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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2267/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VEGETTI ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1.9.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA MARIA CRISTINA e dall'Avv.
MACCHI GIORGIO ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
pagina 1 di 13 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 15/10/2022 –
24/11/2022).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare del 16/07/2024, come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
“Voglia l Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così decidere: in via principale e nel merito:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri
e celebrato in NO (VA) il 26 luglio 1977 alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1. le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2. i figli maggiorenni e continueranno a vivere con il padre presso la casa PE Per_2
coniugale sita in Montegrino Valtravaglia, via Larici n.2;
3. i genitori provvederanno, fino alla raggiunta autonomia economica, a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in via diretta;
PE
4.i coniugi sono economicamente autosufficienti e non tenuti reciprocamente al versamento di assegno ed hanno definito ogni questione economica;
-respingere la domanda della sig.ra di richiesta di assegno Controparte_1 divorzile a carico del marito.”;
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- Rigettare le richieste formulate da controparte in via provvisoria ed urgente al fine di ottenere la revoca ovvero la riduzione del contributo al mantenimento stabilito a carico di
pagina 2 di 13 Conti, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto oltre che non supportate da alcun elemento probatorio.
Nel merito in via principale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra
e il 26.7.1997 in NO (Va) e trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 Pt_1
suddetto Comune del 1997 al numero 18, parte II, serie A, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- Accertare il diritto della Sig.ra a percepire un assegno divorzile pari a € Controparte_1
1.500,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
- Rigettare le richieste di Conti volte ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento dovuto in favore di e Controparte_1
- Condannare a corrispondere a un assegno divorzile nella misura di Pt_1 Controparte_1
€1.500,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
- Ordinare a di voler provvedere al pagamento del 100% delle spese straordinarie Pt_1
dei figli maggiorenni, con particolare riferimento al pagamento delle spese scolastiche e rette universitarie.
- Riconoscere che i genitori provvederanno al contributo al mantenimento ordinario dei figli in via diretta.
In via istruttoria:
- Ordinare a la produzione delle buste paga dalla data della separazione (3.12.2021) Pt_1
all'attualità.
- Disporre consulenza tecnica d'ufficio relativa alla capacità economica e reddituale del sig. confermando la palese incongruenza tra quanto emerge nelle dichiarazioni dei Pt_1
redditi prodotte ed il tenore di via allo stesso palesemente ostentato.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.09.2022 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.ra pagina 3 di 13 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario contratto in NO (Va) in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997; da tale unione sono nati i figli PE
(28/04/1999) e (11/04/2002), entrambi maggiorenni e conviventi con il padre. Per_2
La separazione della coppia è avvenuta con omologa del Tribunale di Varese del
27/09/2021 (casa al marito, figli maggiorenni presso il padre, assegno di mantenimento per la moglie per € 1.500,00 mensili, mantenimento diretto dei figli maggiorenni e spese straordinarie al 100% a carico paterno).
Il ricorrente ha chiesto che il divorzio venga pronunciato a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite in sede di separazione personale, essendo mutate le circostanze fattuali;
in particolare, il ricorrente ha chiesto di assegnare a sé la ex casa coniugale ove egli abita assieme ai figli maggiorenni, nonché di escludere la previsione di un assegno divorzile in favore della moglie, stante la sua piena autosufficienza;
con previsione di un contributo ordinario indiretto materno per la figlia maggiorenne ma non PE economicamente autosufficiente, a carico della madre, per € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha precisato che la moglie, in seguito al suo allontanamento dalla casa coniugale nel settembre 2021, avrebbe significativamente modificato in melius la propria condizione economica grazie alle sue abilità, maturate già in costanza di matrimonio, nella toelettatura di cani di varie razze, soprattutto di terrier neri russi e affenpinscher, per la partecipazione a gare di bellezza e il suo nome, in quanto groomer, sarebbe noto in tale ambiente;
ella sarebbe divenuta, inoltre, una professional dog handler, ossia una professionista nella preparazione e presentazione di cani di terzi nelle esposizioni cinofile di bellezza, ingaggiata per singole gare e per l'intero campionato partecipando a fiere nazionali e internazionali. Il ricorrente ha evidenziato, poi, la sussistenza in capo alla moglie di un ulteriore reddito derivante dalla locazione dell'immobile di proprietà della stessa sito in Mesenzana (VA), oltre che un reddito pari a circa € 650,00 mensili corrisposto dalla “homo faber società cooperativa sociale”.
pagina 4 di 13 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, tempestivamente, la parte resistente sig.ra , non opponendosi al divorzio ma Controparte_1
contestando la ricostruzione operata e chiedendo che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile per € 1.500,00 mensili, o la diversa somma di giustizia, anche in ragione della circostanza che tale somma, a titolo di assegno di mantenimento, le era stata riconosciuta in sede di separazione personale come da accordo dei coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha allegato che non corrisponderebbero a verità le deduzioni del ricorrente in merito a un incremento dei redditi della stessa grazie alla sua attività di groomer e toelettatrice di cani di razza, in quanto tale attività sarebbe una mera passione personale e non un'attività remunerativa, consentendole di percepire esclusivamente un rimborso spese. A dimostrazione delle condizioni economiche, la resistente ha evidenziato che nel settembre 2021, conclusasi la separazione, avrebbe avanzato richiesta al dato proprio datore di lavoro di poter aumentare le ore di attività lavorativa, richiesta che però le è stata rigettata. Infine, la resistente ha rappresentato di provvedere al mantenimento della propria madre (contributo mensile di € 500,00, oltre al pagamento delle spese condominiali del suo alloggio), sig.ra , nata Persona_3
a Ukmerge Lituania il 20.6.1946, che percepirebbe una pensione mensile di soli € 209,84.
La resistente sarebbe gravata poi di onere locatizio per sé per € 500,00 mensili, oltre alle relative spese condominiali, mentre il ricorrente sarebbe titolare di ampi introiti, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della persona fisica, avendo disponibilità di mezzi e di beni delle società a lui intestate.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza presidenziale del 26/10/2022; con i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti sono state confermate le condizioni della separazione personale congiunta, omologata dal Tribunale di Varese con decreto n. 451/21.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente, nonché i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione orale, per testi e per interpello (cfr. verbale di udienza 12.12.2023).
All'udienza fissata con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., tempestivamente depositate da ambo le parti (termini decorrenti dal 23/07/2024, dies a quo non computatur).
***********
Preliminarmente, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'istruttoria svolta e dell'ordinario aggiornamento reddituale/patirmoniale disposto in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
invero, vengono in questa sede confermate le valutazioni istruttorie di cui in atti, con rigetto delle ulteriori istanze istruttorie, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra il sig. nato a nato a [...] il [...], e la sig.ra Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato in NO (VA) Controparte_1
in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far pagina 6 di 13 data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 27.09.2021 per la separazione personale.
2) I figli della coppia
Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni;
pertanto, in questa sede non dovrà assumersi alcun provvedimento in ordine al loro affidamento, collocamento abitativo, né con riguardo al regime di frequentazione con i genitori;
ancora, non vi sono pronunce di assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, in questa sede non insistite in sede di precisazione delle conclusioni (la casa seguirà gli ordinari titoli di proprietà).
Il figlio (11.04.2002) è anche economicamente autosufficiente, lavoratore Per_2
alle dipendenze di una società paterna.
La circostanza, oltre che pacifica, è anche già documentata sin dalla pronuncia di separazione personale (cfr. penultima condizione dell'accordo separatile).
Ne discende, pertanto, che in questa sede non deve essere assunta alcuna statuizione in ordine al suo mantenimento, sia ordinario che straordinario.
Quanto alla figlia (28.04.1999), ella è studentessa universitaria;
la PE
circostanza che la stessa non sia economicamente autosufficiente è pacifica in causa.
Parimenti, le parti sono di fatto concordi, nelle loro conclusioni, nel prevedere per ella il mantenimento ordinario diretto da parte dei genitori durante i tempi di permanenza presso gli stessi;
con riferimento poi alle spese straordinarie, a fronte di una domanda della madre resistente di addossarne il 100% in capo al marito ricorrente, quest'ultimo niente ha domandato sul punto in sede di precisazione delle conclusioni.
Poiché già in sede di separazione personale congiunta il padre ricorrente si era impegnato al pagamento del 100% delle spese straordinarie della figlia in difetto di PE
diverse conclusioni dello stesso sul punto, nonché alla luce dell'oggettivo divario reddituale e patrimoniale dei genitori (sul quale vedi più approfonditamente infra il capo n. 3), ritiene il Collegio di confermare tale statuizione.
pagina 7 di 13 3) L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento in suo favore di una somma periodica a titolo di assegno divorzile sia fondata, nei limiti di cui infra.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale
(laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
pagina 8 di 13 Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
pagina 9 di 13 Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua componente di natura sia assistenziale, ma soprattutto compensativa/perequativa.
Ed infatti, risultano provati gli elementi costitutivi della fattispecie.
In primo luogo, è indubbia e documentale la situazione di divario reddituale ed economico-patrimoniale fra gli ex coniugi;
invero, il ricorrente è amministratore unico della società edile di famiglia, denominata Edile Immobiliare. Egli, secondo le dichiarazioni fiscali in atti, ha percepito uno stipendio netto di circa € 2.000,00 mensili. Sul punto, si veda il doc. 6a allegato al ricorso: PF 2020 su redditi 2019 per € 20.876,00 annui lordi;
ancora, si vedano i documenti allegati alla nota di deposito 15/07/2024, relativi a “Unico
2022” e “Unico 2023” relativi rispettivamente ai redditi 2021 e 2022, dai quali emerge un reddito lordo sostanzialmente assimilabile, nonché l'importo deducibile di circa €
15.000,00 annui per l'assegno di mantenimento pattuito in favore del coniuge in sede di separazione personale.
Al contempo, come a più riprese evidenziato e dedotto dalla parte resistente, conduce uno stile di vita incompatibile con tale solo reddito dichiarato: abita nella ex casa coniugale (villino terra-tetto con piscina in Montegrino Valtravaglia – cfr. foto doc. 8 comparsa), intestato alla società di cui sopra e a lui concesso a titolo di comodato d'uso; ancora, il ricorrente condurrebbe complessivamente una vita incompatibile con le sole entrate derivanti dalla carica ricoperta nella società fino al 31.03.2023. Sul punto, infatti, appare del tutto significativa di un intento, se non elusivo delle azioni esecutive già intraprese dalla resistente, quantomeno complessivamente opaco e poco trasparente in questa sede, la circostanza per cui (cfr. doc. 71 resistente) la società edile di famiglia del ricorrente, di proprietà al 98% circa della madre dello stesso (classe 1950) abbia in quella sede deliberato di rimuovere il ricorrente dalla carica di amministratore unico, revocandogli il reddito percepito e revocando il comodato gratuito della villetta familiare, costituendo amministratore unico la madre del ricorrente e Procuratore con ampi poteri e relativo reddito il figlio , nonché concedendo l'immobile della società non più a titolo Per_2 gratuito bensì in locazione per € 6.000,00 annui al . Parte_1
pagina 10 di 13 Ancora, il ricorrente è nella disponibilità di acquistare per i figli, ovvero in ogni caso di lasciargli in godimento d'uso, pur intestata alla società, una autovettura Mini, nonché lo stesso sarebbe stato visto utilizzare la Porsche Macan formalmente intestata alla propria madre;
tale circostanza non è rimasta smentita dalla dichiarazione testimoniale sul punto di peraltro padre del ricorrente (cfr. verbale 12.12.2023); Persona_4
peraltro, è lo stesso che in sede di interrogatorio formale ha poi spontaneamente Pt_1 dichiarato “Utilizzo diverse auto, una Mercedes, una Porsche, una 500, una Toyota, ultimamente sto usando la macchina di mia figlia”, così quantomeno parzialmente confortando la circostanza per cui egli goda, sul punto, di uno stile di vita non certo ordinario.
