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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 16.09.2025
Ruolo Generale n. 3271+3325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 3271 e 3325/2021 R.G., vertenti
T R A
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bracco Parte_1 C.F._1
n. 71, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nitto ( ), che la rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
APPELLANTE nel proc. n. 3271/2021
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 107 presso lo studio degli avv.ti Francesco
1 Nazzaro ( ) e Gaia De Stefano ( ), che la rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono - Email_2
APPELLANTE nel proc. n.rg. 3325/2021
NONCHE'
(già , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 CP_3
, nella qualità di mandataria con rappresentanza della successore a P.IVA_2 Controparte_4 titolo particolare dell' a sua volta successore a titolo universale del Controparte_5 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito - CP_6 CodiceFiscale_5
, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n. 259 Email_3 elegge domicilio
APPELLATA
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te pro tempore, capogruppo del gruppo Controparte_7 P.IVA_3
anche quale società incorporante Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Lagani ) e Pierfrancesco Lagani C.F._6
( ), tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Riviera di C.F._7
Chiaia n. 207- - Email_4 Email_5
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nitto (CF Controparte_16 C.F._8
) - – domiciliatario in Napoli Via Bracco n. 71 C.F._2 Email_1
APPELLATO
NONCHE'
, res.te in Tempio Pausania (SS), Località Eramu NT CodiceFiscale_9
Nuchis
APPELLATO CONTUMACE
2 NONCHE'
con socio unico ), rappresentata da ), CP_18 P.IVA_4 CP_19 P.IVA_5 quale mandataria e per la gestione dei crediti, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_20 difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli ( ), Stefano Parlatore C.F._10
( ) e Giacinto Di Donato ( ), con studio in Milano, Via C.F._11 C.F._12
Broletto n. 20 (“Legance – ) - - Controparte_21 Email_6
- Email_7 Email_8
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
NONCHE'
), in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di procuratrice Controparte_22 P.IVA_6 speciale e mandataria di quale capogruppo Parte_2 del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
( – ) con studio in Viale G. C.F._13 Email_9 CP_10
Mazzini n. 9 ed ivi elettivamente domiciliata
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5461/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 10/06/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 10.12.2013, il conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_6
Tribunale di Napoli, , e la al fine di ottenere Controparte_23 Parte_1 Controparte_1 la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., o in subordine di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., della scrittura privata autenticata in data 29.07.2013 dal notaio (rep. 1033 – Persona_1 racc. 782), col quale i primi avevano trasferito alla la nuda proprietà delle unità CP_1 immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Casoria (NA), alla Via Giovanni Astone n. 10, identificate nel Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 1011, sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e di due appezzamenti di terreno, in C.T. al foglio 2 particelle 1010 e 1056.
Parte A fondamento di quanto domandato il sosteneva di essere creditore della Controparte_6 CP_24 in forza di decreto ingiuntivo n. 1447/2014, emesso dal Tribunale di Napoli in danno della società e dei suoi garanti, ed per l'importo di € 919.980,56, in ragione Controparte_23 Parte_1 dell'esposizione riveniente da contratti di conto corrente, conto anticipi e finanziamenti rimasti inadempiuti.
3 Dichiarava di avere, in più occasioni, intimato per iscritto il pagamento del dovuto alla ed ai Pt_4 suoi fideiussori, senza riscontro alcuno.
Assumeva che, con l'atto di compravendita del luglio 2013, i garanti, coniugi si Controparte_25 erano spogliati di tutti i beni in loro possesso al fine esclusivo di ledere la ragione creditoria attorea.
Affermava che i venditori erano consapevoli dell'esposizione della società garantita, di proprietà dei figli ed , nonché del pregiudizio che l'atto posto in essere avrebbe arrecato alle CP_26 NT ragioni creditorie della banca, e che anche la società acquirente era consapevole del pregiudizio, sia perché acquistava in una unica soluzione tutti i beni dei coniugi – sia perché il CP_23 Parte_1 suo socio unico e legale rappresentante, , era stato direttore tecnico della stessa CP_27 debitrice.
Esponeva, ancora, che il corrispettivo indicato nell'atto di vendita (euro 523.250,00) era inferiore al reale valore di mercato dei beni venduti e che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo.
In conclusione, asseriva, in merito al riferito atto di compravendita, la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza del credito, il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione, la consapevolezza da parte del debitore e del venditore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Radicatasi la lite, si costituivano i garanti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Contestavano che si trattasse della vendita di tutti i beni di loro proprietà, quanto piuttosto della vendita di un unico bene: una palazzina ed il terreno su cui essa insisteva. Eccepivano l'incertezza del credito dedotto dal in quanto oggetto di un giudizio ancora pendente. Dichiaravano che il Controparte_6 prezzo indicato nell'atto era congruo, considerato il cattivo stato di conservazione dei beni, e che sussisteva prova del pagamento.
Si costituiva in giudizio la società acquirente eccependo l'insussistenza dei presupposti CP_1 per la declaratoria di inefficacia e di simulazione, e concludendo per il rigetto delle domande attoree.
La spiegava intervento adesivo autonomo, esponendo di essere anch'essa creditrice della CP_7
Par e dei suoi fideiussori per la somma di € 813.489,19 in forza di contratti di conto corrente e CP_24 finanziamento stipulati dalla debitrice principale, e garantiti dalle fideiussioni prestate da
[...]
ed CP_23 Parte_1
4 Anche l'Istituto di credito interventore chiedeva di accertare e dichiarare la revocabilità dell'atto di compravendita oggetto di causa ex art. 2901 c.c., ovvero, in via subordinata, la sua simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
Il giudizio, interrotto per la morte di , veniva successivamente riassunto ai sensi Controparte_23 dell'art. 303 c.p.c. da successore a titolo universale del Controparte_5 Controparte_6
Si costituivano, nel giudizio riassunto, la la e Parte_1 Controparte_1 CP_7 gli eredi di - ad eccezione di (nato nel 1961) e Controparte_23 NT [...]
, che restavano contumaci - dichiarando di avere rinunziato all'eredità del de cuius. CP_16
Si costituiva, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - citato in giudizio unitamente all' , che restava contumace - quale possibile chiamato all'eredità, eccependo il Controparte_28 proprio difetto di legittimatio ad causam.
Spiegava intervento a titolo particolare ex art. 111 c.p.c la , mandataria della Controparte_2 CP_4
[...
alla quale aveva ceduto il credito vantato nei confronti dei convenuti, chiedendo la Controparte_5 declaratoria di inefficacia o di simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
La causa, istruita con C.T.U. tecnico-valutativa e interrogatorio formale del legale rappresentante della veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata. CP_1
Il Tribunale di Napoli, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell' , accoglieva la domanda di revocatoria Controparte_28 ordinaria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Controparte_5 compravendita impugnato;
rigettava le domande proposte da dichiarava interamente Controparte_7 compensate le spese processuali nel rapporto tra gli interventori volontari ed i convenuti.
