Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02054/2025REG.PROV.COLL.
N. 06553/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6553 del 2022, proposto dalla società Ifim s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
contro
la Regione FR IA UL, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di IN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione V, n. 5937 del 12 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione FR IA UL e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità degli atti che hanno determinato l’ammontare della garanzia finanziaria prestata dalla società Ifim, per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della fase di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel territorio del comune di IN, località San Gottardo.
1.1. In particolare, la società appellante, che gestisce la suddetta discarica, ha impugnato:
- con il ricorso introduttivo del giudizio: il decreto n. 1491 del 4 agosto 2014 nella parte in cui ha determinato l’importo della garanzia finanziaria e la tariffa dei controlli di A.r.p.a. FR IA UL (d’ora in avanti, per comodità, A.r.p.a.);
- con il primo ricorso per motivi aggiunti: la diffida a prestare la garanzia finanziaria e ad effettuare il pagamento della tariffa per i controlli, imposte dal decreto 1491/2014;
- con il secondo ricorso per motivi aggiunti: la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2014 (protocollo numero 0019931/TRI), con il quale il Ministero conferisce alle amministrazioni titolari di procedimenti amministrativi finalizzati ad autorizzare la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, il potere di determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione.
2. In punto di fatto vanno sintetizzati gli avvenimenti rilevanti per la decisione.
2.1. Con alcuni provvedimenti emessi tra l’anno 2009 e il 2012, la Provincia di IN ha procrastinato la chiusura della discarica, che è stata gestita, secondo quanto dedotto dall’appellante, “ senza incremento delle volumetrie, sino al 2013 anziché sino al 2009, come originariamente previsto ” (appello Ifim, pag. 4).
2.2. In data 21 ottobre 2013, la società ha completato i lavori di chiusura della discarica e, con la nota del 20 dicembre 2013, ha chiesto alla Regione autonoma FR IA UL la comunicazione dell’approvazione della chiusura della discarica, trasmettendo il certificato di visita e collaudo finale del 5 dicembre 2013, il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 22 ottobre 2013, la relazione sulla regolare esecuzione dei lavori del 21 ottobre 2013, le lettere di trasmissione attestanti l’adempimento alle disposizioni di cui all’art. 10, co.1, lett. l), d. lgs. n. 36/2003.
2.3. Con il decreto n. 1491 del 4 agosto 2014, la Regione ha approvato la chiusura definitiva della discarica e ha imposto alla società appellante la prestazione di una garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica, ammontante alla somma di Euro 4.878.450,00, oltre al pagamento della tariffa dovuta ad A.r.p.a. per l’effettuazione dei controlli.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla società innanzi al T.a.r. per il FR IA UL, limitatamente alla parte relativa alla determinazione dell’importo della garanzia finanziaria e la previsione dell’obbligo di pagamento della tariffa prevista per i controlli dell’A.r.p.a..
3.1. Con l’ordinanza del 13 maggio 2015, il T.a.r. per il FR-IA UL, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 5, comma 1, lettera 1, legge Regionale del FR-IA UL n. 30/1987, ha sospeso il giudizio e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
3.2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti del 23 settembre 2016, la società ha impugnato la diffida con la quale la Regione ha intimato la prestazione della garanzia per la fase di gestione successiva alla chiusura della discarica, comminando, in caso di inadempimento, l’escussione della garanzia finanziaria prestata per la gestione operativa della discarica.
3.3. Si è costituita in giudizio la Regione FR IA UL, resistendo al ricorso.
3.4. La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 297 del 22 novembre 2016, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione FR IA UL n. 30/1987, così come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione n. 13/1998.
A fondamento della decisione, la Consulta ha rilevato la carente ricostruzione del quadro normativo, in quanto il T.a.r. FR IA UL non avrebbe fatto riferimento all’art. 195, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, e l’inadeguato assolvimento dell’onere di specificare le ragioni per le quali debba assumersi a parametro l’art. 117 Cost., piuttosto che le previsioni contenute nello Statuto speciale della Regione FR IA UL.
3.5. Successivamente, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ha impugnato la nota del 18 luglio 2014, n. 19931, con la quale il Ministero ha demandato alle “ singole amministrazioni ” la fissazione dei criteri per la determinazione della garanzia finanziaria, “ sino alla pubblicazione del decreto ministeriale ” di cui all’art. 195, comma 2, lett. g), e comma 4, d.lgs. n. 152/2006.
3.6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, resistendo al ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento dell’atto ministeriale.
3.7. In ragione dell’impugnazione di quest’ultimo atto, idoneo a produrre effetti su tutto il territorio nazionale, con l’ordinanza n. 187 del 31 maggio 2017, il T.a.r. per il FR IA UL si è dichiarato incompetente in favore del T.a.r. per il Lazio.
3.8. Il giudizio è stato pertanto ritualmente riassunto dalla società Ifim innanzi al T.a.r. per il Lazio, innanzi al quale si è costituita la sola Regione.
4. Con la sentenza n. 5937/2022, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società e ha compensato le spese di lite.
5. La società ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, formulando sette motivi di appello.
5.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione e il Ministero, resistendo all’appello.
5.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi per argomentare le rispettive deduzioni e difese.
6. All’udienza del 3 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha affermato che: “ la sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014, più volte invocata da parte ricorrente, non ha per nulla inciso sull’esistenza all’attualità dell’obbligo dei gestori di versamento delle garanzie per il periodo di gestione post discarica” essendosi “limitata a rilevare (…) che, secondo l’art. 195, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 2006, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la predisposizione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni. L’intervento della Corte Costituzionale non ha quindi eliso l’obbligo di prestazione delle garanzie previsto dal d.lgs. 36/2003 come condicio sine qua non per l’attivazione, gestione e chiusura della discarica (…) sollecitando un immediato intervento del legislatore statale nella materia che ci occupa ”.
Si deduce in proposito che sarebbe errata, in diritto, l’affermazione secondo cui il regolamento regionale, conforme alla nota del 2014 del Ministero dell’ambiente, costituirebbe legittima attuazione dell’obbligo del legislatore di determinare i criteri per la fissazione delle garanzie. A tale proposito, si argomenta che sarebbero state travisate le affermazioni di principio enunciate dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014.
Sarebbe parimenti errata l’affermazione secondo cui il comma 5- bis dell’art. 195 d.lgs. 152/2006 sarebbe stato introdotto dal legislatore per “ratificare” gli “ effetti già prodotti dalla nota ministeriale del 2014 ”.
In proposito, si evidenzia, da un lato, che l’introduzione di questa norma sarebbe avvenuta ad opera del d.lgs. n. 116/2020, che costituirebbe la disciplina di adeguamento del testo unico ambientale alla direttiva UE n. 2018/851 e, dall’altro, che il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione il principio generale, immanente nel nostro ordinamento, per il quale le norme giuridiche dispongono solamente per il futuro.
Si insiste sull’erroneità della sentenza, rilevando la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, assume che il Ministro avrebbe conferito “ legittimamente alle Regioni il potere temporaneo di determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione delle discariche in attesa dell’intervento del legislatore statale ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) D.Lgs. 152/2006, mentre, dall’altro lato, afferma che il sopravvenuto comma 5 bis del medesimo articolo avrebbe “ratificato” gli effetti – che quindi si presumono ab origine illegittimi – prodotti dalla medesima nota ministeriale ”.
La società deduce, ancora, l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 1, lett. l) della legge regionale n. 30/1987, come modificato dall’art. 3, co. 1, legge regionale n. 13/1998, ai sensi del quale “ Alla Regione compete: l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale ”, in quanto contrastante con l’art. 117, co. 2, lett. s) e co. 6, Cost..
La norma violerebbe l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. e l’art. 195, co. 2, lett. g), d.lgs. 152/2006, non potendosi riconoscere alcuna potestà legislativa regionale in materia ambientale, a maggior ragione laddove si consideri che proprio l’art. 195, co. 2, lett. g), d.lgs. n. 152/2006 demanda allo Stato il potere-dovere di provvedere alla determinazione delle garanzie finanziarie medesime.
Secondo la società, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1, lett. l), legge regionale n. 30/1987 dovrebbe sollevarsi assumendo a parametro l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. poiché, “ correttamente e coerentemente con la Costituzione, lo Statuto Speciale della Regione Autonoma FVG non prevede alcuna competenza legislativa e/o regolamentare della Regione in materia ambientale, tanto più in considerazione del fatto che trattasi di materia di competenza legislativa esclusiva statale ”.
Inoltre, secondo l’appellante si potrebbe ulteriormente valutare la (il)legittimità del predetto art. 5, co. 1, lett. l) legge regionale n. 30/1987, con riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale della Regione, il quale non prevede affatto la potestà legislativa e/o regolamentare regionale in materia ambientale.
L’appellante fa istanza di rimessione alla Corte costituzionale anche con riferimento all’art. 195, comma 5 bis, d.lgs. n. 152/2006, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2014, nonché commi 1 e 6 Cost., in quanto “ come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2014, la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni per la gestione delle discariche è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale .”.
Secondo la società, “ il legislatore nazionale non avrebbe potuto introdurre nell’ordinamento una norma che riconosce in via transitoria a Regioni e Province il potere di determinare le garanzie finanziarie de quibus , trattandosi di materia che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come peraltro coerentemente specificato dallo stesso art. 195 D.Lgs. 152/2006 che, al comma 2, lett. g), prevede espressamente che la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti sono “di competenza dello Stato ” e l’art. 117, comma 6, Cost. consente la possibilità per le Regioni di esercitare competenze regolamentari di regola attribuite allo Stato soltanto in presenza di una delega dello Stato, che però dovrebbe preesistere all’esercizio del potere normativo di secondo grado, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Si deduce quale ulteriore profilo di incostituzionalità la violazione dell’art. 76 Cost., per “eccesso di delega”, “ giacché l’art. 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in forza della quale il d.lgs. 116/2020 è stato successivamente emanato, non contiene alcuna previsione che facoltizzi le Regioni a determinare, ancorché in via transitoria, le garanzie finanziarie per la gestione delle discariche ”.
In via subordinata, la società fa istanza di rinvio pregiudiziale dell’art. 5- bis dell’art. 195 D.Lgs. 152/2006, così come introdotto con d.lgs. 116/2020, sottoponendo il seguente quesito: “ se osti alla normativa eurounitaria, alla luce delle generali previsioni relative alla riduzione della produzione di rifiuti, alla prevenzione dei rifiuti e al recupero e al riciclaggio degli imballaggi di cui alle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, che il legislatore nazionale di uno Stato membro, nel dare attuazione interna alle medesime Direttive ed eccedendo i contenuti delle stesse, introduca deliberatamente una deroga alla regola della competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale, prevedendo la possibilità per Regioni e Province di determinare, in via temporanea e sussidiaria i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti ”.
La società conclude domandando l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, del primo e del secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, del primo e del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.
