice delle leggi precisando che la soluzione prescelta [è] plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta.
L'insegnamento della Corte costituzionale è recepito dalla Corte di cassazione con l'affermazione del seguente principio: all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non
è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass. civ., sez. VI, 30/03/2022, n. 10236).
La condanna in questione può essere ragionevolmente ragguagliata ad importo almeno corrispondente alla metà delle spese di lite liquidate per la soccombenza.
Ogni altra questione e domanda è da ritenersi assorbita.
Va poi ordinata, ai sensi dell'art. 2668, co. 2, c.c., alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione dei contratti di compravendita di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), così come le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione dei contratti di compravendita, a rogito del Notaio
, del 04.06.2021 (rep. n. 91024 – racc. n. 37920) e dell'11.06.2021 (rep. n. Persona_1
91055 – racc. n. 37945), effettuata in data 26.07.2021 (reg. gen. n. 19412 – reg. part. n. 14711), previa presentazione del titolo da parte dell'interessato;
c) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico dell'attore;
e) condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma equitativamente determinata in € 3.808,00.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini