Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2447-quinquies.
(( (Diritti dei creditori).)) ((Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della societa' non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne', salvo che per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la societa' risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il suo patrimonio residuo.))
(( (Diritti dei creditori).)) ((Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della societa' non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne', salvo che per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la societa' risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il suo patrimonio residuo.))
Commentari • 41
- 1. Natura e funzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle società e differenze con i finanziamenti destinatiDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 2 ottobre 2024 · 271.43353
[…] in modo che i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono essere legittimati eventualmente a proporre opposizione; 2) L'art 2447 quinquies comma 2 codice civile dispone che, qualora nel patrimonio siano compresi beni mobili registrati o beni immobili, la separazione patrimoniale non si applica finché la destinazione allo specifico affare non viene trascritta nei rispettivi registri; 3) Sempre l'art 2447 quinquies codice civile, al comma 4 prevede che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbano recare espressa menzione del vincolo di destinazione, in modo che la società ne risponde con il suo patrimonio residuo. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Milano, sentenza 25/03/2024, n. 3242Provvedimento: […] Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. […]Leggi di più...
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