7.1. Il primo motivo di appello è infondato, pur ritenendo il Collegio che la motivazione della sentenza di primo grado debba essere modificata in alcuni punti.
7.2. Con l’articolata doglianza, la società deduce, in sintesi, che la determinazione della garanzia finanziaria da prestare per garantire lo svolgimento delle attività di chiusura della discarica sarebbe avvenuta in assenza del presupposto costituito da una legittima fonte normativa.
Nel sostenere la sua tesi, però, la società non ricostruisce in maniera corretta il quadro normativo di riferimento né le motivazioni di diritto che sorreggono il provvedimento impugnato, per quella parte della motivazione che riguarda l’oggetto della censura.
7.3. Giova premettere che il provvedimento impugnato, n. 1491/2014, risulta essere stato emanato dalla Regione appellata, in applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione dell’11 agosto 2005 n. 0266/2005 (d’ora in avanti, per comodità, il “regolamento”).
Il suddetto regolamento, a sua volta, è stato adottato in attuazione della legge della Regione FR IA UL (d’ora in avanti, legge regionale) n. 30 del 7 settembre 1987, vigente ratione temporis .
La legge regionale in questione costituisce, a sua volta, dichiarata attuazione della fonte primaria statale di principio contenuta nel d.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, di attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Infatti, all’art. 1 della legge regionale si afferma che “ La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal D.P.R. 10settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive CEE n. 75/442 del 15 luglio1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403, del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorotrifenili e policlorotrifenili e n. 78/319, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento, in armonia con il dettato dell’articolo 1 del citato D.P.R. n. 915 del 1982, nonché del disposto di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ”.
In dichiarata applicazione di queste fonti normative, la legge regionale, all’art. 5, comma 1, lett. l, conferisce alla potestà regolamentare il compito di “ determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata ”, che l’art. 1 del regolamento richiama espressamente.
Questo è il quadro normativo che il provvedimento n. 1491/2014 richiama a fondamento della determinazione della garanzia finanziaria, mentre nessun rilievo presenta nella motivazione dell’atto gravato la nota del Ministero dell’ambiente del 18 luglio 2014, oggetto dell’impugnazione con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Alcuna incidenza presentano, dunque, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento, le censure dell’appellante riguardanti il contenuto precettivo della sentenza della Corte costituzionale n. 67/2014 e il rilievo della nota del Ministero del 18 luglio 2014 n. 0019931, che ha attribuito, secondo il T.a.r., “ legittimamente alle Regioni il potere temporaneo di determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione delle discariche in attesa dell’intervento del legislatore statale ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) D.Lgs. 152/2006 ”.
7.4. L’appellante insiste sull’incostituzionalità dell’art. 5, comma 1, lett. l), della legge regionale n. 30/1987, individuando quali parametri di tale scrutinio l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. e l’art. 195, co. 2, lett. g), d.lgs. 152/2006 quale norma interposta, ma tale doglianza è infondata.
Con l’ordinanza n. 247 del 22 novembre 2016, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità rimessa dall’ordinanza del T.a.r. per il FR IA UL del 14 maggio 2015 n. 213 (e di quella proposta con altra ordinanza del 4 novembre 2014, emanata in altro giudizio pendente innanzi al medesimo T.a.r.), la Corte costituzionale ha rilevato come il Giudice delle leggi “… abbia più volte affermato la necessità di uno scrutinio riferito ai parametri vigenti al momento dell’emanazione della normativa regionale (da ultimo, ordinanza n. 172 del 2016, sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012) ”.
Dai precedenti indicati dalla Corte, si evidenzia dunque che la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento ai parametri vigenti al momento della sua emanazione e, in particolare, in caso di legge regionale anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non dovrà tenersi conto delle norme scaturenti da questa riforma per enucleare il paradigma di legittimità costituzionale della normativa preesistente, ma al precedente assetto costituzionale (cfr., in particolare, Corte Cost., ord. 13 luglio 2016 n. 172).
In considerazione dell’affermata applicazione del principio tempus regit actum al giudizio di legittimità costituzionale, il parametro enucleato dall’appellante, principalmente costituito dall’art. 117, comma 2, lett. s, e comma 6, Cost. (cfr. pagina 19 appello), non risulta, pertanto, rilevante ai fini dell’invocato scrutinio di legittimità costituzionale.
7.5. Va aggiunto, tuttavia, che l’appellante deduce che “… si potrebbe ulteriormente valutare la (il)legittimità del predetto art. 5, co. 1, lett. l), l.r. FVG 30/1987 con riferimento all’art. 4 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma FVG il quale non prevede affatto la potestà legislativa e/o regolamentare regionale in materia ambientale ”, rilevando, quindi, possibili profili di illegittimità costituzionale in ragione delle norme dello Statuto speciale della Regione FR IA UL (Legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963) in materia di potestà legislativa.
Senonché, anche questo assunto è infondato e conferma, invece, la legittimità dell’operato regionale.
La Corte Costituzionale, nella già richiamata ordinanza di manifesta inammissibilità della questione sottopostale dal T.a.r. per il FR IA UL, in una delle motivazioni poste a fondamento della declaratoria di manifesta illegittimità, aveva rimarcato che il “ rimettente ” non avesse assolto “ in modo adeguato all’onere di specificare le ragioni per le quali dovrebbe assumersi a parametro l’art. 117 Cost. in luogo delle previsioni contenute nello Statuto speciale della Regione autonoma FR-IA UL ( ex multis sentenze n. 58 del 2016 e n. 151 del 2015) ;”.
Va puntualizzato, altresì, che non risulta pertinente il richiamo, da parte dell’appellante, all’art. 4 dello Statuto speciale che disciplina la potestà legislativa esclusiva, perché, nel caso di specie, rileva l’art. 5 che disciplina l’esercizio della potestà legislativa concorrente.
La norma in questione ha previsto che “ Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: … 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; ”.
Il Collegio è consapevole che nell’attuale quadro giuridico, successivo alla richiamata legge costituzionale n. 3/2001 e alla riforma del Titolo V, la disciplina della “gestione dei rifiuti” risulta ricompresa nell’ambito della materia “Ambiente”, attribuita dalla Costituzione alla legislazione esclusiva statale, per esigenze di uniformità della regolamentazione sull’intero territorio nazionale. Tuttavia, nel quadro giuridico costituzionale preesistente e, dunque, in quello che ha portato all’emanazione dello Statuto speciale della Regione FR-IA UL, mediante la legge costituzionale n. 1/1963, risulta ragionevole ritenere che tale ambito di attività fosse ricompreso nel novero dei “ servizi pubblici di interesse regionale ” (sulla qualificazione come “ servizio pubblico locale di rilevanza economica ” delle attività connesse al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024 n. 2255, §. 3.6.). Tale conclusione è infatti avvalorata, sul piano dell’interpretazione storica e sistematica dell’ordinamento, dalla constatazione che, nell’impianto originario della Costituzione, l’interesse giuridicamente rilevante alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente non era stato puntualmente previsto, in quanto non ancora avvertito dalla sensibilità giuridica del tempo come autonomo “principio” o “bene giuridico”. L’espressa previsione della tutela dell’“ambiente” è avvenuta, come è noto, soltanto di recente, con l’introduzione del terzo comma dell’art. 9 della Costituzione ad opera dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022.
Parallelamente, del bene “ paesaggio ”, espressamente tutelato dall’art. 9 Cost., si forniva un’accezione ristretta, idonea a ricomprendere nel suo campo semantico soltanto le “bellezze naturali” da salvaguardare (in precedenza tutelate dalla legge n. 1497/1939), ma non anche l’interesse alla conservazione delle risorse naturali componenti l’ecosistema.
Risulta dunque coerente e conforme al quadro giuridico dell’epoca, la circostanza che la previsione della materia dei “ servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi ”, quale materia di legislazione regionale concorrente, inglobasse in sé anche la regolamentazione degli aspetti correlati alla gestione, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
In ragione della previsione di questa materia nell’ambito della legislazione concorrente regionale ex art. 5 della legge costituzionale n. 1/1963 (“Statuto speciale della Regione FR-IA UL”), il Collegio, per quanto di propria spettanza, ritiene non affetta da illegittimità costituzionale la legge regionale n. 30/1987, emanata in attuazione dei principi generali della materia enunciati dal d.P.R. n. 915/1982.
Pur risultando dunque corretta l’affermazione di parte secondo cui “ lo Statuto Speciale della Regione Autonoma FVG non prevede alcuna competenza legislativa e/o regolamentare della Regione in materia ambientale ”, tuttavia il suddetto Statuto speciale, divisato nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata, contiene una previsione normativa che ben giustifica, al tempo dell’emanazione della legge regionale n. 30/1987, l’emanazione di norme regionali disciplinanti la materia dei rifiuti, in attuazione della correlata legge statale di principio.
7.6. L’appellante ha poi dedotto, a conclusione del primo motivo e “in via subordinata”, la questione di pregiudizialità euro-unitaria riguardante il comma 5- bis dell’art. 195 D.Lgs. 152/2006, così come introdotto con d.lgs. n. 116/2020.
Per quanto sin qui evidenziato, emerge che la questione pregiudiziale enucleata (si ribadisce, “in subordine” dall’appellante) è irrilevante ai fini della decisione, in quanto l’art. 195, comma 5- bis , introdotto con d.lgs. 116/2020, non ha costituito in alcun modo la base giuridica del provvedimento n. 1491/2014 e risulta dunque richiamato in maniera non rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato.
Tale circostanza esime il Consiglio di Stato, quale giudice di ultima istanza, dall’obbligo di procedere alla formulazione del richiesto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 367 T.F.U.E., come più volte chiarito proprio dalla Corte di Giustizia ( ex plurimis e da ultimo, nel senso che l’irrilevanza della questione costituisce una deroga legittima all’obbligo di rinvio pregiudiziale sancito dall’art. 267, comma 3, TFUE a carico delle Corti supreme nazionali, Corte di Giustizia, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19; Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17; Corte di Giustizia, 17 marzo 2016 C-161/15; per la prima enunciazione del principio, Corte di Giustizia 11 marzo 1980, C-104/79, e 16 dicembre 1981, C-244/80, c.d. caso “Foglia”).
8. Con il secondo motivo di appello, la società impugna, per insufficiente motivazione, il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si è dedotto l’illegittimità dei criteri di determinazione della garanzia finanziaria contenuti nel regolamento di cui al d.P.R. n. 0266/Pres. d.d. 11 agosto 2005, per difetto di ragionevolezza e proporzionalità.
Nel primo motivo del ricorso di primo grado, il cui contenuto è stato ripreso nel secondo motivo di appello, la società ha dedotto che il regolamento (e, in particolare, la Tabella A) non differenzierebbe gli importi dovuti per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura della discarica, e non terrebbe in considerazione che:
i) nel periodo di post gestione l’operatore non svolge più attività economica in quanto l’impianto è ormai stato chiuso, sicché le garanzie finanziarie per tale periodo vengono pagate solo con gli accantonamenti posti negli anni in forza del piano economico finanziario;
ii) qualunque accadimento nel corso dei trent’anni successivi alla chiusura dell’impianto, indipendente dalla volontà e dalla responsabilità dell’impresa, potrebbe causare la non tenuta del piano economico finanziario, con la conseguente impossibilità del rilascio delle garanzie pretese dalla Regione.
La società ha dedotto poi che dall’approvazione del piano economico finanziario ad oggi si sarebbero verificati eventi tali da incidere sulla possibilità di soddisfare la pretesa regionale, indicando a sostegno di quanto affermato “ la crisi economico-finanziaria che ha portato le imprese assicurative a non volersi più assumere il rischio per le fideiussioni in ambito ambientale per un periodo di tempo trentennale, oltre al mutato quadro normativo e di mercato del settore dei rifiuti che ha dilatato, nel caso di specie, il tempo di chiusura dell’impianto dal luglio 2009 (data di chiusura originariamente prevista) al 22 ottobre 2013, con tutto ciò che ne è conseguito sotto al profilo del prezzo di conferimento rifiuti che nel tempo è sensibilmente sceso… ”.
Secondo l’appellante, la circostanza che il T.a.r. “ a fronte delle argomentazioni della Società odierna appellante, volte proprio a dimostrare come le modalità di calcolo delle garanzie così come previste nella tabella A del regolamento regionale del 2005 siano contrastanti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto esclusivamente della superficie effettiva finale di copertura e della capacità totale di riempimento autorizzata, motivi il rigetto del primo motivo di ricorso facendo riferimento proprio a quegli “specifici coefficienti di calcolo” di cui alla predetta tabella A, non fa che confermare il clamoroso difetto di motivazione e la conseguente manifesta ingiustizia della sentenza impugnata. ”.
8.1. Con il terzo motivo di appello, la società impugna poi, sempre per insufficiente motivazione, il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di proporzionalità che inficerebbe il regolamento regionale nella parte in cui parifica i costi della post-gestione a quelli della gestione.
Si deduce in proposito che “ le attività che deve coprire la garanzia per la post gestione della discarica sono notevolmente minori rispetto a quelle della fase operativa, non comprendendo ” e si evidenzia a tale riguardo quali sarebbero gli aspetti rispetto ai quali i costi fra le due fasi divergerebbero.
Secondo l’appellante, il T.a.r. si sarebbe limitato a dedurre che i costi sarebbero soltanto “ in minima parte differenti ”.
8.2. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della connessione logica che li avvince, e vanno ritenuti infondati.
8.3. Nel provvedimento impugnato, la motivazione dà conto del fatto che “ ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 35/2003, l’esito dell’ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall’autorizzazione e che anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente. ”, rimarcando, dunque, la sussistenza di un insieme di attività che il gestore è tenuto a compiere.
8.4. In ordine alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, va evidenziato che il suddetto principio, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e dell’ordinamento nazionale, che si articola in tre distinti profili della “idoneità”, ossia del rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito, sicché in virtù di tale parametro l’esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo; della “necessarietà”, ossia dell’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo e tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicché in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio; dell’“adeguatezza”, ossia della tollerabilità della restrizione che la decisione comporta per il privato, sicché in virtù di tale parametro l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi (Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2007, n. 1736).
Orbene l’appellante, pur deducendo la violazione del principio di proporzionalità, non comprova adeguatamente quale dei tre criteri risulterebbe violato, affermandone la violazione quale mera petizione di principio, e facendo perno esclusivamente sulla dedotta equivalenza di uno dei due criteri di quantificazione della garanzia finanziaria prevista per la fase di post gestione con uno dei due criteri di quantificazione previsto per la fase di gestione operativa.
Invero, in assenza di dati concreti di segno opposto forniti dalla parte che contesta la violazione del principio di proporzionalità, già sul piano delle constatazioni meramente empiriche la diversa quantificazione di uno dei due coefficienti di determinazione della garanzia da prestare per le distinte fasi di gestione della discarica delinea una differenza che rende insussistente il dedotto difetto di proporzionalità e la dedotta manifesta irragionevolezza della scelta dell’amministrazione.
8.5. Priva di vizi logici e di altro genere risulta, inoltre, l’affermazione del T.a.r., valorizzata dalla difesa regionale, secondo cui la proporzionalità complessiva della garanzia finanziaria da prestare risulta essere assicurata dalla circostanza che parte ricorrente ha beneficiato della riduzione dell’importo della garanzia del 40% per le discariche che abbiano raggiunto l’80% della capacità autorizzata, prevista dall’art. 8 del regolamento n. 0266/2005.
8.6. Il Collegio rileva ancora che l’individuazione dei coefficienti per determinare l’ammontare della garanzia finanziaria costituisce esercizio della discrezionalità tecnica, in quanto nell’individuazione di questi criteri l’amministrazione è chiamata a individuare “grandezze numeriche” che siano tali da consentire di liquidare un ammontare di garanzia idonea a “coprire” eventuali rischi che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento del rapporto o di una delle sue fasi.
Conseguentemente, la contestazione circa il corretto esercizio della scelta tecnica effettuata dall’amministrazione, sia pure quando incentrata sulla violazione del principio di proporzionalità, richiederebbe che venisse indicata la circostanza in base alla quale la scelta tecnica effettuata si palesi non proporzionata e/o non corretta secondo le regole tecniche disciplinanti la materia.
Come recentemente affermato, con riferimento ad altro ambito di esercizio della discrezionalità tecnica, ma con statuizioni di ordine generale sugli aspetti relativi al sindacato del giudice amministrativo in ordine a questa tipologia di potere esercitato dall’amministrazione, la valutazione giudiziale compiuta in sede di giurisdizione di legittimità sull’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela “ potrà essere sindacato sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche ” (Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023 n. 5).
8.7. Nessuna incidenza sulla legittimità del regolamento, specialmente nella parte censurata relativa ai criteri contenuti nella Tabella A, presenta, infine, la circostanza che nel corso del rapporto e dall’approvazione del piano di adeguamento nel 2007 “ si sono verificati molteplici accadimenti del
tutto svincolati da qualsiasi volontà e/o responsabilità della Società appellante che, tuttavia, hanno inciso sulla possibilità per la stessa di soddisfare le pretese della Regione FVG ”.
L’affermazione prospetta questioni di carattere contingente relative all’alea connaturata allo svolgimento di ogni attività economica, che però non influiscono, a posteriori , sulla legittimità dei criteri individuati dal conditor iuris regionale.
Inoltre, i motivi di censura in esame non chiariscono la ragione per la quale la statuizione di primo grado, secondo cui “ È altresì evidente che il piano economico finanziario debba essere redatto proprio tenendo conto di tutti i costi di gestione e post gestione, compresi quelli delle garanzie, sicché non ne è predicabile la sua non sostenibilità …”, reiettiva delle doglianze qui riproposte e già articolate in primo grado, sia errata in fatto o in diritto, e non sia perciò idonea a sostenere l’accertamento di legittimità del regolamento e del provvedimento n. 1491/2014, quanto al profilo evidenziato.
9. Con il quarto motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso, con cui è stato censurato il decreto della Regione n. 1491 del 4 agosto 2014, per non aver ritenuto ammissibile l’applicazione contestuale delle riduzioni previste dal regolamento regionale.
Secondo l’appellante la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso senza avvedersi che i benefici riconosciuti dalla Regione in favore di IFIM s.r.l. avrebbero dovuto essere calcolati cumulativamente (o, per dirla diversamente, sommandone i coefficienti di riduzione percentuale e poi applicando la riduzione) sul totale dell’importo liquidato a titolo di garanzie finanziarie calcolate ai sensi della Tabella A D.P.Reg. n. 0266/Pres., con la conseguenza che la garanzia finanziaria dovuta da IFIM s.r.l., avrebbe dovuto ammontare a Euro 2.710.250,00 (13.551.250,00 – 80%) e non, invece, procedendo alla loro applicazione non contestuale, ma in progressione sull’importo rideterminato all’esito della prima riduzione.
9.1. Il quarto motivo di appello è infondato, sebbene occorre dare specifico conto di qualche passaggio della sentenza del T.a.r.
9.2. Il T.a.r. ha respinto la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, statuendo che: “ Né in relazione al quantum calcolato dalla Regione è predicabile il cumulo - peraltro non espressamente previsto dalla legislazione di settore- delle percentuali di riduzioni (entrambe del 40%) di cui il ricorrente ritiene di poter beneficiare (ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 e del d.l n. 196/2010), dal momento che i benefici anzidetti decorrono in riferimento a momenti temporali diversi e quindi le relative percentuali, ove ne ricorrano i presupposti, vanno applicate separatamente ”.
9.3. Richiamata la motivazione della pronuncia di primo grado, prima di procedere alla disamina del motivo di appello giova enucleare le norme applicabili.
9.3.1. Segnatamente l’art. 8 del regolamento regionale dispone che: “ I soggetti autorizzati prima del 27 marzo 2003, la cui discarica ha raggiunto l’ottanta per cento della capacità autorizzata prima di detta data hanno una riduzione del quaranta per cento degli importi indicati nell’art. 4 ”.
Gli “ importi indicati nell’art. 4 ” del regolamento (rubricato “ Determinazione delle garanzie ”) a cui si fa riferimento nella norma richiamata sono quelli, per l’appunto, relativi alle garanzie finanziarie.
L’art. 3, comma 2- bis , d.l. n. 196/2010, che disciplina l’altra ipotesi di riduzione della garanzia finanziaria, dispone che: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto […] del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ”.
9.3.2. Il Collegio rileva, preliminarmente, che non è in contestazione tra le parti l’applicabilità di entrambe le riduzioni a beneficio della società appellante e, dunque, il loro “cumulo”.
Sul punto, quindi, la motivazione del T.a.r. va integrata, dovendosi evidenziare che, di regola, “ il legislatore, quando ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente ” e che “ questa Corte [di Cassazione] già in passato aveva affermato che, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze ” (Cass. civ., Sez. V, 8 luglio 2020 n. 14279).
Tali principi sono stati affermati con riferimento a norme relative ad agevolazioni tributarie, ma il Collegio ritiene che i principi ivi espressi siano pertinenti – in particolare, quanto alla rispondenza ad esigenze contingenti apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze - e, quindi, applicabili anche all’odierna vicenda e alle norme agevolatrici su richiamate.
Non risulta, dunque, in discussione il “ cumulo ”, mentre ciò che rimane controverso è se le due agevolazioni debbano sommarsi tra loro e poi essere applicate all’importo calcolato come sorte capitale della garanzia finanziaria oppure se esse debbano essere applicate progressivamente, ossia prima l’una sull’importo integrale e, successivamente, l’altra sull’importo originario già ridotto in ragione della prima agevolazione.