In sintesi, riteneva il primo giudice che fossero sussistenti i presupposti dell'azione esperita dall'attrice.
Segnatamente: 1) la preesistenza della azionata ragione di credito, indipendentemente dalla sua concreta esigibilità, rispetto all'atto di compravendita;
2) il pregiudizio che l'atto dispositivo in esame aveva arrecato alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale dei debitori;
3) la conoscenza, da parte dei debitori e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto in esame era in grado di arrecare (c.d. scientia damni- consilium fraudis).
Rigettava la domanda proposta con intervento adesivo autonomo da in quanto proposta CP_7 oltre la verificazione delle preclusioni istruttorie.
5 Con separati atti del 16.7.2021 e la hanno proposto Parte_1 Controparte_1 tempestivo appello avverso la citata pronuncia, eccependo, in via preliminare, la carenza di integrità del contraddittorio, per non essere stati convenuti, nel giudizio riassunto, tutti i chiamati all'eredità di
, nonché il difetto di legittimazione attiva di e di , oltre che Controparte_23 Controparte_2 CP_4 delle intervenute e CP_18 Controparte_29
Nel merito hanno concluso deducendo l'erroneità della sentenza impugnata e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, gli appellati in epigrafe si sono costituiti in entrambi i giudizi riuniti.
La ha spiegato appello incidentale chiedendo riformarsi la sentenza nel senso CP_7 dell'accoglimento della domanda da essa autonomamente proposta nel giudizio di primo grado.
Si è costituito , contumace in primo grado, chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_16 propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità di . Controparte_23
Sono intervenute, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e per essa cessionaria del credito CP_18 CP_19 vantato originariamente da nei confronti dell'odierna appellante, nonché CP_7 CP_29
e per essa , a sua volta cessionaria di del medesimo credito.
[...] Controparte_22 CP_18
è rimasto contumace, benché ritualmente evocato in giudizio. NT
Riuniti i giudizi, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 16.09.2025 per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principali
Gli appelli – ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – sono nel merito infondati e debbono essere rigettati.
6 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dalle appellanti e Parte_1
volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per violazione Controparte_1 del principio del contraddittorio.
Costoro hanno eccepito che, nel giudizio riassunto, non sono stati convenuti tutti i chiamati all'eredità di . Prova della fondatezza di tale censura risiederebbe nella stessa pronuncia del primo Controparte_23
Contr giudice, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e nella mancata esibizione, da parte della riassumente, del certificato di stato di famiglia integrale del capostipite NT
(padre di ), che avrebbe, di fatto, reso impossibile l'esatta individuazione di tutti i Controparte_23 chiamati all'eredità e la riassunzione del giudizio nei loro confronti.
Rileva, in senso contrario, la Corte che correttamente il Tribunale ha dichiarato il difetto di Contr legittimazione passiva del in quanto non tutti i chiamati all'eredità, regolarmente convenuti in riassunzione, si erano costituiti e avevano dichiarato la propria rinuncia all'eredità.
Solo in caso di rinuncia di tutti i chiamati si sarebbe, infatti, legittimamente potuto integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato.
e , invece, regolarmente citati in riassunzione, non si erano costituiti e CP_17 Controparte_16 non avevano dichiarato di aver rinunciato all'eredità.
Ancora, dalla documentazione agli atti emerge che parte riassumente aveva indicato in maniera ampia ed esaustiva i chiamati all'eredità di , depositando altresì il certificato di stato di famiglia Controparte_23 integrale del capostipite . NT
Per contro, a fronte delle analitiche indicazioni fornite dalla riassumente circa le ricerche effettuate e documentate per la individuazione di tutti i possibili chiamati all'eredità, le appellanti non hanno specificamente motivato la loro doglianza, omettendo di indicare i soggetti nei confronti dei quali non sarebbe stato integrato il contraddittorio.
A tal riguardo si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio indicare i presunti pretermessi e dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione nei loro confronti (Cass. Civ. SS.UU. sent. 15289/2001).
Per quanto esposto la censura vagliata non merita accoglimento.
Va ugualmente disattesa l'ulteriore doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della CP_2
e della sua mandante nonché delle interventrici e
[...] Controparte_4 CP_18 Controparte_29
7 A fondamento della sollevata censura, le appellanti hanno affermato che “in materia di cessione dei crediti in blocco, la sola allegazione dell'avviso pubblicato in GU non è idonea per accertare la cessione del credito in favore dell'asserita cessionaria e quindi la successione a titolo particolare nei crediti asseritamente vantati dalle cedenti”.
Rileva, sul punto, la Corte che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art 58 TUB la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova di per sé
l'esistenza di quest'ultima. “Tuttavia, non costituisce principio di diritto corretto quello secondo cui l'unica modalità di prova della successione debba essere necessariamente la produzione del contratto di cessione, dovendo invece distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, purché tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Diversamente, quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio dal giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, operando in proposito il principio di non contestazione e potendo la prova della cessione essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito.” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15088 del 5 giugno 2025).
Nel caso di specie, la legittimazione di è documentata dall'avviso ex art. 58 T.U.B. Controparte_4 pubblicato nella G.U. n. 145 in data 12 dicembre 2020, il cui estratto risulta versato in atti sin dal giudizio di primo grado.
Con il contratto di cessione di crediti in data 10 dicembre 2020 la come emerge dal Controparte_4 citato avviso, ha acquistato pro soluto “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_5 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafogli e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti) e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”.
8 Nel novero dei predetti crediti ceduti rientra quello vantato nei confronti degli appellanti, in quanto soddisfa tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione.
La cedente non ha, del resto, contestato la cessione, dandone conferma nei propri scritti difensivi.
Passando ad esaminare il merito dei gravami, si osserva quanto segue.
lamenta insufficiente motivazione circa la sussistenza della scientia e dell'eventus Parte_1 damni; quindi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex art.112 c.p.c. e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Deduce che la vendita della nuda proprietà dell'immobile con riserva di usufrutto aveva lo scopo di costituire le risorse economiche per la propria vecchiaia e che mai avrebbe pensato di arrecare, in tal modo, danno alla Banca creditrice.
Evidenzia, inoltre, di non essere stata l'unica garante dell'esposizione della verso la creditrice, Pt_4 poiché anche i figli, e , avevano prestato medesima garanzia. CP_17 Controparte_31
La contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, aveva, dunque, la possibilità di rivolgersi ad CP_29 ulteriori soggetti per escutere il proprio credito, e in ogni caso la era certamente in grado di Pt_4 soddisfare con il proprio patrimonio la pretesa creditoria.
Di contro, la non avrebbe dimostrato che l'unica garanzia consisteva nei beni immobili ceduti, CP_29 omettendo di dare la prova dell'incapienza economica della e degli altri garanti. Pt_4
Perciò il Tribunale avrebbe errato, capovolgendo il principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c, avendo onerato i convenuti di una prova che, invece, avrebbe dovuto produrre la CP_29
La doglianza è infondata.
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ovvero quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ., ord. 27.2.2024 n. 5113; Cass. civ., ord. 17.5.2022 n. 15866;
Cass. civ., ord. 24.6.2021 n. 18193, Cass. civ., ord. 18.6.2019 n. 16221).
9 Nel caso di specie, con l'atto di compravendita richiamato i coniugi e si sono CP_23 Parte_1 spogliati di tutto il loro patrimonio immobiliare, rendendosi impossidenti.
La circostanza non è stata contestata dalla la quale si è limitata ad indicare altri patrimoni Parte_1 sui quali la avrebbe potuto rivalersi. CP_29
Va da sé che l'atto di disposizione in oggetto ha determinato una variazione del patrimonio dei fideiussori convenuti, tale da rendere più complesso il soddisfacimento della ragione creditoria garantita. Da qui il concretizzarsi del requisito oggettivo dell'azione revocatoria. L'esistenza di patrimoni di altri soggetti, sui quali la avrebbe potuto soddisfare il medesimo credito, non è CP_29 certamente circostanza idonea ad escludere la sussistenza dell'eventus damni.
È onere del debitore, infatti, provare che il proprio patrimonio residuo, non quello del debitore principale o di altri eventuali fideiussori, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
prova che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, non poteva essere fornita.
E', del resto, irrilevante, in punto di affermazione della scientia damni, la motivazione addotta dalla in ordine alle ragioni dell'atto dispositivo (la costituzione di una risorsa economica per la Parte_1 vecchiaia), e costituisce mera petizione di principio la tesi dell'inconsapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato al creditore.
Con ulteriore motivo di gravame la deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. Parte_1
2697 c.c., nonché l'insussistenza del consilium fraudis.
La stessa critica viene mossa dalla nel giudizio riunito n. 3325/2021. Controparte_1
La società censura la pronuncia nella parte in cui afferma l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
In sintesi, la censura verte sulla parte della sentenza in cui si afferma che “la prova della sussistenza del requisito soggettivo in capo all'acquirente, può desumersi, da un lato, dai rapporti societari sussistenti tra la Va. Fra. CP_ e la poichè il legale rappresentante della società acquirente, rivestiva, Controparte_1 CP_27 altresì, l'incarico di direttore tecnico della debitrice principale, e, dall'altro, dalla accertata sproporzione tra il prezzo di cessione indicato nell'atto di compravendita del 29/7/2013 ed il reale valore di mercato dei beni ceduti…. prezzo pattuito pari ad euro 523.250,00, di cui, inoltre, non risulta la prova del pagamento integrale”.
Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare che non risultava la prova del pagamento integrale del prezzo della compravendita, perché la stessa era stata già fornita nel processo di primo grado.
10 Ed ancora, avrebbe errato nell'affermare che rivestiva contemporaneamente la CP_27 carica di direttore tecnico della e di l.r.p.t. della in quanto lo stesso non ricopriva Pt_4 CP_1
Parte più da tempo la carica di direttore tecnico della CP_24
Avrebbe errato, ulteriormente, nel ritenere che il valore di mercato della nuda proprietà del bene, come accertato dal c.t.u., costituisse prova della collusione tra venditori ed acquirente, senza tener conto della stima inferiore operata dal c.t. dei coniugi e e senza considerare il fatto che la CP_23 Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso avverso un accertamento dell' , emesso a carico della circa l'incongruità del prezzo della Controparte_28 CP_1 compravendita in esame.
Le doglianze sono infondate.
Condizione dell'azione revocatoria di un atto a titolo oneroso, quale quello in esame, oltre il requisito oggettivo dell'esistenza del credito e dell'eventus damni, è l'elemento soggettivo della consapevolezza del terzo acquirente di arrecare pregiudizio al creditore, oltre ovviamente a quella del debitore disponente.
L'intensità della fraus rilevante del debitore e del terzo è modulata, poi, dal tempo dell'atto impugnato.
In caso di atto anteriore alla nascita del credito, è richiesta la dolosa preordinazione, da parte del debitore, con la partecipazione del terzo, al fine di pregiudicare il soddisfacimento di un credito futuro.
Qualora, invece, l'atto sia compiuto dopo la nascita del credito, sarà sufficiente che il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e che il terzo ne sia consapevole.
L'onere di provare la scientia damni del debitore e del terzo incombe sul creditore, che potrà fornirla con qualunque strumento (Cass. Civ. SS.UU. sent.1898/2025).
Tanto premesso, dal corredo probatorio acquisito emerge che , alla data della stipula CP_27
Part Co dell'atto di compravendita (29.07.2013), era sia direttore tecnico della ra sia socio unico e legale rappresentante della (cfr. visura camerale Va. Fra. è direttore CP_1 Controparte_32 tecnico dal 20.05.2003 al 07.01.2014)
Si aggiunga che, in sede di interrogatorio, , ha confermato di essere stato direttore CP_27
Part Co tecnico della ra. ed ha dichiarato che “la intrattiene rapporti economici e di affari con la CP_1
Part ra.”.
Il corrispettivo della compravendita, indicato nell'atto in € 523.250,00, è risultato significativamente inferiore rispetto al valore di mercato del bene, come accertato dal consulente tecnico di ufficio, ing.
[...]
, che ha fornito una stima di € 998.310,75 per la piena proprietà ed in € 623.944,22 per la nuda Per_2 proprietà.
11 Alle operazioni peritali ha partecipato il solo consulente di parte di alle cui osservazioni, CP_33 il c.t.u. ha puntualmente controdedotto nella relazione in atti.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice non paiono scalfite dal contenuto della perizia giurata a firma dell'ing. , che ha fornito una stima di valore del bene (di euro 700.000,00 circa) Per_3 comunque superiore al prezzo della compravendita in valutazione.
Non coglie nel segno la critica mossa al Tribunale di non aver “esaminato la motivazione dei Giudici Cont Tributari, i quali censurarono l'accertamento dell siccome non aveva rilevato che l'immobile in questione era privo della concessione in sanatoria dalla quale deriveranno ulteriori pagamenti relativi agli oneri di urbanizzazione, oneri quantificabili in almeno € 70,000,00/90.000,00, di cui si tenne in considerazione della determinazione del prezzo come si ricava all'art. 4 dell'atto impugnato (all. 17)”
(cfr. p.24 atto di citazione in appello).
Invero, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è limitata a censurare il metodo utilizzato dall'ufficio per procedere alla rettifica del valore dichiarato dei beni compravenduti senza affrontare la questione della congruità del prezzo.
Quanto agli oneri di urbanizzazione, che a dire della avrebbero inciso sulla determinazione Parte_1 del prezzo di vendita, depone in senso contrario la circostanza che nell'atto di compravendita non ne è previsto l'accollo da parte dell'acquirente, ma è previsto, anzi, all'art. 4, che la parte venditrice si impegnava a tenere indenne l'acquirente dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione relativi ad infrazioni commesse entro la data di stipula dell'atto.
Risulta in tal modo smentita la prospettazione di parte appellante sullo specifico punto.
E' infondato, poi, il motivo col quale la ensura la statuizione di compensazione delle spese Parte_1 resa nei confronti di (la cui domanda è stata rigettata), che il Tribunale ha così motivato: “Con CP_7 riguardo al rapporto tra i convenuti e l'interventore volontario, le ragioni dell'adottata statuizione di rigetto – da rinvenire non già nell'intrinseca infondatezza delle domande, ma nella preclusione, ormai maturata, all'utilizzo delle prove documentali offerte a supporto delle stesse – inducono a ritenere sussistenti ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure la ragione del rigetto delle istanze spiegate da risiedeva nella sussistenza di preclusioni istruttorie al momento del suo intervento in CP_7 giudizio. All'atto della costituzione di ogni attività istruttoria era preclusa, pertanto, CP_7
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta non consentiva di provare le domande formulate.
12 Non ravvisandosi, dunque, un rigetto nel merito delle istanze dell'interventrice, la compensazione delle spese operata dal Tribunale appare giustificata a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018
Resta da esaminare l'ulteriore censura mossa dalla in merito all'illegittimità dell'ordine di CP_1 trascrizione della sentenza impugnata nei confronti del Conservatore dei RR.II di Napoli, stante la natura costitutiva della sentenza e la non applicabilità della disciplina della provvisoria esecutività anche qualora vi siano capi di condanna consequenziali, e non autonomi, rispetto alla pronuncia costitutiva.
La censura è infondata.
E' noto che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10600 del 19/05/2005 e successive conformi in tema di azione ex art. 2932 c.c.).
Conclusivamente entrambi gli appelli principali devono essere integralmente rigettati.
L'appello incidentale di Controparte_7
Con la pronuncia gravata il Tribunale, dopo aver qualificato come adesivo autonomo l'intervento volontario spiegato da - perché con esso la parte in questione ha chiesto dichiararsi il carattere simulato o CP_7
l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di disposizione oggetto di causa, non limitandosi, quindi, ad un mero ausilio delle ragioni della banca attrice – ha rigettato la domanda sul presupposto che il terzo era intervenuto quando le preclusioni istruttorie già si erano verificate.
Dall'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione prodotta da a supporto delle CP_7 proprie domande, è derivato il rigetto delle medesime, non potendosi ritenere sufficienti le mere allegazioni operate dalle parti.
La appellante censura la statuizione resa, rilevando che il riferimento agli atti preclusi, contenuto CP_29 nell'art. 268, comma 2 c.p.c., sarebbe “limitato alle nuove attività istruttorie e non anche al contenuto della domanda, alle allegazioni ivi formulate ed alla produzione di documenti funzionali alla dimostrazione della situazione legittimante l'intervento” (cfr. p. 32 atto di costituzione in Appello
. CP_7
13 Deduce che le controparti non avevano contestato le allegazioni dell'interventrice, e che pertanto i fatti e le circostanze allegati in giudizio e posti a fondamento della domanda di dovevano CP_7 considerarsi come riconosciuti, non necessitando di ulteriore prova.
La doglianza è infondata.
Il terzo che interviene ai sensi dell'art. 105 c.p.c. può formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo soggetto alle preclusioni assertive previste per le parti originarie dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Le preclusioni cui fa riferimento l'art. 268 c.p.c. riguardano infatti esclusivamente l'attività istruttoria, nel senso che l'interveniente non può dedurre nuove prove una volta intervenuta la relativa preclusione per le altre parti. Il termine atti utilizzato dall'art. 268 c.p.c. va quindi riferito alla sola attività istruttoria conseguente alla domanda proposta dall'interveniente per dimostrare il diritto vantato” (Cass. Civ. Sez. II Ord. n. 21835/2024).
Applicando tale interpretazione al caso in esame, dunque, non può non affermarsi la correttezza della pronuncia di primo grado nel senso dell'impossibilità per il terzo, intervenuto quando ormai era preclusa ogni attività istruttoria, di produrre nuove prove a supporto della propria azione, con la conseguenza che la nuova domanda, lecitamente introdotta nel giudizio, non poteva essere provata con elementi nuovi ma esclusivamente con quelli già acquisiti alla fase istruttoria conclusasi.
D'altro canto, la pretesa dell'interventrice non può ritenersi provata dal corredo probatorio già acquisito, ovvero dalla pretesa mancata contestazione dei fatti posti a suo fondamento.
Si osserva, in senso contrario, che l'esistenza del credito vantato da non provata in alcun CP_7 modo dagli elementi già acquisiti al giudizio, è stata espressamente contestata nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 8851/2018 azionato dalla e dalla i quali, per Pt_4 Parte_1 espressa ammissione della stessa interventrice, hanno disconosciuto il credito della banca e la sussistenza del rapporto di garanzia (cfr. p.25 atto di costituzione in Appello . CP_7
Tale circostanza fa presumere, dunque, che laddove i mezzi di prova addotti dalla circa CP_7
l'esistenza del proprio credito fossero stati ammessi nel giudizio di primo grado, con elevato grado di probabilità, le controparti li avrebbero contestati come già fatto nel giudizio monitorio.
In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Va, in ogni caso, dichiarato il difetto di titolarità passiva di , evocato in qualità di Controparte_16 chiamato all'eredità di , avendo documentalmente provato di aver rinunciato all'eredità. Controparte_23
Le spese di lite
14 Circa le spese, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale nonché i suoi aventi causa rappresentata da nonché CP_18 CP_19
nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_22 [...]
. Parte_2
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese anche nei confronti di CP_16
[...]
Gli appellanti principali vanno, invece, condannati al pagamento delle spese processuali del grado sostenute nei loro confronti da nella qualità indicata in epigrafe, in misura del 50% Controparte_2 ciascuna, in proporzione del rispettivo interesse nella causa, ex art. 97 c.p.c., da liquidarsi con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (determinato tenendo conto del valore del credito vantato dall'attore: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli principali e l'appello incidentale;
- Dichiara il difetto di titolarità passiva di;
Controparte_16
- compensa le spese reciprocamente sostenute tra le parti appellanti principali, la parte appellante incidentale, e;
CP_18 Controparte_22 Controparte_16
- Condanna in misura del 50% ciascuna, alla rifusione, in Controparte_35 favore di nella qualità indicata in epigrafe, delle spese processuali del grado, che Controparte_2 liquida in € 16.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso, in Napoli il 16.09.2025
15 Il Consigliere est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
16
Il Presidente
dott. Eugenio FORGILLO
Ruolo Generale n. 3271+3325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 3271 e 3325/2021 R.G., vertenti
T R A
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bracco Parte_1 C.F._1
n. 71, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nitto ( ), che la rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
APPELLANTE nel proc. n. 3271/2021
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 107 presso lo studio degli avv.ti Francesco
1 Nazzaro ( ) e Gaia De Stefano ( ), che la rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono - Email_2
APPELLANTE nel proc. n.rg. 3325/2021
NONCHE'
(già , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 CP_3
, nella qualità di mandataria con rappresentanza della successore a P.IVA_2 Controparte_4 titolo particolare dell' a sua volta successore a titolo universale del Controparte_5 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito - CP_6 CodiceFiscale_5
, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n. 259 Email_3 elegge domicilio
APPELLATA
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te pro tempore, capogruppo del gruppo Controparte_7 P.IVA_3
anche quale società incorporante Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Lagani ) e Pierfrancesco Lagani C.F._6
( ), tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Riviera di C.F._7
Chiaia n. 207- - Email_4 Email_5
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nitto (CF Controparte_16 C.F._8
) - – domiciliatario in Napoli Via Bracco n. 71 C.F._2 Email_1
APPELLATO
NONCHE'
, res.te in Tempio Pausania (SS), Località Eramu NT CodiceFiscale_9
Nuchis
APPELLATO CONTUMACE
2 NONCHE'
con socio unico ), rappresentata da ), CP_18 P.IVA_4 CP_19 P.IVA_5 quale mandataria e per la gestione dei crediti, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_20 difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli ( ), Stefano Parlatore C.F._10
( ) e Giacinto Di Donato ( ), con studio in Milano, Via C.F._11 C.F._12
Broletto n. 20 (“Legance – ) - - Controparte_21 Email_6
- Email_7 Email_8
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
NONCHE'
), in persona del l.r.p.t., nella sua qualità di procuratrice Controparte_22 P.IVA_6 speciale e mandataria di quale capogruppo Parte_2 del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
( – ) con studio in Viale G. C.F._13 Email_9 CP_10
Mazzini n. 9 ed ivi elettivamente domiciliata
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5461/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 10/06/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 10.12.2013, il conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_6
Tribunale di Napoli, , e la al fine di ottenere Controparte_23 Parte_1 Controparte_1 la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., o in subordine di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., della scrittura privata autenticata in data 29.07.2013 dal notaio (rep. 1033 – Persona_1 racc. 782), col quale i primi avevano trasferito alla la nuda proprietà delle unità CP_1 immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Casoria (NA), alla Via Giovanni Astone n. 10, identificate nel Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 1011, sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e di due appezzamenti di terreno, in C.T. al foglio 2 particelle 1010 e 1056.
Parte A fondamento di quanto domandato il sosteneva di essere creditore della Controparte_6 CP_24 in forza di decreto ingiuntivo n. 1447/2014, emesso dal Tribunale di Napoli in danno della società e dei suoi garanti, ed per l'importo di € 919.980,56, in ragione Controparte_23 Parte_1 dell'esposizione riveniente da contratti di conto corrente, conto anticipi e finanziamenti rimasti inadempiuti.
3 Dichiarava di avere, in più occasioni, intimato per iscritto il pagamento del dovuto alla ed ai Pt_4 suoi fideiussori, senza riscontro alcuno.
Assumeva che, con l'atto di compravendita del luglio 2013, i garanti, coniugi si Controparte_25 erano spogliati di tutti i beni in loro possesso al fine esclusivo di ledere la ragione creditoria attorea.
Affermava che i venditori erano consapevoli dell'esposizione della società garantita, di proprietà dei figli ed , nonché del pregiudizio che l'atto posto in essere avrebbe arrecato alle CP_26 NT ragioni creditorie della banca, e che anche la società acquirente era consapevole del pregiudizio, sia perché acquistava in una unica soluzione tutti i beni dei coniugi – sia perché il CP_23 Parte_1 suo socio unico e legale rappresentante, , era stato direttore tecnico della stessa CP_27 debitrice.
Esponeva, ancora, che il corrispettivo indicato nell'atto di vendita (euro 523.250,00) era inferiore al reale valore di mercato dei beni venduti e che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo.
In conclusione, asseriva, in merito al riferito atto di compravendita, la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza del credito, il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione, la consapevolezza da parte del debitore e del venditore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Radicatasi la lite, si costituivano i garanti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Contestavano che si trattasse della vendita di tutti i beni di loro proprietà, quanto piuttosto della vendita di un unico bene: una palazzina ed il terreno su cui essa insisteva. Eccepivano l'incertezza del credito dedotto dal in quanto oggetto di un giudizio ancora pendente. Dichiaravano che il Controparte_6 prezzo indicato nell'atto era congruo, considerato il cattivo stato di conservazione dei beni, e che sussisteva prova del pagamento.
Si costituiva in giudizio la società acquirente eccependo l'insussistenza dei presupposti CP_1 per la declaratoria di inefficacia e di simulazione, e concludendo per il rigetto delle domande attoree.
La spiegava intervento adesivo autonomo, esponendo di essere anch'essa creditrice della CP_7
Par e dei suoi fideiussori per la somma di € 813.489,19 in forza di contratti di conto corrente e CP_24 finanziamento stipulati dalla debitrice principale, e garantiti dalle fideiussioni prestate da
[...]
ed CP_23 Parte_1
4 Anche l'Istituto di credito interventore chiedeva di accertare e dichiarare la revocabilità dell'atto di compravendita oggetto di causa ex art. 2901 c.c., ovvero, in via subordinata, la sua simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
Il giudizio, interrotto per la morte di , veniva successivamente riassunto ai sensi Controparte_23 dell'art. 303 c.p.c. da successore a titolo universale del Controparte_5 Controparte_6
Si costituivano, nel giudizio riassunto, la la e Parte_1 Controparte_1 CP_7 gli eredi di - ad eccezione di (nato nel 1961) e Controparte_23 NT [...]
, che restavano contumaci - dichiarando di avere rinunziato all'eredità del de cuius. CP_16
Si costituiva, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - citato in giudizio unitamente all' , che restava contumace - quale possibile chiamato all'eredità, eccependo il Controparte_28 proprio difetto di legittimatio ad causam.
Spiegava intervento a titolo particolare ex art. 111 c.p.c la , mandataria della Controparte_2 CP_4
[...
alla quale aveva ceduto il credito vantato nei confronti dei convenuti, chiedendo la Controparte_5 declaratoria di inefficacia o di simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
La causa, istruita con C.T.U. tecnico-valutativa e interrogatorio formale del legale rappresentante della veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata. CP_1
Il Tribunale di Napoli, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell' , accoglieva la domanda di revocatoria Controparte_28 ordinaria e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Controparte_5 compravendita impugnato;
rigettava le domande proposte da dichiarava interamente Controparte_7 compensate le spese processuali nel rapporto tra gli interventori volontari ed i convenuti.
In sintesi, riteneva il primo giudice che fossero sussistenti i presupposti dell'azione esperita dall'attrice.
Segnatamente: 1) la preesistenza della azionata ragione di credito, indipendentemente dalla sua concreta esigibilità, rispetto all'atto di compravendita;
2) il pregiudizio che l'atto dispositivo in esame aveva arrecato alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale dei debitori;
3) la conoscenza, da parte dei debitori e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto in esame era in grado di arrecare (c.d. scientia damni- consilium fraudis).
Rigettava la domanda proposta con intervento adesivo autonomo da in quanto proposta CP_7 oltre la verificazione delle preclusioni istruttorie.
5 Con separati atti del 16.7.2021 e la hanno proposto Parte_1 Controparte_1 tempestivo appello avverso la citata pronuncia, eccependo, in via preliminare, la carenza di integrità del contraddittorio, per non essere stati convenuti, nel giudizio riassunto, tutti i chiamati all'eredità di
, nonché il difetto di legittimazione attiva di e di , oltre che Controparte_23 Controparte_2 CP_4 delle intervenute e CP_18 Controparte_29
Nel merito hanno concluso deducendo l'erroneità della sentenza impugnata e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, gli appellati in epigrafe si sono costituiti in entrambi i giudizi riuniti.
La ha spiegato appello incidentale chiedendo riformarsi la sentenza nel senso CP_7 dell'accoglimento della domanda da essa autonomamente proposta nel giudizio di primo grado.
Si è costituito , contumace in primo grado, chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_16 propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità di . Controparte_23
Sono intervenute, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e per essa cessionaria del credito CP_18 CP_19 vantato originariamente da nei confronti dell'odierna appellante, nonché CP_7 CP_29
e per essa , a sua volta cessionaria di del medesimo credito.
[...] Controparte_22 CP_18
è rimasto contumace, benché ritualmente evocato in giudizio. NT
Riuniti i giudizi, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 16.09.2025 per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principali
Gli appelli – ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – sono nel merito infondati e debbono essere rigettati.
6 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dalle appellanti e Parte_1
volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per violazione Controparte_1 del principio del contraddittorio.
Costoro hanno eccepito che, nel giudizio riassunto, non sono stati convenuti tutti i chiamati all'eredità di . Prova della fondatezza di tale censura risiederebbe nella stessa pronuncia del primo Controparte_23
Contr giudice, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e nella mancata esibizione, da parte della riassumente, del certificato di stato di famiglia integrale del capostipite NT
(padre di ), che avrebbe, di fatto, reso impossibile l'esatta individuazione di tutti i Controparte_23 chiamati all'eredità e la riassunzione del giudizio nei loro confronti.
Rileva, in senso contrario, la Corte che correttamente il Tribunale ha dichiarato il difetto di Contr legittimazione passiva del in quanto non tutti i chiamati all'eredità, regolarmente convenuti in riassunzione, si erano costituiti e avevano dichiarato la propria rinuncia all'eredità.
Solo in caso di rinuncia di tutti i chiamati si sarebbe, infatti, legittimamente potuto integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato.
e , invece, regolarmente citati in riassunzione, non si erano costituiti e CP_17 Controparte_16 non avevano dichiarato di aver rinunciato all'eredità.
Ancora, dalla documentazione agli atti emerge che parte riassumente aveva indicato in maniera ampia ed esaustiva i chiamati all'eredità di , depositando altresì il certificato di stato di famiglia Controparte_23 integrale del capostipite . NT
Per contro, a fronte delle analitiche indicazioni fornite dalla riassumente circa le ricerche effettuate e documentate per la individuazione di tutti i possibili chiamati all'eredità, le appellanti non hanno specificamente motivato la loro doglianza, omettendo di indicare i soggetti nei confronti dei quali non sarebbe stato integrato il contraddittorio.
A tal riguardo si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio indicare i presunti pretermessi e dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione nei loro confronti (Cass. Civ. SS.UU. sent. 15289/2001).
Per quanto esposto la censura vagliata non merita accoglimento.
Va ugualmente disattesa l'ulteriore doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della CP_2
e della sua mandante nonché delle interventrici e
[...] Controparte_4 CP_18 Controparte_29
7 A fondamento della sollevata censura, le appellanti hanno affermato che “in materia di cessione dei crediti in blocco, la sola allegazione dell'avviso pubblicato in GU non è idonea per accertare la cessione del credito in favore dell'asserita cessionaria e quindi la successione a titolo particolare nei crediti asseritamente vantati dalle cedenti”.
Rileva, sul punto, la Corte che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art 58 TUB la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova di per sé
l'esistenza di quest'ultima. “Tuttavia, non costituisce principio di diritto corretto quello secondo cui l'unica modalità di prova della successione debba essere necessariamente la produzione del contratto di cessione, dovendo invece distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, purché tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Diversamente, quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio dal giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, operando in proposito il principio di non contestazione e potendo la prova della cessione essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito.” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15088 del 5 giugno 2025).
Nel caso di specie, la legittimazione di è documentata dall'avviso ex art. 58 T.U.B. Controparte_4 pubblicato nella G.U. n. 145 in data 12 dicembre 2020, il cui estratto risulta versato in atti sin dal giudizio di primo grado.
Con il contratto di cessione di crediti in data 10 dicembre 2020 la come emerge dal Controparte_4 citato avviso, ha acquistato pro soluto “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_5 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafogli e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti) e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”.
8 Nel novero dei predetti crediti ceduti rientra quello vantato nei confronti degli appellanti, in quanto soddisfa tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione.
La cedente non ha, del resto, contestato la cessione, dandone conferma nei propri scritti difensivi.
Passando ad esaminare il merito dei gravami, si osserva quanto segue.
lamenta insufficiente motivazione circa la sussistenza della scientia e dell'eventus Parte_1 damni; quindi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex art.112 c.p.c. e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Deduce che la vendita della nuda proprietà dell'immobile con riserva di usufrutto aveva lo scopo di costituire le risorse economiche per la propria vecchiaia e che mai avrebbe pensato di arrecare, in tal modo, danno alla Banca creditrice.
Evidenzia, inoltre, di non essere stata l'unica garante dell'esposizione della verso la creditrice, Pt_4 poiché anche i figli, e , avevano prestato medesima garanzia. CP_17 Controparte_31
La contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, aveva, dunque, la possibilità di rivolgersi ad CP_29 ulteriori soggetti per escutere il proprio credito, e in ogni caso la era certamente in grado di Pt_4 soddisfare con il proprio patrimonio la pretesa creditoria.
