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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2843/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 COLACINO VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLACINO VINCENZO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 BRANDOLISIO ANTONELLA elettivamente domiciliato in P.ZZA NICOLO' DI MANIAGO. 5/B 33085 MANIAGO presso lo studio dell'avv. BRANDOLISIO ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 [...] al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria e la divisione dei beni facenti parte del compendio.
Hanno dedotto l'esistenza nell'asse ereditario di alcuni terreni e della casa di abitazione con annessa stalla e fienile
Si è costituito in giudizio parte convenuta aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ma contestando le spese sostenute da parte ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di divisione è inammissibile.
Dalla documentazione in atti, invero, non è emersa la sussistenza di tutti presupposti necessari per l'ottenimento della suddetta tutela.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art 46 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità ediliza del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., sotto il profilo della 'possibilità giuridica', e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice non rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. (C. S.U. 25021/2019).
Ed invero, con specifico riferimento ai fabbricati, gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 (ora DPR n. 380/2001, art. 46) sanciscono una nullità di carattere formale, per la stipulazione di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, allorquando, per come condiviso dalla giurisprudenza consolidata, sia riscontrata “la mancata indicazione, nell'atto, degli estremi della licenza o della concessione a edificare (senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa), ovvero che si riscontri la mancata indicazione nel medesimo atto della concessione rilasciata in sanatoria e, per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, la mancata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di quel settembre” (tra le tante C. 15584/2005; da ultimo si veda anche, in tal senso, C. S.U. 8230/2019).
Tali requisiti normativi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, incidono altresì sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di scioglimento della comunione, in quanto, avendo quest'ultima funzione sostitutiva di un atto negoziale inter vivos, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
In ragione dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio, sotteso alle suddette previsioni normative, e della natura sostitutiva della sentenza pronunciata ai sensi dell'art 713 e pagina 2 di 5 ss c.c., tale requisito costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice.
Nel caso di specie, con riferimento all'immobile rientrante nel compendio ereditario, oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni negli anni '60-'70 sono state conclusivamente riscontrate dal nominato CTU plurime difformità urbanistiche/edilizie, non supportate da qualsivoglia titolo amministrativo rinvenuto.
In particolare è stato dato atto dell'annullamento della pratica 313/1965 con la conseguenza che l'intervento di sopraelevazione del fienile è avvenuto senza alcun titolo con realizzazione di fatto di una nuova volumetria edilizia non autorizzata.
Inoltre, “in aggiunta agli aspetti di difformità concernenti l'annullamento della pratica 313/1965 con realizzazione di fatto della volumetria del fienile, dovranno essere rimosse varie superfetazioni (manufatti in corpo staccato con struttura precaria, manufatto ad un piano fuori terra collegato al fienile ecc) così come sanate le irregolarità riguardanti il corpo abitativo”.
Priva di pregio, in difetto dei presupposti dell'azione giudiziaria sopra riportati, si appalesa la ulteriore considerazione di parte attrice, secondo cui non opererebbe il principio enunciato dalla Suprema Corte, sopra riportato, allorquando si tratti di difformità edilizie parziali.
Sul punto si evidenzia, anche dall'analisi della csistica giurisprudenziale presa in esame, che in alcun modo viene fatta una distinzione di tal genere, facendo, del resto, la stessa Suprema Corte, riferimento a difformità edilizie concernenti non solo l'immobile nella sua totalità ma anche a “parti di esso”.
L'impossibilità di una ricostruzione di tal genere, del resto, si pone in contrasto con il carattere assoluto del principio della prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà, più volte sancito dalla Suprema Corte, alla stregua del quale all'autonomia privata e, per essa, anche all'autorità giudiziaria adita, è sottratta la potestà di determinarsi validamente in ordine a beni urbanisticamente illeciti.
Se così fosse, del resto, si consentirebbe alle parti di realizzare, per via giudiziaria, un programma negoziale non altrimenti perseguibile, in quanto illecito.
Si rammenta, infatti, che, in tema di illecito civile, è principio di carattere generale, desumibile sia dalla normativa urbanistica che espropriativa, quello per cui il proprietario non può trarre beneficio dalla sua attività illecita (C. 26260/2007). pagina 3 di 5 In ragione di ciò, per l'ordinamento giuridico, il manufatto edificato illegittimamente non può essere fonte alcuna di locupletazione, almeno sino a quando non sia stato sanato, secondo il consolidato principio che qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu (Cons. Stato, Sez. IV, 10.01.2014), in quanto l'immobile abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato (C. 4206/2011).
All'impossibilità di dar seguito alla divisone del suddetto immobile, consegue il rigetto della ulteriore domanda, avanzata da parte convenuta, di dar seguito alla divisione quanto meno dei terreni facenti parte del compendio.
Si rammenta che “la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quanto formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse” (ex multis C. 6931/2016; C. 1086/1967).
La ratio è da ravvisarsi nel principio della universalità della divisione ereditaria che, pur non avendo carattere assoluto, è derogabile solo allorquando intervenga un accordo tra le parti, espresso o tacito, ravvisabile – in questo ultimo caso – allorquando una delle parti chieda la divisione parziale e l'altra non ampli la domanda chiedendo a sua volta la divisione dell'intero asse (C. 573/2011; C. 10220/1994).
Nel caso di specie, non soltanto parte convenuta non ha formulato nel termine decadenziale di cui all'art 166 e ss c.p.c. qualsivoglia domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione limitata ad alcuni beni ma, in ogni caso, pur a fronte di tale domanda, non si è formato alcun accordo con parte attrice che, anche in sede conclusionale, si è opposta ad una limitazione dei beni oggetto di scioglimento insistendo anche per la inclusione dell'immobile sopra indicato.
La reciproca soccombenza su tali pretese giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 CP_2
- rigetta l'ulteriore domanda proposta da Controparte_1
pagina 4 di 5 - Spese compensate
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in quote equali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2843/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 COLACINO VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLACINO VINCENZO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 BRANDOLISIO ANTONELLA elettivamente domiciliato in P.ZZA NICOLO' DI MANIAGO. 5/B 33085 MANIAGO presso lo studio dell'avv. BRANDOLISIO ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 [...] al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria e la divisione dei beni facenti parte del compendio.
Hanno dedotto l'esistenza nell'asse ereditario di alcuni terreni e della casa di abitazione con annessa stalla e fienile
Si è costituito in giudizio parte convenuta aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ma contestando le spese sostenute da parte ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di divisione è inammissibile.
Dalla documentazione in atti, invero, non è emersa la sussistenza di tutti presupposti necessari per l'ottenimento della suddetta tutela.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art 46 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità ediliza del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., sotto il profilo della 'possibilità giuridica', e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice non rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. (C. S.U. 25021/2019).
Ed invero, con specifico riferimento ai fabbricati, gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 (ora DPR n. 380/2001, art. 46) sanciscono una nullità di carattere formale, per la stipulazione di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, allorquando, per come condiviso dalla giurisprudenza consolidata, sia riscontrata “la mancata indicazione, nell'atto, degli estremi della licenza o della concessione a edificare (senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa), ovvero che si riscontri la mancata indicazione nel medesimo atto della concessione rilasciata in sanatoria e, per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, la mancata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di quel settembre” (tra le tante C. 15584/2005; da ultimo si veda anche, in tal senso, C. S.U. 8230/2019).
Tali requisiti normativi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, incidono altresì sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di scioglimento della comunione, in quanto, avendo quest'ultima funzione sostitutiva di un atto negoziale inter vivos, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
In ragione dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio, sotteso alle suddette previsioni normative, e della natura sostitutiva della sentenza pronunciata ai sensi dell'art 713 e pagina 2 di 5 ss c.c., tale requisito costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice.
Nel caso di specie, con riferimento all'immobile rientrante nel compendio ereditario, oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni negli anni '60-'70 sono state conclusivamente riscontrate dal nominato CTU plurime difformità urbanistiche/edilizie, non supportate da qualsivoglia titolo amministrativo rinvenuto.
In particolare è stato dato atto dell'annullamento della pratica 313/1965 con la conseguenza che l'intervento di sopraelevazione del fienile è avvenuto senza alcun titolo con realizzazione di fatto di una nuova volumetria edilizia non autorizzata.
Inoltre, “in aggiunta agli aspetti di difformità concernenti l'annullamento della pratica 313/1965 con realizzazione di fatto della volumetria del fienile, dovranno essere rimosse varie superfetazioni (manufatti in corpo staccato con struttura precaria, manufatto ad un piano fuori terra collegato al fienile ecc) così come sanate le irregolarità riguardanti il corpo abitativo”.
Priva di pregio, in difetto dei presupposti dell'azione giudiziaria sopra riportati, si appalesa la ulteriore considerazione di parte attrice, secondo cui non opererebbe il principio enunciato dalla Suprema Corte, sopra riportato, allorquando si tratti di difformità edilizie parziali.
Sul punto si evidenzia, anche dall'analisi della csistica giurisprudenziale presa in esame, che in alcun modo viene fatta una distinzione di tal genere, facendo, del resto, la stessa Suprema Corte, riferimento a difformità edilizie concernenti non solo l'immobile nella sua totalità ma anche a “parti di esso”.
L'impossibilità di una ricostruzione di tal genere, del resto, si pone in contrasto con il carattere assoluto del principio della prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà, più volte sancito dalla Suprema Corte, alla stregua del quale all'autonomia privata e, per essa, anche all'autorità giudiziaria adita, è sottratta la potestà di determinarsi validamente in ordine a beni urbanisticamente illeciti.
Se così fosse, del resto, si consentirebbe alle parti di realizzare, per via giudiziaria, un programma negoziale non altrimenti perseguibile, in quanto illecito.
Si rammenta, infatti, che, in tema di illecito civile, è principio di carattere generale, desumibile sia dalla normativa urbanistica che espropriativa, quello per cui il proprietario non può trarre beneficio dalla sua attività illecita (C. 26260/2007). pagina 3 di 5 In ragione di ciò, per l'ordinamento giuridico, il manufatto edificato illegittimamente non può essere fonte alcuna di locupletazione, almeno sino a quando non sia stato sanato, secondo il consolidato principio che qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu (Cons. Stato, Sez. IV, 10.01.2014), in quanto l'immobile abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato (C. 4206/2011).
All'impossibilità di dar seguito alla divisone del suddetto immobile, consegue il rigetto della ulteriore domanda, avanzata da parte convenuta, di dar seguito alla divisione quanto meno dei terreni facenti parte del compendio.
Si rammenta che “la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quanto formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse” (ex multis C. 6931/2016; C. 1086/1967).
La ratio è da ravvisarsi nel principio della universalità della divisione ereditaria che, pur non avendo carattere assoluto, è derogabile solo allorquando intervenga un accordo tra le parti, espresso o tacito, ravvisabile – in questo ultimo caso – allorquando una delle parti chieda la divisione parziale e l'altra non ampli la domanda chiedendo a sua volta la divisione dell'intero asse (C. 573/2011; C. 10220/1994).
Nel caso di specie, non soltanto parte convenuta non ha formulato nel termine decadenziale di cui all'art 166 e ss c.p.c. qualsivoglia domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione limitata ad alcuni beni ma, in ogni caso, pur a fronte di tale domanda, non si è formato alcun accordo con parte attrice che, anche in sede conclusionale, si è opposta ad una limitazione dei beni oggetto di scioglimento insistendo anche per la inclusione dell'immobile sopra indicato.
La reciproca soccombenza su tali pretese giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 CP_2
- rigetta l'ulteriore domanda proposta da Controparte_1
pagina 4 di 5 - Spese compensate
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in quote equali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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