9.4. Nel silenzio delle due norme, che non prevedono la sommatoria delle percentuali delle agevolazioni e poi l’applicazione alla sorte capitale né prevedono l’applicazione in via progressiva all’atto di determinazione della somma finale costituente la garanzia finanziaria, il Collegio ritiene che debba farsi prevalere la seconda impostazione.
Soccorre, infatti, l’interpretazione teleologica dell’ordito normativo su richiamato in relazione all’art. 14, d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, richiamato anche dall’art. 2, comma 1, del regolamento regionale, che dispone l’obbligo che la gestione della discarica, in tutte le sue fasi, sia assistita da “ garanzie finanziarie ” che “ devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati ” nei primi due commi della disposizione.
La previsione dell’obbligo di prestare la garanzia finanziaria e la circostanza che essa sia preordinata a garantire gli obiettivi di legge impongono di rigettare la tesi propugnata dall’appellante. Come rilevato dalla Regione, la soluzione auspicata dall’appellante, se accolta, sarebbe “… palesemente illogica in quanto potrebbe portare alla paradossale situazione in cui la somma di più riduzioni tra loro non coordinate a livello normativo, sia superiore all’importo dovuto, ovvero superare il 100%. ”, eludendo il suddetto obbligo di prestare la garanzia finanziaria e vanificando le relative finalità.
9.5. Inoltre, il Collegio ritiene che vi sia anche una concorrente ragione giustificatrice della soluzione suesposta.
La fattispecie normativa prevede un effetto che è quello dell’applicazione di quella specifica riduzione all’importo della garanzia finanziaria liquidato sulla base dei criteri normativi, e dunque che l’importo previamente calcolato al netto dell’agevolazione vada ricalcolato applicando l’agevolazione e liquidando, in tale modo, un nuovo importo. Questo è, in sintesi, il precetto espresso dall’“enunciato normativo astratto”.
Applicare le due riduzioni contemporaneamente (e non in maniera progressiva secondo lo schema appena indicato) significa, in buona sostanza, alterare l’enunciato normativo prevedendo una sommatoria che la regola non prevede e operando, soltanto all’esito di questa operazione, come detto non prevista, la liquidazione del importo dovuto a titolo di garanzia finanziaria.
Operare la sommatoria delle due agevolazioni, come chiede, in sostanza, la società (ovvero, prospettata diversamente, applicarle simultaneamente) determinerebbe dunque, in definitiva, lo stravolgimento del dettato normativo, oltre che l’esito incongruo enucleato nel precedente paragrafo della sentenza.
10. Con il quinto motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di ricorso, finalizzato a censurare quella che costituirebbe l’indebita imputazione alla società dei costi per l’effettuazione dei controlli da parte di A.r.p.a.
Si allega che la pretesa che IFIM s.r.l. paghi i controlli dell’A.r.p.a. sarebbe priva di fondamento logico e giuridico, non sussistendone i presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
10.1. Il quinto motivo di appello è infondato.
10.2. Il T.a.r. ha respinto l’equivalente censura di primo grado affermando che: “… l’art. 4 - Piano di sorveglianza e controllo - del decreto n. 1491/2014 richiama opportunamente i controlli di ARPA, con oneri a carico del Gestore, sia per la gestione operativa che post operativa già previsti dall’atto autorizzatorio della discarica (tabella 11 dell’Allegato 1 - Piano di monitoraggio e controllo - della determinazione dirigenziale della Provincia di IN n. 6215/2008). ”.
10.3. Secondo l’appellante, il T.a.r. non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.m. 24 aprile 2008, tali somme sono dovute soltanto se vengano pianificati controlli pubblici da parte dell’A.r.p.a. per il periodo trentennale di gestione non operativa, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, poiché nel piano di adeguamento approvato non è previsto alcun controllo da parte dell’agenzia ambientale. In particolare, il T.a.r. non avrebbe considerato che il piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 della determinazione dirigenziale della Provincia di IN n. 6215/2008, a cui si fa riferimento nella sentenza sarebbe scaduto perché collegato alla durata quinquennale dell’A.i.a.
Tuttavia, le censure di parte non si misurano in maniera pertinente con la motivazione dell’art. 4 del provvedimento n. 1491/2014, dal quale risulta che i controlli di A.r.p.a. saranno effettuati secondo il “… Piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla determina dirigenziale della provincia di IN n. 6215/2008 … secondo le frequenze stabilite nella Tabella 11 del Piano medesimo ”.
10.4. Contrariamente, dunque, a quanto dedotto dalla società appellante ciò che viene richiamato nel decreto impugnato non è la determina dirigenziale della Provincia di IN n. 6215/2008, di cui si lamenta l’inefficacia, per decorso del termine quinquennale, ma la Tabella 1 del suddetto Piano e, segnatamente, il suo contenuto.
La suddetta determina non viene richiamata, quindi, in sé, ma con precipuo riferimento al Piano di monitoraggio e controllo, e all’allegata Tabella 1, di cui si richiamano per relationem i contenuti.
Questi atti vengono dunque richiamati per stabilire con riferimento alla fase di chiusura della discarica le modalità del controllo da effettuare e alla relativa frequenza dei controlli (cfr. tabella 11 dell’Allegato 1 alla determina provinciale, che prevede la frequenza annuale delle quattro tipologie di controllo ivi indicate).
Nessuna incidenza, dunque, riveste la durata della determina dirigenziale della Provincia di IN n. 6215/2008, che, per brevità e sintesi, viene fatta oggetto soltanto di un richiamo nell’ambito del decreto n. 1491/2014, per disciplinare gli aspetti relativi ai controlli di A.r.p.a. senza doverne ritrascrivere il contenuto nel corpo del provvedimento impugnato.