La complessiva ricostruzione della posizione del ricorrente, per come emergente da quanto supra, è contraddittoria ed inverosimile, essendo egli gravato da oneri e impegni, anche assunti di recente, nel complessivo contesto societario-familiare, non corrispondenti alle entrate percepite e di cui continua fattivamente a godere.
Al contempo, la resistente ha speso ampia parte della sua vita matrimoniale alla gestione e cura della casa e dei figli (irrilevanti le deduzioni dei testi circa gli aiuti domestici per la gestione della casa ovvero il contributo paterno nella gestione dei figli, trattandosi di elementi ordinari in una famiglia di reddito medio-alto come quella delle parti), in un complessivo equilibrio coniugale creatosi in cui può fondatamente presumersi che fosse (se non espresso, quantomeno implicitamente) concordato che i redditi derivanti dall'attività lavorativa del ricorrente fossero sufficienti a garantire il manage familiare.
Nonostante ciò, la resistente dal 2010, allorquando temporalmente i figli erano più cresciuti, ha intrapreso attività lavorativa solo part-time. Sul punto, è significativa la circostanza per cui è documentale che la stessa di è effettivamente operata, seppur con esito negativo, per tentare di migliorare la propria attuale condizione reddituale, chiedendo al datore di lavoro un aumento delle ore di attività lavorativa, negatole. Peraltro, anche in ragione dell'età della stessa (classe 1952), il suo collocamento ex novo nel mondo del lavoro, in altra occupazione a tempo pieno e con modalità stabile, non è semplice né scontato, se si consideri, altresì, che la stessa non pare titolare neppure di studi specialistici.
pagina 11 di 13 Quanto all'attività di tolettatura dei cani, oggetto dell'istruttoria orale (cfr. verbale
12.12.2023) è emerso indubbiamente una seppur rudimentale quantificazione di parte degli introiti derivanti dall'impegno della resistente nell'accudimento di tali cani;
al contempo, non è risultato provato in alcun modo lo svolgimento con carattere continuativo e con una certa stabilità di tali attività, con conseguenti introiti presumibili certamente saltuari, e di certo di complessiva modesta entità.
Gli ulteriori dati inerenti le redditualità di immobili in proprietà risultano documentalmente dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, con le rispettive modifiche nel corso degli anni.
In definitiva, risultano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente di natura tanto assistenziale quanto compensativa/perequativa, non risultando ad ella imputabile il divario esistente, avendo ella provato di essersi attivata per tentare di colmare tale divario con risorse proprie, ed essendosi spesa per gran parte della sua vita esclusivamente per la famiglia, al fine di garantire al marito di potersi dedicare alla propria attività lavorativa, incrementandone la redditività.
Pertanto, va stabilito un assegno divorzile per € 500,00 mensili, decorrenti ordinariamente dalla pronuncia divorzile, oltre alla ordinaria rivalutazione annuale Istat-Foi di legge;
la misura dell'assegno non può essere quella richiesta dalla resistente, che confermerebbe la pattuizione in ordine all'assegno di separazione, in ragione della profonda differenza fra gli istituti giuridici di cui sopra si è ampiamente trattato, nonché dei redditi di cui la stessa è in ogni caso titolare (da lavoro e da redditività immobiliare) oltre che dagli introiti ulteriori emersi dall'istruttoria orale.
4) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Lituania) il 1.9.1952, celebrato in NO (Va) in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) ACCERTA E DICHIARA l'indipendenza economica del figlio maggiorenne;
Per_2
4) DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario diretto della figlia maggiorenne, fino al raggiungimento dell'autosufficienza PE
economica, durante i tempi di rispettiva permanenza;
5) DISPONE che il padre ricorrente provveda al pagamento del Parte_1
100% delle spese straordinarie della figlia secondo le regole e le modalità di PE
cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
6) DISPONE che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_1
l'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di assegno divorzile;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05 dicembre 2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2267/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VEGETTI ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1.9.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA MARIA CRISTINA e dall'Avv.
MACCHI GIORGIO ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
pagina 1 di 13 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 15/10/2022 –
24/11/2022).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare del 16/07/2024, come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
“Voglia l Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così decidere: in via principale e nel merito:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri
e celebrato in NO (VA) il 26 luglio 1977 alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1. le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2. i figli maggiorenni e continueranno a vivere con il padre presso la casa PE Per_2
coniugale sita in Montegrino Valtravaglia, via Larici n.2;
3. i genitori provvederanno, fino alla raggiunta autonomia economica, a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in via diretta;
PE
4.i coniugi sono economicamente autosufficienti e non tenuti reciprocamente al versamento di assegno ed hanno definito ogni questione economica;
-respingere la domanda della sig.ra di richiesta di assegno Controparte_1 divorzile a carico del marito.”;
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- Rigettare le richieste formulate da controparte in via provvisoria ed urgente al fine di ottenere la revoca ovvero la riduzione del contributo al mantenimento stabilito a carico di
pagina 2 di 13 Conti, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto oltre che non supportate da alcun elemento probatorio.
Nel merito in via principale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra
e il 26.7.1997 in NO (Va) e trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 Pt_1
suddetto Comune del 1997 al numero 18, parte II, serie A, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- Accertare il diritto della Sig.ra a percepire un assegno divorzile pari a € Controparte_1
1.500,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
- Rigettare le richieste di Conti volte ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento dovuto in favore di e Controparte_1
- Condannare a corrispondere a un assegno divorzile nella misura di Pt_1 Controparte_1
€1.500,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
- Ordinare a di voler provvedere al pagamento del 100% delle spese straordinarie Pt_1
dei figli maggiorenni, con particolare riferimento al pagamento delle spese scolastiche e rette universitarie.
- Riconoscere che i genitori provvederanno al contributo al mantenimento ordinario dei figli in via diretta.
In via istruttoria:
- Ordinare a la produzione delle buste paga dalla data della separazione (3.12.2021) Pt_1
all'attualità.
- Disporre consulenza tecnica d'ufficio relativa alla capacità economica e reddituale del sig. confermando la palese incongruenza tra quanto emerge nelle dichiarazioni dei Pt_1
redditi prodotte ed il tenore di via allo stesso palesemente ostentato.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.09.2022 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.ra pagina 3 di 13 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario contratto in NO (Va) in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997; da tale unione sono nati i figli PE
(28/04/1999) e (11/04/2002), entrambi maggiorenni e conviventi con il padre. Per_2
La separazione della coppia è avvenuta con omologa del Tribunale di Varese del
27/09/2021 (casa al marito, figli maggiorenni presso il padre, assegno di mantenimento per la moglie per € 1.500,00 mensili, mantenimento diretto dei figli maggiorenni e spese straordinarie al 100% a carico paterno).
Il ricorrente ha chiesto che il divorzio venga pronunciato a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite in sede di separazione personale, essendo mutate le circostanze fattuali;
in particolare, il ricorrente ha chiesto di assegnare a sé la ex casa coniugale ove egli abita assieme ai figli maggiorenni, nonché di escludere la previsione di un assegno divorzile in favore della moglie, stante la sua piena autosufficienza;
con previsione di un contributo ordinario indiretto materno per la figlia maggiorenne ma non PE economicamente autosufficiente, a carico della madre, per € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha precisato che la moglie, in seguito al suo allontanamento dalla casa coniugale nel settembre 2021, avrebbe significativamente modificato in melius la propria condizione economica grazie alle sue abilità, maturate già in costanza di matrimonio, nella toelettatura di cani di varie razze, soprattutto di terrier neri russi e affenpinscher, per la partecipazione a gare di bellezza e il suo nome, in quanto groomer, sarebbe noto in tale ambiente;
ella sarebbe divenuta, inoltre, una professional dog handler, ossia una professionista nella preparazione e presentazione di cani di terzi nelle esposizioni cinofile di bellezza, ingaggiata per singole gare e per l'intero campionato partecipando a fiere nazionali e internazionali. Il ricorrente ha evidenziato, poi, la sussistenza in capo alla moglie di un ulteriore reddito derivante dalla locazione dell'immobile di proprietà della stessa sito in Mesenzana (VA), oltre che un reddito pari a circa € 650,00 mensili corrisposto dalla “homo faber società cooperativa sociale”.
pagina 4 di 13 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, tempestivamente, la parte resistente sig.ra , non opponendosi al divorzio ma Controparte_1
contestando la ricostruzione operata e chiedendo che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile per € 1.500,00 mensili, o la diversa somma di giustizia, anche in ragione della circostanza che tale somma, a titolo di assegno di mantenimento, le era stata riconosciuta in sede di separazione personale come da accordo dei coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha allegato che non corrisponderebbero a verità le deduzioni del ricorrente in merito a un incremento dei redditi della stessa grazie alla sua attività di groomer e toelettatrice di cani di razza, in quanto tale attività sarebbe una mera passione personale e non un'attività remunerativa, consentendole di percepire esclusivamente un rimborso spese. A dimostrazione delle condizioni economiche, la resistente ha evidenziato che nel settembre 2021, conclusasi la separazione, avrebbe avanzato richiesta al dato proprio datore di lavoro di poter aumentare le ore di attività lavorativa, richiesta che però le è stata rigettata. Infine, la resistente ha rappresentato di provvedere al mantenimento della propria madre (contributo mensile di € 500,00, oltre al pagamento delle spese condominiali del suo alloggio), sig.ra , nata Persona_3
a Ukmerge Lituania il 20.6.1946, che percepirebbe una pensione mensile di soli € 209,84.
La resistente sarebbe gravata poi di onere locatizio per sé per € 500,00 mensili, oltre alle relative spese condominiali, mentre il ricorrente sarebbe titolare di ampi introiti, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della persona fisica, avendo disponibilità di mezzi e di beni delle società a lui intestate.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza presidenziale del 26/10/2022; con i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti sono state confermate le condizioni della separazione personale congiunta, omologata dal Tribunale di Varese con decreto n. 451/21.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente, nonché i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione orale, per testi e per interpello (cfr. verbale di udienza 12.12.2023).
All'udienza fissata con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., tempestivamente depositate da ambo le parti (termini decorrenti dal 23/07/2024, dies a quo non computatur).
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Preliminarmente, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'istruttoria svolta e dell'ordinario aggiornamento reddituale/patirmoniale disposto in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
invero, vengono in questa sede confermate le valutazioni istruttorie di cui in atti, con rigetto delle ulteriori istanze istruttorie, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra il sig. nato a nato a [...] il [...], e la sig.ra Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato in NO (VA) Controparte_1
in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far pagina 6 di 13 data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 27.09.2021 per la separazione personale.
2) I figli della coppia
Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni;
pertanto, in questa sede non dovrà assumersi alcun provvedimento in ordine al loro affidamento, collocamento abitativo, né con riguardo al regime di frequentazione con i genitori;
ancora, non vi sono pronunce di assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, in questa sede non insistite in sede di precisazione delle conclusioni (la casa seguirà gli ordinari titoli di proprietà).
Il figlio (11.04.2002) è anche economicamente autosufficiente, lavoratore Per_2
alle dipendenze di una società paterna.
La circostanza, oltre che pacifica, è anche già documentata sin dalla pronuncia di separazione personale (cfr. penultima condizione dell'accordo separatile).
Ne discende, pertanto, che in questa sede non deve essere assunta alcuna statuizione in ordine al suo mantenimento, sia ordinario che straordinario.
Quanto alla figlia (28.04.1999), ella è studentessa universitaria;
la PE
circostanza che la stessa non sia economicamente autosufficiente è pacifica in causa.
Parimenti, le parti sono di fatto concordi, nelle loro conclusioni, nel prevedere per ella il mantenimento ordinario diretto da parte dei genitori durante i tempi di permanenza presso gli stessi;
con riferimento poi alle spese straordinarie, a fronte di una domanda della madre resistente di addossarne il 100% in capo al marito ricorrente, quest'ultimo niente ha domandato sul punto in sede di precisazione delle conclusioni.
Poiché già in sede di separazione personale congiunta il padre ricorrente si era impegnato al pagamento del 100% delle spese straordinarie della figlia in difetto di PE
diverse conclusioni dello stesso sul punto, nonché alla luce dell'oggettivo divario reddituale e patrimoniale dei genitori (sul quale vedi più approfonditamente infra il capo n. 3), ritiene il Collegio di confermare tale statuizione.
pagina 7 di 13 3) L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento in suo favore di una somma periodica a titolo di assegno divorzile sia fondata, nei limiti di cui infra.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale
(laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
pagina 8 di 13 Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
pagina 9 di 13 Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua componente di natura sia assistenziale, ma soprattutto compensativa/perequativa.
Ed infatti, risultano provati gli elementi costitutivi della fattispecie.
In primo luogo, è indubbia e documentale la situazione di divario reddituale ed economico-patrimoniale fra gli ex coniugi;
invero, il ricorrente è amministratore unico della società edile di famiglia, denominata Edile Immobiliare. Egli, secondo le dichiarazioni fiscali in atti, ha percepito uno stipendio netto di circa € 2.000,00 mensili. Sul punto, si veda il doc. 6a allegato al ricorso: PF 2020 su redditi 2019 per € 20.876,00 annui lordi;
ancora, si vedano i documenti allegati alla nota di deposito 15/07/2024, relativi a “Unico
2022” e “Unico 2023” relativi rispettivamente ai redditi 2021 e 2022, dai quali emerge un reddito lordo sostanzialmente assimilabile, nonché l'importo deducibile di circa €
15.000,00 annui per l'assegno di mantenimento pattuito in favore del coniuge in sede di separazione personale.
Al contempo, come a più riprese evidenziato e dedotto dalla parte resistente, conduce uno stile di vita incompatibile con tale solo reddito dichiarato: abita nella ex casa coniugale (villino terra-tetto con piscina in Montegrino Valtravaglia – cfr. foto doc. 8 comparsa), intestato alla società di cui sopra e a lui concesso a titolo di comodato d'uso; ancora, il ricorrente condurrebbe complessivamente una vita incompatibile con le sole entrate derivanti dalla carica ricoperta nella società fino al 31.03.2023. Sul punto, infatti, appare del tutto significativa di un intento, se non elusivo delle azioni esecutive già intraprese dalla resistente, quantomeno complessivamente opaco e poco trasparente in questa sede, la circostanza per cui (cfr. doc. 71 resistente) la società edile di famiglia del ricorrente, di proprietà al 98% circa della madre dello stesso (classe 1950) abbia in quella sede deliberato di rimuovere il ricorrente dalla carica di amministratore unico, revocandogli il reddito percepito e revocando il comodato gratuito della villetta familiare, costituendo amministratore unico la madre del ricorrente e Procuratore con ampi poteri e relativo reddito il figlio , nonché concedendo l'immobile della società non più a titolo Per_2 gratuito bensì in locazione per € 6.000,00 annui al . Parte_1
pagina 10 di 13 Ancora, il ricorrente è nella disponibilità di acquistare per i figli, ovvero in ogni caso di lasciargli in godimento d'uso, pur intestata alla società, una autovettura Mini, nonché lo stesso sarebbe stato visto utilizzare la Porsche Macan formalmente intestata alla propria madre;
tale circostanza non è rimasta smentita dalla dichiarazione testimoniale sul punto di peraltro padre del ricorrente (cfr. verbale 12.12.2023); Persona_4
peraltro, è lo stesso che in sede di interrogatorio formale ha poi spontaneamente Pt_1 dichiarato “Utilizzo diverse auto, una Mercedes, una Porsche, una 500, una Toyota, ultimamente sto usando la macchina di mia figlia”, così quantomeno parzialmente confortando la circostanza per cui egli goda, sul punto, di uno stile di vita non certo ordinario.
La complessiva ricostruzione della posizione del ricorrente, per come emergente da quanto supra, è contraddittoria ed inverosimile, essendo egli gravato da oneri e impegni, anche assunti di recente, nel complessivo contesto societario-familiare, non corrispondenti alle entrate percepite e di cui continua fattivamente a godere.
Al contempo, la resistente ha speso ampia parte della sua vita matrimoniale alla gestione e cura della casa e dei figli (irrilevanti le deduzioni dei testi circa gli aiuti domestici per la gestione della casa ovvero il contributo paterno nella gestione dei figli, trattandosi di elementi ordinari in una famiglia di reddito medio-alto come quella delle parti), in un complessivo equilibrio coniugale creatosi in cui può fondatamente presumersi che fosse (se non espresso, quantomeno implicitamente) concordato che i redditi derivanti dall'attività lavorativa del ricorrente fossero sufficienti a garantire il manage familiare.
Nonostante ciò, la resistente dal 2010, allorquando temporalmente i figli erano più cresciuti, ha intrapreso attività lavorativa solo part-time. Sul punto, è significativa la circostanza per cui è documentale che la stessa di è effettivamente operata, seppur con esito negativo, per tentare di migliorare la propria attuale condizione reddituale, chiedendo al datore di lavoro un aumento delle ore di attività lavorativa, negatole. Peraltro, anche in ragione dell'età della stessa (classe 1952), il suo collocamento ex novo nel mondo del lavoro, in altra occupazione a tempo pieno e con modalità stabile, non è semplice né scontato, se si consideri, altresì, che la stessa non pare titolare neppure di studi specialistici.
pagina 11 di 13 Quanto all'attività di tolettatura dei cani, oggetto dell'istruttoria orale (cfr. verbale
12.12.2023) è emerso indubbiamente una seppur rudimentale quantificazione di parte degli introiti derivanti dall'impegno della resistente nell'accudimento di tali cani;
al contempo, non è risultato provato in alcun modo lo svolgimento con carattere continuativo e con una certa stabilità di tali attività, con conseguenti introiti presumibili certamente saltuari, e di certo di complessiva modesta entità.
Gli ulteriori dati inerenti le redditualità di immobili in proprietà risultano documentalmente dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, con le rispettive modifiche nel corso degli anni.
In definitiva, risultano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente di natura tanto assistenziale quanto compensativa/perequativa, non risultando ad ella imputabile il divario esistente, avendo ella provato di essersi attivata per tentare di colmare tale divario con risorse proprie, ed essendosi spesa per gran parte della sua vita esclusivamente per la famiglia, al fine di garantire al marito di potersi dedicare alla propria attività lavorativa, incrementandone la redditività.
Pertanto, va stabilito un assegno divorzile per € 500,00 mensili, decorrenti ordinariamente dalla pronuncia divorzile, oltre alla ordinaria rivalutazione annuale Istat-Foi di legge;
la misura dell'assegno non può essere quella richiesta dalla resistente, che confermerebbe la pattuizione in ordine all'assegno di separazione, in ragione della profonda differenza fra gli istituti giuridici di cui sopra si è ampiamente trattato, nonché dei redditi di cui la stessa è in ogni caso titolare (da lavoro e da redditività immobiliare) oltre che dagli introiti ulteriori emersi dall'istruttoria orale.
4) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Lituania) il 1.9.1952, celebrato in NO (Va) in data 26 luglio 1997, come da relativo Atto di Matrimonio n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1997;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) ACCERTA E DICHIARA l'indipendenza economica del figlio maggiorenne;
Per_2
4) DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario diretto della figlia maggiorenne, fino al raggiungimento dell'autosufficienza PE
economica, durante i tempi di rispettiva permanenza;
5) DISPONE che il padre ricorrente provveda al pagamento del Parte_1
100% delle spese straordinarie della figlia secondo le regole e le modalità di PE
cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
6) DISPONE che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_1
l'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di assegno divorzile;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05 dicembre 2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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