Di contro, la non avrebbe dimostrato che l'unica garanzia consisteva nei beni immobili ceduti, CP_29 omettendo di dare la prova dell'incapienza economica della e degli altri garanti. Pt_4
Perciò il Tribunale avrebbe errato, capovolgendo il principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c, avendo onerato i convenuti di una prova che, invece, avrebbe dovuto produrre la CP_29
La doglianza è infondata.
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ovvero quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ., ord. 27.2.2024 n. 5113; Cass. civ., ord. 17.5.2022 n. 15866;
Cass. civ., ord. 24.6.2021 n. 18193, Cass. civ., ord. 18.6.2019 n. 16221).
9 Nel caso di specie, con l'atto di compravendita richiamato i coniugi e si sono CP_23 Parte_1 spogliati di tutto il loro patrimonio immobiliare, rendendosi impossidenti.
La circostanza non è stata contestata dalla la quale si è limitata ad indicare altri patrimoni Parte_1 sui quali la avrebbe potuto rivalersi. CP_29
Va da sé che l'atto di disposizione in oggetto ha determinato una variazione del patrimonio dei fideiussori convenuti, tale da rendere più complesso il soddisfacimento della ragione creditoria garantita. Da qui il concretizzarsi del requisito oggettivo dell'azione revocatoria. L'esistenza di patrimoni di altri soggetti, sui quali la avrebbe potuto soddisfare il medesimo credito, non è CP_29 certamente circostanza idonea ad escludere la sussistenza dell'eventus damni.
È onere del debitore, infatti, provare che il proprio patrimonio residuo, non quello del debitore principale o di altri eventuali fideiussori, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
prova che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, non poteva essere fornita.
E', del resto, irrilevante, in punto di affermazione della scientia damni, la motivazione addotta dalla in ordine alle ragioni dell'atto dispositivo (la costituzione di una risorsa economica per la Parte_1 vecchiaia), e costituisce mera petizione di principio la tesi dell'inconsapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato al creditore.
Con ulteriore motivo di gravame la deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. Parte_1
2697 c.c., nonché l'insussistenza del consilium fraudis.
La stessa critica viene mossa dalla nel giudizio riunito n. 3325/2021. Controparte_1
La società censura la pronuncia nella parte in cui afferma l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
In sintesi, la censura verte sulla parte della sentenza in cui si afferma che “la prova della sussistenza del requisito soggettivo in capo all'acquirente, può desumersi, da un lato, dai rapporti societari sussistenti tra la Va. Fra. CP_ e la poichè il legale rappresentante della società acquirente, rivestiva, Controparte_1 CP_27 altresì, l'incarico di direttore tecnico della debitrice principale, e, dall'altro, dalla accertata sproporzione tra il prezzo di cessione indicato nell'atto di compravendita del 29/7/2013 ed il reale valore di mercato dei beni ceduti…. prezzo pattuito pari ad euro 523.250,00, di cui, inoltre, non risulta la prova del pagamento integrale”.
Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare che non risultava la prova del pagamento integrale del prezzo della compravendita, perché la stessa era stata già fornita nel processo di primo grado.
10 Ed ancora, avrebbe errato nell'affermare che rivestiva contemporaneamente la CP_27 carica di direttore tecnico della e di l.r.p.t. della in quanto lo stesso non ricopriva Pt_4 CP_1
Parte più da tempo la carica di direttore tecnico della CP_24
Avrebbe errato, ulteriormente, nel ritenere che il valore di mercato della nuda proprietà del bene, come accertato dal c.t.u., costituisse prova della collusione tra venditori ed acquirente, senza tener conto della stima inferiore operata dal c.t. dei coniugi e e senza considerare il fatto che la CP_23 Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso avverso un accertamento dell' , emesso a carico della circa l'incongruità del prezzo della Controparte_28 CP_1 compravendita in esame.
Le doglianze sono infondate.
Condizione dell'azione revocatoria di un atto a titolo oneroso, quale quello in esame, oltre il requisito oggettivo dell'esistenza del credito e dell'eventus damni, è l'elemento soggettivo della consapevolezza del terzo acquirente di arrecare pregiudizio al creditore, oltre ovviamente a quella del debitore disponente.
L'intensità della fraus rilevante del debitore e del terzo è modulata, poi, dal tempo dell'atto impugnato.
In caso di atto anteriore alla nascita del credito, è richiesta la dolosa preordinazione, da parte del debitore, con la partecipazione del terzo, al fine di pregiudicare il soddisfacimento di un credito futuro.
Qualora, invece, l'atto sia compiuto dopo la nascita del credito, sarà sufficiente che il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e che il terzo ne sia consapevole.
L'onere di provare la scientia damni del debitore e del terzo incombe sul creditore, che potrà fornirla con qualunque strumento (Cass. Civ. SS.UU. sent.1898/2025).
Tanto premesso, dal corredo probatorio acquisito emerge che , alla data della stipula CP_27
Part Co dell'atto di compravendita (29.07.2013), era sia direttore tecnico della ra sia socio unico e legale rappresentante della (cfr. visura camerale Va. Fra. è direttore CP_1 Controparte_32 tecnico dal 20.05.2003 al 07.01.2014)
Si aggiunga che, in sede di interrogatorio, , ha confermato di essere stato direttore CP_27
Part Co tecnico della ra. ed ha dichiarato che “la intrattiene rapporti economici e di affari con la CP_1
Part ra.”.
Il corrispettivo della compravendita, indicato nell'atto in € 523.250,00, è risultato significativamente inferiore rispetto al valore di mercato del bene, come accertato dal consulente tecnico di ufficio, ing.
[...]
, che ha fornito una stima di € 998.310,75 per la piena proprietà ed in € 623.944,22 per la nuda Per_2 proprietà.
11 Alle operazioni peritali ha partecipato il solo consulente di parte di alle cui osservazioni, CP_33 il c.t.u. ha puntualmente controdedotto nella relazione in atti.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice non paiono scalfite dal contenuto della perizia giurata a firma dell'ing. , che ha fornito una stima di valore del bene (di euro 700.000,00 circa) Per_3 comunque superiore al prezzo della compravendita in valutazione.
Non coglie nel segno la critica mossa al Tribunale di non aver “esaminato la motivazione dei Giudici Cont Tributari, i quali censurarono l'accertamento dell siccome non aveva rilevato che l'immobile in questione era privo della concessione in sanatoria dalla quale deriveranno ulteriori pagamenti relativi agli oneri di urbanizzazione, oneri quantificabili in almeno € 70,000,00/90.000,00, di cui si tenne in considerazione della determinazione del prezzo come si ricava all'art. 4 dell'atto impugnato (all. 17)”
(cfr. p.24 atto di citazione in appello).
Invero, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è limitata a censurare il metodo utilizzato dall'ufficio per procedere alla rettifica del valore dichiarato dei beni compravenduti senza affrontare la questione della congruità del prezzo.