11. Con il sesto motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, relativo all’illegittimità della diffida notificata dalla Regione per la mancata prestazione della garanzia.
Si deduce che non sussisterebbe alcuno dei presupposti, previsti dall’art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 0266/2014, in presenza dei quali la Regione potrebbe escutere la garanzia prestata dalla società e cioè: i) la violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dall’autorità territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione; ii) la violazione delle disposizioni per la regolare gestione della discarica; iii) la violazione di ogni altra norma in materia di gestione di rifiuti.
Sarebbe stato violato, inoltre, sia il termine di adempimento previsto dall’art. 6, comma 2, del medesimo decreto presidenziale, pari a trenta giorni e non a dieci, così come imposto dalla diffida, sia l’onere di motivazione, trattandosi di diffida non motivata.
Il T.a.r., secondo l’appellante, non si sarebbe avveduto che la diffida regionale è stata emanata in difetto dei presupposti espressamente previsti dallo stesso Decreto n. 1491/2014, né avrebbe motivato sulla ragione per cui il termine avrebbe portata sollecitatoria.
11.1. Il sesto motivo di appello è infondato.
11.2. Si evidenzia che sono infondate, per come formulate, sia la censura secondo cui non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 6 comma 1 del regolamento n. 0266/2014, per domandare l’escussione della garanzia finanziaria, che la censura secondo cui sarebbe stato violato il termine di trenta giorni per procedere all’escussione della garanzia fissato dall’art. 6 comma 2 del medesimo regolamento.
Infatti, nel caso di specie, la diffida della Regione del 15 luglio 2016, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, contiene due diverse intimazioni.
11.3. Con la prima intimazione si sollecita la società a prestare la garanzia prevista dall’art. 2, comma 2, del provvedimento n. 1491 del 4 agosto 2014, che ne prevedeva la prestazione entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzatorio in questione da parte della ditta e non ancora versata al 15 luglio 2016, momento di emanazione della diffida. A tal fine, si assegna alla società appellante, inadempiente, il termine di 10 giorni, che, così come affermato dal T.a.r., presenta natura meramente sollecitatoria, considerato che il termine previsto dal regolamento regionale per la prestazione della garanzia è ampiamente scaduto.
La riscontrata scadenza del termine per la prestazione della garanzia prevista dal provvedimento n. 1491/2014 legittima l’emanazione della diffida.
11.4. Con la seconda intimazione, introdotta dalla locuzione “ Decorso inutilmente il termine di cui al punto 1… ”, l’amministrazione intima che si provvederà all’escussione della garanzia finanziaria, senza fissare alcun termine, che deve pertanto ritenersi coincidente con quello determinato dall’art. 6 comma 2 del regolamento regionale in trenta giorni. Non sussiste, dunque, la censurata violazione del termine di trenta giorni previsto dal regolamento regionale.
12. Con il settimo motivo di appello, infine, la società censura il capo della sentenza che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione dell’atto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 luglio 2014 e si ripropongono pertanto le censure di ricorso non esaminate in primo grado.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento in quanto “ L’art. 195, 2° comma lett. g) e 4° comma del D.lgs. 152/2006, attribuisce allo Stato il potere di definire i ricordati criteri con regolamento ministeriale ”, mentre nel caso di specie si sarebbe delegata questa funzione alle singole amministrazioni mediante un provvedimento amministrativo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di tipicità, in quanto ai sensi del più volte ricordato art. 195 del D.lgs. 152/2006, lo Stato, e nel caso di specie il Ministero, ha solo il potere regolamentare e non quello provvedimentale.
Con il terzo motivo di ricorso, si insiste sull’illegittimità del provvedimento per le medesime argomentazioni già spese nel secondo motivo, anche per l’ipotesi in cui si volesse qualificare il provvedimento ministeriale quale “circolare intersoggettiva”.
12.1. Il settimo motivo di appello va respinto, pur dovendosi meglio indicare le ragioni del mancato accoglimento delle relative censure di primo grado rispetto a quanto affermato dalla sentenza del T.a.r., che ha motivato la sopravvenuta carenza d’interesse in ragione della “ …sopravvenienza del comma 5 bis dell’art. 195 del d.lgs. n. 152/2006, nella misura in cui, come anzidetto, lo stesso ratifica gli effetti prodotti dalla circolare ministeriale prot. 19931 del 18 luglio 2014 comporta ”.
12.2. Come già rilevato nell’ambito della disamina del primo motivo di appello, la “ circolare ministeriale prot. 19931 del 18 luglio 2014 ” non ha spiegato alcun effetto nell’ambito del presente giudizio e, segnatamente, relativamente all’emanazione del decreto n. 1491/2014 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio), cosicché il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile, ab ovo , per difetto d’interesse all’impugnazione di questo atto.
Non sfugge al Collegio che di questa circolare si dà conto nella diffida regionale del 4 agosto 2014, oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti da parte della società, ma l’atto ministeriale contestato non ha comunque prodotto alcuna efficacia giuridica rispetto all’emanazione della diffida, che si fonda, giuridicamente, sul mancato adempimento al provvedimento n. 1491/2014 il quale, a sua volta, come appena evidenziato, non trova il suo fondamento giuridico nella “ circolare ministeriale prot. 19931 del 18 luglio 2014 ”.
12.3. Conseguentemente, il motivo di appello in esame va complessivamente dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
13. In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, l’appello va respinto.
14. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 e del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO