Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 30/01/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8864/2022 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Spinelli, domiciliatario, Parte_1
giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
Controparte_1
-parte convenuta, contumace-
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 12/07/2022 e seguenti, ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Magistro Cristina, domandandone la condanna al pagamento della somma di €11.700,00 o della maggiore e/o minore di giustizia, “oltre interessi di legge al soddisfo”.
In fatto, l'attore ha dedotto:
- di aver prestato alla parte convenuta dal 2014 al 2015, per consentirle di far fronte a una situazione di difficoltà economica, la somma di €9.500,00, allegando a supporto una ricevuta, sottoscritta, datata 10/01/2015 (recante l'annotazione dei seguenti importi:
“a) euro 1.500,00; b) euro 860,00 (negozio di termo arredi); Parte_2 Parte_3
1
c) euro 28,00; d) euro 50,00; e) Acqua pozzo euro 85; f) Idraulico Pt_4 Parte_5
euro 1.300,00; g) euro 240,00; h) Carrozziere euro 550,00; i) Terrazza Per_1 Per_2
impermeabilizzazione euro 170,00; j) Bollo euro 203,00; k) Avvocato Maria Teresa
Savino euro 500,00; l) Macchina euro 700,00; m) Macchina da cucire euro 250,00; n)
Rate macchina euro 400,00; o) Elettricista ditta VI LO euro 500,00; p)
Meccanico euro 100,00; q) Documenti casa euro 130,00; r) Assicurazioni euro 1.050 +
220; s) Pezzi macchina euro 400,00; t) Autoclave euro 230,00”);
- che, sempre a causa dei predetti problemi economici, era stata acquistata un'autovettura (tg. CM704TF) fiduciariamente intestata all'attore e che, infruttuosi i tentativi rivolti a ottenere la volturazione dell'autovettura da parte della convenuta, arrivando bolli impagati, egli si era visto costretto a provvedere a proprie spese alla detta volturazione in favore della stessa, sostenendo il costo di €500,00 per il passaggio e di €200,00 per il bollo scaduto, cui aggiungere il costo del veicolo mai rimborsato di
€1.500,00, per un totale di €2.200,00.
Non avendo sortito riscontro il tentativo attoreo di bonaria composizione, anche per il tramite della negoziazione assistita, come da missive versate in atti, l'attore ha pertanto adito il Tribunale di Bari, formulando le esposte conclusioni.
I.2.- La parte convenuta, pur regolarmente evocata, è rimasta contumace
(dichiarazione di contumacia pronunciata con ord. 01/12/2022).
I.3.- Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ord. 16/05/2024 è stato ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta contumace sulle circostanze indicate ai punti da 1 a 9 dell'atto introduttivo (riassunte al par. I.1.); sono state invece disattese le istanze di prova testimoniale.
All'ud. 17/10/2024, fissata per l'interpello, la parte convenuta, ritualmente notiziata, non è comparsa.
I.4.- La causa perviene dunque all'odierna udienza, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
II.- La domanda è fondata e va accolta.
In materia di mutuo è principio consolidato che l'attore che chieda la restituzione delle somme erogate sia tenuto, ex art. 2697 c.c., “a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo
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avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (Cass., nn. 3642/2004; Cass. 24328/2014); tra il resto, “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta…attraverso la produzione del documento contrattuale” (Cass., n. 8829/2023).
Infine, “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto” (Cass., n.
34170/2022; Corte Cost., n. 340/2007).
Così ricostruito il quadro pretorio rilevante nella fattispecie, in primo luogo è fondata la pretesa restitutoria dell'importo di €9.500,00, somma mutuata dall'attore e la cui ricezione da parte della convenuta a titolo di prestito è comprovata dalla ricevuta del
10/01/2015.
Altresì, in aggiunta rispetto alla prova documentale, va rilevato che la parte convenuta non si è presentata, senza giustificato motivo, a rendere il disposto interrogatorio formale, conseguendone gli effetti di cui all'art. 232, co. 1, c.p.c., potendo perciò ritenersi ammessi i fatti dedotti, vertenti sulla ricezione del prestito nei termini di cui innanzi (v. par. I.1.; cfr. cap. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione).
Identiche conclusioni possono essere formulate in relazione alla residua posta di
€2.200,00, quale costo direttamente anticipato dall'attore in luogo della convenuta (e pertanto da riportarsi nell'alveo del mutuo), anch'essa oggetto dell'interrogatorio formale non reso (cfr. cap. da 4 a 7 dell'atto di citazione) e supportata pure dalla prova documentale allegata alla memoria istruttoria.
Ai detti importi vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al soddisfo, in assenza di differenti istanze.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio (parametri medi ridotti del 30% circa).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 12/07/2022 e seguenti, da contro , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €11.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in €287,30 per esborsi ed €3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 30/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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