Quanto agli oneri di urbanizzazione, che a dire della avrebbero inciso sulla determinazione Parte_1 del prezzo di vendita, depone in senso contrario la circostanza che nell'atto di compravendita non ne è previsto l'accollo da parte dell'acquirente, ma è previsto, anzi, all'art. 4, che la parte venditrice si impegnava a tenere indenne l'acquirente dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione relativi ad infrazioni commesse entro la data di stipula dell'atto.
Risulta in tal modo smentita la prospettazione di parte appellante sullo specifico punto.
E' infondato, poi, il motivo col quale la ensura la statuizione di compensazione delle spese Parte_1 resa nei confronti di (la cui domanda è stata rigettata), che il Tribunale ha così motivato: “Con CP_7 riguardo al rapporto tra i convenuti e l'interventore volontario, le ragioni dell'adottata statuizione di rigetto – da rinvenire non già nell'intrinseca infondatezza delle domande, ma nella preclusione, ormai maturata, all'utilizzo delle prove documentali offerte a supporto delle stesse – inducono a ritenere sussistenti ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure la ragione del rigetto delle istanze spiegate da risiedeva nella sussistenza di preclusioni istruttorie al momento del suo intervento in CP_7 giudizio. All'atto della costituzione di ogni attività istruttoria era preclusa, pertanto, CP_7
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta non consentiva di provare le domande formulate.
12 Non ravvisandosi, dunque, un rigetto nel merito delle istanze dell'interventrice, la compensazione delle spese operata dal Tribunale appare giustificata a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018
Resta da esaminare l'ulteriore censura mossa dalla in merito all'illegittimità dell'ordine di CP_1 trascrizione della sentenza impugnata nei confronti del Conservatore dei RR.II di Napoli, stante la natura costitutiva della sentenza e la non applicabilità della disciplina della provvisoria esecutività anche qualora vi siano capi di condanna consequenziali, e non autonomi, rispetto alla pronuncia costitutiva.
La censura è infondata.
E' noto che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10600 del 19/05/2005 e successive conformi in tema di azione ex art. 2932 c.c.).
Conclusivamente entrambi gli appelli principali devono essere integralmente rigettati.
L'appello incidentale di Controparte_7
Con la pronuncia gravata il Tribunale, dopo aver qualificato come adesivo autonomo l'intervento volontario spiegato da - perché con esso la parte in questione ha chiesto dichiararsi il carattere simulato o CP_7
l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di disposizione oggetto di causa, non limitandosi, quindi, ad un mero ausilio delle ragioni della banca attrice – ha rigettato la domanda sul presupposto che il terzo era intervenuto quando le preclusioni istruttorie già si erano verificate.
Dall'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione prodotta da a supporto delle CP_7 proprie domande, è derivato il rigetto delle medesime, non potendosi ritenere sufficienti le mere allegazioni operate dalle parti.
La appellante censura la statuizione resa, rilevando che il riferimento agli atti preclusi, contenuto CP_29 nell'art. 268, comma 2 c.p.c., sarebbe “limitato alle nuove attività istruttorie e non anche al contenuto della domanda, alle allegazioni ivi formulate ed alla produzione di documenti funzionali alla dimostrazione della situazione legittimante l'intervento” (cfr. p. 32 atto di costituzione in Appello
. CP_7
13 Deduce che le controparti non avevano contestato le allegazioni dell'interventrice, e che pertanto i fatti e le circostanze allegati in giudizio e posti a fondamento della domanda di dovevano CP_7 considerarsi come riconosciuti, non necessitando di ulteriore prova.
La doglianza è infondata.
Il terzo che interviene ai sensi dell'art. 105 c.p.c. può formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo soggetto alle preclusioni assertive previste per le parti originarie dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Le preclusioni cui fa riferimento l'art. 268 c.p.c. riguardano infatti esclusivamente l'attività istruttoria, nel senso che l'interveniente non può dedurre nuove prove una volta intervenuta la relativa preclusione per le altre parti. Il termine atti utilizzato dall'art. 268 c.p.c. va quindi riferito alla sola attività istruttoria conseguente alla domanda proposta dall'interveniente per dimostrare il diritto vantato” (Cass. Civ. Sez. II Ord. n. 21835/2024).
Applicando tale interpretazione al caso in esame, dunque, non può non affermarsi la correttezza della pronuncia di primo grado nel senso dell'impossibilità per il terzo, intervenuto quando ormai era preclusa ogni attività istruttoria, di produrre nuove prove a supporto della propria azione, con la conseguenza che la nuova domanda, lecitamente introdotta nel giudizio, non poteva essere provata con elementi nuovi ma esclusivamente con quelli già acquisiti alla fase istruttoria conclusasi.
D'altro canto, la pretesa dell'interventrice non può ritenersi provata dal corredo probatorio già acquisito, ovvero dalla pretesa mancata contestazione dei fatti posti a suo fondamento.
Si osserva, in senso contrario, che l'esistenza del credito vantato da non provata in alcun CP_7 modo dagli elementi già acquisiti al giudizio, è stata espressamente contestata nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 8851/2018 azionato dalla e dalla i quali, per Pt_4 Parte_1 espressa ammissione della stessa interventrice, hanno disconosciuto il credito della banca e la sussistenza del rapporto di garanzia (cfr. p.25 atto di costituzione in Appello . CP_7
Tale circostanza fa presumere, dunque, che laddove i mezzi di prova addotti dalla circa CP_7
l'esistenza del proprio credito fossero stati ammessi nel giudizio di primo grado, con elevato grado di probabilità, le controparti li avrebbero contestati come già fatto nel giudizio monitorio.
In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Va, in ogni caso, dichiarato il difetto di titolarità passiva di , evocato in qualità di Controparte_16 chiamato all'eredità di , avendo documentalmente provato di aver rinunciato all'eredità. Controparte_23
Le spese di lite
14 Circa le spese, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale nonché i suoi aventi causa rappresentata da nonché CP_18 CP_19
nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_22 [...]
. Parte_2
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese anche nei confronti di CP_16
[...]
Gli appellanti principali vanno, invece, condannati al pagamento delle spese processuali del grado sostenute nei loro confronti da nella qualità indicata in epigrafe, in misura del 50% Controparte_2 ciascuna, in proporzione del rispettivo interesse nella causa, ex art. 97 c.p.c., da liquidarsi con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (determinato tenendo conto del valore del credito vantato dall'attore: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli principali e l'appello incidentale;
- Dichiara il difetto di titolarità passiva di;
Controparte_16
- compensa le spese reciprocamente sostenute tra le parti appellanti principali, la parte appellante incidentale, e;
CP_18 Controparte_22 Controparte_16
- Condanna in misura del 50% ciascuna, alla rifusione, in Controparte_35 favore di nella qualità indicata in epigrafe, delle spese processuali del grado, che Controparte_2 liquida in € 16.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso, in Napoli il 16.09.2025
15 Il Consigliere est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
16
Il Presidente
dott. Eugenio FORGILLO