Articolo 4 della Legge 1 aprile 2021, n. 46
Articolo 3Articolo 5
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21 aprile 2021
Art. 4. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Entrata in vigore il 21 aprile 2021
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