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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.645/2023 RGA avverso la sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 372/2023, resa e pubblicata in data
14/9/2023, notificata in data 30/10/2023; avente ad oggetto: benefici vittime del dovere;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 sono ex lege domiciliati;
- Appellanti;
contro
pag. 1 di 15 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 nel presente giudizio, dall'Avv. l'Avv. Marinella Oliva, del Foro di Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via De' Carbonesi n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – Magg. Ca. in servizio presso il 121° CP_1 Pt_3
reggimento artiglieria c/A Ravenna di Bologna – agiva innanzi al Tribunale di
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dello status di equiparato a “vittima del dovere” e, conseguentemente, la corresponsione di tutti i benefici previsti dalle Leggi nn. 206/2004 e 407/1998, oltre all'iscrizione all'elenco delle vittime del dovere ex art. 3, co.3, DPR
243/2006, a seguito della lesione traumatica subìta in data 12.11.2007 mentre si trovava (dal 5.9.2007) in missione internazionale di Pace dell'esercito italiano in
Afghanistan (denominata ISAF); nello specifico, deduceva che, durante le operazioni di allestimento acqua di un mezzo militare all'interno del Comando
– “a causa delle condizioni ambientali caratterizzate da terreno non CP_2
piano e da condizioni di visibilità scarse” - un pallet scivolava dalle forche di un sollevatore schiacciandogli la mano sinistra;
subiva, quindi, una lesione permanente pari al 12%, riconosciuta come derivante come da causa di servizio, per la quale riceveva un risarcimento danni di euro 80.000,00.
pag. 2 di 15 Premesso che formulava una prima domanda per l'ottenimento di status equiparato a vittima del dovere nel 29 maggio 2008, rimasta senza risposta, e che la riproponeva nell'aprile 2019 – ricevendo, l'11 gennaio 2021, il rigetto dell'Amministrazione rivolto alla prima delle domande - presentava ricorso in sede giudiziale evocando in giudizio:
- il , per sentirlo condannare - previo accertamento Parte_1 dello status invocato - al pagamento dei benefici previsti dalla normativa speciale;
- il , al fine dell'ottenimento dell'iscrizione Parte_2
nell'elenco di cui all'art. 3, co. 3, DPR 243/2006.
Si costituiva l'Avvocatura eccependo l'intervenuta prescrizione dello status di vittima del dovere e, comunque, l'intervenuta prescrizionale decennale del diritto alle poste economiche;
nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici richiesti, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, col favore delle spese.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa in via documentale, accoglieva le domande del ricorrente e condannava i “ciascuno per il suo settore di CP_3
competenza, alla corresponsione dei benefici” derivanti dall'accertamento dello status di equiparato a vittima del dovere, previa decurtazione di quanto ricevuto a titolo risarcitorio, condannando altresì le parti soccombenti al pagamento, in via solidale, delle spese di lite.
Più nello specifico sulla prescrizione, stabilito che lo status di "vittima del dovere" ha natura di status giuridico, ne faceva conseguire l'imprescrittibilità in applicazione dei principi espressi da Cassazione Civile, Sez. Lav., n.
17440/2022; escludeva, inoltre, la prescrizione delle elargizioni e dei ratei periodici, valorizzando la circostanza che, con il rigetto del gennaio 2021,
l'Amministrazione aveva preso posizione sulla domanda originaria, del 29 maggio 2008.
Nel merito, avendo riguardo alla normativa di riferimento – ossia all'art. 1, commi 563-564 della L. 266/2005 (distinguendo due tipologie di "vittime del
pag. 3 di 15 dovere") – riteneva applicabile l'ipotesi di cui al co. 564 di soggetto equiparato per "particolari condizioni ambientali od operative" durante missioni, escludendo quindi l'applicabilità del comma 563 non ricorrendo il presupposto di infortunio derivante da "azioni recate nei loro confronti" ma di mero incidente fortuito;
riconosciuta, inoltre, la sussistenza del concetto di “missione”, interpretato estensivamente come qualsiasi attività militare istituzionale, giungeva a ritenere sussistente lo status invocato di equiparato alle vittime del dovere in ragione della ricorrenza del presupposto delle “particolari condizioni operative”, ritenute integrate dal “terreno sconnesso” della base afghana e dal contesto operativo complessivo che aveva aumentato, secondo la valutazione del giudice di prime cure, la “tensione nervosa”, rendendo più complicata qualsiasi attività; escludeva, invece – per mancanza di prova idonea - l'incidenza causale sul fatto delle condizioni di oscurità in cui si era verificato il fatto, pur dedotte da parte ricorrente e non contestate.
Proponeva tempestivo e rituale appello l'Avvocatura dello Stato nell'interesse di entrambi i formulando i seguenti motivi di appello: CP_3
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara la contumacia del
, in violazione dell'art. 416 c.p.c. e dei principi Parte_2 costituzionali del contraddittorio;
si assume che, benché nell'intestazione dell'atto difensivo fosse indicato quale parte resistente il solo Parte_1
, dalla lettura del tenore complessivo dell'atto si sarebbe comunque
[...]
inequivocabilmente manifestata l'intenzione dell'Avvocatura dello Stato di costituirsi nell'interesse di entrambe le Amministrazioni convenute;
II. Erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato anche il alla corresponsione dei benefici di Parte_2 legge, l'erroneità dedotta sia sotto il profilo della “extra-petizione” - posto che la parte ricorrente aveva evocato in giudizio il solo per Parte_2 ottenere l'iscrizione nell'elenco vittime del dovere – sia sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva ad causam, posto che ai sensi della normativa di riferimento solo il è tenuto al pagamento Parte_1
pag. 4 di 15 dei benefici economici in caso di accertamento dello status di vittima del dovere;
III. Erroneità – quanto al merito della vertenza – della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti "particolari condizioni ambientali od operative di missione" così pervenendo al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dello status di equiparato alle vittime del dovere;
in particolare, si contesta la correttezza della valutazione svolta dal Giudice di primo grado che, pur avendo escluso una qualsivoglia rilevanza causale sul fatto lesivo della scarsa visibilità seppur dedotta da parte ricorrente e non contestata, ha ritenuto sussistenti le “particolari condizioni” richieste ai fini del riconoscimento dello status invocato dal ricorrente, sulla base dell'inclinazione del terreno in quanto ritenuto “sconnesso” nonché del
"contesto complessivo", ossia per il fatto che la missione si svolgesse in
Afghanistan in un contesto di peacekeeping, che avrebbe ingenerato "tensione nervosa"; deduce l'Avvocatura che si tratterebbe si mera “ipotesi” del giudice, priva di allegazioni di parte, comunque generica e tautologica, non supportata da elementi probatori.
In estrema sintesi, sostiene l'appellante - richiamando i principi espressi dalla della costante giurisprudenza di legittimità - che l'evento lesivo in questione si sarebbe verificato in condizioni del tutto ordinarie e non certo straordinarie, evidenziando che diversamente opinando si finirebbe per sovrapporre la causa di servizio con lo status di vittima del dovere.
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza dei benefici economici in assenza dei presupposti di legge: si eccepisce che, anche volendo ritenere riconoscibile lo status di equiparato, il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la spettanza degli assegni vitalizi ex art. 2,
L. n. 407/2008 e art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, pur in assenza del presupposto di legge costituito dal raggiungimento di una invalidità lavorativa pari ad almeno un quarto (25%) della capacità lavorativa, giacché dagli atti emerge che la Commissione Medico Ospedaliera di Padova del 17/09/2020,
pag. 5 di 15 abbia meramente riconosciuto al ricorrente la percentuale di invalidità permanente pari al 12%; inoltre, quanto alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, ci si duole in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che l'art. 10, comma 2, della legge 302/1990 prevede espressamente lo scomputo dall'elargizione delle somme già percepite a titolo risarcitorio: posto che, nel caso di specie, incontestabilmente il ricorrente aveva già ottenuto la somma di Euro 80.000,00 a titolo di risarcimento per il medesimo evento lesivo, il giudice sarebbe dovuto giungere ad escludere la debenza di tale elargizione, in quanto somma dovuta a titolo di elargizione ai sensi della norma da ultimo richiamata - pari ad Euro 24.000,00 (2000,00 per ogni punto di invalidità) – sarebbe stata ampiamente compensata dal superiore importo risarcitorio già ottenuto, invocandosi anche il principio
"compensatio lucri cum damno";
V. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione: si reitera l'eccezione negli stessi termini già proposti in I grado, sia con riguardo allo status - pur nella piena consapevolezza del contrario orientamento della Cassazione - sia con riguardo alle elargizioni economiche, ponendo nuovamente in rilievo le date relative alle domande ed in particolare che, se la prima (29.5.2008) poteva dirsi idonea ad interrompere la prescrizione, non altrettanto poteva ritenersi per la seconda istanza, intervenuta nell'aprile del 2019 quindi ben oltre il decennio;
a tal proposito si sottolinea che l'avere - l'Amministrazione - dato risposta al nel Parte_4 gennaio 2021 facendo riferimento alla prima domanda, non avrebbe comunque implicato alcuna rinuncia alla prescrizione, nel frattempo intervenuta con riguardo ai ratei degli assegni vitalizi (ferma l'estinzione del diritto alla speciale elargizione una tantum alla luce della somma già ricevuta a titolo risarcitorio alla luce di quanto già dedotto con riguardo al IV motivo di impugnazione).
Si costituiva ritualmente l'appellato, contestando recisamente ogni motivo dell'appello, deducendo (seguendo l'ordine dei motivi di appello) che:
pag. 6 di 15 I. esaminando l'atto di costituzione dell'Avvocatura in I grado, risulta che il non è costituito validamente, dovendosi pertanto Parte_2
ritenere corretta la declaratoria di contumacia del detto Ente da parte del giudice di I grado;
II. la condanna emessa dal giudice di prime cure anche nei confronti del deve ritenersi del tutto corretta, alla luce della Parte_2 espressione contenuta nel dispositivo in cui si fa riferimento alla condanna ai ma nei limiti delle rispettive competenze;
CP_3
III. nel merito, sussistono i requisiti dello status di soggetto equiparabile a vittima del dovere, per le motivazioni esposte dal giudice, coerentemente con la giurisprudenza ed in ragione del contesto fattuale così come puntualmente valutato laddove è stato accertato che le condizioni operative in Afghanistan erano eccezionali;
IV. spettano i benefici previsti ex lege anche quanto agli assegni vitalizi in quanto in I grado l'Avvocatura non ne avrebbe contestato i presupposti;
quanto, poi, alla speciale elargizione, evidenzia come già il Giudice di prime cure, in sede di dispositivo, nell'emettere la condanna, avesse disposto la
“sottrazione di quanto già percepito a titolo risarcitorio o indennitario dall'Amministrazione”;
V. infondata è l'eccezione di prescrizione per le ragioni già indicate dal giudice di primo grado, ossia per imprescrittibilità dello status di vittima del dovere alla luce del solido orientamento della giurisprudenza di legittimità e stante la mancata prescrizione dei ratei relativi ai benefici economici periodici, in quanto l'Amministrazione - con risposta dell'8 gennaio 2021 - si sarebbe pronunciato sulla domanda amministrativa originaria del 29.5.2008.
La Corte, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti in causa, ritiene di pervenire all'accoglimento dell'appello per le ragioni appresso indicate.
Seguendo la prospettazione delle ragioni di appello, con riguardo segnatamente al I° motivo di gravame, se ne rileva la fondatezza – per quanto di interesse - dovendosi ritenere erronea la declaratoria di contumacia del Parte_2
pag. 7 di 15 nterno giacché, dal tenore complessivo dell'atto in esame, emerge Pt_2 inequivocabilmente l'intenzione dell'Avvocatura dello Stato di costituirsi nell'interesse di entrambe le Amministrazioni convenute (cfr. pag. 4 della memoria difensiva di I grado in cui si legge: "Costituendosi in giudizio nell'interesse dell' , l'esponente Avvocatura rileva Controparte_4
l'infondatezza nel merito del proposto ricorso..."); se ne inferisce che l'omessa indicazione del nell'intestazione della comparsa di Parte_2 Parte_2
costituzione integra invero un mero errore materiale, che non incide sulla valutazione dell'atto nel suo profilo contenutistico, come sopra valorizzato.1
Parimenti fondato è il II° motivo di appello come sopra sintetizzato, dovendosi ritenere erronea la sentenza nella parte in cui si perviene alla condanna anche del alla corresponsione dei benefici invocati da parte Parte_2
ricorrente, laddove di legge (punto II) del dispositivo, con enfasi di chi scrive)
“condanna i resistenti, ciascuno per il suo settore di competenza, alla CP_3
corresponsione dei benefici sopraddetti” (n.d.r.: dal capo I del dispositivo della sentenza gravata: “… benefici di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, oltre al diritto all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006) – “in relazione allo stato invalidante determinato dall'infortunio del 12.11.20207, con sottrazione di quanto già percepito a titolo risarcitorio o indennitario dall'Amministrazione”.
Ebbene, l'erroneità – come correttamente dedotto dall'Avvocatura di Stato - è duplice, giacché nel caso di specie si versa sia nell'ipotesi di vizio di ultra- petizione ex art. 112 c.p.c. - posto che la parte ricorrente aveva evocato in giudizio il al mero fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco Parte_2 vittime del dovere e non anche per sentirlo condannare al pagamento delle provvidenze economiche previste dalla normativa speciale in materia di “vittime
pag. 8 di 15 del dovere”2 - sia nell'ipotesi di erroneità della sentenza per avere condannato una parte – il detto – pur in difetto di legittimazione Parte_2
passiva ad causam. A tale ultima conclusione si perviene avendo riguardo alla normativa di riferimento – segnatamente all'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 510/19993
– da cui emerge, senza tema di smentita, che debba ritenersi legittimato passivo con riguardo alle domande di pagamento dei benefici discendenti dallo status invocato in tale sede, il solo , stante l'appartenenza Parte_1
dell'appellato, già ricorrente, alle Forze Armate e non anche il
[...]
, il cui unico obbligo – nel caso di specie – in caso di positivo Parte_2
accertamento dello status invocato, è l'inserimento del nominativo nello speciale elenco ai sensi ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, che costituisce mero adempimento formale privo di contenuto patrimoniale.
Parimenti fondato è il III° motivo di appello – afferente alla questione centrale di merito della presente vertenza - con cui è stata censurata la sentenza la 2 Si riportano le conclusioni del ricorso di I grado:
“Piaccia, all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto alla stessa equiparato ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005, in relazione all'evento lesivo occorso in data 12.11.2007 nell'ambito della missione ISAF (Afghanistan) presso il Comando in Herat;
CP_2 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione di tutti i benefici connessi allo status di vittima del dovere di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, oltre al diritto all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006; c) per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro in carica, alla Parte_1 corresponsione di tutti i benefici connessi allo status di vittima del dovere di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, ed il
[...]
, in persona del Ministro in carica, all'iscrizione del ricorrente nell'elenco di cui all'art. Parte_2 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006”. 3 Il richiamato art. 2, comma 1, D.P.R. n. 510, prevede infatti che (con enfasi di chi scrive nella parte di interesse):
“
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 20 ottobre 1990, n. 302, e legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni: a) il Ministero - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Parte_2 Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il - Direzione generale della Parte_2 protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, Controparte_5 i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato”. Parte_1
pag. 9 di 15 laddove è stato accertato, in capo al ricorrente, lo status di soggetto equiparato a
“vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005; ed infatti, secondo la prospettazione di parte appellante il Giudice di prime cure, in ragione di un'erronea valutazione delle prove in violazione degli artt. 155 e 116 c.p.c., sarebbe pervenuto alla errata conclusione circa la sussistenza del presupposto delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione” di cui all'art. 6, punto 3, e art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/2006.
Si premette che la disciplina di riferimento (invero incontroversa) è costituita dalla previsione di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, che prevede il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere laddove ricorrano “particolari condizioni ambientali od operative” 4, definite dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/2006 (richiamato dall'art. 6, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 243/20065 come: "[…] le condizioni comunque 4 Il citato comma 564 L. n. 266/2005 prevede testualmente (con enfasi di chi scrive) che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Per completezza si riporta l'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, il quale dispone che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Dal confronto tra i due commi si trae che ai fini della riconoscibilità di status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si prescinde dalla tipicità degli eventi di cui al comma 563 giacché si deve piuttosto accertare la ricorrenza del presupposto delle “particolari condizioni ambientali od operative” in cui il dedotto l'evento lesivo si è verificato. 5 Ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”):
“1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall' articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza”;
“2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5”;
pag. 10 di 15 implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
La costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che tale norma richiede, ai fini del riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, un quid pluris rispetto alla semplice dipendenza da causa di servizio – pacifica nel caso di specie - rappresentato dalla straordinarietà delle circostanze operative che devono avere comportato l'esposizione a rischi maggiori rispetto a quelli che siano ordinariamente connessi allo svolgimento dei compiti di istituto.
La Cassazione ha, infatti, chiarito anche di recente (cfr. ex multis, Cass. Sez. L.,
31.12.2024, n. 35324, in relazione a personale militare): “Questa Corte è stata più volte chiamata ad esaminare le norme richiamate nella rubrica del motivo
(cfr. tra le tante, Cass. S.U. n. 6214 del 2022, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. nn.
24592 e 9322 del 2018 e più recentemente Cass. n.8824 2023 e 17017 del 2024) precisandone i criteri applicativi. In particolare, una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit. è contenuta nella sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017 che hanno affermato, per quanto qui interessa
e con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est: "normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse). Più di recente, la
Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla
3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.
pag. 11 di 15 normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (in motivazione,
Cass. n. 29819, cit.)….”.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie le deduzioni svolte in ricorso di I grado - ossia la “scarsa visibilità” e il “terreno sconnesso” – siano inidonee a ritenere integrate le “particolari condizioni ambientali od operative”, declinate dalla giurisprudenza nei termini sopra richiamati di “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Invero, l'analisi dei fatti - come emerge dai rapporti informativi depositati agli atti, il cui contenuto con riguardo alla ricostruzione fattuale, non risulta contestato – non consente di ritenere provato il quid pluris come richiesto dalla
Suprema Corte al fine di declinare il presupposto applicativo della disciplina di equiparazione alle vittime del dovere sopra richiamata;
piuttosto, le risultanze probatorie incontestate rivelano l'assoluta ordinarietà delle condizioni operative nelle quali si è verificato l'infortunio: emerge, infatti, che l'evento traumatico è, infatti, accaduto durante una normale operazione logistica di caricamento di pallets di acqua all'interno della base militare, senza alcuna particolare condizione di emergenza o di eccezionale pericolo.
Pertanto, ribadendo la valutazione svolta dal Giudice di primo grado laddove ha escluso una qualsivoglia rilevanza causale della dedotta “scarsa visibilità” quale condizione in cui si sarebbe verificato il fatto - aspetto che, peraltro, non è stato oggetto di appello incidentale e che può quindi intendersi coperto da giudicato – la gravata sentenza si ritiene errata laddove, nel prosieguo, ritiene sussistenti nel caso di specie le “particolari condizioni” richieste ai fini del riconoscimento dello status invocato dal ricorrente.
Ed infatti, quanto alla rilevanza attribuita a tali fini dal Giudice di prime cure all'
“inclinazione del terreno, sconnesso” - si rileva che si tratta, invero, di
pag. 12 di 15 condizione ambientale del tutto ordinaria, che può verificarsi in qualsiasi contesto operativo, anche in Patria e al di fuori di missioni internazionali;
non è quindi circostanza straordinaria ma una normale caratteristica fisica del luogo, che ben poteva essere percepita e valutata con la dovuta attenzione, e sicuramente ben nota al che operava in quel contesto già dal settembre CP_6
2007 (circa due mesi prima del fatto dedotto in causa).
Parimenti si ritiene non aderente al quadro normativo di riferimento così come interpretato dalla solida giurisprudenza di legittimità, la parte della sentenza in cui si attribuisce rilevanza dirimente – al fine di ritenere sussistente lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere - al "contesto complessivo" ritenuto idoneo a generare "tensione nervosa"; con riguardo a tale valutazione si osserva, in primo luogo - come correttamente dedotto dall'appellante – che si tratta di mera ipotesi del giudice, mai nemmeno allegata dalla parte ricorrente che si era, invero, limitata a prospettare che le particolari condizioni richieste dalla legge fossero da rinvenirsi nel “terreno sconnesso” e nella “scarsa visibilità soprattutto nelle ore notturne in ragione della necessità di mantenere l'illuminazione spenta per scongiurare i frequenti attacchi con lanciarazzi afghani”.
Inoltre, la valutazione svolta dal giudice di prime grado in esame, risulta del tutto generica e tautologica, perché il fatto che la missione si svolgesse in Afghanistan, in un contesto di peacekeeping, costituiva invero la cornice operativa da ritenersi da ritenersi normale, in cui si inseriva l'attività dei militari che vi erano impiegati tra cui l'odierno appellato;
deve, peraltro, ritenersi come non emergano elementi di prova idonei a ritenere comprovato che, nel caso di specie, le condizioni esposte avessero comportato un aggravamento del normale rischio.
In estrema sintesi, l'evento lesivo subito dall'odierno appellato, rappresenterebbe la concretizzazione di un normale rischio insito nell'attività di movimentazione di carichi, non alle specificità della missione, con conseguente esclusione della ricorrenza dello status rivendicato dal ricorrente;
si osserva, in conclusione, che opinare diversamente significherebbe sovrapporre lo status di vittima del dovere con quella di causa di servizio, in violazione del precetto normativo come
pag. 13 di 15 declinato dalla Cassazione che, sul tema specifico, ha avuto modo di chiarire quanto segue "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di 'particolari condizioni', che è un concetto aggiuntivo e specifico" (cfr. Cass. S.U. n. 21969/2017).
Si perviene a ritenere che l'insieme delle considerazioni esposte conduca inequivocabilmente alla conclusione per cui la sentenza di primo grado debba essere integralmente riformata, giacché l'infortunio occorso al Magg. Pt_3 CP_1
- pur riconosciuto come dipendente da causa di servizio - non presenta i
[...] caratteri di straordinarietà e di eccezionalità richiesti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere;
ciò in quanto l'evento dedotto in causa si è verificato durante una normale attività logistica svolta all'interno della base militare, in assenza di particolari condizioni ambientali od operative tali da esporre il militare a maggiori rischi rispetto a quelli ordinariamente connessi allo svolgimento dei compiti di istituto nel contesto della missione ISAF.
Alla luce di quanto ritenuto, assorbita ogni altra considerazione circa gli ulteriori motivi di appello in quanto ultronea, si perviene pertanto all'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
Cionondimeno, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, giacché la soggettiva percezione della vicenda, così come vissuta emotivamente da parte appellante, e la sua controvertibile valutazione, porta a ritenere sussistenti i presupposti applicativi del disposto di cui all'art 92 c.p.c. come innovato a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale di cui alla pronuncia n. 77/2018.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 14/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non possa limitarsi all'esame della mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'intero atto ed al suo senso complessivo, cfr. Cass., Sez. III, 14/02/2001, n. 2144; Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9986.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.645/2023 RGA avverso la sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 372/2023, resa e pubblicata in data
14/9/2023, notificata in data 30/10/2023; avente ad oggetto: benefici vittime del dovere;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 sono ex lege domiciliati;
- Appellanti;
contro
pag. 1 di 15 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 nel presente giudizio, dall'Avv. l'Avv. Marinella Oliva, del Foro di Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via De' Carbonesi n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – Magg. Ca. in servizio presso il 121° CP_1 Pt_3
reggimento artiglieria c/A Ravenna di Bologna – agiva innanzi al Tribunale di
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dello status di equiparato a “vittima del dovere” e, conseguentemente, la corresponsione di tutti i benefici previsti dalle Leggi nn. 206/2004 e 407/1998, oltre all'iscrizione all'elenco delle vittime del dovere ex art. 3, co.3, DPR
243/2006, a seguito della lesione traumatica subìta in data 12.11.2007 mentre si trovava (dal 5.9.2007) in missione internazionale di Pace dell'esercito italiano in
Afghanistan (denominata ISAF); nello specifico, deduceva che, durante le operazioni di allestimento acqua di un mezzo militare all'interno del Comando
– “a causa delle condizioni ambientali caratterizzate da terreno non CP_2
piano e da condizioni di visibilità scarse” - un pallet scivolava dalle forche di un sollevatore schiacciandogli la mano sinistra;
subiva, quindi, una lesione permanente pari al 12%, riconosciuta come derivante come da causa di servizio, per la quale riceveva un risarcimento danni di euro 80.000,00.
pag. 2 di 15 Premesso che formulava una prima domanda per l'ottenimento di status equiparato a vittima del dovere nel 29 maggio 2008, rimasta senza risposta, e che la riproponeva nell'aprile 2019 – ricevendo, l'11 gennaio 2021, il rigetto dell'Amministrazione rivolto alla prima delle domande - presentava ricorso in sede giudiziale evocando in giudizio:
- il , per sentirlo condannare - previo accertamento Parte_1 dello status invocato - al pagamento dei benefici previsti dalla normativa speciale;
- il , al fine dell'ottenimento dell'iscrizione Parte_2
nell'elenco di cui all'art. 3, co. 3, DPR 243/2006.
Si costituiva l'Avvocatura eccependo l'intervenuta prescrizione dello status di vittima del dovere e, comunque, l'intervenuta prescrizionale decennale del diritto alle poste economiche;
nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici richiesti, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, col favore delle spese.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa in via documentale, accoglieva le domande del ricorrente e condannava i “ciascuno per il suo settore di CP_3
competenza, alla corresponsione dei benefici” derivanti dall'accertamento dello status di equiparato a vittima del dovere, previa decurtazione di quanto ricevuto a titolo risarcitorio, condannando altresì le parti soccombenti al pagamento, in via solidale, delle spese di lite.
Più nello specifico sulla prescrizione, stabilito che lo status di "vittima del dovere" ha natura di status giuridico, ne faceva conseguire l'imprescrittibilità in applicazione dei principi espressi da Cassazione Civile, Sez. Lav., n.
17440/2022; escludeva, inoltre, la prescrizione delle elargizioni e dei ratei periodici, valorizzando la circostanza che, con il rigetto del gennaio 2021,
l'Amministrazione aveva preso posizione sulla domanda originaria, del 29 maggio 2008.
Nel merito, avendo riguardo alla normativa di riferimento – ossia all'art. 1, commi 563-564 della L. 266/2005 (distinguendo due tipologie di "vittime del
pag. 3 di 15 dovere") – riteneva applicabile l'ipotesi di cui al co. 564 di soggetto equiparato per "particolari condizioni ambientali od operative" durante missioni, escludendo quindi l'applicabilità del comma 563 non ricorrendo il presupposto di infortunio derivante da "azioni recate nei loro confronti" ma di mero incidente fortuito;
riconosciuta, inoltre, la sussistenza del concetto di “missione”, interpretato estensivamente come qualsiasi attività militare istituzionale, giungeva a ritenere sussistente lo status invocato di equiparato alle vittime del dovere in ragione della ricorrenza del presupposto delle “particolari condizioni operative”, ritenute integrate dal “terreno sconnesso” della base afghana e dal contesto operativo complessivo che aveva aumentato, secondo la valutazione del giudice di prime cure, la “tensione nervosa”, rendendo più complicata qualsiasi attività; escludeva, invece – per mancanza di prova idonea - l'incidenza causale sul fatto delle condizioni di oscurità in cui si era verificato il fatto, pur dedotte da parte ricorrente e non contestate.
Proponeva tempestivo e rituale appello l'Avvocatura dello Stato nell'interesse di entrambi i formulando i seguenti motivi di appello: CP_3
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara la contumacia del
, in violazione dell'art. 416 c.p.c. e dei principi Parte_2 costituzionali del contraddittorio;
si assume che, benché nell'intestazione dell'atto difensivo fosse indicato quale parte resistente il solo Parte_1
, dalla lettura del tenore complessivo dell'atto si sarebbe comunque
[...]
inequivocabilmente manifestata l'intenzione dell'Avvocatura dello Stato di costituirsi nell'interesse di entrambe le Amministrazioni convenute;
II. Erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato anche il alla corresponsione dei benefici di Parte_2 legge, l'erroneità dedotta sia sotto il profilo della “extra-petizione” - posto che la parte ricorrente aveva evocato in giudizio il solo per Parte_2 ottenere l'iscrizione nell'elenco vittime del dovere – sia sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva ad causam, posto che ai sensi della normativa di riferimento solo il è tenuto al pagamento Parte_1
pag. 4 di 15 dei benefici economici in caso di accertamento dello status di vittima del dovere;
III. Erroneità – quanto al merito della vertenza – della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti "particolari condizioni ambientali od operative di missione" così pervenendo al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dello status di equiparato alle vittime del dovere;
in particolare, si contesta la correttezza della valutazione svolta dal Giudice di primo grado che, pur avendo escluso una qualsivoglia rilevanza causale sul fatto lesivo della scarsa visibilità seppur dedotta da parte ricorrente e non contestata, ha ritenuto sussistenti le “particolari condizioni” richieste ai fini del riconoscimento dello status invocato dal ricorrente, sulla base dell'inclinazione del terreno in quanto ritenuto “sconnesso” nonché del
"contesto complessivo", ossia per il fatto che la missione si svolgesse in
Afghanistan in un contesto di peacekeeping, che avrebbe ingenerato "tensione nervosa"; deduce l'Avvocatura che si tratterebbe si mera “ipotesi” del giudice, priva di allegazioni di parte, comunque generica e tautologica, non supportata da elementi probatori.
In estrema sintesi, sostiene l'appellante - richiamando i principi espressi dalla della costante giurisprudenza di legittimità - che l'evento lesivo in questione si sarebbe verificato in condizioni del tutto ordinarie e non certo straordinarie, evidenziando che diversamente opinando si finirebbe per sovrapporre la causa di servizio con lo status di vittima del dovere.
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza dei benefici economici in assenza dei presupposti di legge: si eccepisce che, anche volendo ritenere riconoscibile lo status di equiparato, il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la spettanza degli assegni vitalizi ex art. 2,
L. n. 407/2008 e art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, pur in assenza del presupposto di legge costituito dal raggiungimento di una invalidità lavorativa pari ad almeno un quarto (25%) della capacità lavorativa, giacché dagli atti emerge che la Commissione Medico Ospedaliera di Padova del 17/09/2020,
pag. 5 di 15 abbia meramente riconosciuto al ricorrente la percentuale di invalidità permanente pari al 12%; inoltre, quanto alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, ci si duole in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che l'art. 10, comma 2, della legge 302/1990 prevede espressamente lo scomputo dall'elargizione delle somme già percepite a titolo risarcitorio: posto che, nel caso di specie, incontestabilmente il ricorrente aveva già ottenuto la somma di Euro 80.000,00 a titolo di risarcimento per il medesimo evento lesivo, il giudice sarebbe dovuto giungere ad escludere la debenza di tale elargizione, in quanto somma dovuta a titolo di elargizione ai sensi della norma da ultimo richiamata - pari ad Euro 24.000,00 (2000,00 per ogni punto di invalidità) – sarebbe stata ampiamente compensata dal superiore importo risarcitorio già ottenuto, invocandosi anche il principio
"compensatio lucri cum damno";
V. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione: si reitera l'eccezione negli stessi termini già proposti in I grado, sia con riguardo allo status - pur nella piena consapevolezza del contrario orientamento della Cassazione - sia con riguardo alle elargizioni economiche, ponendo nuovamente in rilievo le date relative alle domande ed in particolare che, se la prima (29.5.2008) poteva dirsi idonea ad interrompere la prescrizione, non altrettanto poteva ritenersi per la seconda istanza, intervenuta nell'aprile del 2019 quindi ben oltre il decennio;
a tal proposito si sottolinea che l'avere - l'Amministrazione - dato risposta al nel Parte_4 gennaio 2021 facendo riferimento alla prima domanda, non avrebbe comunque implicato alcuna rinuncia alla prescrizione, nel frattempo intervenuta con riguardo ai ratei degli assegni vitalizi (ferma l'estinzione del diritto alla speciale elargizione una tantum alla luce della somma già ricevuta a titolo risarcitorio alla luce di quanto già dedotto con riguardo al IV motivo di impugnazione).
Si costituiva ritualmente l'appellato, contestando recisamente ogni motivo dell'appello, deducendo (seguendo l'ordine dei motivi di appello) che:
pag. 6 di 15 I. esaminando l'atto di costituzione dell'Avvocatura in I grado, risulta che il non è costituito validamente, dovendosi pertanto Parte_2
ritenere corretta la declaratoria di contumacia del detto Ente da parte del giudice di I grado;
II. la condanna emessa dal giudice di prime cure anche nei confronti del deve ritenersi del tutto corretta, alla luce della Parte_2 espressione contenuta nel dispositivo in cui si fa riferimento alla condanna ai ma nei limiti delle rispettive competenze;
CP_3
III. nel merito, sussistono i requisiti dello status di soggetto equiparabile a vittima del dovere, per le motivazioni esposte dal giudice, coerentemente con la giurisprudenza ed in ragione del contesto fattuale così come puntualmente valutato laddove è stato accertato che le condizioni operative in Afghanistan erano eccezionali;
IV. spettano i benefici previsti ex lege anche quanto agli assegni vitalizi in quanto in I grado l'Avvocatura non ne avrebbe contestato i presupposti;
quanto, poi, alla speciale elargizione, evidenzia come già il Giudice di prime cure, in sede di dispositivo, nell'emettere la condanna, avesse disposto la
“sottrazione di quanto già percepito a titolo risarcitorio o indennitario dall'Amministrazione”;
V. infondata è l'eccezione di prescrizione per le ragioni già indicate dal giudice di primo grado, ossia per imprescrittibilità dello status di vittima del dovere alla luce del solido orientamento della giurisprudenza di legittimità e stante la mancata prescrizione dei ratei relativi ai benefici economici periodici, in quanto l'Amministrazione - con risposta dell'8 gennaio 2021 - si sarebbe pronunciato sulla domanda amministrativa originaria del 29.5.2008.
La Corte, alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti in causa, ritiene di pervenire all'accoglimento dell'appello per le ragioni appresso indicate.
Seguendo la prospettazione delle ragioni di appello, con riguardo segnatamente al I° motivo di gravame, se ne rileva la fondatezza – per quanto di interesse - dovendosi ritenere erronea la declaratoria di contumacia del Parte_2
pag. 7 di 15 nterno giacché, dal tenore complessivo dell'atto in esame, emerge Pt_2 inequivocabilmente l'intenzione dell'Avvocatura dello Stato di costituirsi nell'interesse di entrambe le Amministrazioni convenute (cfr. pag. 4 della memoria difensiva di I grado in cui si legge: "Costituendosi in giudizio nell'interesse dell' , l'esponente Avvocatura rileva Controparte_4
l'infondatezza nel merito del proposto ricorso..."); se ne inferisce che l'omessa indicazione del nell'intestazione della comparsa di Parte_2 Parte_2
costituzione integra invero un mero errore materiale, che non incide sulla valutazione dell'atto nel suo profilo contenutistico, come sopra valorizzato.1
Parimenti fondato è il II° motivo di appello come sopra sintetizzato, dovendosi ritenere erronea la sentenza nella parte in cui si perviene alla condanna anche del alla corresponsione dei benefici invocati da parte Parte_2
ricorrente, laddove di legge (punto II) del dispositivo, con enfasi di chi scrive)
“condanna i resistenti, ciascuno per il suo settore di competenza, alla CP_3
corresponsione dei benefici sopraddetti” (n.d.r.: dal capo I del dispositivo della sentenza gravata: “… benefici di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, oltre al diritto all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006) – “in relazione allo stato invalidante determinato dall'infortunio del 12.11.20207, con sottrazione di quanto già percepito a titolo risarcitorio o indennitario dall'Amministrazione”.
Ebbene, l'erroneità – come correttamente dedotto dall'Avvocatura di Stato - è duplice, giacché nel caso di specie si versa sia nell'ipotesi di vizio di ultra- petizione ex art. 112 c.p.c. - posto che la parte ricorrente aveva evocato in giudizio il al mero fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco Parte_2 vittime del dovere e non anche per sentirlo condannare al pagamento delle provvidenze economiche previste dalla normativa speciale in materia di “vittime
pag. 8 di 15 del dovere”2 - sia nell'ipotesi di erroneità della sentenza per avere condannato una parte – il detto – pur in difetto di legittimazione Parte_2
passiva ad causam. A tale ultima conclusione si perviene avendo riguardo alla normativa di riferimento – segnatamente all'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 510/19993
– da cui emerge, senza tema di smentita, che debba ritenersi legittimato passivo con riguardo alle domande di pagamento dei benefici discendenti dallo status invocato in tale sede, il solo , stante l'appartenenza Parte_1
dell'appellato, già ricorrente, alle Forze Armate e non anche il
[...]
, il cui unico obbligo – nel caso di specie – in caso di positivo Parte_2
accertamento dello status invocato, è l'inserimento del nominativo nello speciale elenco ai sensi ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, che costituisce mero adempimento formale privo di contenuto patrimoniale.
Parimenti fondato è il III° motivo di appello – afferente alla questione centrale di merito della presente vertenza - con cui è stata censurata la sentenza la 2 Si riportano le conclusioni del ricorso di I grado:
“Piaccia, all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto alla stessa equiparato ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005, in relazione all'evento lesivo occorso in data 12.11.2007 nell'ambito della missione ISAF (Afghanistan) presso il Comando in Herat;
CP_2 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione di tutti i benefici connessi allo status di vittima del dovere di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, oltre al diritto all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006; c) per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro in carica, alla Parte_1 corresponsione di tutti i benefici connessi allo status di vittima del dovere di cui agli artt. 1 e 15 L. 302/1990, dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 3 agosto 2004 e dalla L. 407/1998, ed il
[...]
, in persona del Ministro in carica, all'iscrizione del ricorrente nell'elenco di cui all'art. Parte_2 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006”. 3 Il richiamato art. 2, comma 1, D.P.R. n. 510, prevede infatti che (con enfasi di chi scrive nella parte di interesse):
“
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 20 ottobre 1990, n. 302, e legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni: a) il Ministero - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Parte_2 Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il - Direzione generale della Parte_2 protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, Controparte_5 i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato”. Parte_1
pag. 9 di 15 laddove è stato accertato, in capo al ricorrente, lo status di soggetto equiparato a
“vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005; ed infatti, secondo la prospettazione di parte appellante il Giudice di prime cure, in ragione di un'erronea valutazione delle prove in violazione degli artt. 155 e 116 c.p.c., sarebbe pervenuto alla errata conclusione circa la sussistenza del presupposto delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione” di cui all'art. 6, punto 3, e art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/2006.
Si premette che la disciplina di riferimento (invero incontroversa) è costituita dalla previsione di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, che prevede il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere laddove ricorrano “particolari condizioni ambientali od operative” 4, definite dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/2006 (richiamato dall'art. 6, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 243/20065 come: "[…] le condizioni comunque 4 Il citato comma 564 L. n. 266/2005 prevede testualmente (con enfasi di chi scrive) che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Per completezza si riporta l'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, il quale dispone che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Dal confronto tra i due commi si trae che ai fini della riconoscibilità di status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si prescinde dalla tipicità degli eventi di cui al comma 563 giacché si deve piuttosto accertare la ricorrenza del presupposto delle “particolari condizioni ambientali od operative” in cui il dedotto l'evento lesivo si è verificato. 5 Ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”):
“1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall' articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza”;
“2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5”;
pag. 10 di 15 implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
La costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che tale norma richiede, ai fini del riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, un quid pluris rispetto alla semplice dipendenza da causa di servizio – pacifica nel caso di specie - rappresentato dalla straordinarietà delle circostanze operative che devono avere comportato l'esposizione a rischi maggiori rispetto a quelli che siano ordinariamente connessi allo svolgimento dei compiti di istituto.
La Cassazione ha, infatti, chiarito anche di recente (cfr. ex multis, Cass. Sez. L.,
31.12.2024, n. 35324, in relazione a personale militare): “Questa Corte è stata più volte chiamata ad esaminare le norme richiamate nella rubrica del motivo
(cfr. tra le tante, Cass. S.U. n. 6214 del 2022, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. nn.
24592 e 9322 del 2018 e più recentemente Cass. n.8824 2023 e 17017 del 2024) precisandone i criteri applicativi. In particolare, una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit. è contenuta nella sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017 che hanno affermato, per quanto qui interessa
e con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est: "normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse). Più di recente, la
Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla
3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.
pag. 11 di 15 normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (in motivazione,
Cass. n. 29819, cit.)….”.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie le deduzioni svolte in ricorso di I grado - ossia la “scarsa visibilità” e il “terreno sconnesso” – siano inidonee a ritenere integrate le “particolari condizioni ambientali od operative”, declinate dalla giurisprudenza nei termini sopra richiamati di “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Invero, l'analisi dei fatti - come emerge dai rapporti informativi depositati agli atti, il cui contenuto con riguardo alla ricostruzione fattuale, non risulta contestato – non consente di ritenere provato il quid pluris come richiesto dalla
Suprema Corte al fine di declinare il presupposto applicativo della disciplina di equiparazione alle vittime del dovere sopra richiamata;
piuttosto, le risultanze probatorie incontestate rivelano l'assoluta ordinarietà delle condizioni operative nelle quali si è verificato l'infortunio: emerge, infatti, che l'evento traumatico è, infatti, accaduto durante una normale operazione logistica di caricamento di pallets di acqua all'interno della base militare, senza alcuna particolare condizione di emergenza o di eccezionale pericolo.
Pertanto, ribadendo la valutazione svolta dal Giudice di primo grado laddove ha escluso una qualsivoglia rilevanza causale della dedotta “scarsa visibilità” quale condizione in cui si sarebbe verificato il fatto - aspetto che, peraltro, non è stato oggetto di appello incidentale e che può quindi intendersi coperto da giudicato – la gravata sentenza si ritiene errata laddove, nel prosieguo, ritiene sussistenti nel caso di specie le “particolari condizioni” richieste ai fini del riconoscimento dello status invocato dal ricorrente.
Ed infatti, quanto alla rilevanza attribuita a tali fini dal Giudice di prime cure all'
“inclinazione del terreno, sconnesso” - si rileva che si tratta, invero, di
pag. 12 di 15 condizione ambientale del tutto ordinaria, che può verificarsi in qualsiasi contesto operativo, anche in Patria e al di fuori di missioni internazionali;
non è quindi circostanza straordinaria ma una normale caratteristica fisica del luogo, che ben poteva essere percepita e valutata con la dovuta attenzione, e sicuramente ben nota al che operava in quel contesto già dal settembre CP_6
2007 (circa due mesi prima del fatto dedotto in causa).
Parimenti si ritiene non aderente al quadro normativo di riferimento così come interpretato dalla solida giurisprudenza di legittimità, la parte della sentenza in cui si attribuisce rilevanza dirimente – al fine di ritenere sussistente lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere - al "contesto complessivo" ritenuto idoneo a generare "tensione nervosa"; con riguardo a tale valutazione si osserva, in primo luogo - come correttamente dedotto dall'appellante – che si tratta di mera ipotesi del giudice, mai nemmeno allegata dalla parte ricorrente che si era, invero, limitata a prospettare che le particolari condizioni richieste dalla legge fossero da rinvenirsi nel “terreno sconnesso” e nella “scarsa visibilità soprattutto nelle ore notturne in ragione della necessità di mantenere l'illuminazione spenta per scongiurare i frequenti attacchi con lanciarazzi afghani”.
Inoltre, la valutazione svolta dal giudice di prime grado in esame, risulta del tutto generica e tautologica, perché il fatto che la missione si svolgesse in Afghanistan, in un contesto di peacekeeping, costituiva invero la cornice operativa da ritenersi da ritenersi normale, in cui si inseriva l'attività dei militari che vi erano impiegati tra cui l'odierno appellato;
deve, peraltro, ritenersi come non emergano elementi di prova idonei a ritenere comprovato che, nel caso di specie, le condizioni esposte avessero comportato un aggravamento del normale rischio.
In estrema sintesi, l'evento lesivo subito dall'odierno appellato, rappresenterebbe la concretizzazione di un normale rischio insito nell'attività di movimentazione di carichi, non alle specificità della missione, con conseguente esclusione della ricorrenza dello status rivendicato dal ricorrente;
si osserva, in conclusione, che opinare diversamente significherebbe sovrapporre lo status di vittima del dovere con quella di causa di servizio, in violazione del precetto normativo come
pag. 13 di 15 declinato dalla Cassazione che, sul tema specifico, ha avuto modo di chiarire quanto segue "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di 'particolari condizioni', che è un concetto aggiuntivo e specifico" (cfr. Cass. S.U. n. 21969/2017).
Si perviene a ritenere che l'insieme delle considerazioni esposte conduca inequivocabilmente alla conclusione per cui la sentenza di primo grado debba essere integralmente riformata, giacché l'infortunio occorso al Magg. Pt_3 CP_1
- pur riconosciuto come dipendente da causa di servizio - non presenta i
[...] caratteri di straordinarietà e di eccezionalità richiesti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere;
ciò in quanto l'evento dedotto in causa si è verificato durante una normale attività logistica svolta all'interno della base militare, in assenza di particolari condizioni ambientali od operative tali da esporre il militare a maggiori rischi rispetto a quelli ordinariamente connessi allo svolgimento dei compiti di istituto nel contesto della missione ISAF.
Alla luce di quanto ritenuto, assorbita ogni altra considerazione circa gli ulteriori motivi di appello in quanto ultronea, si perviene pertanto all'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
Cionondimeno, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, giacché la soggettiva percezione della vicenda, così come vissuta emotivamente da parte appellante, e la sua controvertibile valutazione, porta a ritenere sussistenti i presupposti applicativi del disposto di cui all'art 92 c.p.c. come innovato a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale di cui alla pronuncia n. 77/2018.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 14/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non possa limitarsi all'esame della mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'intero atto ed al suo senso complessivo, cfr. Cass., Sez. III, 14/02/2001, n. 2144; Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9986.